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Guida al PIANO CASA della Regione ABRUZZO (aggiornata a gennaio 2016)

SOMMARIO INTRODUZIONE... pag. 3 IL PIANO CASA IN ABRUZZO... pag. 4 EDIFICI RESIDENZIALI, Ampliamento volumetrico....pag. 6 EDIFICI RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione....pag. 9 EDIFICI NON RESIDENZIALI. pag. 12 ESCLUSIONI... pag. 13 COME APPLICARE IL PIANO CASA. pag. 14 NORMATIVA DI RIFERIMENTO...... pag. 16 2

INTRODUZIONE Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per consentire l ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è stato coniato per l housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l edilizia privata. In un primo momento, infatti, con la denominazione Piano Casa si definivano solo le soluzioni individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di alloggi. Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la liberalizzazione dell edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto. A marzo 2009 l Esecutivo ha infatti lanciato una pacchetto di interventi per l aumento delle cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18 mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo Unico dell edilizia. I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema capitali immobilizzati in grado di sostenere l occupazione e le attività del comparto edile. È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l applicazione delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio 2009. Previsto quindi il rispetto della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico. Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale. Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela. 3

IL PIANO CASA IN ABRUZZO In Abruzzo il Piano Casa è stato introdotto con la Legge Regionale del 19 agosto 2009 n. 16 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio, via via modificata. Il contesto normativo così delineato promuove misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio. Inizialmente erano previsti interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione solo su edifici a destinazione prevalentemente residenziale, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. Successivamente sono stati inseriti anche interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzioni, volti alla riqualificazione urbana delle aree degradate e alla razionalizzazione del patrimonio esistente, cui sono stati ammessi anche gli edifici non residenziali. Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo con un investimento minore rispetto all acquisto di una nuova casa. L obiettivo è raggiungibile con la semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Dia, Denuncia di inizio attività, o al permesso di costruire. Tutto per incentivare la domanda di interventi, in modo da sostenere l occupazione e il giro di affari del settore costruzioni, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall attuale congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla legge sul patrimonio edilizio privato. Alla legge è riconosciuto carattere straordinario. Per questo motivo e per il suo ruolo anti-crisi prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali, degli strumenti urbanistici e delle leggi regionali in contrasto con essa. La straordinarietà della disposizione implica anche un effetto a tempo determinato. 4

Piano Casa Abruzzo in sintesi Edifici Ampli amen to Demolizione e ricostruzion e Residenziali 20% 35% con bioedilizia Non residenziali 20% 35% Titolo abilitativo Dia Permesso di costruire Riduzione oneri concessori Esclusioni 50% -centri storici -aree inedificabili -edifici abusivi -immobili vincolati Termine per le istanze 31 dicembre 2016 -parchi e riserve -aree a rischio idrogeologico 5

EDIFICI RESIDENZIALI Ampliamento Bonus previsti dalla legge La legge regionale consente, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, l'ampliamento degli edifici e delle unità immobiliari legittimamente ultimate entro il 31 marzo 2009 in cui almeno il 50% della superficie sia destinato ad uso residenziale. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori. Gli edifici rispondenti a queste caratteristiche possono essere ampliati fino al 20% della superficie esistente senza poter però eccedere i 200 metri cubi. È in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 metri quadri per gli edifici esistenti di modeste dimensioni. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale, situati all esterno delle aree demaniali marittime ed esistenti al 29 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge, finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili. Ai sensi del d.lgs. 115/2008, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza è permesso derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e a quelle per la protezione del nastro stradale nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. Per quanto riguarda la riqualificazione urbana, i Comuni possono associare un premio volumetrico del 20% Per dare attuazione al Decreto Sviluppo, il Piano Casa tradizionalmente inteso ha inglobato una serie di misure per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione urbana delle aree degradate attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione. I Comuni possono riconoscere un premio volumetrico del 20% agli interventi di ristrutturazione, ampliamento o sostituzione edilizia degli edifici residenziali. L'incremento volumetrico può essere aumentato fino al 40% se il proprietario paga al Comune una somma pari commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione. In questo caso, il Comune deve utilizzare gli introiti per acquisire aree destinate ai parcheggi, realizzare opere di urbanizzazione secondaria e rimuovere le barriere architettoniche negli spazi pubblici. 6

E' inoltre previsto un premio aggiuntivo fino al 10% per i lavori che portano un edificio a classificarsi in classe energetica A. Vincoli e modalità di applicazione L'ampliamento deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale, in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente. È obbligatorio effettuare gli interventi nel rispetto della normativa sulla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica. Nella realizzazione degli ampliamenti bisogna tener presenti le distanze minime e le altezze massime dei fabbricati, nonché le disposizioni a tutela dei diritti dei terzi. Nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, gli ampliamenti sono consentiti soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all'attribuzione della classificazione. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla normativa. Per gli immobili condonati di volumetrie pari o superiore a 1000 metri cubi, il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici avviene computando anche la superficie già oggetto di condono. Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati. Gli ampliamenti non sono cumulabili con gli interventi di demolizione e ricostruzione. Titoli abilitativi Per l avvio degli interventi è necessaria la presentazione della Denuncia di inizio attività. Gli ampliamenti sono subordinati all esistenza di opere di urbanizzazione primaria o al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso all aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo. Il contributo di costruzione è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e può essere ridotto al 50% nel caso in cui l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. Ulteriori riduzioni possono essere riconosciute agli interventi che usano tecniche costruttive della bioedilizia, prevedono il ricorso alle energie rinnovabili o mirano alla riqualificazione delle aree urbane degradate. Sanzioni In base al d.lgs 163/2006 al titolare del titolo abilitativo può essere attribuito il ruolo di promotore nella realizzazione delle opere di urbanizzazione. Entro 90 giorni il promotore deve quindi presentare la progettazione preliminare delle opere e bandire una gara, prevedendo, entro 15 giorni dalla conclusione, il diritto di prelazione nei confronti dell aggiudicatario e la corresponsione in suo favore del 3% del valore dell appalto. 7

Il Comune verifica che la realizzazione dei nuovi volumi avvenga nel rispetto delle tecniche di bioedilizia e raggiunga gli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici del Piano Casa, le sanzioni previste per i lavori effettuati in assenza del titolo abilitativo edilizio; gli interventi non potranno essere oggetto di sanatoria. 8

EDIFICI RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione Bonus previsti dalla legge Il Piano Casa promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 31 marzo 2009, in cui almeno il 50% della superficie sia destinato ad uso residenziale, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici, di sicurezza e antisismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In sua mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori. Su questa tipologia di immobili, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione con un premio fino al 35% della superficie utile esistente. I Comuni possono individuare le aree occupate da edifici interessati dagli interventi che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria. il proprietario che cede gratuitamente l'area potrà usufruire, oltre che dell'incremento del 35%, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell immobile demolito, a condizione che l'edificio da ricostruire risulti di classe energetica B. Nel caso in cui il proprietario di un immobile cede gratuitamente al Comune l area su cui è situato l edificio, impegnandosi a sistemarla a verde pubblico attrezzato, parcheggi o a fornirla di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, può usufruire di un ulteriore bonus, pari al 30% della superficie dell immobile demolito. Il nuovo fabbricato deve però raggiungere la classe energetica B. Per quanto riguarda la riqualificazione urbana, i Comuni possono associare un premio volumetrico del 20%. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale, situati all esterno delle aree demaniali marittime ed esistenti al 29 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge, finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili. Vincoli e modalità di applicazione Negli interventi devono essere utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia. Grazie all impiego delle energie rinnovabili, inoltre, si dovrà raggiungere un incremento della classe energetica dell'edificio, che non potrà essere inferiore alla classe B. 9

È necessario l impianto di dispositivi per la riduzione del consumo idrico. Per gli usi diversi dal consumo umano sono possibili sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, da utilizzare attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili. DISTANZE MINIME Nelle Zone A per le operazioni di risanamento conservativo e le ristrutturazioni, le distanze non possono essere inferiori a quelle tra i volumi preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. Per i nuovi edifici ricadenti in altre zone è prescritta la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nelle Zone C è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto. Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico, devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di 5 metri per lato per strade di larghezza inferiore a 7 metri, 7,50 metri, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 metri, 10 metri, per strade di larghezza superiore a 15 metri. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. È obbligatorio effettuare gli interventi nel rispetto della normativa sulla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica. Nella realizzazione degli ampliamenti bisogna tener presenti le disposizioni a tutela dei diritti dei terzi nonchè le distanze minime e le altezze massime dei fabbricati previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di previsioni specifiche si applica il DM 1444/1968. Ai sensi del d.lgs. 115/2008, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza è permesso derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e a quelle per la protezione del nastro stradale nella misura massima di 20 ALTEZZE MASSIME Nelle Zone A per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiunte. Per le trasformazioni o nuove costruzioni l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza di quelli di carattere storico-artistico; Nelle Zone B l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, a eccezione di quelli che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria. Nelle Zone C contigue o in rapporto visuale con zone A i nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle delle zone A. centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La ricostruzione con ampliamento deve consentire il superamento delle barriere architettoniche ai sensi del DM 236/1989. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato previo reperimento di spazi per i parcheggi posti ad una distanza non superiore a 250 metri e legati alle unità immobiliari da vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione sono consentiti anche su area diversa con destinazione compatibile. La ricostruzione non potrà comunque avvenire nelle aree ad elevato rischio idrogeologico e in quelle di inedificabilità assoluta. I Comuni individuano quindi preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull'area diversa. 10

Per gli immobili condonati di volumetrie pari o superiore a 1000 metri cubi, il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici avviene computando anche la superficie già oggetto di condono. Gli ampliamenti a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione non si cumulano con quelli consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Per evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati. Titolo abilitativo Per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento è necessaria la richiesta del permesso di costruire. Devono essere previsti oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alla vigente normativa regionale. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione le Onlus che eseguono gli interventi su edifici destinati a finalità di accoglienza. Se questi edifici chiedono il cambio di destinazione d uso prima di 10 anni dovranno essere corrisposti oneri di urbanizzazione doppi. Il contributo di costruzione è determinato in ragione dell'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Può essere ridotto al 50% nel caso di edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo. Ulteriori riduzioni possono essere riconosciute se gli interventi implicano l utilizzo di tecniche costruttive della bioedilizia, prevedono il ricorso alle energie rinnovabili o mirano alla riqualificazione delle aree urbane degradate. Sanzioni Il Comune verifica che la realizzazione dei nuovi volumi avvenga nel rispetto delle tecniche di bioedilizia ed che siano raggiunti gli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi del Piano Casa, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori senza titolo abilitativo edilizio, escludendo la possibilità di sanatoria. 11

EDIFICI NON RESIDENZIALI Per dare attuazione al Decreto Sviluppo, il Piano Casa tradizionalmente inteso ha inglobato una serie di misure per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente al 22 dicembre 2012 e la riqualificazione urbana delle aree degradate attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione. Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e demolizione e ricostruzione sugli edifici non residenziali sono incentivati con un aumento del 10% della superficie utile lorda. L'incremento volumetrico può essere aumentato fino al 10% se il proprietario paga al Comune una somma pari commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione. Se l intervento realizzato ha la qualificazione energetica in classe B si può ottenere un altro bonus fino al 10%. Un ulteriore 5% è riconosciuto agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali con il contestuale smantellamento e bonifica di immobili con coperture di amianto. 12

ESCLUSIONI Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione. Sono infatti esclusi dagli interventi: - Gli edifici abusivi, che al momento della presentazione della Dia risultano eseguiti in assenza o in difformità del titolo abilitativo; - Gli immobili riconosciuti di valore storico, culturale e architettonico dagli strumenti urbanistici generali e dagli atti di governo del territorio; - I fabbricati vincolati perché di interesse storico ai sensi del d.lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; - Gli edifici situati in aree di in edificabilità assoluta; - Gli immobili ricadenti all interno di parchi, riserve nazionali e regionali, a eccezione delle zone classificate dai piani dei parchi come D, destinate cioè a promozione economica e sociale attraverso attività compatibili con le finalità dei parchi; - I fabbricati che si trovano all interno dei centri storici; - Gli immobili situati in aree a rischio idrogeologico; - Gli edifici ricadenti in aree demaniali o vincolate per usi pubblici; - Gli edifici a destinazione commerciale, che attraverso gli interventi di ampliamento potrebbero derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento e apertura di grandi strutture di vendita e di centri commerciali. Prima di progettare un ampliamento volumetrico o di superficie, nonché un intervento di demolizione e ricostruzione, è quindi necessaria una verifica presso l ufficio tecnico del Comune in cui ricade l immobile da sottoporre ai lavori, al quale deve essere successivamente presentata la Dia. (vedi cap. Come applicare il Piano Casa ) 13

COME APPLICARE IL PIANO CASA Per l avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento burocratico promosso dalla normativa. È necessario innanzitutto prendere visione delle misure contenute nel Piano Casa regionale, LR 16/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 28 agosto 2009. Dal momento che è stata riconosciuta agli Enti Locali la possibilità di limitare la portata degli interventi a determinate aree o tipologie di edifici, il cittadino o il progettista interessato, prima di presentare l istanza all Ufficio Tecnico, deve controllare i contenuti della delibera eventualmente emanata dal Comune nel quale è situato l edificio da ampliare o sostituire. Per passare all applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è necessario contattare un progettista abilitato. I passaggi successivi consistono nel dotarsi di una attestazione del titolo di legittimazione e dell asseverazione del professionista abilitato, che dovrà in seguito redigere gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente. Ai sensi del DPR 380/2001, Testo Unico dell Edilizia, nel caso di intervento su un immobile vincolato è obbligatorio richiedere il parere dell autorità competente. Il progettista abilitato, incaricato dei lavori, deve redigere una autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, si può presentare la Dia all Ufficio Tecnico del Comune o della Circoscrizione di competenza. Il privato deve in seguito richiedere al progettista abilitato un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. Nella relazione asseverata deve essere contenuta una dichiarazione espressa sulla conformità delle opere realizzate alle disposizioni del Piano Casa. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è invece necessario il rilascio del permesso di costruire. Il proprietario dell immobile o il progettista abilitato deve presentare domanda al Comune o allo Sportello Unico per l edilizia. Alla richiesta devono essere allegati una attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e una autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Il Comune o lo sportello unico per l edilizia comunica entro dieci giorni il nominativo del responsabile del procedimento, che entro 60 giorni cura l istruttoria, acquisisce i pareri degli uffici comunali e, ove previsto, della commissione edilizia, e, valutata la conformità del progetto alla 14

normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell intervento richiesto. Il responsabile del procedimento qualora ritenga necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiederle nello stesso termine dei 60 giorni, illustrandone le ragioni. L interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Qualora l interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende concluso in senso negativo. Se per la realizzazione dell intervento è necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, il Comune o lo sportello unico per l edilizia, convoca entro 60 giorni una conferenza di servizi. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale o dello sportello unico per l edilizia entro quindici giorni dalla proposta di provvedimento o dall esito della conferenza dei servizi. Dell avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati e al pubblico mediante affissione all albo pretorio. Il termine dei 60 giorni può essere raddoppiato nei Comuni con più di 100 mila abitanti per progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il proprietario dell immobile è tutelato dall inerzia delle Amministrazioni perché l infruttuosa decorrenza dei termini per il rilascio del richiesto titolo abilitativo, costituisce il presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. 15

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Riportiamo di seguito il testo integrale della Legge Regionale 16/2009 per il rilancio del settore edilizio, nonché le maggiori norme di settore. Legge regionale del 19 agosto 2009 n. 16 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio Art. 1 Finalità 1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio. TITOLO I - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Art. 2 Ambito applicativo 1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all'art. 11, comma 4 della presente legge. 2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano su edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, risultino: a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo; b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali; c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio); d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli Enti locali; e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e sociale, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Art. 3 Definizioni e parametri 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni: a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge o comunque, quelli delimitati come zone "A" di cui al DM 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali; b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal DM 1444/1968. Art. 4 Interventi straordinari di ampliamento 1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti: - 20/% della superficie esistente; - non superiore a 200 mc. 2. È in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni. 3. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente. 4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta. Art. 5 Prevenzione rischio sismico 1. Gli interventi di ampliamento previsti all'art. 4 sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all'attribuzione della suddetta classificazione. 2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all'art. 4 sono consentiti 16

esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa. Art. 6 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente 1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori. 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35% della superficie utile esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell'edificio comunque non inferiore alla classe B. 3. I Comuni, con le modalità di cui al successivo art. 12, comma 1, potranno disciplinare ulteriormente le modalità di applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2. 4. Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 del presente articolo non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii. 5. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 250 metri. 6. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine i Comuni, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge, individuano preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull'area diversa. 7. Con la stessa deliberazione i Comuni possono individuare con determinazione ampiamente motivata le aree occupate da edifici interessati dagli interventi previsti dal presente articolo e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 comma 1 lett. g) del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso il proprietario, o l'avente titolo, che cede gratuitamente l'area originariamente occupata dall'edificio demolito, potrà usufruire, oltre che dell'incremento di cui al comma 2, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell'edificio demolito a condizione che l'edificio da ricostruire risulti di classe energetica B. 8. Dagli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta. 9. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta. 10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Art. 7 Oneri di urbanizzazione 1. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 della presente legge comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia. 2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. 3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente. 4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale è istituito, nell'ambito della UPB 03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente. 5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalità di accoglienza. 6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui al 17

comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione della destinazione d'uso. Art. 8 Eliminazione barriere architettoniche 1. Gli interventi di cui all'art. 6 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del DM 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). Art. 9 Contributo di costruzione 1. Per gli interventi di cui all'art. 4, il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e può essere ridotto al 50% ove l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. 2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'art. 6 è determinato in ragione dell'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Il contributo come sopra determinato può essere ridotto del 50% in caso di edifici od unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo. 3. Per gli interventi di cui alla presente legge i Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate. Art. 10 Elenchi 1. Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge. Art. 11 Condizioni generali di ammissibilità degli interventi 1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge. 2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 3. In ogni caso gli interventi previsti dagli articoli 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi. 4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine perentorio indicato dall'art. 12, comma 1, della presente legge. 5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza. 6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori. 7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. 8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico. 9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc. 10. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali. 11. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro. Art. 12 Ambito applicativo 1. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di 18

specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici di piani attuativi. Con la stessa deliberazione i Comuni individuano gli ambiti omogenei per consentire gli interventi su area diversa previsti dall'art. 6, comma 6, nonché le aree che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 7, della presente legge. Art. 13 Controlli e sanzioni 1. Il Comune verifica specificamente la realizzazione dei nuovi volumi nel rispetto delle tecniche di bioedilizia ed il raggiungimento degli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici previsti dalla presente legge, le sanzioni previste dalla vigente legislazione relative ai lavori realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio ed i suddetti interventi non potranno essere oggetto di sanatoria. TITOLO II - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER IL RISPARMIO IDRICO Art. 14 Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile 1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla tutela dell'ambiente, si applica quanto disposto dall'art. 11 del DLgs 30 maggio 2008 n. 115. 2. Al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal D.P.R. 22 aprile 2009, n. 59. Art. 15 Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile 1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili. 2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti. Art. 16 Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche 1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente prevedono l'introduzione, negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo d'acqua. 2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo prevedono altresì l'adozione, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili. 3. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile. TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, della L.R. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P. 1. L'art. 4, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2001, n. 76 recante "Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" deve interpretarsi nel senso che i proventi delle vendite degli alloggi di edilizia residenziale pubblica versati sul conto corrente di contabilità speciale presso la Sezione Provinciale di Tesoreria, pur rimanendo formalmente nella disponibilità degli enti proprietari, appartengono alla Regione. La Regione, entro l'anno successivo all'incasso, dispone l'utilizzazione dei proventi nella misura dell'80% per la realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico, in conformità alla programmazione regionale sull' edilizia residenziale pubblica e sulla base delle esigenze territoriali delle singole Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale. I proventi messi a disposizione delle singole Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale, ai sensi del periodo precedente, costituiscono una erogazione di un finanziamento regionale per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico. Art. 18 Abrogazioni 1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. 11.10.2002, n. 22 e ss.mm.ii. Art. 19 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 19

La presente LR sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Ulteriore documentazione Legge regionale 19 gennaio 2016 n. 5 Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016) Legge regionale 18 dicembre 2012 n. 62 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 "Norme per l attuazione dell articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) Legge regionale 15 ottobre 2012 n. 49 Norme per l attuazione dell articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo Prime disposizioni urgenti per l economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell articolo 85 della legge regionale 15/2004 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) Decreto Pres. Repubblica del 2 aprile 2009 n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Decreto Pres. Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989 n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 20