FA PRESTO a Andrea Antognoni Luca Tavani Montecatini Terme, 28 novembre 2012
Regio Decreto 4 aprile 1873 Articolo 6 Il foglio di famiglia è intestato al capo della stessa e si inscriveranno tutti coloro che con lui coabitano, indicando la relazione di parentela, domesticità o semplice coabitazione col capo. Regio Decreto 21 settembre 1901 Articolo 7 Per famiglia si intende la riunione abituale di più persone legate fra loro da vincoli di sangue. Fanno parte della famiglia i domestici che vi sono a stabile servizio e le altre persone che convivono abitualmente con essa. Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132 Articolo 4 Per famiglia si intende la riunione abituale di più persone legate fra loro da vincoli di sangue. I domestici che coabitano con la famiglia presso cui prestano servizio sono inscritti in un foglio a sé, eguale al modello della famiglia, ma di un colore diverso. Il foglio di famiglia può essere redatto quando un membro adulto della famiglia, coniugato o celibe, pur convivendo con la famiglia d origine, abbia un economia separata da quella del capo famiglia. Decreto del presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 Articolo 2 Per famiglia s intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi e coabitanti che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da esse percepito. Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona la quale provvede in tutto o in parte con i propri mezzi di sussistenza al soddisfacimento dei bisogni individuali. Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 Articolo 4 Per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti.
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Articolo 2 Si intende per familiare a)il coniuge; b)il partner che abbia contratto un unione registrata (qualora la legislazione dell Italia equipari l unione registrata al matrimonio) c)i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; d)gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. Articolo 3 L Italia, conformemente alla sua legge nazionale, agevola l ingresso e il soggiorno di: a)ogni altro familiare, qualunque sia la cittadinanza, se èa carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell Unione titolare del diritto di soggiorno o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell Unione lo assista personalmente; b)il partner con cui il cittadino dell Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell Unione. Il diritto di ciascun cittadino dell Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari. La finalità è quella di preservare le relazioni del cittadino dell Unione anche in considerazione della dipendenza finanziaria o fisica di queste persone o della loro relazione di stabile convivenza. Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell Unione e non dipende dall aver completato le formalità amministrative.
Il matrimonio per l Unione europea Carta dei diritti fondamentali UE Art. 9 Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Art. 21 È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Convenzione europea per i diritti dell uomo Art. 8 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Art. 12 A partire dall età minima per contrarre matrimonio, l uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l esercizio di tale diritto. Art. 14 Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso ( ) od ogni altra condizione.
Matrimonio omosessuale e diritto alla vita familiare Corte Europea dei diritti dell uomo (sentenza 24/06/2010, caso Schalk e Kopf vs. Austria) 1) L esercizio del diritto a contrarre matrimonio resta soggetto alle leggi personali degli Stati ma le limitazioni introdotte in merito non devono limitare o ridurre il diritto in modo o in misura tale da minare l essenza stessa del diritto ( ). 2) L art. 9 della Carta lascia decidere agli Stati se permettere o no i matrimoni omosessuali. Dunque, la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all art. 12 CEDU debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto. 3) L art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) va correlato all art. 8 (rispetto della vita privata): dopo aver osservato che dal 2001 ha avuto luogo in molti Stati membri una rapida evoluzione degli atteggiamenti sociali nei confronti delle coppie omosessuali e che da quel momento un notevole numero di Stati membri ha concesso il riconoscimento giuridico alle stesse, la Corte ha sottolineato che una coppia omosessuale non può non godere della vita familiare ai fini dell art. 8.
Matrimonio omosessuale e diritto alla vita familiare Corte di Cassazione, sentenza n. 4148/2012 In riferimento ai principi comunitari: Tale riserva assoluta di legislazione nazionale non significa però che le menzionate norme, convenzionale e comunitaria, non spieghino alcun effetto nell ordinamento giuridico italiano. Spetta alle leggi nazionali stabilire se consentire o meno i matrimoni omosessuali; e non essendo tali matrimoni riconosciuti dalla legislazione italiana, l ufficiale di stato civile deve rifiutare la trascrizione in Italia di un matrimonio omosessuale celebrato all estero: fermo restando il diritto delle coppie omosessuali ad una vita familiare ed al riconoscimento di tale diritto negli specifici settori ove esso risulti rilevante. E radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio. L intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell ordinamento italiano.
Il coniuge dello stesso sesso ai fini del diritto di libera circolazione e soggiorno nella UE Linee guida Commissione Ue per una miglior applicazione Direttiva 2004/38/CE Devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo, con l'unica eccezione dei matrimoni forzati o poligami. Il diritto di libera circolazione e soggiorno èad esclusiva competenza comunitaria. La UE sceglie di non limitare non solo il diritto al matrimonio ma soprattutto il diritto di libera circolazione del coniuge in base ai diversi orientamenti nazionali. Illegittimità e impossibilità logica di adattare il coniuge omosessuale al partner. Il rispetto dell art. 9 della Carta di Nizza implica la necessità per gli Stati membri di rispettare il diritto del cittadino dell Unione di spostarsi nel territorio dell Unione conservando i propri rapporti familiari. La libera circolazione deve essere garantita a prescindere dalla legge nazionale dei coniugi, in quanto afferisce a uno dei diritti fondamentali della cittadinanza europea. Sentenza Tribunale di Reggio Emilia 13/02/2012
Il coniuge dello stesso sesso ai fini del diritto di libera circolazione e soggiorno nella UE I provvedimenti delle Questure sul diritto di soggiorno del coniuge extracomunitario dello stesso sesso di cittadino Ue COPPIA LEGAME QUESTURA DATA RIFERIMENTO D.LGS. 30/2007 Italiano e uruguaiano Matrimonio in Spagna Reggio Emilia 21.3.2012 Art. 7 Fam. Citt. Ue; risulta celibe Italo canadese e serbo canadese Matrimonio in Canada Milano 30.08.2012 Art. 3 c.2 let. B Fam. Citt. Ue; risulta celibe Italiano e cubano Matrimonio in Spagna Rimini 17.05.2012 Indicazione generica Dlgs 30/2007 ; risulta coniugato Italiano e israeliano Italiano e brasiliano Matrimonio in Norvegia Matrimonio in Portogallo Roma 16.10.12 Non indicati Roma 19.11.2012 Motivi familiari; risulta coniugato Fonte: Associazione Certi Diritti
Molto spesso la famiglia èl unica occasione per amare qualcuno.