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Anno 2014 N. RF327 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 12 OGGETTO OMAGGI NATALIZI TRATTAMENTO FISCALE RIFERIMENTI DLGS 175/2014; ART. 2 DPR 633/72; ART.108 TUIR; CM 34/2009 CIRCOLARE DEL 04/12/2014 Sintesi: in occasione dell approssimarsi della fine dell anno, si riepiloga il trattamento fiscale relativo gli omaggi a clienti e/o dipendenti alla luce delle recenti novità del DLgs Semplificazioni fiscali, che ha introdotto la detraibilità dell Iva sull acquisto dei beni omaggiati se di costo non superiore a. 50,00. Come noto, il trattamento degli omaggi natalizi è differenziato in relazione: A) al soggetto beneficiario (cliente/fornitore o dipendente B) al bene ceduto gratuitamente a seconda che lo stesso siano o meno oggetto dell attività esercitata dall impresa Dal punto di vista Iva/redditi, la spesa per beni da omaggiare configurano sempre spese di rappresentanza (cioè sono spese di natura promozionale o per pubbliche relazioni, di importo ragionevole e coerente con le pratiche commerciali di settore, ex art. 1 DM 19/11/2008), senza che rilevi se si tratti di beni oggetto della propria attività o meno, essendo tale differenziazione rilevante solo ai fini Iva per la successiva cessione. DECRETO SEMPLIFICAZIONI NOVITÀ DAL 13/12/2014 L art. 30 Dlgs 175/2014 ha stabilito che, relativamente alle spese di rappresentanza, viene aumentato ad. 50 (in luogo degli attuali. 25,82): a) il limite di costo per poter operare la detrazione dell Iva (art. 19-bis1 lett. h DPR 633/72) b) il limite di costo per evitare l applicazione dell Iva sull effettuazione dell omaggio in relazione ai beni non oggetto della propria attività (art. 2 c. 2 n. 4 DPR 633/72) c) il limite per la rilevanza ai fini IVA delle prestazioni di servizio gratuite (art. 3 c. 3 DPR 633/72). Redditi e Iva - differenza: la modifica ha inteso allineare l importo rilevante ai fini IVA con quello rilevante ai fini delle imposte dirette. Tuttavia ai fini l Iva va assunto il costo di acquisto, mentre per i redditi il valore normale (RM 27/2014); si può dunque sostenere che in relazione a beni: a) non oggetto della propria attività: tale differenza non sarà apprezzabile (vertendosi nell ambito del medesimo stadio di commercializzazione il costo sarà uguale al valore) b) oggetto della propria attività: il valore è rappresentato dal prezzo medio praticato dall impresa (superiore, dunque, dal costo di acquisizione). Decorrenza: la norma entra in vigore a decorrere dal 13 dicembre 2014; dunque la detrazione opera per gli acquisti effettuati da tale data, dovendosi fare riferimento (art. 6 Dpr 633/72): alla data di consegna/spedizione dei beni alla data del pagamento anticipato di tali beni. Naturalmente la detrazione potrà operare solo in presenza di acquisto documentato da fattura. Esempio: Alfa Srl acquista da Beta snc un bottiglia di spumante da omaggiare del costo di 40 + 8,8 Iva: a) l Iva risulterà indetraibile se, alternativamente: - la bottiglia viene consegnata da Beta ante 13/12/2014 (data del DDT o data della fattura immediata) - la alfa effettua il pagamento prima del 13/12/2014 b) mentre risulterà detraibile se sia il pagamento che la consegna del bene avviene dal 13/12/2014.

Redazione Fiscale Info Fisco 327/2014 Pag. 2 / 12 OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI 1) OMAGGIO DI BENI NON OGGETTO DELL ATTIVITÀ IVA A) ACQUISTO DI BENI La detraibilità dell Iva relativa all acquisto dei beni dati in omaggio (art. 19-bis1 lett.h) DPR 633/72) si differenzia come segue: Beni di costo unitario <.50,00 Beni di costo unitario >.50,00 IVA DETRAIBILE IVA INDETRAIBILE COSTO UNITARIO E CONFEZIONI: premesso che per costo va assunto l imponibile addebitato in fattura, l Agenzia ha inoltre chiarito che (CM 34/2009): ove l omaggio sia costituito da più beni in una confezione unica (es: cesto regalo) il costo va riferito alla totalità dei beni in esso Si deve comunque ritenere che il concetto non si applichi se alla stessa persona vengono regalati più beni (singolarmente confezionati) di valore. 50 in occasioni distinte (es: a Pasqua e a Natale). Nel caso la fattura sia riferita a beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, nella stessa occorre indicare distintamente, secondo l'aliquota applicabile (art. 21 c. 3 DPR 633/72): - la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione - il corrispettivo e gli altri dati necessari per determinare la base imponibile - l'aliquota e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile Esempio1 L impresa Alfa Srl dà in omaggio un cestino natalizio ad un fornitore: se il costo complessivo del cesto supera. 50,00: l Iva sull acquisto di tutti i componenti (beni commestibili o meno) è indetraibile in caso contrario: l Iva sull acquisto del cesto è detraibile. DOCUMENTI - DDT: all atto della consegna dell omaggio non è necessario rilasciare un documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.); per tale motivo: è opportuno emettere un DDT (con causale omaggio ) o un documento analogo (buono di consegna), allo scopo di identificare il destinatario e provare l inerenza del costo all attività il documento non risulta comunque di per sé obbligatorio (posto che non è finalizzato all'emissione di fattura differita e l'operazione trasla la proprietà dei beni, anche se a titolo gratuito). Destinatari DDT: ove coincidenti, il verificatore sommerà i relativi valori per vedere se eccedono il limite. ALIMENTI E BEVANDE: il regime sopra evidenziato (v. CM 54/2002) vale anche se viene omaggiato un alimento o una bevanda; in pratica, prevale il regime Iva delle spese di rappresentanza (art. 19bis1 lett.h) rispetto alla indetraibilità per alimenti e bevande (art. 19bis1 lett. g). Esempi: panettone che costa. 10 + Iva: darà un imposta detraibile spumante che costa. 60 + Iva: avrà l Iva indetraibile Se lo spumante è omaggiato assieme al panettone, anche l Iva su quest ultimo diviene indetraibile.

Redazione Fiscale Info Fisco 327/2014 Pag. 3 / 12 REDDITI Ai fini reddituali i costi sostenuti per l acquisto degli omaggi sono ricompresi fra le spese di rappresentanza (art. 108 c. 2 Tuir); in particolare: OMAGGIO BENI DI VALORE UNITARIO.50 BENI DI VALORE UNITARIO >.50 O SERVIZI Esempio2 TRATTAMENTO AI FINI DEI REDDITI sono integralmente deducibili (a prescindere dal rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza) l acquisto dei beni non concorre a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell esercizio. Inoltre, posto che il valore va assunto al lordo dell Iva eventualmente indetraibile e considerato che nel caso di beni non oggetto dell attività il valore si ritiene coincidere con il costo, se i beni hanno un costo. 50 l Iva risulterà detraibile e dunque il valore sarà anch esso. 50 e quindi integralmente deducibile. si configurano come spese di rappresentanza e sono deducibili nell esercizio di competenza nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008; il calcolo dell importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali. L iva sull acquisto risulta indetraibile e dunque il costo su cui applicare dette percentuali va assunto al lordo dell Iva. Azienda a fine 2014 omaggia i clienti con: 10 bottiglie di vino acquistate cadauna per. 20 + Iva 1 bottiglia di champagne acquistata per. 100 + 22 Iva ad un cliente particolare Ai fini: a) Iva: l azienda detrae l Iva sulle bottiglie di vino in quanto di costo <.50; rimane indetraibile l Iva sulla bottiglia di champagne. b) Redditi: il costo del vino è interamente deducibile (in quanto <. 50): n. 10 x. 20 =. 200 bottiglia di champagne: si supponga che l azienda riporti in bilancio un totale ricavi di. 100.000 e altre spese di rappresentanza di. 1.400; in Unico 2015 calcolerà: - costo da cumulare per il limite: n. 1 x. 100 + Iva (indetraibile) =. 122 - spese di rappresentanza da verificare:. 122 + 1.400 =. 1.522 % Ricavi Deducibile 1,30% 100.000 1.300 pertanto sarà indeducibile una quota pari a. 222 (1.522 1.300). IRAP Il trattamento delle spese sostenute per gli omaggi ai fini Irap: non dipende dal valore unitario dei beni risultando differenziato in relazione alla modalità di determinazione della base imponibile: METODO DA BILANCIO (art. 5, DLgs 446/97) METODO FISCALE (art. 5-bis, DLgs 446/97) rientrano nella voce B.14 del conto economico e pertanto risultano interamente deducibili ai fini IRAP non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto risultano indeducibili ai fini IRAP.

Redazione Fiscale Info Fisco 327/2014 Pag. 4 / 12 PROFESSIONISTI: il costo degli omaggi ai fini: A) dei redditi: è deducibile nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta, a prescindere dal valore unitario Inapplicabilità del limite di. 50: la deducibilità del costo in presenza di valore unitario degli omaggi. 50,00 si applica alle solo imprese (non è contemplato nell art. 54 c. 5 Tuir). Esempio3 Si assumano i medesimi dati dell esempio precedente, riferiti tuttavia ad un professionista. Costo del vino:. 200 + costo spumante. 120 + altre spese di rappres.:. 1.400 Tot. Spese di rappres.. 1.720 Deducibilità: importo deducibile: compensi 100.000 x 1% =. 1.000 quota indeducibile:. 720. B) Irap: è deducibile nella medesima quantificazione prevista ai fini dei redditi ovvero nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta. B) CESSIONE GRATUITA Stante il riferimento a beni non oggetto dell attività d impresa, ai fini Iva, la cessione gratuita risulta: IMPRESE IMPRESE DATA OPERAZIONE non soggetta ad IVA (art. 2 c. 2 n. 4 DPR 633/72), a prescindere dal costo unitario degli stessi. ACQUISTO COSTO UNITARIO DETRAZ. IVA acquisto fino al 12/12/2014 e >. 25,83 NO cessione gratuita fino al 12/12/2014. 25,82 SI acquisto fino al 12/12/2014 e >. 25,83 NO cessione gratuita dal 13/12/2014. 25,82 SI acquisto dal 13/12/2014 e >. 50,00 NO cessione gratuita dal 13/12/2014. 50,00 SI CESSIONE GRATUITA DI BENI NON OGGETTO DELL'ATT. ESCLUSA DA IVA PROFESSIONISTI soggetta ad Iva: per i beni di costo unitario <. 50,00 (*) con la conseguente necessità di adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc.) N.B.: l art. 2 c. 2 n. 4 Dpr 633/72 fa riferimento ai beni non oggetto dell attività dalla impresa (escludendo gli autonomi). Si ritiene possibile, tuttavia, optare per il mancato esercizio della detrazione ( a monte ) al fine di evitare l applicazione dell Iva alla cessione gratuita ( a valle ) non soggetta Iva: per i beni di costo unitario >. 50,00 (*) (*) Va fatto riferimento al limite di. 25,82 se l effettuazione dell acquisto è avvenuta fino al 12/12/2014.

Redazione Fiscale Info Fisco 327/2014 Pag. 5 / 12 DOCUMENTAZIONE DELLA CESSIONE Posto che in generale la cessione gratuita è esclusa da Iva (salvo il caso dei professionisti che detraggono l Iva su omaggi di costo unitario <. 50,00) alla consegna del bene: fattura: non è obbligatorio emettere alcun documento fiscale (fattura, scontrino/ricevuta, ecc.) documento di consegna: è opportuno emettere un documento di consegna (DDT o simile) con causale completa ( cessione gratuita beni non di propria produzione ) ai fini probatori (per vincere la presunzione di cessione/acquisto in nero per donante/ricevente e dare prova dell inerenza del costo) in alternativa, si può annotare sul libro omaggi i nominativi dei beneficiari ed il valore normale dei beni. 2) OMAGGIO DI BENI OGGETTO DELL ATTIVITÀ Ai fini dei redditi, il DM 19/11/2008 non differenzia i beni oggetto/non oggetto dell attività d impresa e pertanto sono considerate di rappresentanza le spese sostenute per entrambi i beni (a tal fine risulta superato l orientamento della CM 188/98). Tale differenziazione continua, invece, ad assumere rilevanza ai fini IVA: solo la cessione gratuita di un bene oggetto dell attività costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l imposta relativa all acquisto non sia stata detratta (art. 2 c. 2 n. 4) Dpr 633/72). IVA Ai fini Iva, sono valide le seguenti indicazioni: A) ove l impresa scelga di non detrarre l IVA a credito in sede di acquisto: in tal caso la successiva cessione gratuita è esclusa da Iva (in senso favorevole a tale possibilità si è espressa Assomine, mentre pare contraria la CM 188/98) B) ove non si intenda procedere in tal senso, considerato che l omaggio risulta comunque essere qualificata come spesa di rappresentanza: IVA a credito: è detraibile solo per i beni di costo unitario < 50,00 cessione gratuita: rileva ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene; resta ferma l esclusione dall IVA se per l omaggio non è stata detratta l Iva sull acquisto Si rammenta che in presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini IVA: BASE IMPONIBILE RIVALSA IVA è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni (art. 13 c. 2 lett. c) DPR 633/72) non è obbligatoria (art. 18 Dpr 633/72); di conseguenza, come spesso accade, l IVA rimane a carico del cedente e costituisce un costo indeducibile (art. 99 Tuir) DOCUMENTAZIONE CESSIONE GRATUITA: si può, alternativamente: FATTURA Emettere fattura (anche differita se si emette il DDT) con indicazione dell IVA: senza rinuncia alla rivalsa dell Iva: il cliente paga solo l Iva e se la detrae con rinuncia alla rivalsa dell Iva (non obbligatoria): - il cliente: registra la fattura senza poter detrarre l Iva (non pagata) - il cedente: versa l Iva ordinariamente in liquidazione periodica (l Iva non addebitata diviene costo indeducibile ex art. 99 c. 1 Tuir)

Redazione Fiscale Info Fisco 327/2014 Pag. 6 / 12 AUTOFATTURA PER OMAGGIO REGISTRO DEGLI OMAGGI Emettere autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni come sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell aliquota e della relativa imposta, specificando che trattasi di autofattura per omaggi. La stessa può essere: - singola: per ciascuna cessione gratuita ( autofattura immediata ) - globale : per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese (in tal caso con obbligo del DDT, essendo differita ) Annotare giornalmente le cessioni gratuite direttamente nel registro degli omaggi (senza emettere alcuna fattura CM 32/73), con separata indicazione di imponibile ed Iva. DDT: è obbligatorio solo se si emette fattura/autofattura differita ; è tuttavia sempre consigliato per dare la prova dell inerenza del costo. REDDITI Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell attività dell impresa. Nota: per valore. 50 di cui all art. 108 c. 2 Tuir fa riferimento al valore normale di cui all art. 9 Tuir (RM 27/2014). Nel caso di beni oggetto della propria attività (sia da parte delle imprese di produzione per gli omaggi autoprodotti che nel caso di impresa di compravendita) va dunque fatto riferimento al prezzo dei listini di vendita dell impresa che omaggia (non al suo costo di produzione/acquisto). IRAP Ai fini IRAP, per l acquisto degli omaggio valgono le stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell attività. Tali costi risultano: deducibili per i soggetti che applicano il cd metodo di bilancio indeducibili per i soggetti che applicano il cd metodo fiscale Esempio 4 Se la Alfa Srl ha omaggiato a 200 clienti con un bene, per il quale: costo di produzione 30 prezzo di listino 58 Tenuto conto che il prezzo di listino è superiore a 50, il costo complessivamente sostenuto per la produzione, pari a 6.000 (30 x 200), concorre al plafond di deducibilità. Supponendo che i ricavi 2014 siano pari a 1.000.000, le spese di rappresentanza sono deducibili per un ammontare non superiore a 13.000 (1.000.000 x 1,3%). In tal caso, se oltre agli omaggi la società sostiene ulteriori spese di rappresentanza per.8.000, dell importo complessivo di 14.000 (6.000 + 8.000) può dedurre solo 13.000. Riprendendo l esempio n.1 si ipotizza ora, per i beni omaggiati dalla società, i seguenti dati: Esempio 5 costo di produzione 20 prezzo di listino 42 Posto che il prezzo di listino è inferiore a 50, il costo complessivamente sostenuto per la produzione, pari a 4.000 (20 x 200), è interamente deducibile.

Redazione Fiscale Info Fisco 327/2014 Pag. 7 / 12 Inoltre, poiché detto ammontare non concorre al plafond di deducibilità, anche le ulteriori spese pari a 8.000 sono interamente deducibili, essendo inferiori al limite di 13.000. CASI PARTICOLARI IVA OMAGGI A RESIDENTI PAESE UE DIVERSO DALL ITALIA IVA OMAGGI A RESIDENTI IN PAESE EXTRA-UE OMAGGI A CLIENTI UE E EXTRA UE: PROFILI IVA L operazione non si configura intracomunitaria (e dunque non imponibile ex art. 41, DL 331/93) in quanto manca l onerosità della cessione. Ai beni ceduti gratuitamente a clienti UE si applica dunque la norma applicabile agli omaggi effettuati in Italia (CM 13/1994) Va applicato il regime di non imponibilità IVA previsto per le esportazioni, posto che l art. 8 DPR 633/72 non richiede che la cessione avvenga a titolo oneroso. Ne segue l obbligo per il cedente di porre in essere tutti gli adempimenti (sdoganamento) e di documentazione (fattura) dell uscita dal territorio doganale. Tali operazioni non rilevano ai fini della formazione del plafond né dello status di esportatore abituale (nota 10367/98). OMAGGI A DIPENDENTI 1) OMAGGIO DI BENI NON OGGETTO DELL ATTIVITÀ IVA Acquisto di beni: Iva sempre indetraibile per mancanza di inerenza Nota: tali omaggi, a prescindere dal costo, non sono considerati inerenti, né per l impresa né per il professionista (RM 666305 del 16/10/1990) Cessione gratuita: la successiva cessione è esclusa da IVA. REDDITI Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l acquisto di omaggi ai dipendenti è deducibile secondo le ordinarie regole previste per il costo del lavoro dipendente: sia nell ambito del reddito d impresa che nell ambito del reddito di lavoro autonomo. N.B.: l art. 95 c. 1 Tuir dispone la deducibilità delle spese in denaro o in natura anche a titolo di liberalità a favore dei dipendenti, salvo il disposto dell art. 100 c. 1 Tuir. Quest ultima disposizione (che il limite alla deduzione allo 0,5% del costo complessivo del lavoro) va riferita alle spese sostenute solo per determinate finalità, che nel caso di specie (omaggio natalizio) si ritiene non siano verificate. IMPONIBILITÀ PER IL DIPENDENTE: le erogazioni liberali ai dipendenti in occasione di festività (CM 59/2008): SE IN DENARO SE IN NATURA concorrono sempre (a prescindere dall ammontare) alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono quindi da assoggettare a tassazione non concorrono alla formazione del reddito se di importo complessivamente nell anno non superiore ad 258,23. Qualora venga superato detto limite, l erogazione concorre per l intero ammontare alla formazione del reddito del

Redazione Fiscale Info Fisco 327/2014 Pag. 8 / 12 dipendente (non solo per la quota eccedente il limite). L impresa deve pertanto verificare se per il singolo dipendente tale franchigia si è ancora disponibile (es: per erogazioni effettuate durante l anno, per fringe benefit non tassati durante l anno, ecc.). Esempio6 Azienda dona un cestino natalizio ai dipendenti del valore di. 150 + Iva: - impresa: non detrae l Iva e deduce la spesa nel limite dello 0,5% del costo del lavoro - dipendenti: non sono tassati. IRAP Le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano tra i costi del personale (artt. 5 e 5-bis, D.Lgs.446/97) e pertanto sono sempre indeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (srl, spa, snc, ditta individuale, ecc.). Va tuttavia evidenziato che per i soggetti che, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP applicano il cd metodo di bilancio, si potrebbe porre la questione se tali spese possano essere ancora classificate costi del personale. Infatti, privilegiando la classificazione per natura, tali spese potrebbero risultare deducibili in quanto ricomprese nella voce B.14 e non funzionali allo svolgimento dell attività di lavoro dipendente. PROFESSIONISTI: i costi sostenuti per l acquisto di beni non oggetto dell attività destinati ad omaggio per i dipendenti sono indeducibili ai fini IRAP. 2) OMAGGIO DI BENI OGGETTO DELL ATTIVITÀ IVA Acquisto di beni: trattandosi di beni prodotti o commercializzati dall impresa, il contribuente detrae l IVA sui relativi acquisti, che non configurano spese di rappresentanza. Cessione gratuita: viene: - in generale assoggettata a IVA senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari. - in deroga, esclusa da Iva se si è scelto di non detrarre l Iva all acquisto REDDITI Anche in questo caso, il costo degli omaggi ai dipendenti rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro deducibile. IRAP Analogamente ai beni non oggetto dell attività, anche in questo caso i costi per gli omaggi ai dipendenti rientrano nei costi del personale e, pertanto, risultano indeducibili ai fini IRAP. CENA DI NATALE Spesso accade che l impresa, specie nel periodo natalizio, organizzi il buffet ovvero la cena di Natale per lo scambio degli auguri. Al fine di determinare il trattamento IVA e reddituale di tale operazione va innanzitutto considerato il fatto che in tal caso si è nell ambito delle prestazioni gratuite di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) e non in quello della cessione di beni gratuita.

Redazione Fiscale Info Fisco 327/2014 Pag. 9 / 12 Ricorrenze e festività: le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza, a meno che all evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell impresa (CM 34/2009). Pertanto, il costo della cena di Natale organizzata dal datore di lavoro per i propri dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza. Tuttavia l Agenzia non indica come vada qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una liberalità a favore dei dipendenti e quindi: COSTO IVA IRAP il costo è deducibile ai fini del reddito: nel limite del 75% della spesa sostenuta nel limite del 5 dell ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100, comma 1, TUIR) l IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell inerenza con l esercizio dell impresa il costo dell omaggio risulta: - deducibile per i soggetti che applicano il cd metodo di bilancio - indeducibile per coloro che determinano l IRAP con il cd metodo fiscale Nel caso in cui alla cena partecipino anche soggetti terzi all impresa (clienti, istituzioni, ecc.) la stessa rientra tra le spese di rappresentanza. Ne consegue, in tale eventualità che: l IVA è indetraibile il costo (75% della spesa) è deducibile nel limite dell ammontare massimo deducibile nell anno. BUONI ACQUISTO (VOUCHER) Qualora la società a Natale cede gratuitamente dei buoni acquisto (cd voucher), occorre seguire il seguente trattamento fiscale: IVA IRPEF/IRES BUONO AI DIPENDENTI secondo la RM 21/2011 i buoni/voucher utilizzabili per l acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell art. 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato un documento che consente l identificazione dell avente diritto all acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l osservanza delle forme proprie della cessione. Pertanto la cessione di tali buoni è fuori campo IVA (art. 2, co. 3, lett. a) DPR.633/72. Sempre la citata RM 21/2011 ha chiarito che medesime considerazioni valgono anche in merito ai buoni acquisto o regalo acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali... ; ancorché ad oggi non vi sia un chiarimento ufficiale sembra ragionevole che gli stessi siano deducibili come per le spese di rappresentanza ( artt. 54 e 108 del TUIR) si ritiene che lo stesso non concorra alla formazione del reddito se di importo non superiore ad euro 258,23

Redazione Fiscale Info Fisco 327/2014 Pag. 10 / 12 ASPETTI CONTABILI Esempio7 DEDUCIBILITÀ TOTALE DEGLI OMAGGI NATALIZI La Società Beta srl acquista n. 50 cesti natalizi, contenenti diversi prodotti alimentari, da cedere a titolo gratuito ai propri clienti in occasione delle prossime festività natalizie, il cui costo unitario è di 20 + IVA, ossia 24,40 cadauno. L acquisto dei cesti natalizi sarà così registrata in contabilità generale: Diversi a Debiti v/fornitori 1.220,00 Omaggi di beni < 50 1.000,00 Iva a credito 220,00 OMAGGIO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA SENZA RIVALSA DELL IVA La Società Beta spa omaggia un proprio cliente di un bene di propria produzione in occasione delle feste natalizie, il cui costo unitario è di 100,00 + IVA. In contabilità generale si registra: Esempio8 Esempio9 Crediti v/clienti a diversi 122,00 Omaggi a clienti 100,00 Iva a debito 22,00 La chiusura del conto crediti verso clienti in contabilità generale: Diversi a Crediti v/clienti 122,00 Omaggi a clienti 100,00 Imposte indeducibili 22,00 OMAGGIO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA CON RIVALSA DELL IVA La Società Zeta spa omaggia un proprio cliente di un bene di propria produzione in occasione delle feste natalizie, il cui costo unitario è di 150 + IVA. In contabilità generale si registra : Crediti v/clienti a diversi 183,00 Omaggi a clienti 150,00 Iva a debito 33,00 L incasso dell Iva sarà riportato in contabilità generale: Banca a Crediti v/clienti 33,00 33,00 Poi si procede allo storno dell importo relativo all imponibile: Omaggi a clienti a Crediti v/clienti 150,00 150,00

Redazione Fiscale Info Fisco 327/2014 Pag. 11 / 12 FATTURA OBBLIGATORIA LA FATTURAZIONE Autofattura - omaggio di beni autoprodotti o beni >. 50,00 Società Gamma Srl... Verona 30/12/2014 P.I. 01563720727 Spett. Società Gamma Srl... Fattura N. 196 P.I. 01563720727 Autofattura globale mensile per omaggi (CM 32/501388 del 1973): Rif. Doc. di Trasporto n. 125/2014 2 Giacche. 200 IVA 22%. 44 Importo totale. 244 Fattura con rivalsa Iva - omaggio di beni autoprodotti o beni >. 50,00 Società Gamma Srl... Verona 30/12/2014 P.I. 01563720727 Spett. Società Beta S.r.l.... Fattura N. 196 P.I. 01563720727 Rif. Doc. di Trasporto n. 125/2014 2 Giacche. 200 IVA 22%. 44 Importo totale. 244 Omaggio. 200 Netto dovuto. 44 Fattura senza rivalsa Iva - omaggio di beni autoprodotti o beni >. 50,00 Società Gamma Srl... Verona 30/12/2014 P.I. 01563720727 Spett. Società Beta S.r.l.... Fattura N. 196 P.I. 01563720727 Rif. Doc. di Trasporto n. 125/2014 2 Giacche. 200 IVA 22%. 44 Importo totale. 244 Omaggio. 244 Netto dovuto zero FATTURA NON OBBLIGATORIA Fattura per omaggio di beni <. 50,00 o per i quali non si è detratta l Iva (non autoprodotti) Società Gamma Srl... Verona 30/12/2014 P.I. 01563720727 Spett. Società Beta S.r.l.... Fattura N. 196 P.I. 01563720727 Rif. Doc. di Trasporto n. 125/2014 2 Giacche (Op. fuori campo Iva art. 2, c.2, n.4) Importo totale. 200 Omaggio. 200 Netto dovuto zero N.B.: in questo caso è possibile limitarsi ad accompagnare la merce col Documento di trasporto.

Redazione Fiscale Info Fisco 327/2014 Pag. 12 / 12 PRONTUARIO DEGLI OMAGGI Destinatario IVA IRPEF/IRES IRAP DETRAZ. ALL ACQ. CESSIONE DEDUCIBILE DEDUCIBILE CLIENTI DIPENDENTI CLIENTI DIPENDENTI CLIENTI Si, se costo unitario 50,00 (*) (anche alimenti e bevande No, se costo unitario > 50,00 (*) No (per mancanza di inerenza) Si, se costo unitario 50,00 (*) (anche alimenti e bevande) No, se costo unitario > 50,00 (*) No (per mancanza di inerenza) BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' Esclusa IVA Imp. IVA (1) Esclusa IVA IMPRESE Limite: 1,3%/0,5%/0,1% dei ricavi; al 100% se costo unitario 50 PROFESSIONISTI Si (2) Limite dell'1% dei compensi percepiti (non rileva l'importo unitario) Si (senza limiti) BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' (IMPRESE) SI Imp. IVA (1) Limite: 1,3%/0,5%/0,1% dei ricavi; al 100% se valore unitario 50 SI, se base imponibile a "valori di bilancio" (indeducibile se a valori fiscali ) No Si, nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta No SI, se base imponibile a "valori di bilancio" (indeducibile se a valori fiscali ) DIPENDENTI Si (2) No SERVIZI (PROFESSIONISTI E IMPRESE) CLIENTI DIPENDENTI No Esclusa IVA Imprese: 1,3%/0,5%/0,1% dei ricavi Professionisti: 1% dei compensi Imprese: Si (2) Professionisti: senza limiti compensi No No (*) Il limite è pari a. 25,82 fino al 12/12/2014 (1) Si ritiene possibile scegliere di non detrarre l'iva per rendere esclusa da Iva la cessione (2) Parte della dottrina ritiene si applichi il limite dello 0,5% costo del lavoro ex art. 100 c. 1 Tuir