TAR Valle D Aosta, 15.7.2014, n. 52 Materia:Causa servizio R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8 del 2014, proposto da: - V. S. U., rappresentato e difeso dall Avv. Massimiliano Sciulli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Aosta, Via Losanna n. 10; contro - il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio; - la Legione Carabinieri Piemonte e Valle d Aosta, in persona del Comandante protempore, non costituita in giudizio; - il Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante protempore, non costituito in giudizio; per l annullamento - del Decreto del Direttore della Seconda Sezione del Comando Generale dell Arma dei Carabinieri n. 3362/13 del 13 novembre 2013, notificato in data 28 novembre 2013, con il quale non è stata riconosciuta all Appuntato Scelto U. V. l interdipendenza dell infermità ernia discale C4-C5. Lievi protrusioni discali C3-
C4-C5 e C6-C7 con l affezione distorsione rachide cervicale ed è stata rigettata la sua domanda di equo indennizzo; - nonché dei verbali della C.M.O. di Torino mod. BL/B n. ACOMM 1111684 in data 8 luglio 2011 unitamente all allegata nota in data 26 ottobre 2012 e mod. BL/B n. ACOMM 1121144 in data 3 ottobre 2012 e dei pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 28999/2011 in data 9 aprile 2013 e n. 21807/2013 in data 15 ottobre 2013 in forza dei quali l infermità ernia discale C4- C5. Lievi protrusioni discali C3-C4, C5-C6 e C6-C7 riportata dal ricorrente non è stata considerata interdipendente con l affezione distorsione rachide cervicale subita durante il servizio; - di ogni altro atto antecedente annesso, connesso; - e per la condanna al riconoscimento dell equo indennizzo. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita; Udito, all udienza pubblica dell 11 giugno 2014, il procuratore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato in data 27 gennaio 2014 e depositato il 25 febbraio successivo, il ricorrente ha impugnato, tra l altro, il Decreto del Direttore della Seconda Sezione del Comando Generale dell Arma dei Carabinieri n. 3362/13 del 13 novembre 2013, notificato in data 28 novembre 2013, con il quale non è stata riconosciuta al medesimo ricorrente l interdipendenza dell infermità ernia discale
C4-C5. Lievi protrusioni discali C3-C4-C5 e C6-C7 con l affezione distorsione rachide cervicale ed è stata rigettata la sua domanda di equo indennizzo. Il ricorrente, Appuntato Scelto dei Carabinieri, in data 13 dicembre 2010, mentre era alla guida di un veicolo di servizio in Torino veniva tamponato da un altro veicolo; in seguito a ciò si recava al Pronto soccorso dell Ospedale di Aosta in cui gli veniva diagnosticata una distorsione del rachide cervico-dorsale, accompagnata dalla prescrizione di un collare morbido e di una terapia farmacologica. Dopo una ulteriore serie di esami e di controlli, da cui emergeva come dipendente da causa di servizio l infortunio occorso al ricorrente, allo stesso venivano concessi diversi periodi di malattia; all esito degli stessi, dopo l effettuazione di ulteriori controlli ed esami specialistici, il ricorrente veniva giudicato dalla Commissione Medico Ospedaliera di Torino temporaneamente non idoneo al servizio militare e d istituto e veniva collocato in aspettativa, più volte prolungata per le medesime ragioni. In data 3 febbraio 2012 la C.M.O. dichiarava il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio militare, con la conseguente collocazione in aspettativa per dipendenza da causa di servizio. Tuttavia in data 26 ottobre 2012, la C.M.O., con una nota integrativa, dichiarava non sussistente l interdipendenza tra l infermità richiesta, ossia l ernia discale, e l affezione già riconosciuta dipendente da fatti di servizio. La successiva richiesta di riesame formulata dal ricorrente veniva rigettata, confermandosi la non sussistenza dell interdipendenza. A giudizio del ricorrente siffatte determinazioni sono illegittime per eccesso di potere per violazione di legge e contraddittorietà estrinseca e manifesta, per erroneità o contraddittorietà della motivazione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004.
Ulteriormente vengono dedotti l eccesso di potere per violazione di legge, la violazione e falsa applicazione dell art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973 e ulteriori profili di contraddittorietà estrinseca e di illogicità manifesta. Alla pubblica udienza dell 11 giugno 2014, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Con i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si assume la contraddittorietà del comportamento dell Amministrazione medica militare che, pur avendo riconosciuto in un primo momento, attraverso una pluralità di atti, l interdipendenza della infermità contratta dal ricorrente dall affezione distorsione del rachide cervicale subita durante il servizio, da ultimo, avrebbe negato tale interdipendenza facendo leva su un errata compilazione del verbale di riconoscimento e sulla insufficienza di una prognosi di soli 15 giorni riconosciuta in prima battuta dall Ospedale di Aosta. Il tutto senza considerare le perfette condizioni fisiche del ricorrente all atto dell arruolamento e allorquando, all inizio dell anno 2010, fu giudicato idoneo a partecipare ad una missione all estero. 2.1. Le censure sono meritevoli di accoglimento. Le ragioni addotte dall Amministrazione militare per negare la sussistenza dell interdipendenza della infermità contratta dal ricorrente dall affezione distorsione del rachide cervicale subita durante il servizio sono rappresentate, da una parte, dalla non completa compilazione del verbale di riconoscimento (all. 2 al ricorso) e, dall altra, dalla circostanza che l Ospedale di Aosta avrebbe riconosciuto al ricorrente soltanto una prognosi di 15 giorni, assolutamente irrisoria rispetto al tipo di conseguenze che si assumono verificate a carico dello stesso.
Entrambe le motivazioni non risultano persuasive e palesano una grave contraddittorietà a livello istruttorio, soprattutto alla luce della documentazione versata in giudizio e delle determinazioni assunte in precedenza dagli stessi medici militari. Infatti, il verbale modello BL/B dell 8 luglio 2011 alla seconda casella del Quadro A, relativo al riconoscimento della causa di servizio, indica un Si, e al successivo Quadro B specifica che risulta in fase di accertamento la dipendenza da causa di servizio. A ciò consegue che seppure da siffatto verbale non si può ricavare con certezza il chiaro riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell infermità contratta dal militare, pure adombrato, appare del tutto da escludere la conclusione opposta, ovvero l affermazione della non dipendenza da causa di servizio. La determinazione finale quindi non trova alcun supporto decisivo in tale verbale e quindi necessariamente va ponderata alla luce di tutti gli esami e i controlli effettuati in precedenza, anche presso il Centro Medico Ospedaliero, laddove invece si è ritenuta senza alcun dubbio la sussistenza della dipendenza da causa di servizio dell infermità contratta dal militare (si vedano i certificati dell Infermeria presidiaria di Torino del 15 dicembre 2010 all. 8 al ricorso e della Sezione Avanzamento e Documentazione del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d Aosta del 24 febbraio 2012 all. 25 al ricorso). 2.2. Nemmeno può essere ritenuta decisiva la circostanza che l Ospedale di Aosta avrebbe riconosciuto al ricorrente soltanto una prognosi di 15 giorni, assolutamente irrisoria rispetto al tipo di conseguenze che si assumono verificate a carico dello stesso. Infatti, come evidenziato anche nel ricorso, la durata della prognosi è stata determinata all esito di una visita obiettiva e senza l ausilio di strumentazione che ben poteva rivelarsi, come poi è avvenuto, non in grado di percepire la reale portata delle conseguenze a livello patologico a carico del
ricorrente. Difatti, all esito degli esami effettuati con le opportune strumentazioni, il ricorrente è stato addirittura dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare. 2.3. Infine il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si pone in contrasto anche con le precedenti valutazioni di idoneità del ricorrente, l ultima delle quali risale al 17 marzo 2010, ovvero pochi mesi prima del verificarsi dell incidente che avrebbe provocato l infermità distorsione del rachide cervicale e di cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (all. 30 al ricorso). 3. La fondatezza delle predette censure determina l accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento degli atti impugnati; sulla base di quanto evidenziato in precedenza l Amministrazione resistente è obbligata a rivalutare la posizione del ricorrente in relazione al possibile riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell infermità contratta, emendando il procedimento da tutti i vizi rilevati, con tutte le conseguenze che ne dovessero discendere in ordine al riconoscimento dell equo indennizzo. 4. In relazione alle peculiarità, anche fattuali, della presente controversia le spese di giudizio possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l effetto, annulla gli atti impugnati con lo stesso ricorso, secondo quanto specificato in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Aosta nella camera di consiglio dell 11 giugno 2014