Amministrazione Provinciale di Catanzaro

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Amministrazione Provinciale di Catanzaro Assessorato Agricoltura - Forestazione- Caccia, Pesca - Difesa della fauna e Riserve Naturali, Politiche della Montagna Distretti Rurali REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE Normativa di riferimento La regolamentazione dell esercizio venatorio per la specie cinghiale (Sus scrofa) è contenuta nella Legge 11 febbraio 1992 n 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Questa legge-quadro stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che la caccia può essere esercitata purché non contrasti con l esigenza di conservazione della fauna selvatica, e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (commi 1 e 2 dell art.1). Il comma 3 dell art. 1 riserva alle Regioni a statuto ordinario il compito di emanare le norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità alla medesima legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. La norma sancisce che tutto il territorio agro-silvopastorale nazionale è soggetto ad una pianificazione faunistico-venatoria ed alla regolamentazione del prelievo venatorio, demandando alle Province la loro esatta articolazione. La legge attribuisce specifici compiti alle Regioni alle quali spetta di emanare leggi specifiche e predisporre calendari venatori che disciplinano i tempi ed i luoghi dell attività venatoria. A quattro anni dall entrata in vigore della suddetta legge-quadro sulla caccia, la Regione Calabria ha promulgato la Legge Regionale del 17 maggio 1996 n 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l organizzazione del territorio, ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) che, con metodi di razionale programmazione, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria. La Regione pianifica l attività faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale ( art.1 comma 1 ), predispone il Piano Faunistico Venatorio Regionale, mediante il coordinamento dei piani Faunistici Venatori Provinciali ( art. 5 comma 3). Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le Province, sentite le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative, predispongono i Piani Faunistici Provinciali ( art. 6 comma 1 ). Nell art. 13 (Ambiti Territoriali di Caccia e Organismi di Gestione) viene stabilito che la Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le Associazioni venatorie riconosciute, le Associazioni ambientaliste più rappresentative e le Provincie interessate, ripartisce il territorio agrosilvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell art.5 comma 2 lettera c), in 11 Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) di dimensioni sub-provinciali e/o inter-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e ne disciplina i compiti. Nello Statuto tipo degli Organi di Gestione, previsto nel Piano Faunistico Regionale, l art. 1 recita quanto segue: Il Comitato di Gestione dell A.T.C. è costituito, ai sensi dell art. 13 della L.R. n Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 1

9/96, con provvedimento del Presidente della Provincia ed ha autonomia tecnico-organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza della Provincia territorialmente competente. I compiti del Comitato di Gestione, pertanto, sono quelli previsti all art2 dello Statuto Tipo degli organi di gestione degli A.T.C. allegato al relativo regolamento regionale.. Nel calendario venatorio ( art. 14 ) vengono indicate in particolare le specie cacciabili, i periodi di caccia, le giornate di caccia, il carniere massimo giornaliero, le modalità d impiego dei cani e i riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni. A tal proposito, le Province e le Associazioni Venatorie e Protezionistiche, legalmente riconosciute, entro il 30 Marzo di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio. Nel Calendario venatorio della Regione Calabria la disciplina delle modalità di caccia al cinghiale, viene rimandata ai Regolamenti Provinciali. REGOLAMENTO PROVINCIALE Con Delibera del Consiglio Provinciale del 25 Settembre 2006 n 401/2, modificata con Delibera del 18 Giugno 2007 n 54, è stato approvato il Regolamento per la Gestione Faunistico-Venatoria del cinghiale che, ai sensi della Normativa vigente, disciplina la gestione faunistica e venatoria del cinghiale nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Il Regolamento, che nei primi due anni di applicazione ha avuto un carattere sperimentale, grazie alla fattiva collaborazione delle Associazioni Venatorie, dei Comitati di Gestione degli A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) e dei singoli cacciatori, ha consentito di pervenire alla costituzione di un sistema di gestione di caccia al cinghiale largamente condiviso ed apprezzato da tutto il mondo venatorio. Pur tuttavia, sulla scorta della verifica dei risultati raggiunti e delle criticità emerse, più volte dibattute con i soggetti portatori di interessi diffusi nel comparto venatorio, agricolo ed ambientale, si è resa necessaria la revisione, in talune parti, del regolamento oggi in vigore, che risulta, per l effetto, modificato ed integrato nel modo che segue. Art.1 FINALITA 1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico e venatoria della caccia al cinghiale all interno della Provincia di Catanzaro, nel rispetto del Calendario Venatorio,allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio Provinciale una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali e di tutela delle altre specie selvatiche. 2. A tal fine la Provincia, d intesa con tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), predispone ed approva il presente Regolamento, da inserire nel nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale, che prevede: - Individuazione dei territori vocati per la specie; - Eventuali modifiche all organizzazione territoriale della gestione (zone di caccia, ecc); - Stime delle popolazioni che insistono sui rispettivi territori; - Definizione dei piani di prelievo; - Interventi per la prevenzione dei danni ed altre azioni utili al controllo della specie; - Organizzazione del territorio ai fini della gestione venatoria del cinghiale. 3. Il presente regolamento definisce anche le tecniche di prelievo e le loro modalità di esecuzione,con particolare riferimento alla caccia collettiva (squadre) in braccata. Art. 2 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 1. Delimitazione dei territori vocati, delle aree di gestione e delle zone di caccia. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 2

Per una equilibrata gestione della caccia al cinghiale gli AA.TT.CC. individuano i territori vocati e ne propongono alla Provincia l inserimento nel Piano Faunistico. Attuano, altresì, un opera di monitoraggio del territorio tesa all identificazione di Unità Minime di Gestione (le aree di prelievo venatorio) denominate Distretti di Gestione. In tale opera di ricerca ed identificazione, gli AA.TT.CC. saranno supportati dalla Provincia e si potranno avvalere del contributo dei rappresentanti dei cacciatori di cinghiali registrati nelle rispettive squadre ed iscritti nei medesimi ATC. Gli AA.TT.CC. d intesa con la Provincia, definiscono il numero ed i confini dei Distretti di Gestione, che potranno essere costituiti da un numero minimo di quattro ad un massimo di sei territori di caccia, assegnati ad altrettante squadre, che ricadono nello stesso contesto territoriale, collegati, confinanti ed attigui. Ogni Distretto esprime un proprio responsabile ed un vice, individuati tra gli iscritti delle squadre del Distretto e che vengono segnalati all A.T.C. competente e da questo ufficializzati. Il responsabile del Distretto dura in carica un anno e potrà essere riconfermato o meno, a maggioranza semplice da parte dei componenti delle squadre facenti parte del Distretto, ed ufficializzato nel momento della presentazione delle iscrizioni delle squadre del Distretto. Rientrano nei suoi compiti: a) assicurare l attuazione del Piano di Prevenzione dei danni alle colture agricole; b) collaborare e coordinare l attività delle squadre impegnate nei censimenti, secondo le indicazioni dei tecnici faunistici allo scopo preposti; c) coordinare il monitoraggio sanitario secondo le direttive impartite dagli AA.TT.CC. di appartenenza; d) rappresentare le squadre nei rapporti con l ATC competente. Il responsabile del Distretto potrà essere rimosso dal ruolo, in qualunque momento, da parte del Presidente dell ATC, in presenza di gravi inadempienze nell espletamento dei compiti assegnatigli. Programmazione del territorio Il Piano Provinciale di Gestione Faunistico Venatoria del cinghiale è redatto dai Comitati di Gestione degli A.T.C.. Il Piano prevede la corretta suddivisione del territorio in due distinte categorie: 1. Territorio vocato per il cinghiale Il territorio vocato per il cinghiale, rappresenta l area in cui la presenza della specie è, sia pure a determinate condizioni di densità, compatibile con lo svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle specie selvatiche. Nel territorio vocato per il cinghiale viene attuata la gestione faunistico e venatoria della specie. Nell area vocata, così come nel resto del territorio agro-silvo-pastorale, è vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale, ad esclusione di quella svolta dalle squadre, a qualunque titolo, assegnate alle aree di caccia, nella forma della braccata. Nel territorio vocato vengono perseguiti gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale finalizzati al mantenimento della densità agroforestale sostenibile dai diversi ecosistemi, in relazione alle esigenze della specie. Per densità agrosilvo-forestale sostenibile, deve intendersi la massima densità raggiungibile dalla popolazione di cinghiale, senza che si determinino danni rilevanti alle coltivazioni o scompensi dovuti all esagerata popolazione su quel territorio. 2. Territorio non vocato per il cinghiale Il territorio non vocato per il cinghiale rappresenta l area nella quale la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche. Nel territorio non vocato non è consentita la gestione faunistico e venatoria del cinghiale, ma potranno realizzarsi interventi tecnici di controllo della specie, in base alla normativa vigente. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 3

Art. 3 REGISTRO DELLE AREE DI CACCIA AL CINGHIALE. Nelle more dell identificazione delle Unità Minime di Gestione (aree oggetto di prelievo venatorio), è istituito il registro delle aree di caccia al cinghiale il cui perimetro potrà coincidere in tutto o in parte con quello di un singolo Comune o di due o più Comuni. Tali aree saranno individuate appositamente dagli AA.TT.CC., di concerto con l Amministrazione Provinciale che designerà, per tali finalità, propri tecnici. Per lo svolgimento delle attività relative, ci si potrà eventualmente avvalere delle indicazioni fornite dai Capi Squadra. Per una facile consultazione le aree saranno opportunamente numerate. Art. 4 REGISTRO DELLE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE. Presso l Amministrazione Provinciale di Catanzaro, ufficio caccia del settore agricoltura, è istituito il registro delle squadre che praticano la caccia al cinghiale in battuta completo dei dati anagrafici dei componenti. In particolare, il registro dovrà contenere: a) Denominazione assunta dalla squadra; b) Distintivo adottato; c) Indirizzo e recapito telefonico del Capo squadra; d) Elenco nominativo dei componenti ( dati anagrafici, n porto d armi e data di rilascio); e) Indicazione dell area di caccia assegnata; f) Indicazione del punto di ritrovo della squadra. Sarà cura della Provincia trasmettere copia dei predetti registri agli Organi deputati per il controllo prima dell inizio della stagione venatoria. Art. 5 FORMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della braccata sono tenute a presentare domanda agli A.T.C. entro il 10 Luglio di ogni anno, per conseguire o confermare l iscrizione nell apposito registro di cui al precedente articolo 4, con la possibilità di effettuare eventuali modifiche dei componenti (giustificate da valide motivazioni, es.: rinnovo licenza di porto d armi, primo rilascio ect.) entro e non oltre il 10 settembre dello stesso anno. E compito degli A.T.C. istruire le richieste di formazione delle squadre e, sentita la Provincia in ordine alle zone da assegnare, rilasciare apposita autorizzazione. E fatto obbligo agli AA.TT.CC. trasmettere annualmente, nel termine di giorni 15 antecedenti all apertura della caccia al cinghiale, copia delle autorizzazioni concesse al fine dell aggiornamento del Registro. La domanda di cui al comma precedente, sottoscritta dal capo squadra (responsabile) che rappresenta la squadra, deve contenere: - dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l indicazione della residenza e del numero del porto d armi e della relativa scadenza; - nominativi del capo squadra e di due componenti della squadra che, in assenza del responsabile, sono autorizzati a sostituirlo; - l indicazione dell area o delle aree dove si richiede di poter esercitare l attività venatoria, individuata tra quelle comprese nell apposito registro. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 4

Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati: - Fotocopia del porto di fucile, in corso di validità, in fase di rinnovo o di rilascio di tutti i componenti la squadra. - Una carta catastale o IGM 1:25000 raffigurante il territorio per il quale si richiede di esercitare l attività, indicando in via prioritaria una sola area di gradimento, tenendo conto di una superficie minima di 400 ettari e massima di 600 ettari; - Le dichiarazioni, redatte secondo la formula predisposta dagli AA.TT.CC. e sottoscritte da parte del capo squadra in nome e per conto di tutti i componenti la squadra; - Le squadre già iscritte nell elenco provinciale devono chiedere, ove non siano intervenute variazioni, la conferma della vecchia assegnazione (nei limiti sopra citati), allegando, esclusivamente, quanto sarà richiesto dagli AA.TT.CC.; - Gli AA.TT.CC., sentita l Amministrazione Provinciale in ordine alle zone da assegnare, sono tenuti a pronunciarsi in merito alle domande di cui ai precedenti capoversi, entro e non oltre i 10 giorni antecedenti l inizio della caccia al cinghiale. I criteri posti a base delle assegnazioni sono i seguenti: 1) Ad ogni squadra potrà destinarsi una porzione di territorio di minimo 400 ettari/squadra e massimo 600 ettari/squadra. 2) Ogni capo squadra, pena l esclusione, potrà fare richiesta per una sola area scelta tra quelle iscritte nel Registro. 3) L assegnazione avrà durata annuale, salvo i casi di perdita del diritto di cui agli articoli successivi e potrà essere riconfermata per gli anni successivi. 4) Il numero delle squadre iscritte al registro provinciale non potrà essere superiore al numero delle squadre iscritte nella stagione venatoria 2010. Nell assegnazione si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: A) riconferma delle aree già assegnate alle squadre anziane, nei casi di eventuali contenziosi tra squadre anziane varrà il seguente criterio di priorità: anzianità d iscrizione della squadra all Ufficio Caccia Provinciale; B) in presenza di nuove assegnazioni, avranno la priorità le squadre: a) i cui componenti, per il 51% siano residenti nel/nei Comune/i ove è ubicata l area; b) oltre la percentuale del 51%, quella con il maggior numero di componenti residenti nel/nei Comune/i del territorio richiesto; c) che hanno prodotto prima, in ordine di protocollo d arrivo, la richiesta di riconoscimento della nuova squadra; a parità di condizioni, si procederà al sorteggio per l assegnazione delle Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 5

aree in questione. Gli ATC, per la risoluzione dei contenziosi, potranno convocare i capi squadra presso le loro sedi, per essere sentiti. 5) In presenza di richieste delle stesse aree di caccia da parte di più squadre, se non dovessero emergere situazioni di priorità e precedenza nell assegnazione, si provvederà all assegnazione con relativo sorteggio effettuato dagli ATC alla presenza dei rappresentanti delle squadre interessate o di un loro delegato. Si procederà parimenti al sorteggio nel caso di problemi fra le squadre operanti in territori confinanti che non fosse possibile risolvere in via bonaria. E obbligatorio consegnare i registri giornalieri di battuta, entro e non oltre il 15 Gennaio di ogni anno, al fine di conoscere l andamento della situazione a livello statistico onde agevolare gli interventi programmatori successivi. Per i Capi squadra che non rispetteranno tale scadenza sarà dichiarata la loro decadenza per la successiva annata venatoria. Entro e non oltre 30 giorni dal termine della stagione venatoria, l A.T.C predisporrà una relazione riassuntiva sull andamento dei prelievi, sulle consistenze stimate dalle singole squadre nei rispettivi territori, sulle problematiche eventualmente riscontrate e sulle iniziative gestionali adottate, che si premurerà di consegnare alla Provincia per ogni ulteriore provvedimento. Il mancato rispetto del termine è considerato violazione grave. I confini del territorio delle aree assegnate tra le varie squadre dovranno essere delimitati, nei punti strategici, con apposite bandierine (od altre indicazioni) che ricalcheranno perfettamente le porzioni di territorio assegnate alle singole squadre. Tale espletamento dovrà essere predisposto, a cura del responsabile di ogni squadra, prima dell inizio dell annata venatoria. Quando tra due o più squadre i confini non possono essere ben definiti, vanno inserite, tra le aree delle suddette squadre, delle zone bianche di rispetto di almeno 250 m. di larghezza e per tutta la lunghezza del confine considerato. Le zone bianche di rispetto sono considerate aree di divieto di caccia al cinghiale ed in tali zone l esercizio della caccia al cinghiale comporta l applicazione della sanzione di cui all art. 31 comma 1 lett. e della Legge 157/92, oltre a quella accessoria prevista e normata dal presente regolamento (All. A). L Assegnazione di un area alle diverse squadre per la caccia al cinghiale non preclude l esercizio di altre forme di caccia da parte di altri cacciatori e non vieta la frequentazione dell area ad altre persone. Art. 6 ROTAZIONE DELLE AREE. Gli AA.TT.CC, di concerto con l Amministrazione Provinciale, possono valutare l opportunità, tenuto conto dell andamento delle annate venatorie trascorse, delle rispettive relazioni annuali (gestione venatoria della squadra assegnataria rispetto alla densità di cinghiali presenti nell area) e di ogni altra eventuale segnalazione (incremento dei danni causati alle colture agricole dai cinghiali, immissioni abusive di cinghiali, incendi, casi di avvelenamento dei cani e/o uso di repellenti per orientare il percorso dei cinghiali, continue e perduranti litigiosità tra le squadre ecc), di procedere alla rotazione delle aree di caccia fra le diverse squadre interessate, anche ricadenti in territori fra comuni non limitrofi. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 6

Art.7- NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA SQUADRA E VICE. COMPITI E FUNZIONI Il capo squadra rappresenta legalmente la squadra. Organizza e dirige la stessa, assume la responsabilità della corretta esecuzione della braccata, con particolare riguardo alla sicurezza operativa della stessa, in ordine anche al numero di cacciatori impiegati in relazione all estensione della zona; organizza ed effettua il monitoraggio sanitario secondo le direttive impartite, ove richiesto; verifica che sia apposta la prescritta fascetta, fornita dagli AA.TT.CC., ai capi abbattuti prima di abbandonare la zona di caccia. La durata della nomina di capo squadra è annuale e dovrà essere rinnovata o riconfermata al momento della presentazione della nuova richiesta di iscrizione della squadra. Restando ferme le responsabilità personali di ogni componente connesse a comportamenti direttamente imputabili allo stesso, il Capo Squadra è responsabile dei danni a terzi causati ed accertati durante la battuta di caccia dai componenti la squadra. Ai capi squadra ed ai loro vice è fatto obbligo partecipare ai corsi di formazione sulla gestione e sicurezza venatoria che la Provincia e gli AA.TT.CC. potranno organizzare. Il capo squadra, inoltre, è tenuto a collaborare con gli AA.TT.CC., se richiesto, per l attuazione di tutti gli interventi di gestione faunistico venatoria dell ungulato sul territorio venabile, anche oltre la stagione di caccia (in caso di censimenti, battute di controllo ed altro), sulla base del piano faunistico provinciale. Il capo squadra, in particolare: a predispone la tabellazione nella zona assegnata, con le apposite tabelle regolamentari; b predispone la tabellazione della zona di battuta giornaliera, secondo le modalità di cui all art. 8, mediante l apposizione e la rimozione a fine giornata delle tabelle indicanti la segnalazione ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO ; c controlla che i partecipanti della battuta indossino, all inizio della stessa, il capo di abbigliamento ad alta visibilità, di cui all art. 11; d redige la lista giornaliera delle presenze in battuta utilizzando l apposito modulo, indicando sia i componenti che gli invitati (ospiti) con la firma di ognuno; e consegna agli invitati (ospiti) prima dell inizio della battuta, l apposito indumento di riconoscimento; f annota nel registro giornaliero, gli eventuali capi battuti a fine giornata; g esibisce, su richiesta degli agenti preposti alla vigilanza, il foglio di presenze giornaliero; h- redige una relazione a fine stagione sui risultati conseguiti e sulla consistenza residua della popolazione locale dei cinghiali. In caso di assenza del capo squadra, la responsabilità organizzativa, nonché tutti gli incombenti di cui al presente articolo, competono ad uno dei due vice capo squadra. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 7

In un clima di collaborazione e autogestione, per il controllo del territorio, tutti i componenti delle squadre assegnatarie di un area di caccia al cinghiale, al fine di tutelare l area stessa anche dal punto di vista ambientale, si obbligano a segnalare alle autorità competenti tutte le irregolarità (discariche abusive, pascoli abusivi, incendi, ecc..) che si dovessero verificare nel territorio a loro assegnato. L organo Provinciale in caso di mancata collaborazione delle squadre agli interventi di prevenzione dei danni, può sospendere l attività. Art. 8- MODALITA DI ESECUZIONE DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA. La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre, composte da almeno 15 (quindici) unità, iscritti al registro provinciale dei cacciatori per la suddetta caccia. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra e, nel corso della medesima annata venatoria, non è consentito il cambio di squadra. Il numero minimo di componenti per effettuare la battuta di caccia è di 10 persone. Alle battute di caccia al cinghiale si potrà partecipare anche, in qualità di ospiti. Gli ospiti possono partecipare alla battuta di caccia solo se in possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell attività venatoria, anche se iscritti in altre squadre. E ammesso il gemellaggio tra due squadre, nell osservanza dei parametri di densità venatoria prevista nel Piano Faunistico Venatorio Regionale. Gli AA.TT.CC., constatata l impossibiltà di raggiungere il numero minimo di iscrizioni alla squadra, possono promuovere l unificazione di più squadre esistenti, preferibilmente operanti nello stesso comprensorio. Le squadre di caccia sono tenute ad indicare, a fini di sicurezza, la loro attività all interno della zona, apponendo sulle principali vie d accesso, tabelle recanti il numero della squadra e l avviso della battuta di caccia in corso. Il rappresentante della squadra o il suo delegato dovrà compilare, prima dell inizio della battuta, la modulistica relativa alle presenze giornaliere dei cacciatori e, a fine giornata, quella relativa al numero dei capi abbattuti. Sarà, comunque, possibile l inserimento di quei cacciatori iscritti nella squadra che si presenteranno a battuta iniziata. In casi del tutto eccezionali, nell ipotesi che una squadra perda interamente la disponibilità della zona di caccia a causa di un evento fortuito e imprevisto (incendio od altro evento calamitoso), i componenti della medesima squadra potranno integrarsi in altre squadre dell A.T.C. di appartenenza. Il numero minimo di componenti previsti per la battuta, devono essere presenti, obbligatoriamente, prima della sciolta dei cani nella giornata di caccia. Il cacciatore firma il registro presenze per la caccia al cinghiale e deve garantire la propria presenza sino alla conclusione della battuta di caccia. In caso di controllo ispettivo, il capo squadra, entro due ore è tenuto a riunire tutti i componenti della squadra, annotati come presenti sul registro, nel luogo del controllo stesso. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 8

Ogni capo squadra è tenuto a presentare, entro il 10 settembre di ogni anno, le copie dei versamenti delle tasse venatorie (regionali, governative e dell A.T.C.) regolarmente pagate dai componenti della squadra, pena l esclusione automatica dei cacciatori non in regola. Per le violazioni al presente articolo si applica per il capo squadra o il vice capo squadra la sanzione di cui all art. 20 comma 4 della L.R. 9/96, oltre a quella accessoria prevista e normata dal presente regolamento (All. A). Art 9 - INSERIMENTO NUOVE SQUADRE La costituzione di una nuova squadra è ammessa a condizione che, del numero minimo di componenti della stessa (15 cacciatori), 12 non provengano da altre squadre già iscritte e operanti nel territorio dell ATC di competenza nell anno precedente, e almeno 3 (componenti) siano stati iscritti, da tre anni, nel Registro Provinciale delle squadre che praticano la caccia al cinghiale. Il numero delle squadre iscritte al Registro Provinciale, distinte per A.T.C., non può essere superiore a quello della stagione venatoria 2010. Eventuali nuove squadre potranno essere iscritte nel Registro provinciale solo in sostituzione di un eventuale ritiro o cancellazione di una squadra già iscritta. Lo scioglimento di una squadra determinerà, nel corso della medesima stagione venatoria, la perdita automatica di ogni diritto sul territorio prima assegnatole; tale area verrà riassegnata, con i criteri stabiliti dall art 5, ad eventuali altri richiedenti. In caso di contenzioso all interno della stessa squadra, prima del 10 settembre di ogni anno, manterrà il diritto di anzianità nel Registro Provinciale e dell area assegnata, la componente in cui sono rimasti il maggior numero d iscritti, ed in caso di parità, sarà preferita la squadra in cui è confluito il capo squadra. Art. 10 - TEMPI DELLA CACCIA AL CINGHIALE Il periodo, le giornate, gli orari e le norme di sicurezza della caccia al cinghiale in battuta sono fissati nel calendario venatorio regionale. Art. 11 - MODALITA DELLA BATTUTA Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzate le armi previste dalla vigente legge. A tutti i partecipanti alla battuta di caccia al cinghiale è vietato il porto di munizione spezzata. Sono utilizzabili apparecchi radio-ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza il cui uso va comunicato, dal capo squadra all A.T.C. di competenza, entro il 10 luglio di ogni anno. Ai fini della sicurezza personale, durante la battuta di caccia, è fatto obbligo indossare l apposito gilet di riconoscimento o un cappellino di colore smagliante, fino alla dichiarata conclusione di battuta. Per la violazione al presente comma si applica per il capo o il vice capo squadra la sanzione di cui all art. 20 comma 4 della L.R. 9/96, oltre a quella accessoria prevista e normata dal presente regolamento (All. A). Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 9

Art. 12 - LOCALITA DI RITROVO I capi squadra, provvederanno, entro il 10 luglio, a comunicare agli A.T.C. il luogo di ritrovo in cui i responsabili delle squadre dovranno adempiere agli obblighi previsti nel presente regolamento. La mancata comunicazione della località di ritrovo sospende la squadra dall elenco provinciale per l esercizio della caccia al cinghiale fino alla comunicazione della stessa. Art. 13 DIVIETI 1. E vietato, pena la cancellazione dall elenco dell A.T.C. delle relative squadre o di singoli componenti delle stesse, arrecare danno o qualsiasi disturbo alla selvaggina o all ambiente (agricoltori, residenti ecc.) attraverso il metodo della parata, dei fuochi ed altri sbarramenti anche di carattere acustico, nonché mediante l uso di sostanze repellenti. 2. Per i divieti non espressamente richiamati dal presente regolamento, si applicano tutti quelli previsti dalla normativa vigente. Art. 14 - SANZIONI Per l applicazione delle sanzioni non espressamente indicate nel presente regolamento si applica integralmente l art.20 della Legge Regionale 9/96. Art. 15 - SANZIONI ACCESSORIE Sanzioni disciplinari individuali, in presenza di illeciti riscontrati. Gli A.T.C., dandone comunicazione al capo squadra responsabile, nega per un periodo di un anno e fino a due anni, l iscrizione alle squadre di caccia al cinghiale, al cacciatore che: a. esercita la caccia al cinghiale, nel territorio vocato e non vocato, in forme diverse da quelle stabilite dalle norme Regionali; b. che risulti iscritto in altre squadre; c. che non indossi il prescritto gilet o cappellino di riconoscimento. L omessa o non corretta compilazione delle schede giornaliere comporterà altresì, nei confronti del rappresentante della squadra, la sospensione di numero tre battute di caccia consecutive. In caso di recidiva, tale sospensione sarà di sei giornate. I responsabili degli A.T.C. a ciò deputati potranno richiedere verifiche del registro delle battute giornaliere ogni qualvolta lo riterranno opportuno. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 10

Art. 16 - SANZIONI DISCIPLINARI COLLETTIVE. La squadra che non rispetti, durante la battuta di caccia, i confini della zona assegnata, sarà sospesa per quattro battute consecutive; in caso di recidiva, tale sospensione verrà effettuata per otto battute di caccia. Lo sconfinamento non è considerato tale quando si tratti del recupero dei cani e del cinghiale ferito, previo avviso della squadra confinante interessata e/o telefonando al numero verde della Polizia Provinciale 800555222. In questo caso, non bisogna apparire in atteggiamento di caccia (fucile scarico e possibilmente spezzato), con esclusione di un solo componente dei cacciatori interessati al recupero stesso. La squadra che effettua battute senza la presenza di tutti i componenti, riportati presenti nell apposito elenco, sarà immediatamente sospesa per cinque giornate di caccia al cinghiale. E assolutamente vietato da parte delle squadre effettuare immissioni di Cinghiali, pena la cancellazione della squadra e l applicazione delle sanzioni previste e normate dalla legge regionale 9/96, dalla legge 157/92 e dal presente Regolamento. Qualora nelle aree di caccia assegnate si verifichino: - casi reiterati di avvelenamento cani o altri animali; - incendi; - eccessivi danni alle colture agrarie causate da fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio. L Amministrazione Provinciale, d intesa con gli AA.TT.CC. e le Associazioni Venatorie, effettuerà, dopo un attenta valutazione, una indagine specifica al fine di accertare le cause ed eventualmente sospendere temporaneamente l attività venatoria nel suddetto territorio. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, delle leggi regionali e nazionali si applicano le sanzioni riportate all allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Art. 17 - PIANO DI GESTIONE SUGLI ABBATTIMENTI E fatto obbligo contrassegnare i capi abbattuti con apposita fascetta, inamovibile e numerata, prima di abbandonare il luogo di caccia. Il numero della fascetta dovrà essere riportato sul foglio giornaliero di battuta, entro la conclusione delle operazioni di pulitura. In riferimento al numero dei capi da abbattere, per il primo anno, è fissato nei parametri contemplati nel calendario venatorio in vigore; per gli anni successivi, in riferimento alle segnalazioni pervenute all organo provinciale preposto da parte delle squadre, circa la presenza del cinghiale sul territorio, nonché su quanto verrà attivato per monitorare il territorio medesimo, sentiti gli organi competenti, si quantificherà l abbattimento dei capi di cinghiali nelle varie aree di intervento. Tale piano dovrà essere riferito al controllo della specie che determina di conseguenza anche stabilità nel contenimento dei danni arrecati alle colture agricole. La Provincia stabilisce forme, modi e tempi per il controllo dei capi abbattuti. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su eventuale richiesta della Provincia o del Comitato di Gestione degli AA.TT.CC., il cacciatore è tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta all uopo individuati per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 11

In merito alle procedure per i controlli sanitari sui prelievi, ogni singolo capo squadra, nell arco dell annata venatoria, dovrà attuare, a campione, almeno due controlli sanitari sul totale dei capi abbattuti, dandone comunicazione all ATC competente ed allegando gli esiti delle analisi effettuate da parte dell A.S.P.. E compito degli AA.TT.CC. consegnare, preventivamente, ai responsabili delle squadre, il necessario (sacchetto ed ogni altro) per la raccolta e sistemazione temporanea dei tessuti prelevati ai soggetti abbattuti, da consegnare, immediatamente, all A.S.P., per i relativi controlli sanitari. Gli A.T.C. attueranno un programma per la prevenzione dei danni causati dal cinghiale alle colture agricole, la cui attuazione è demandata agli agenti di Vigilanza coadiuvati dagli addetti al controllo (da abilitare con specifico corso di formazione), ai responsabili dei Distretti ed a personale autorizzato dalla normativa vigente. Tale programma dovrà essere inviato all Amministrazione Provinciale entro il 30 Marzo di ogni anno. Gli interventi realizzabili consistono in: 1. Apprestamenti pabulari (impianto di tramogge con alimenti integrativi) da localizzare in zone lontane dalle colture agricole (finanziabili dalla Provincia). 2. Istallazione di recinzioni elettriche a protezione delle colture. 3. Interventi mirati con sciolta di mute di cani allo scopo di allontanare i cinghiali da aree dove maggiormente sono presenti la colture (sotto il controllo delle Guardie Provinciali, o delle Guardie Volontarie appartenenti alle varie Associazioni Venatorie presenti sul territorio con rappresentanze multiple) 4. L uso di apparecchi detonanti; 5. Uso di sostanze repellenti. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni alle aziende agricole, causati dai cinghiali, a mente della legge regionale 9/96, provvederà l A.T.C. competente per territorio con le risorse finanziarie recate dall apposito fondo costituito dalla Regione e annualmente comunicato alla Provincia. Art. 18 VIGILANZA E CONTROLLO Il servizio di Polizia Provinciale ed i soggetti individuati all art.27 della legge 157/92, nell ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza circa il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. Art. 19 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE SQUADRE Gli AA.TT.CC., al momento del rilascio dell autorizzazione, forniranno alle squadre il Registro giornaliero delle battute. Al fine di tutelare quei cacciatori che non sono fisicamente presenti alla battuta e per evitare un uso scorretto del loro nominativo, accanto al nome, ogni cacciatore, dovrà apporre la propria firma per esteso a convalida della presenza giornaliera. In assenza di questa, ne risponderà, in prima persona, il capo squadra. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 12

Art.20 NORME TRANSITORIE E FINALI. In sede di prima applicazione delle norme recate dal presente Regolamento, al fine di istituire l apposito registro di cui al precedente art. 3, gli AA.TT.CC., di concerto con la Provincia, potranno apportare modifiche alle aree perimetrate negli anni precedenti al fine di adeguarle alle nuove norme regolamentari. Sempre in sede di prima applicazione, il termine di cui al precedente art. 5 è fissato in sette giorni dall entrata in vigore del presente Regolamento. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, da parte dell Amministrazione Provinciale, d intesa con gli AA.TT.CC., anche alla luce di nuove norme e regolamenti. E fatta salva l applicazione di ogni vigente disposizione di legge. Il presente regolamento sarà inserito nel Piano Faunistico Provinciale per farne parte integrante. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 13

Allegato A Descrizione Violazione Usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati Disciplinare delle sanzioni allegati al regolamento provinciale Legge e Articoli Violati Sanzioni Sequestro (Art. 60) L.157/92 art. 21 lettera u L 157/92 art. 30 lettera h ammenda fino a 1549.37 In caso di recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni Armi e Fauna Competenze Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Detenzione di cinghiali Immissione di cinghiali nel territorio regionale al di fuori dei casi autorizzati della Provincia Esercizio di caccia al cinghiale al di fuori del periodo indicato dal Calendario Venatorio ma ricompreso nel periodo dal 1/10 al 31/12 (L. 157/92) Mancato invio entro il 15 gennaio di ogni anno, a cura del responsabile della battuta al cinghiale delle schede delle presenze e delle schede d abbattimento all ATC L.157/92 art. 21-30-32 L.157/92 art. 20-31 L.157/92 art. 18-30 L.R. 9/96 Art.20 L.R. 9/96 Art.16-20 Regolamento Provinciale 102 Fauna Provincia 516 a capo recidiva 1032 206 In caso di recidiva, 412 e sospensione licenza per 1anno Fauna Fauna Provincia Provincia 102 Provincia Mancata o parziale compilazione della scheda, da parte del responsabile della battuta, delle presenze prima dell inizio di ogni giornata di caccia con tutti i dati richiesti e a fine battuta delle schede di abbattimento Regolamento Provinciale 102 Provincia Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 14

Effettuare battuta di caccia al cinghiale con un numero di partecipanti inferiore al numero X Regolamento Provinciale 206 recidiva 412 ult. recidiva sosp. licenza per 1 anno Fauna Provincia Iscriversi a più di una squadra di caccia al cinghiale Cacciare in area di battuta al cinghiale da parte di squadra non assegnata. Portare cartucce a munizione spezzata da parte dei partecipanti alla caccia al cinghiale L.R. 9/96 Regolamento Provinciale Regolamento Provinciale Regolamento Provinciale 206 recidiva 412 ult. recidiva sosp. licenza per 1 anno Fauna Provincia 206 Fauna Provincia recidiva 412 ult. recidiva sosp. Squadra per 1 anno 102 Provincia Utilizzo di armi in battuta al cinghiale che non siano a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm. c) è ammesso anche l uso di fucili a 2 o 3 canne L. 157/92 art. 13 commi 1, 2 L. 157/92 art. 30 lettera h ammenda fino a 1549.37 recidiva sosp. Licenza da 1 a tre anni armi e fauna Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 15

Allegato B COMPORTAMENTI RACCOMANDATI QUALE ULTERIORE CONTRIBUTO PER LA SICUREZZA nell'esercizio della caccia al cinghiale in battuta Punto 1 Tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare indumenti ad alta visibilità: un giubbotto e/o un cappello di colore arancione. Tali indumenti devono essere mantenuti indosso da tutti i cacciatori fino alla effettiva conclusione della battuta. Devono essere inoltre mantenuti indosso dai cacciatori impegnati nelle seguenti fasi: a) recupero dei cinghiali abbattuti e applicazione del contrassegno; b) recupero dei cani e dei cinghiali eventualmente feriti anche se tali operazioni dovessero protrarsi fino al termine della giornata venatoria; c) operazioni di tracciatura dei cinghiali. Punto 2 Il cacciatore deve presentarsi al luogo di raduno con l'arma scarica e in custodia. Tale arma deve essere mantenuta in questo stato fino al concreto raggiungimento delle poste e, per i cosiddetti canai, fino all'effettivo inizio della battuta. L'arma deve essere caricata solo dopo il concreto raggiungimento della posta e dopo essersi assicurati che tutti gli altri cacciatori si siano allontanati dal proprio raggio di visibilità. Punto 3 Dopo il segnale di conclusione della battuta, i cacciatori dovranno scaricare la propria arma. Le cosiddette poste dovranno comunque tenere la propria arma scarica fin dal momento in cui abbandonano la loro posizione. Punto 4 E' assolutamente vietato sparare su un bersaglio che non sia certo, riconoscibile e riconosciuto come cinghiale. E' vietato inoltre sparare in direzione di rumori, strida di animali, su cespugli, rami o altri movimenti che si verificano nel bosco, sull'acqua e su superfici piatte, E' altresì vietato sparare in direzione del margine esterno dell'area di battuta. Punto 5 In caso di incidente la battuta deve essere subito interrotta e deve essere prestato immediato soccorso. Il responsabile della battuta deve garantire la presenza, sul luogo di battuta, di una confezione di pronto soccorso contenente l'occorrente per il primo intervento. Lo stesso responsabile della battuta dovrà inoltre informare immediatamente il Comando della Polizia Provinciale/Forze dell ordine competenti dell'avvenuto incidente. Punto 6 Prima e durante la battuta di caccia al cinghiale è inopportuno in quanto elemento che causa pericolosità - l'abuso di bevande alcoliche, l'uso di farmaci o altre sostanze che possano condizionare ed alterare le capacità sensoriali del cacciatore. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 16

Punto 7 La disposizione delle poste deve seguire una linea retta. Le poste non devono essere collocate in maniera da formare un angolo, a meno di particolari conformazioni del terreno tali da creare un effettivo ostacolo nel tiro tra una posta e l'altra. Nella disposizione delle poste è opportuno che il responsabile della battuta debba sincerarsi che tutti i cacciatori si trovino in luoghi dove la radio in propria dotazione sia efficacemente in collegamento con tutte le altre radio. Punto 8 Il cacciatore non deve abbandonare il luogo assegnatogli - nemmeno momentaneamente e neppure in caso di ferimento del cinghiale - fino alla effettiva conclusione della battuta. In caso di estrema necessità, il cacciatore deve darne avviso tramite la radio in propria dotazione al responsabile della battuta, il quale avrà così la possibilità di disporre l'interruzione della battuta. Punto 9 Il campo di tiro di ciascun cacciatore alla posta deve essere quello indicato dal responsabile della battuta prima dell'inizio della battuta stessa. In nessun caso il tiro deve superare l'ampiezza di 90 sia anteriormente che posteriormente al cacciatore. Punto 10 Qualora il cinghiale superi la linea delle poste, il cacciatore che intende sparare nel campo di tiro posteriore non deve tenere l'arma imbracciata puntata contro il bersaglio, ma deve abbassarla tenendo la canna rivolta verso terra e inquadrare il selvatico con il mirino solo quando questo è ormai concretamente entrato nel campo di tiro posteriore. Catanzaro Giugno 2014 Legenda: Testo definitivo del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE, con modifiche di cui alla Delibera del Commissario Straordinario N del, contrassegnate con carattere di colore blu. Amm.ne Prov.le di CZ Settore Agricoltura-Foreste-Caccia e Pesca Pagina 17