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COMUNE DI CAROSINO Provincia di Taranto ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N 27 DEL 02/10/2010 CONCESSIONE IN CONVENZIONE PER LA GESTIONE CAMPO DI CALCIO, PISTA DI ATLETICA E RELATIVE ATTREZZATURE.

Oggetto: Concessione in convenzione per la gestione campo di calcio, pista di atletica e relative attrezzature. Il giorno... del mese di..... dell anno in Carosino (TA) tra: - Sig.... nato a... il... non in proprio ma nella sua qualità di... della... con sede in... Via... cod. fisc.... e - Sig.... nato a... il... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Comune di Carosino... ART. 1 OGGETTO La presente convenzione ha per oggetto la gestione, in regime, di concessione, dell uso delle seguenti strutture ed attrezzature di proprietà comunale. Tale uso può aver luogo sia direttamente da parte del concessionario e, sia da parte di tutte le società impegnate nei campionati ufficiali sia da quelle affiliate alle federazioni riconosciute dal Coni: Il campo sportivo A. Maglietta ; La pista d atletica, con le relative strutture; Le tribune; Le aree libere; Il verde; I locali e servizi accessori utili per lo svolgimento delle gare sportive e meglio indicate nel verbale di constatazione redatto dall Ufficio Tecnico Comunale ed allegato alla presente convenzione. Non fanno parte della disciplina della presente convenzione i campi da tennis con annessi locali e le superfici di pertinenza. ART. 2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN GENERALE Il concessionario ha l obbligo di organizzare a favore di se stesso e degli altri soggetti interessati l uso delle strutture, impianti ed attrezzature necessari all espletamento degli allenamenti e delle partite in base al calendario Federale e concedere anche a privati l utilizzo della pista d atletica.. Lo stesso uso deve essere assicurato anche a favore di Enti, associazioni pubbliche e private e singoli cittadini nei giorni e nelle ore diverse da quelle di quelle al primo comma del presente articolo. L organizzazione consiste nell espletamento delle specifiche attività e servizi disciplinati autonomamente, in particolare, negli articoli che seguono della presente convenzione ai quali si fa espresso rinvio. ART. 3 REGISTRI Il concessionario ha l obbligo di dotarsi a sua esclusiva cura e spesa di apposito registro-giornale. Su tale registro il concessionario registrerà ogni notizia riguardante la gestione delle strutture ed attrezzature affidate, ossia non solo quelle riguardanti l uso delle stesse da parte dell utenza ma anche quelle relative a fatti ed atti di competenza del Comune come istituzione (stato materiale dell immobile e delle attrezzature, allacciamenti alle reti dei servizi pubblici, manutenzione, ordine pubblico ecc.). Il concessionario si obbliga a trasmettere, previa richiesta del Responsabile dell'ufficio Tecnico, una relazione sulla gestione del servizio.

ART. 4 DANNI Il concessionario si assume ogni responsabilità civile per danni che possono derivare a persone e/o a cose o in conseguenza delle attività e manifestazioni svolte nell utilizzare la struttura, esonerando espressamente il Comune anche dalla responsabilità solidale. Tale esonero comporta automaticamente l obbligo per il concessionario medesimo di costituirsi come garante nel giudizio nel quale eventualmente il Comune dovesse essere citato con contestuale obbligo a chiedere al giudice la sua estromissione. A garanzia di tali adempimenti il concessionario presterà apposita e distinta garanzia nelle forme previste dalla presente convenzione. ART. 5 GARANZIE CONTRATTUALI Gli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione verranno adempiuti costituendo le seguenti apposite e distinte garanzie da prestarsi anche nella forma della polizza fidejussoria assicurativa: - garanzia per danni ai terzi per responsabilità civile a persone o cose di cui all art. 4 della presente convenzione. A garanzia con gli obblighi assunti con la presente convenzione la Società concessionaria presta in favore del Comune apposita fideiussione annuale per un importo di Euro a garanzia dell importo di Euro, rilasciata da, nonché, polizza di responsabilità civile verso terzi. ART. 6 CONTROLLI Il Comune concedente potrà espletare ogni controllo ritenuto necessario a carico del concessionario e, ciò, in qualsiasi momento, senza preavviso, accedendo ai locali ed ai registri e documentazioni del concessionario previsti dalla presente convenzione. E fatto obbligo al Comune medesimo di redigere apposito verbale, anche se a contenuto negativo. ART. 7 CORRISPETTIVO La Società Concessionaria a titolo di corrispettivo della gestione assumerà a proprio carico e spese: a) la voltura delle utenze Enel, gas, acqua e fogna; b) l onere relativo all ordinaria ed alla straordinaria manutenzione di tutti i beni oggetto della convenzione nonché la sostituzione delle attrezzature e degli accessori usurati e rotti come previsto dall art. 7 punto a del vigente regolamento; c) l onere relativo alla pulizia e custodia dei campi sportivi e dei locali di servizio annessi; d) l onere relativo al consumo dell acqua (spogliatoi e campi); e) l onere relativo al consumo del gas, dell energia elettrica per l illuminazione notturna dei campi, per l illuminazione degli spogliatoi ed il riscaldamento dell acqua. L Amministrazione Comunale comparteciperà parzialmente a tutte le spese sostenute per la manutenzione straordinaria erogando alla Società Concessionaria la somma annua di Euro comprensiva di IVA, pagabile a rate mensili posticipate previo accertamento dell Ufficio Tecnico Comunale della buona conservazione di tutti gli impianti, attrezzature, accessori e manutenzione del verde e conseguente nulla osta dello stesso Ufficio per il pagamento della rata. La somma di Euro annuale è da ritenersi esaustiva per tutti gli oneri previsti dalla presente concessione. Ove la presente convenzione dovesse avere durata inferiore ad un anno si provvederà al conteggio in dodicesimi per anno.

ART. 8 UTILIZZO DELLE STRUTTURE ONERI L uso da parte di un terzo soggetto diverso dal concessionario delle strutture ed attrezzature concesse deve aver luogo di regola a titolo oneroso con l applicazione delle tariffe di cui all art. della presente convenzione. L uso medesimo, però, deve aver luogo a titolo completamente gratuito nei seguenti casi e per le seguenti strutture: A) UTILIZZO DELLA SOLA PISTA ATLETICA Essa sarà disponibile in forma gratuita solo per i residenti mentre per tutti gli altri che vorranno svolgere attività podistica, dovranno attenersi al piano tariffario che sarà predisposto secondo le modalità e gli orari indicati in appositi cartelli affissi nei vari punti di accesso alla struttura; B) UTILIZZO DI TUTTE LE STRUTTURE ED ATTREZZATURE CONCESSE Il Comune di Carosino si riserva l uso gratuito della struttura per attività scolastiche o parascolastiche o per fini istituzionali nelle ore mattutine, previo avviso di almeno 48 ore, e nelle ore pomeridiane, ad eccezione dei giorni in cui si svolgono gare ufficiali già programmate, di comune accordo con il concessionario. Il Comune di Carosino si riserva altresì l uso del pozzo artesiano ubicato nel campo sportivo e l area verde di pertinenza, attualmente utilizzata per il posizionamento delle antenne telefoniche. ART. 9 SCADENZA DELLA CONCESSIONE Alla scadenza della concessione gli immobili e le strutture dovranno essere riconsegnati al Comune previo verbale sottoscritto dalle parti con le stesse modalità prescritte per l analogo verbale redatto in occasione della consegna, ma con l aggiunta dell accertamento dello stato di efficienza dovuto e di tutti gli altri obblighi contrattuali. Nel caso tale efficienza non sia conforme, il concessionario è tenuto a provvedere in merito a propria cura e spesa entro. Decorso inutilmente tale termine il Comune sarà autorizzato a provvedere autonomamente, ma in danno del concessionario ed eventualmente utilizzare l istituto della garanzia della convenzione. L efficienza dell immobile e delle strutture ed attrezzature concesse accertata nel verbale suddetto e/o accertata successivamente nel caso di esecuzione in danno dei lavori necessari al suo ripristino effettuati dal Comune concorre a costituire titolo per lo svincolo delle garanzie contrattuali a suo tempo costituite. ART. 10 TARIFFE DEL SERVIZIO L erogazione dei servizi all utenza da parte del concessionario avrà luogo con l applicazione delle seguenti tariffe (intese come tariffe massime applicabili) Campo di calcio squadre esterne Gare federali - Campionato Nazionale Dilettanti - Eccellenza - Promozione - 1 A Categoria. 130 Gare federali - Campionato 3^ Categoria 100 Gare federali - Campionato Juniores - Calcio femminile. 45 Gare federali - Campionato Settore Giovanile e Scolastico. 40 Campo di calcio squadre locali Gare federali - Tutte le Società. 34 Gare federali - Settore Giovanile e Scolastico. 27 Le quote si intendono comprensive di tracciature campo e relativo servizio

Sedute allenamento squadre locali Diurne ore 2 e frazioni - 1 spogliatoio. 26 Notturne con 1 spogliatoio --1 ora con 1 torre faro. 26 Notturne con 1 spogliatoio - 2 ore con 1 torre faro. 50 Notturne con 1 spogliatoio - 1 ora con 2 torri faro. 34 Notturne con 1 spogliatoio - 2 ora con 2 torri faro. 60 Con un aumento di. 10 per ogni ora successiva Notturne con 1 spogliatoio - 1 ora con 4 torri faro. 40 Notturne con 1 spogliatoio - 2 ora con 4 torri faro. 70 Con un aumento di. 15 per ogni ora successiva Sedute allenamento squadre esterne Diurne ore 2 e frazioni - 1 spogliatoio. 45 Notturne ore 2 e frazioni illuminazione - 2 torri faro. 100 Altri gruppi Gare organizzate a livello amatoriale, o di club o di altro non riconosciuti dagli organismi federali: Gare diurne o allenamento ore 2 (con spogliatoio). 70 Gare notturne o allenamento ore 2 con illuminazione (con spogliatoio). 130 Le quote si intendono comprensive di tracciature campo e relativo servizio. Pista d'atletica Residenti Gratis Non residenti: - Diurno, mensile senza spogliatoio. 5 - Diurno annuale senza spogliatoio. 30 - Diurno annuale con spogliatoio. 60 ART. 11 DURATA La presente convenzione ha la durata di anni tre e decorre dalla data della sua stipulazione, la quale potrà aver luogo solo previa redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti nel quale inventariare lo stato e l entità ed ogni altra notizia relativa all immobile ed alle altre attrezzature ed impianti fissi e mobili, nonché gli allacciamenti alle reti dei vari pubblici servizi. La medesima convenzione cessa definitivamente dopo n. anni. Le risultanze del verbale potranno essere supportate da documentazione fotografica. ART. 12 RINNOVAZIONE E PROROGHE DELLA CONVENZIONE L eventuale rinnovazione e proroga della convenzione avrà luogo solo nell ambito ed in conformità delle disposizioni vigenti in materia con volontà delle parti espressa in forma scritta. ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO SUBENTRO DI TERZI Il subentro di terzi nella concessione di cui alla presente convenzione avrà luogo solo nel caso di cessione del contratto preventivamente autorizzato dal Comune con apposito provvedimento, nel quale siano

debitamente accertate, in capo all aspirante concessionario della concessione, non solo i requisiti prescritti per il concessionario cedente ma anche eventuali ed innominate cause ostative. Non sono ammesse comunque cessioni parziali della presente concessione-convenzione. Sono però ammesse anche gli eventuali subentri nella concessione derivanti da cessione dell azienda da parte del concessionario originario e i suoi successivi eventuali nuovi concessionari. Ogni subentro da parte di terzi nella presente convenzione deve essere supportata da stipula ex novo di apposita concessione con il nuovo soggetto concessionario. ART. 14 REVOCA DELLA CONCESSIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La durata della convenzione può essere inferiore a quella stabilita nei seguenti casi: A) REVOCA: La concessione potrà essere revocata d ufficio dal Comune in caso di violazione ed inottemperanze di sorta agli obblighi derivanti dalla presente convenzione. L accertamento definitivo della inottemperanza deve essere supportato da preventiva diffida ad adempiere, e da apposito procedimento amministrativo con la partecipazione alla stessa dell interessato documentata da appositi verbali. L eventuale revoca comporta l automatica risoluzione unilaterale del contratto. B) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE CONVENZIONE: La risoluzione del contratto di concessione può aver luogo (oltre al caso di cui alla lettera A precedente) per espressa volontà delle parti in qualunque momento. Il tutto previo espletamento di appositi procedimenti amministrativi ed edizione di appositi provvedimenti con accettazione dello stesso da parte del concessionario. ART. 15 NORME DI SALVAGUARDIA Per quanto non espressamente esplicitato e/o precisato nella presente convenzione si fa espresso rinvio principalmente alla normativa vigente e per quanto necessario anche agli usi e prassi consolidate nel settore.