I CONTRATTI DI SOLIDARIETA. Le modifiche del Jobs Act

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I CONTRATTI DI SOLIDARIETA Le modifiche del Jobs Act Milano, 26 gennaio 2016 Avv. Elisabetta Cassaneti 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge n. 863/1984 (successivamente modificata dalla Legge n. 263/1993 e dalle Legge n. 608/1996); f D. Lgs. n. 148/2015 (riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) 2 1

PRIMA DEL JOBS ACT (Legge n. 863/1984) Contratti di solidarietà «difensivi»: diretti a mantenere l occupazione in caso di crisi aziendale ed evitare la riduzione di personale mediante una riduzione temporanea dell orario di lavoro ( art.1) Contratti di solidarietà «espansivi»: diretti a favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell orario di lavoro e della retribuzione ( art.2) 3

segue CONTRATTI DI SOLIDARIETA DIFENSIVI PER LE AZIENDE RIENTRANTI NELLA CIGS (c.d. Tipo A): per le ore di riduzione di orario, un integrazione pari al 60% della retribuzione persa; possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno). 4

segue CONTRATTI DI SOLIDARIETA PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (c.d. Tipo B): un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l'azienda; possono essere stipulati per un massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità. 5

Contratti di solidarietà DIFENSIVI (art. 21 D. Lgs. 148/2015) diventano una modalità di declinazione della CIGS MA vengono stipulati dall impresa attraverso contratti collettivi aziendali (ai sensi dell art.51 Dlgs. 81/2015) 6

Contratti di solidarietà DIFENSIVI (art. 21 D. Lgs. 148/2015) la riduzione media oraria NON può essere superiore al 60% dell orario giornaliero, settimanale o mensile; per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro NON può essere superiore al 70% 7

Contribuzione addizionale (art. 5 D. Lgs. 148/2015) A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale pari a: 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 15% oltre il limite di 104 settimane e sempre in un quinquennio mobile. 8

Contratti di solidarietà DIFENSIVI (art. 21 D. Lgs. 148/2015) durata massima pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; la durata dei trattamenti viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente; la durata massima, applicando tali criteri di calcolo può raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. 9

Trattamento di fine rapporto Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell orario di lavoro sono a carico della retribuzione di afferenza. Fanno eccezione i lavoratori licenziati per g.m.o. o a nell ambito di licenziamento collettivo: entro 90 gg dal termine del periodo di fruizione dell integrazione salariale; entro 90 gg dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore integrazione salariale concesso entro 120 gg dal termine del trattamento precedente. 10

Applicabilità (Nota Min. Lav. 11.01.2016) i contratti di solidarietà stipulati fino al 14 ottobre 2015 saranno applicati per la durata prevista dal verbale di accordo; i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati non oltre il 31 dicembre 2016 (anche se il verbale di accordo sindacale prevedeva una scadenza successiva). 11

Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015) Contributo a favore dei datori di lavoro, per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal ccnl; per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto rispettivamente al 10% e al 5%; in caso di assunzione di lavoratori tra i 15 e i 29 anni la quota di contribuzione corrisponde a quella prevista per gli apprendisti. 12

Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015) Gli incentivi non sono riconosciuti a quei datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria. Le nuove assunzioni non devono intaccare la percentuale di genere uomo- donna presente in azienda in relazione alle qualifiche con riferimento alle quali e' programmata l'assunzione, a meno che ciò non sia espressamente previsto nell accordo collettivo 13

Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015) Possono rappresentare un incentivo al pensionamento (Cd. Staffetta generazionale) Nelle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà espansivi posso presentare domanda di pensione i lavoratori: con età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi; purché abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia. 14

Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015) La concessione del trattamento di pensione è condizionato a Trasformazione entro un anno dalla stipula del contratto di solidarietà espansiva e deve essere richiamata nell accordo collettivo Incremento stabile nell occupazione 15

Grazie per l attenzione! Avv. Elisabetta Cassaneti