Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



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D.P.C.M. 22 ottobre 2004. Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2004, n. 300. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»; Considerata l'opportunità di segnalare alla pubblica riconoscenza quanti, appartenenti ad amministrazioni, enti, corpi civili e militari e ad organizzazioni di volontariato, abbiano attivamente partecipato all'opera di soccorso alle popolazioni colpite da gravi eventi calamitosi sia in territorio italiano che all'estero, prodigandosi con spirito di sacrificio ed abnegazione e contribuendo a limitare con la propria attività i danni ed i disagi ai cittadini dei territori interessati dalle situazioni emergenziali; Ritenuto di doversi rendere interprete dei sentimenti e dei desideri delle popolazioni colpite da calamità, le quali, giovandosi delle attività di soccorso e di assistenza poste in essere dagli operatori di protezione civile, ne hanno apprezzato il valore e l'impegno, profuso con disinteressata dedizione; Ritenuto pertanto di istituire un'attestazione di benemerenza del Dipartimento della protezione civile, che esponga alla pubblica estimazione l'attività delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile chiamate a far fronte alle emergenze; Ritenuto di dover definire le caratteristiche degli speciali segni di benemerenza e di disciplinarne le modalità di conferimento; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; 1. Istituzione. Decreta: 1. Per tributare un giusto riconoscimento a quanti hanno prestato attività di soccorso, di assistenza e di solidarietà nelle operazioni di protezione civile in zone interessate da eventi calamitosi di rilevante gravità, in Italia e all'estero, è istituita una pubblica attestazione di benemerenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. L'attestazione di benemerenza, conferibile anche agli stranieri, è concessa:

alla memoria; a titolo individuale, ai civili, ai militari e ai volontari che abbiano operato in zone interessate dagli eventi calamitosi individuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto o che abbiano comunque partecipato alla gestione delle emergenze, nonché ai singoli cittadini che, in collaborazione con le istituzioni, abbiano contributo ad alleviare i disagi e le sofferenze delle popolazioni colpite dalle calamità; a titolo collettivo, alle organizzazioni pubbliche e private che abbiano svolto particolari attività di assistenza o solidarietà a seguito degli eventi calamitosi individuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. 2. Modalità di concessione. 1. Gli eventi per i quali può essere concessa l'attestazione di benemerenza di cui all'art. 1 sono individuati con provvedimenti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile. 2. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì indicate le amministrazioni, centrali e periferiche, gli enti pubblici e privati, i corpi e le organizzazioni direttamente coinvolte negli eventi ed incaricate di segnalare i nominativi dei soggetti meritevoli della benemerenza. 3. Le benemerenze sono concesse dall'autorità di Governo di cui al comma 1, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede anche al rilascio degli attestati ed alle modalità per la consegna. 4. I nominativi dei beneficiari dell'attestazione di benemerenza sono inseriti in un apposito albo tenuto presso il Dipartimento della protezione civile (2). 3. Caratteristiche dell'attestazione. 1. L'attestazione di benemerenza della Protezione civile è suddivisa in tre classi: I classe, II classe e III classe. 2. Ciascuna classe è rappresentata da un diploma, raffigurato nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e dalle relative insegne. 4. Foggia delle insegne della I classe e criteri di conferimento. 1. Le insegne della I classe sono costituite da: una medaglia di metallo dorato, del diametro di mm 35, raffigurata nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. La medaglia è appesa ad un nastro di seta arancione largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16, appesa al nastro già descritto, della larghezza di mm 13, da indossare con le tenute civili e militari prescritte; un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita d'oro (stella di cinque raggi d'oro per i militari); uno speciale distintivo in plastica morbida, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di altezza, caricato al centro da una corona turrita d'oro (stella di cinque raggi d'oro per i militari): tale distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile; una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di mm 10, caricata al centro da una corona turrita d'oro (stella di cinque raggi d'oro per i militari). 2. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto, l'attestazione di benemerenza di I classe si conferisce: alla memoria; per atti di eccezionale rilevanza compiuti nel corso di operazioni coordinate dal Dipartimento della protezione civile; per altissime, plurime benemerenze acquisite nella direzione o nel coordinamento di operazioni di protezione civile; per altissime benemerenze acquisite da enti, corpi, organizzazioni. 5. Foggia delle insegne della II classe e criteri di conferimento. 1. Le insegne della II classe sono costituite da: una medaglia del tutto simile a quella della I classe, ma di metallo argentato, appesa al nastro già descritto all'art. 4; una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16, appesa al nastro già descritto all'art. 4, della larghezza di mm 13, da indossare con le tenute civili e militari prescritte; un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita d'argento (stella di cinque raggi d'argento per i militari); uno speciale distintivo in plastica morbida, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di altezza, caricato al centro da una corona turrita d'argento (stella di cinque raggi d'argento per i militari): tale distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;

una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di mm 10, caricata al centro da una corona turrita d'argento (stella di cinque raggi d'argento per i militari). 2. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto, l'attestazione di benemerenza di II classe si conferisce: per atti di altissima rilevanza compiuti nel corso di operazioni coordinate dal Dipartimento della protezione civile; per elevate, plurime benemerenze acquisite nella direzione o nel coordinamento di operazioni di Protezione civile; per encomiabili iniziative di solidarietà e di assistenza; per significative benemerenze acquisite da corpi, enti od organizzazioni. 6. Foggia delle insegne della III classe e criteri di conferimento. 1. Le insegne della III classe sono costituite da: una medaglia del tutto simile a quella della I classe, ma in bronzo, appesa al nastro già descritto all'art. 4; da una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16, appesa al nastro già descritto all'art. 4, della larghezza di mm 13, da indossare con le tenute civili e militari prescritte; da un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita di bronzo (stella di cinque raggi di bronzo per i militari); da uno speciale distintivo in plastica morbida, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di altezza, caricato al centro da una corona tutta di bronzo (stella di cinque raggi di bronzo per i militari): tale distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile; da una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di mm 10, caricata al centro da una corona turrita di bronzo (stella di cinque raggi di bronzo per i militari). 2. L'attestazione di benemerenza di III classe si conferisce: per la partecipazione ad operazioni coordinate dal Dipartimento della protezione civile; per particolari iniziative di solidarietà e di assistenza; per peculiari benemerenze acquisite da corpi, enti od organizzazioni. 7. Disciplina e uso delle attestazioni di benemerenza.

1. Il conferimento delle attestazioni di benemerenza della Protezione civile viene segnalato: da un apposito brevetto da applicare sul diploma; da una fascetta di bronzo da apporre sul nastro della medaglia, su cui è inciso l'indicazione geografica dell'evento calamitoso; 2. All'ottenimento della quinta attestazione di benemerenza, le fascette di bronzo sul nastro della medaglia sono sostituite da una fascetta di metallo argentato, recante al centro il numero cinque in cifre romane. 3. Il conferimento della decima attestazione di benemerenza si rappresenta con una fascetta di metallo dorato, recante al centro il numero dieci in cifre romane. 4. Al conferimento della quindicesima attestazione di benemerenza consegue l'attribuzione dell'attestazione di II classe. Al conferimento della venticinquesima attestazione di benemerenza consegue l'attribuzione dell'attestazione di I classe. 5. Ai beneficiari a titolo individuale dell'attestazione di benemerenza è consentito l'uso delle sole insegne relative alla classe superiore conferita. 8. Oneri. 1. Gli oneri annuali connessi ai provvedimenti di concessione della benemerenza di cui al presente decreto gravano sulla pertinente unità previsionale di base del centro di responsabilità n. 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.