PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Dipartimento Agricoltura, Alimentazione, Foreste e Montagna Corpo Forestale Provinciale

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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Dipartimento Agricoltura, Alimentazione, Foreste e Montagna Corpo Forestale Provinciale DELIBERAZIONE DI ATTUAZIONE DELL ART. 6 DEL D.P.G.P. 17 APRILE 2000, N. 5-23/LEG. E S.M. ED INT., IN MATERIA DI ARMAMENTO DA FORNIRE AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE PROVINCIALE. DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA RELATIVI ALLA DOTAZIONE DELL ARMAMENTO DI TIPO COMUNE E RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI PERIODICI CORSI DI ADDESTRAMENTO ALL USO DI TALE ARMAMENTO. Testo estratto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1078 di data 17.5.2002, come integrata dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2203 di data 27 ottobre 2006 Dispensa a fini informativi Trento, novembre 2006

Indice Art. 1 Oggetto.... pag. 3 Art. 2 Finalità dell armamento e tipologia delle armi in dotazione.. pag. 3 Art. 3 Modalità di porto dell arma. pag. 4 Art. 4 Assegnazione e restituzione dell arma.... pag. 4 Art. 4 bis Persistenza dell idoneità psico-fisica ai fini del porto e dell uso delle armi pag. 5 Art. 5 Doveri dell assegnatario dell arma.. pag. 6 Art. 6 Armeria del Corpo forestale provinciale.. pag. 6 Art. 7 Numero delle armi in dotazione. pag. 6 Art. 8 Addestramento pag. 7 Art. 9 Norma finale. pag. 7 2

Deliberazione di attuazione dell art. 6 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di armamento da fornire al personale del Corpo forestale provinciale. Definizione dei criteri e delle modalità relativi alla dotazione dell armamento di tipo comune e relativi allo svolgimento di periodici corsi di addestramento all uso di tale armamento. Art. 1 Oggetto 1. Con la presente deliberazione sono determinati i criteri e le modalità relativi alla dotazione individuale e di reparto dell armamento di tipo comune al personale del Corpo forestale provinciale, ai sensi dell articolo 6, comma 3 lettera b) del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell articolo 67 della Legge 3 aprile 1997, n. 7). 2. Ai sensi dell articolo 6, comma 3 lettera c) del medesimo D.P.G.P., sono altresì disciplinati con la presente deliberazione i criteri e le modalità per lo svolgimento di periodici corsi di addestramento all uso dell armamento in dotazione, secondo le disposizioni statali in materia. Art. 2 Finalità dell armamento e tipologia delle armi in dotazione 1. Al personale del Corpo forestale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali e nella figura professionale di guardia ittico-venatoria, cui è riconosciuta dal Commissario del Governo la qualifica di agente di pubblica sicurezza rispettivamente ai sensi di quanto disposto dall articolo 14 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) e dall articolo 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo quanto stabilito dall articolo 7, comma 1 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., è assegnata in dotazione, ai fini della difesa personale, un arma corta di tipo comune secondo quanto stabilito al comma 4. 2. Il personale direttivo del Corpo forestale provinciale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al quale l Amministrazione non fornisce l arma in dotazione, può portare in servizio un arma corta del tipo comune di proprietà, dichiarandone singolarmente i dati identificativi al comandante del Corpo forestale provinciale e alla Questura. 3. A titolo di dotazione di reparto, ovvero di Stazione forestale, l Amministrazione può assegnare delle armi da caccia di cui all articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché armi con proiettili a narcotico, incaricandone dell utilizzo il personale del Corpo forestale provinciale, preparato, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Tale utilizzo è esclusivamente correlato alle seguenti attività di istituto da esercitarsi sulla base di specifici ordini di servizio: 3

a) vigilanza e gestione in campo venatorio e faunistico; b) controllo delle patologie del patrimonio forestale; c) eventuali interventi disposti dall Autorità competente. 4. La tipologia di armi in dotazione al personale del Corpo forestale provinciale per il fini di cui ai commi 1 e 3, è stabilita dal Commissario del Governo per la provincia di Trento, d intesa con la Giunta provinciale. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle fornite dall Amministrazione o dichiarate alla stessa per il personale di cui al comma 2. Art. 3 Modalità di porto dell arma 1. In considerazione di quanto disposto dall articolo 73 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), gli agenti di pubblica sicurezza di cui all articolo 2 della presente deliberazione sono abilitati al porto delle armi in dotazione senza licenza, nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. 2. Tale abilitazione sussiste anche fuori dal territorio provinciale, esclusivamente nei seguenti casi: a) per motivi di servizio, quando è necessario percorrere dei territori limitrofi alla Provincia per raggiungere delle zone della stessa; b) in situazioni di necessità dovute alla flagranza dell illecito commesso nel territorio di servizio; c) nell esecuzione di attività o indagini disposte dall Autorità giudiziaria; d) nei casi straordinari di rischio imminente per la sicurezza ed incolumità pubblica, conseguenti a fatti svolti nel territorio provinciale, ivi compresi interventi di emergenza connessi a progetti di reintroduzione di fauna selvatica. 3. Il porto dell arma in dotazione avviene quando il personale è in servizio, ivi compresi i tempi e i luoghi da percorrere per recarsi alla sede di servizio, di norma in uniforme per il personale di cui all articolo 2, comma 1. 4. Il comandante del Corpo forestale provinciale disciplina le circostanze concrete in cui è portata l arma in dotazione. 5. I servizi svolti fuori dall ambito territoriale provinciale per soccorso in caso di calamità e disastri sono effettuati di norma senza armi, fatta salva la richiesta della locale Autorità di Pubblica Sicurezza. Art. 4 Assegnazione e restituzione dell arma 1. L assegnazione dell arma corta di tipo comune di cui all articolo 2, comma 1, è effettuata in via continuativa con provvedimento del comandante del Corpo 4

forestale provinciale. 1 L assegnazione dell arma è subordinata alla verifica dell idoneità psicofisica al porto e uso delle armi, qualora non precedentemente accertata, stabilita nel possesso dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell autorizzazione al porto delle armi per uso difesa personale e per uso caccia stabiliti con decreto del Ministro della Sanità, fermo restando quanto previsto dall articolo 4 bis. La presente disposizione è applicata anche nel caso di porto di arma corta di tipo comune di proprietà, da parte del personale direttivo del C.F.P. di cui all articolo 2 comma 2 della presente deliberazione (dirigenti, direttori e funzionari). 2. L arma comunque assegnata deve essere versata all armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell Amministrazione o dell Autorità competente. 3. Le armi di cui all articolo 2, comma 3, sono affidate secondo le modalità stabilite dal comandante del Corpo forestale provinciale e comunicate alla Questura. Art. 4 bis Persistenza dell idoneità psico-fisica ai fini del porto e uso delle armi 2 1. Nei casi in cui ci sia fondato motivo di ritenere che particolari condotte possano incidere sull idoneità al porto e uso delle armi, il dirigente della struttura cui è assegnato il personale effettua una segnalazione scritta al comandante del Corpo forestale, riferendo dettagliatamente i problemi riscontrati e motivando la richiesta di sottoporre il dipendente ad accertamenti sanitari. 2. Il comandante del Corpo forestale, ricevuta la segnalazione, la inoltra al Servizio competente in materia di personale, con la richiesta di sottoporre il dipendente a visita medica presso il Collegio medico individuato dall Amministrazione. 3. In via cautelare, in casi particolari, il comandante del Corpo forestale può disporre che il dipendente versi l arma all Armeria del C.F.P. 4. Sulla base del giudizio espresso dal Collegio medico, l Amministrazione attiva i conseguenti provvedimenti. Ai fini della disciplina di cui alla presente deliberazione, qualora l accertamento sanitario disponga la non idoneità all assegnazione, porto e uso delle armi, il comandante del Corpo forestale dispone la restituzione dell arma corta in dotazione individuale e pone il divieto di utilizzo delle armi di reparto. 5. L accertamento dell inidoneità psicofisica di cui al comma 4 viene comunicato dal comandante del Corpo forestale alla Questura per l adozione di eventuali provvedimenti connessi al porto o alla detenzione delle armi. 1 Il periodo che segue è stato aggiunto dall art. 1, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2203 di data 27 ottobre 2006. 2 Articolo aggiunto dall art. 2, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2203 di data 27 ottobre 2006. 5

Art. 5 Doveri dell assegnatario dell arma 1. All atto della consegna dell arma in dotazione, l assegnatario deve verificare la corrispondenza dei dati identificativi, nonché le condizioni della stessa e delle munizioni. 2. L assegnatario ha l obbligo di custodire diligentemente l arma e di curarne la manutenzione, applicando sempre e ovunque nel maneggio della stessa tutte le misure di sicurezza necessarie. 3. L assegnatario ha altresì l obbligo di mantenere l addestramento ricevuto, tramite la partecipazione alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 8. Art. 6 Armeria del Corpo forestale provinciale 1. L armeria del Corpo forestale provinciale fa capo al Dipartimento competente in materia di foreste ed ha la funzione di custodia delle armi corte e del relativo munizionamento in dotazione, non assegnati al personale. 2. L armeria funge altresì da locale di custodia per le armi e relative munizioni di cui all articolo 2, comma 3, in dotazione alle sedi centrali delle Strutture di cui all articolo 3, comma 1, del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., nonché per le armi da caccia ed eventuali munizioni sequestrate amministrativamente a seguito di infrazioni in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia. 3. Gli adempimenti in materia di controlli e sorveglianza dell armeria, nonchè i doveri del consegnatario dell armeria medesima, sono quelli stabiliti al Capo III del Decreto del Ministero dell Interno 4 marzo 1987, n. 145. Per quanto compatibili, tali riferimenti valgono altresì per le altre disposizioni in materia di caratteristiche e funzionamento dell armeria e di distribuzione e ritiro delle armi in dotazione. 4. La nomina del consegnatario e del sub-consegnatario dell armeria è effettuata dal comandante del Corpo forestale provinciale ed è comunicata alla Questura. Art. 7 Numero delle armi in dotazione 1. Il numero complessivo delle armi corte di tipo comune in dotazione al personale del Corpo forestale provinciale, con il relativo munizionamento, equivale al numero di addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, appartenenti alle qualifiche forestali e alla figura professionale di guardia itticovenatoria. 2. Ai fini di costituire una minima dotazione di riserva e per le necessità di sostituzione o integrazione, tale numero può essere rideterminato in rapporto alle esigenze organizzative dell Amministrazione. 6

3. Il numero complessivo delle armi di cui all articolo 2 comma 3 è stabilito dal Commissario del Governo per la provincia di Trento, d intesa con la Giunta provinciale. 4. Il comandante del Corpo forestale provinciale comunica alla Questura il numero complessivo, la tipologia e i dati identificativi delle armi in dotazione. Art. 8 Addestramento 1. Il personale cui è consegnata l arma in dotazione o che utilizza l arma di reparto presta servizio armato dopo aver sostenuto il necessario addestramento. 2. Il personale cui è assegnata l arma corta di tipo comune di cui all articolo 2 è iscritto ad una sezione di tiro a segno nazionale e deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l addestramento al tiro con armi comuni da sparo. Tale addestramento può essere ripetuto nel corso dell anno per i dipendenti che svolgono servizi particolari. 3. Per gli adempimenti di cui al comma 2, il comandante del Corpo forestale può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati. Art. 9 Norma finale 1. Per quanto non disposto nella presente deliberazione si fa riferimento alla normativa statale vigente in materia di pubblica sicurezza e di armi. 7