TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

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CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAL BOX PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO MUSICALE "STUDIO SELTZ" DI REGGIO EMILIA E CONSEGUENTE CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEI LOCALI DI VIA GUITTONE D AREZZO, N. 3. PERIODO 1 LUGLIO 2014 31 DICEMBRE 2014 TRA LE PARTI - l Amministrazione Comunale di Reggio Emilia (di seguito denominata Comune) rappresentata dalla Dott.ssa Annamaria Fabbi, Dirigente del Servizio Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia, presso la cui sede è per la carica domiciliata e che agisce e stipula a nome, per conto e nell esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell Art. 56 dello Statuto comunale e dell Art. 48 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; E - l Associazione Culturale Musical Box (di seguito denominata Associazione) - (P. IVA/CF 02576010355), rappresentata dal Presidente Sig. Emanuele Iannuccelli, nato a Reggio Emilia il 04/03/1960 e domiciliato per la carica presso la sede dell Associazione in Via Giorgione, n.6 Reggio Emilia SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto e durata della convenzione La convenzione ha per oggetto la gestione del Laboratorio Musicale "Studio Seltz" ubicato nei locali comunali di Via Guittone d Arezzo, n.3 a Reggio Emilia per il periodo 1 luglio 2014 31 dicembre 2014. Art. 2 Modalità organizzative del servizio L Associazione dovrà: a) Gestire l'apertura dei locali, le prenotazioni e la gestione della sala, sia ad uso prove che per registrazione, esclusivamente su prenotazione dal lunedì al sabato; b) Garantire l'assistenza tecnica e organizzativa per la sala prova e registrazione mediante le strumentazioni dello studio musicale per i gruppi di base ed altre realtà aggregative, comunque prive di scopo di lucro; c) Aggiornare e organizzare costantemente l'archivio Giovani musicisti e gruppi musicali, utenti del servizio, mediante sistema informatico, che dovrà essere fornito dalla Associazione; d) Concedere gratuitamente l'utilizzo dei locali nella fascia oraria della mattina alle scuole ed agli enti pubblici che ne facciano richiesta, per un massimo di 20 ore su base annua. Le attività del laboratorio musicale si svolgeranno durante fasce orarie prevalentemente tardo-pomeridiane e serali secondo orari di apertura da concordare con il competente servizio in base alle esigenze di tutti i servizi lì operanti. I servizi di sala prove e studio di registrazione saranno effettuati previa prenotazione e 1

pagamento della quota per ogni turno secondo le tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale PG 9232 del 19/03/2014, come di seguito indicate: SALA A - turno di 2 ore 20,00 SALA A - turno di 3 ore 27,00 REGISTRAZIONE su CD 6,00 Con CD fornito dalla Associazione Il pagamento delle suddette quote verrà effettuato direttamente dai richiedenti all Associazione a parziale rimborso delle spese di gestione. Al termine della convenzione, l Associazione, dovrà inoltre presentare al Dirigente del Servizio Officina Educativa, un rendiconto dettagliato delle spese sostenute e delle somme incassate dagli utenti. Art. 3 - Obblighi dell Associazione L Associazione si impegna: ad utilizzare propri soci, incaricati, dipendenti o collaboratori per l'espletamento delle mansioni connesse con l'incarico e l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2, secondo le modalità ivi desunte; L Associazione sarà libera di assumere altri incarichi per altri committenti, restando comunque escluso che tra il Comune e l Associazione vi sia rapporto implicante vincolo di subordinazione; ad utilizzare correttamente le strutture e attrezzature dei laboratori da effettuarsi sempre sotto la vigilanza di un rappresentante dell Associazione, che si ritiene responsabile per ogni uso improprio delle suddette strutture e delle attrezzature, e per eventuali danni a cose o persone con l'obbligo di risarcimento, mediante apposita polizza assicurativa, anche in relazione ai cittadini utenti del servizio e destinatari delle attività ivi svolte; le suddette strutture e attrezzature dovranno essere utilizzate con ogni più attenta cura e diligenza. L Associazione si impegna a mantenere e riconsegnare i beni stessi al momento della cessazione del contratto in perfetto stato di conservazione, salvo il deperimento dovuto dall'uso normale; provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei locali; mantenere i locali in idonee condizioni di igiene e pulizia, garantendo un servizio di pulizia ordinaria almeno due volte la settimana e comunque al bisogno; l Associazione provvede ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature di proprietà del Comune ed a lui affidati, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali; assumere a proprio carico gli oneri relativi alle forniture comuni dell edificio, ovvero spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile (servizi igenici), il cui importo complessivo sintetico, sulla base della stima effettuata dal Servizio Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture (P.S. 45 del 16/01/2013 agli atti) ammonta ad 350,00 annui, da pagare al Comune a titolo di rimborso, ferma restando la diretta assunzione in carico da parte dell Associazione delle spese di pulizia dei pertinenti spazi, delle spese telefoniche e quant altro attinente alle proprie attività di conduzione; partecipare agli incontri della rete degli Spazi di Aggregazione promossi dal Comune, in quanto parte della rete stessa; collaborare col comune stesso nell organizzazione e 2

promozione di iniziative che riguardino Studio Seltz o la rete degli Spazi di Aggregazione Giovanile. L Associazione dovrà garantire il servizio, se richiesto su prenotazione, anche nel giorno di sabato. Art. 4 - Obblighi del Comune Sono a carico del Comune di Reggio Emilia: a) la fornitura dell'arredo e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività previste all'art. 1; b) la manutenzione straordinaria dei locali e, fino ad un importo massimo di 1.000,00, la manutenzione e riparazione degli arredi o attrezzature ove esse comportino interventi tecnici esterni e sostituzioni di pezzi, non causate da imperizia da parte dell Associazione. Art. 5 - Accesso al laboratorio L'accesso al laboratorio e l'utilizzo delle attrezzature dovrà effettuarsi sotto la sorveglianza e responsabilità di un rappresentante dell Associazione, il cui nominativo o nominativi dovranno essere comunicati all'ente. Art. 6 Corrispettivo A titolo di supporto, a fronte delle prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione, verrà corrisposto all Associazione un compenso forfettario pari ad 1.325,00 (IVA compresa) per il periodo dal 1 lugli o 2014 al 31 dicembre 2014, da corrispondersi, su presentazione di regolari fatture, alle seguenti scadenze: 1) 30 settembre 2014 662,50 2) 31 dicembre 2014 662,50. Si precisa che da tale importo sono già state detratte le spese relative alle forniture comuni dell edificio dell anno 2013, pari ad 350,00, ovvero spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile (servizi igenici), che l Associazione deve pagare al Comune a titolo di rimborso, come stabilito all art.3 punto 7 della presente convenzione. Art. 7 - Locali Per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali il Comune di Reggio Emilia pone a disposizione dell'associazione i locali in concessione ad uso gratuito dell immobile di proprietà comunale sito in Via Guittone d Arezzo, n.3 a Reggio Emilia. Il locale, destinato ad ospitare le attività del Laboratorio, è ubicato al piano terra dell edificio ex Scuola Elementare di Baragalla. L immobile è di piena proprietà comunale, complessivamente censito sul Foglio 210 coi mappali 154 (Catasto Terreni) e 155 (Catasto Fabbricati), quest ultimo con categoria funzionale B/5. Le attività scolastiche sono dismesse da molti anni, ora l uso prevalente riguarda il GET Danilo Dolci, coordinato dal Servizio Officina Educativa. Il locale in oggetto ha superficie commerciale mq.35,00 (mt. 6,00x5,80) ed è posto nell angolo nord-est del fabbricato, con ingresso da atrio d uso comune sul lato est. Gli utenti del Laboratorio Musicale utilizzano naturalmente i servizi igenici posti al piano, in condivisione con le altre attività esistenti, gli stessi impianti in dotazione allo stabile sono di tipo centralizzato, con forniture e contratti d utenza al momento intestati al 3

Comune. L Associazione Culturale Musical Box si configura come associazione di promozione sociale operante nel campo delle attività culturali, con particolare riferimento alle attività musicali, senza fini di lucro. Si adopera per favorire e sviluppare la crescita culturale delle persone e della loro creatività attraverso idee, progetti, esperienze e attività espressive. Risultano quindi insussistenti, in capo all ente concessionario, le condizioni ostative di cui all art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 ed è quindi possibile rilasciare la concessione a titolo gratuito del locale di cui sopra. Art. 8 - Attrezzature ed impianti Per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, il Comune di Reggio Emilia pone a disposizione dell'associazione le attrezzature fisse e mobili installate nei locali indicati in precedenza, allacciate agli impianti elettrici e tecnologici della struttura necessari per il loro funzionamento. Art. 9 - Risoluzione del contratto In caso di inadempimento accertato dall'amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e segg. cod. civ., si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese. Art. 10 - Personale L'Associazione si impegna a svolgere le prestazioni, previste a suo carico, mediante personale alle proprie dipendenze o collaboratori particolarmente qualificati e di assoluta fiducia in regola con la vigente normativa fiscale e previdenziale, nel rigoroso rispetto dei C.C.N.L. della Categoria di appartenenza e della vigente normativa in materia di lavoro, previdenza, assistenza ed antinfortunistica. L'Associazione s'impegna ad osservare integralmente, nei confronti del proprio personale, la normativa vigente in materia di contratti di lavoro, non esclusi i C.C.N.L. e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo ed in particolare le norme relative alle: retribuzioni, assicurazioni, prevenzioni degli infortuni e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dalle altre norme vigenti, nonché contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro. L Associazione si impegna anche all applicazione del contratto integrativo provinciale e delle norme relative al cambio di gestione previste nel contratto collettivo nazionale e negli accordi a livello locale. Si impegna altresì a rispettare anche i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. L Associazione deve effettuare il servizio con personale idoneo, di provate capacità, onestà e moralità adeguato per capacità professionali. Art. 11 - Obblighi assicurativi L'Associazione risponderà direttamente e in ogni caso dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura o la causa, precisando che resterà a suo carico il completo 4

risarcimento degli stessi, senza diritto ad eventuale rivalsa. L Associazione sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo, arrecati a persone e/o cose da personale della ditta stessa. Art. 12 Riservatezza Le parti si impegnano a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione possa nuocere alla tutela dei soggetti coinvolti, impegnandosi in particolare a trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi indicati nella convenzione nonché ad assicurare l adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, previsti dal D.lgt. 196/2003, assicurando in ogni caso l adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del D.lgt. 196/2003. Art. 13 Penali Ove si verifichino inadempienze dell'associazione nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dall'amministrazione, in relazione alla loro gravità, una penale pari al 3% dell'importo contrattuale. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute la stessa Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto previa diffida ad adempiere nei modi stabiliti dalla legge, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'associazione e salva l'applicazione delle penali descritte. In ognuna delle ipotesi sopra previste l'amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite o male eseguite salvo il suo diritto al risarcimento di maggiori danni. Art. 14 Tracciabilità Ai sensi di quanto disposto dall art. 3 comma 8 de lla Legge n. 136/2010 e successive modifiche, l appaltatore assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge richiamata. L inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del contratto in essere, ai sensi dell art. 1456 del Codice di Procedura Civile. Art. 18 Stipula La presente convenzione viene stipulata nelle forme di legge. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d uso e le spese derivanti graveranno sulla parte richiedente la registrazione. Art. 19 - Foro competente Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Reggio Emilia, 5

p. il Comune di Reggio Emilia Dott.ssa Annamaria Fabbi p. Associazione Culturale Musical Box Sig. Emanuele Iannuccelli 6