STATUTO SOCIALE DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Italiano Autonomo Lavoratori Solidali in sigla SIALS



Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

REGOLAMENTO COMUNALE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO. Associazione Il Larice Club

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO. (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) ITALA Motore di Impresa 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO

Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

COMUNE DI RAGUSA REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI GESTIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

A.I.C.S. - Solidarietà

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA

Art. 1. Ragione sociale

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

CONSORZIO VCO ENERGIA

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

Art.1 E costituita con atto pubblico una associazione scientifica denominata Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi (A.M.I.S.I.

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

STATUTO. Accademia Forense Europea

ASSOCIAZIONE DAR VOCE

STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di

C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A )

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione )

Regolamento Sanimpresa

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

Transcript:

STATUTO SOCIALE DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Italiano Autonomo Lavoratori Solidali in sigla SIALS Art.1 Costituzione Nasce il Sindacato Italiano Autonomo Lavoratori Solidali, in sigla SIALS che, nel prosieguo, viene così denominato. Sials è una Associazione, costituita ai sensi dell art 36 c.c. e ss., che intende essere libera e indipendente e che, fra i suoi scopi, ha quello di mantenere la sua originaria e naturale caratteristica di autonomia. Sials ha una cultura propria, con estrazione solidale, perché i soci fondatori e costituenti profondono energie lavorative pure nel terzo settore ove è presente tale componente e che intendono trasmetterle anche e soprattutto nelle attività economiche. Questa Organizzazione sindacale, che vuole inserirsi in un quadro di relazioni nazionali ed internazionali, si propone per promuovere istanze alla Pubblica Amministrazione, perché vengano sollecitamente riconosciuti i diritti consolidati da norme vigenti ed iniziative che possano consentire di acquisire nuovi diritti e vantaggi alla comunità. Sials è un innovativo soggetto sindacale che vuole, dai contributi statali che riceverà, promuovere proprie iniziative a favore dello sviluppo della ricerca scientifica e far crescere la solidarietà nazionale ed internazionale, facendo divenire il cittadino l attore principale del progetto. Sials intende, così, comunicare alle generazioni presenti e future che non è utopia poter cambiare il mondo verificando che, dal lavoro, in ogni momento, si possano rilevare valori etici e solidali. Insomma con Sials nasce il Sindacato della Solidarietà a motivo della clausola della solidarietà di cui all art. 9 del presente Statuto. Per quanto sopra Sials, Associazione che non ha fini politici, costituito senza alcuno scopo di lucro, tra i lavoratori autonomi e dipendenti, con rapporto di lavoro pubblico o privato, operanti in qualunque settore o ramo dell economia (Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura, Trasporti, Terziario in genere, etc.) e tra i pensionati intende: a) confrontarsi con le parti sociali per veder migliorare il trattamento economico e previdenziale dei lavoratori, perché possa crescere e migliorare la condizione di vita e di benessere degli stessi; b) accettare il sistema della globalizzazione dei mercati, battendosi per l umanizzazione dell economia e del profitto, non tralasciando di veder concretizzare l impegno di accantonare, qualsiasi attività possa promuovere, fondi da destinare per la ricerca scientifica e per la solidarietà nazionale ed internazionale; 1

c) ricercare opportunità per i lavoratori, in presenza di costanti mutamenti delle tecnologie e dei mercati, perché acquisiscano una preparazione professionale sempre più adeguata. Sials si batte contro ogni forma di sfruttamento del lavoro clandestino e minorile, per la piena dignità dei lavoratori immigrati, secondo una programmazione delle opportunità di lavoro, che tenga comunque conto dell obiettivo primario della piena occupazione dei cittadini italiani. Sials potrà associarsi, in ogni forma, con altre Organizzazioni di lavoratori autonomi o dipendenti, di pensionati e di Associazioni in genere, privilegiando l associazionismo con quelle costituite per la tutela delle categorie svantaggiate. Art. 2 Sede e durata L Associazione ha sede legale in Roma, cap 00165, alla Via Prospero Farinacci, 48b. L Associazione ha durata illimitata. Art. 3 Scopi sociali Sials, all interno del concetto di crescita e di progresso della società, si propone, per veder concretizzare la sua attività sindacale, di dare visibilità e centralità alla persona, quale soggetto di diritti e di doveri sotto ogni aspetto: etico, economico, sociale e culturale. L Associazione non ha finalità di lucro e si propone lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali di tutti i lavoratori e di tutti i pensionati, anche non comunitari con regolare permesso di soggiorno, appartenenti ad ogni genere, ivi comprese le casalinghe, i collaboratori, i disoccupati e gli inoccupati, nonché ogni altra persona che intenda sostenere l Associazione. A tal fine potrà, direttamente e/o indirettamente: a) rappresentare e valorizzare il ruolo dei lavoratori autonomi e dipendenti, nonché dei pensionati in ogni sede istituzionale, pubblica o privata; b) tutelare, assistere e sottoscrivere, con firma contestuale del lavoratore autonomo e/o dipendente, atti conciliativi (ex artt. 410 e 411 c.p.c.) per transigere e rinunciare diritti acquisiti dallo stesso, durante e dopo il rapporto di lavoro; c) offrire ai lavoratori autonomi e/o dipendenti e ai pensionati consulenza ed assistenza in materia legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, tributaria, fiscale, bancaria, finanziaria ed assicurativa, informatica, condominiale, familiare, immobiliare e commerciale, avvalendosi anche di esperti di vari settori; d) promuovere, in attuazione del dispositivo di cui all art. 78 della legge n. 413 del 30/12/91 e successive modificazioni, la costituzione di apposito soggetto abilitato a svolgere servizi quali Centri di Assistenza Fiscale, (C.A.F.), ottenuti i requisiti di legge; e) stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, avviando e concludendo qualsiasi trattativa sindacale con i rappresentanti delle varie organizzazioni nei vari settori; f) tutelare ed assistere gli associati, sia promuovendo la costituzione di istituto di Patronato, riconosciuto ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, riformato 2

dalla legge 152/2001 (pubblicato in G.U. del 27/04/01), avente i requisiti di legge, sia mediante convenzioni con altri Patronati; g) rappresentare gli associati nei confronti di terzi in tutte le sedi; h) promuovere la costituzione, unitamente alle organizzazioni dei vari settori, di comitati di studio e di lavoro e comitati paritetici relativamente all applicazione di normative nazionali, comunitarie ed internazionali su tematiche inerenti l ambiente, l igiene, la sicurezza per la tutela dei lavoratori e di ogni altra iniziativa secondo norme di leggi; i) promuovere tutte quelle iniziative legislative, nel rispetto delle leggi Nazionali, Comunitarie ed Internazionali, per liberalizzare tutti quei servizi di Assistenza Fiscale e Sociale, promossi da Enti Associativi, gestiti da Istituti, Enti e/o Società, con i fondi della Pubblica Amministrazione, affinché sia data la possibilità al cittadino di ricevere i servizi medesimi da strutture presenti in maniera più capillare nel territorio nonché per riformare, modificando ed innovando leggi esistenti e presentare istanze per rendere attuative norme legiferate ma mai attuate; l) stipulare contratti con associazioni estere e con organismi professionali pubblici e privati nell ambito dell Unione Europea ed Internazionale al fine di creare scambi culturali, informativi e formativi, per il recepimento di direttive comunitarie ed internazionali a sostegno di tutti i lavoratori; m) promuovere la costituzione di associazioni culturali, fondazioni, enti, organismi, consorzi, società consortili e di capitale, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi associativi; n) proporre l istituzione, anche presso istituti bancari, finanziari e/o assicurativi, presso i quali è preminente la valenza solidaristica, di appositi sportelli per il cittadino ove è possibile trovare la risposta alle soluzioni dei problemi di natura fiscale, gestiti da costituende strutture di Centri di Assistenza Fiscale e di Patronato, i quali ultimi svolgono un servizio di pubblica utilità riguardante la previdenza, la sicurezza sociale, l immigrazione, le prestazioni socio-sanitarie a favore di lavoratori autonomi, dipendenti, collaboratori, pensionati ed i loro superstiti o aventi causa, siano essi cittadini italiani, stranieri e/o apolidi presenti in Italia. Sials potrà provvedere ad istituire appositi fondi nei quali far confluire il TFR dei lavoratori aderenti. Il Patronato potrà, altresì, svolgere: - funzioni di sussidiarietà per le attività che lo Stato decide di delegare a soggetti terzi, mediante apposita convenzione con la Pubblica Amministrazione; - assistenza giudiziaria e servizi di segretariato sociale; - la diffusione delle conoscenza e l informazione sulla legislazione sociale, sulla previdenza sul mercato del lavoro ed il risparmio previdenziale nonché, relativamente al diritto di famiglia, la salute e la sicurezza sul lavoro, successione e fisco; o) promuovere la costituzione di sedi Regionali, Provinciali, Comunali e Periferiche, che avranno propria autonomia organizzativa ed amministrativa. Le sedi Regionali, Provinciali, Comunali e Periferiche recepiranno, in sede di costituzione, lo Statuto e si impegneranno a versare la quota sindacale secondo le modalità previste 3

dall Associazione. Presso le sedi sopraindicate, nonché presso la sede nazionale o apposite postazioni mobili, allocate in aree pubbliche o private, in occasione di eventi e/o iniziative specifiche, si svolgono le campagne di tesseramento al SIALS sia quali adesioni dirette che indirette; p) stipulare convenzioni e/o contratti con società, enti ed altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati sia dell Associazione; q) promuovere la costituzione di C.R.A.L. (Centri Ricreativi Aziendali dei Lavoratori) e sviluppare, attraverso appositi Enti e Società, il turismo sociale; r) pubblicare, con editoria propria, giornali, riviste o altro, nonché atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche in relazione a tematiche di pertinenza dell Associazione, per la maggiore diffusione delle proprie attività. Art. 4 Iscrizione Soci 1. Sono soci dell Associazione le persone fisiche che, condividendo le finalità dell Associazione, vi aderiscono. L adesione avviene con due modalità: 1.1. Diretta mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione e tesseramento; 2.2. Indiretta e automatica usufruendo di un servizio erogato direttamente dall Associazione o usufruendo di un servizio fornito da un altra struttura, pubblica o privata, convenzionata con l Associazione; in tal caso il fruitore del servizio può prendere visione dello Statuto dell organizzazione collettiva aderente all Associazione, ovvero potrà averne copia. 2. I soci si distinguono in 7 categorie: 2.1 Soci fondatori. Sono i firmatari dell atto costitutivo ed hanno diritto a partecipare all assemblea dei soci e godono del diritto di voto. 2.2 Soci professionisti, iscritti o non iscritti ad Ordini Professionali, esperti nelle materie dell assistenza sociale e previdenziale, fiscale, commerciale, tributaria, assicurativa e legale che, con la loro opera, svolgono le attività a favore di lavoratori dipendenti e pensionati e dei cittadini tutti. I soci professionisti sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa di 0,01. Essi non hanno diritto di partecipare all assemblea dei soci.. 2.3 Soci ordinari privilegiati. Sono i lavoratori autonomi, dipendenti e/o parasubordinati, pensionati, disoccupati e/o inoccupati, casalinghe, immigrati con regolare permesso di soggiorno, emigranti rimpatriati ed i cittadini tutti. I soci ordinari privilegiati sono i primi 500.000 (cinquecentomila) aderenti. Le quote reintroitate dalle adesioni di questi soggetti saranno distribuite ad emerite Associazioni Nazionali ed Internazionali da impiegare per migliorare la ricerca scientifica e per soddisfare i bisogni dei popoli poveri del mondo, così come sarà evidenziato al successivo Art. 9. Tale operazione, che costituisce il punto di partenza del progetto solidaristico Sials, dal quale si evidenzia il Bilancio 4

di missione, sarà visibile dal sito www.sials.it. Questi non hanno diritto di partecipare all assemblea dei soci. 2.4 Soci ordinari. Sono tutti i soci indicati nel punto 2.3 Soci ordinari privilegiati a partire dall aderente avente numero 500.001. Essi sono tenuti al pagamento di una quota annuale associativa secondo quanto stabilito al punto 10. Essi non hanno diritto di partecipare all assemblea dei soci. 2.5 Soci sovventori e/o sostenitori, che intendono sostenere l Associazione possono partecipare all assemblea dei soci e godono del diritto di voto; 2.6 Soci benemeriti o onorari. Sono i soci che si sono distinti nella loro carriera nelle attività professionali, legali, notarili, tecniche, amministrative, aziendali e sociali che abbiano dimostrato impegni solidaristici nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati. Questi hanno diritto a partecipare all assemblea dei soci e a partecipare attivamente ai dibattiti, ma non hanno diritto al voto nella stessa. I Soci benemeriti o onorari possono divenire Soci Fondatori decorsi 5 anni dalla loro iscrizione, dopo che il Consiglio Direttivo ne abbia fatta delibera. 2.7 Soci Volontari. Sono i soci che, per motivi umanitari, svolgono una attività di collaborazione con la struttura dell Associazione Sindacale, rinunciando a qualsivoglia compenso. I soci volontari, che insieme agli altri, partecipano al raggiungimento dello scopo sociale, attraverso il loro apporto lavorativo, possono ricevere dal Sials solo rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate. Sarà prevista la iscrizione degli stessi in una apposita sezione del libro dei soci e, poiché essi non ricevono alcuna retribuzione, perché nei loro confronti non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, il Sials predisporrà che abbia ad accendersi un apposita polizza assicurativa INAIL per la copertura degli infortuni sul lavoro e le malattie professionale, in quanto essi sono soggetti a rischio infortunistico nella loro funzione di attività di volontariato. In particolare, il Sials, oltre a svolgere tutte quelle attività in proprio o gestite da strutture da esse promosse, riferite all oggetto sociale, potrà, affidandosi ai soci volontari, svolgere tutte quelle attività di coordinamento fra le strutture esterne o quelle proprie dell Associazione al fine di dare un miglior servizio agli utenti cittadini. Con la sua attività il socio volontario vuole anche promuoversi per ottenere la possibilità di essere inserito in maniera definitiva nel mondo del lavoro. Il Sials individua nella figura del socio volontario il soggetto a cui viene demandato il compito di promuovere, in coordinamento e sinergia con la sede a cui fa riferimento, la diffusione delle attività sociali del Sindacato ed in particolare quelle riguardanti le campagne di tesseramento dei soci aderenti. I soci volontari sono gli unici soci aderenti diretti che non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. I soci volontari non hanno diritto di partecipare all assemblea dei soci. 5

3. L ammissione all Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso da parte dell associato. 4. Esclusivamente i soci fondatori e/o sovventori hanno diritto di voto per le deliberazioni che l Assemblea tiene in seduta ordinaria e/o straordinaria. 5. Possono, inoltre, aderire tutte quelle Organizzazioni Collettive, come gli Enti e le Associazioni no-profit in genere ed in particolare quelli che svolgono, per statuto, attività di assistenza in generale per i lavoratori autonomi e/o dipendenti, per i pensionati e per le famiglie degli stessi che, per attitudine e scopi, in stretto collegamento con l Associazione, si pongono quali interlocutori ideali del Sials e ne favoriscono lo sviluppo a beneficio dei lavoratori dipendenti e pensionati. I loro rappresentanti o delegati hanno diritto di partecipare all assemblea dei soci ed a partecipare attivamente ai dibattiti ma non hanno diritto al voto nella stessa. 6. La qualità di associato, pertanto, si acquisisce: a. Direttamente, con la sottoscrizione della delega sindacale da parte del singolo associato; b. Indirettamente, con la sottoscrizione della delega sindacale della singola organizzazione collettiva, ciò comportando: che gli scritti all organizzazione collettiva aderente all Associazione sono esentati all obbligo al versamento annuale della quota associativa; che i medesimi possono comunque usufruire di tutti i servizi, di tutti i vantaggi, e di tutti i benefici di cui l Associazione si fa promotrice nei confronti dei propri associati diretti; che l Associazione, fermo restando le precisazioni di cui sopra, potrà ricomprendere gli iscritti alle singole organizzazioni ad essa aderenti nel novero dei propri associati sostenitori, per ogni effetto utile e vantaggioso. c. La qualità di associato si perde per: dimissioni volontarie, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno; le dimissioni non intaccano i diritti acquisiti per l anno in corso al relativo esercizio; decesso; morosità: esclusione, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata per comportamenti indegni, riprovevoli e per altre ragioni che lo stesso organo dovesse ritenere di ostacolo al buon andamento del sodalizio; scioglimento dell Associazione. Decade inoltre quando: il socio fondatore non partecipa, senza motivazioni, ad almeno tre assemblee dei soci e/o a tre Consigli Direttivi dell Associazione. Quanto sopraindicato si applica anche nei confronti degli associati che ricoprono cariche sociali all interno del Sials. Tutti i soci, infine, sono tenuti all osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere assunte dagli organi sociali. 6

d. Il patrimonio dell Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e da privati, da persone fisiche e dagli avanzi di gestione. Il fondo di dotazione iniziale è costituito da versamenti effettuati dai soci fondatori pari a 400,00 (quattrocento/00) pro-capite. e. Viene stabilito che, nei confronti dei primi 500.000 (cinquecentomila) associati, denominati Soci Ordinari privilegiati, la quota annuale associativa è pari ad almeno 0,01 (un centesimo di euro) che, così come precisato al punto 2.3, verrà devoluta dal Sials, a titolo di contributo liberale, ad emerite Associazioni; f. Le sole adesioni dirette comportano il pagamento di una quota associativa annuale scadente al 31 dicembre di ogni anno, il cui importo potrà essere differenziato a secondo della categoria di appartenenza della persona, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza e comunque non potrà mai essere inferiore a 6,00 (sei/00); g. Le adesioni indirette si intendono rinnovate automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da parte dello stesso da comunicarsi per iscritto alla sede organizzativa almeno 90 giorni prima della naturale scadenza del 31 dicembre di ciascun anno. h. Il puntuale pagamento della quota associativa è condizione inderogabile per l esercizio dei diritti degli associati diretti e per fruire dei benefici e delle prerogative che ad essi spettano; i. Un apposito regolamento indicherà l entità sia della quota di adesione che delle quota annuale degli associati diretti. Art. 5 Fondo Comune Finché dura l Associazione, i singoli associati, nonché le singole organizzazioni collettive aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso. Art. 6 Disposizioni Disciplinari 1. L associato o il dirigente che viola i propri doveri verso l Associazione o le sue diramazioni territoriali e non osserva gli obblighi derivanti dal presente Statuto o dall emanando Regolamento, nonché le norme contenute del codice etico previsto dal regolamento stesso, incorrono, secondo le gravità della violazione, nelle seguenti sanzioni: 1.1. biasimo scritto; destituzione della carica; sospensione da 1 a 6 mesi dell esercizio della facoltà di associato o di dirigente; espulsione. 1.2. Compete al Consiglio Direttivo assumere le decisioni di cui sopra. 1.3. Contro tali provvedimenti è ammesso, ad istanza dell interessato, ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale esamina tutti i casi disciplinari. Art. 7 Organi dell Associazione 1. Sono organi dell Associazione: 7

1.1. l Assemblea degli associati; 1.2. il Consiglio Direttivo; 1.3. il Presidente dell Associazione; 1.4. i Controllori Legali dei Conti; 1.5. il Collegio dei Probiviri E incompatibile la carica di componente di organi direttivi ed esecutivi dell Associazione con incarichi pubblici e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partito. Art. 7.1. Assemblea Ordinaria 1. L assemblea ordinaria degli associati viene convocata dal Presidente dell Associazione, almeno una volta all anno, mediante affissione dell avviso di convocazione della sede legale ed organizzativa, almeno 30 (trenta) giorni prima, e tramite convocazione alle singole strutture decentrate aderenti, indicando il giorno, l ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, con le materie da trattare. L Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative che risultano depositate presso la sede organizzativa dell Associazione almeno tre mesi prima della data di convocazione della medesima. 2. L assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente, che provvede a nominare il Segretario dell adunanza. 3. L Assemblea: nomina il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio, i Controllori Legali dei Conti ed il Collegio dei Probiviri; approva il bilancio annuale, definisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo dell Associazione e delibera su ogni altro punto all ordine del giorno. 4. Le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. 5. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 6. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro Associato senza limiti numerici per il delegato. Art. 7.2. Assemblea Straordinaria 1. L Assemblea straordinaria delibera: sulle variazioni dell atto costitutivo e dello statuto; sullo scioglimento dell assemblea; sulla nomina dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri e sulla destinazione del patrimonio. 2. Le modalità di convocazione dell Assemblea Straordinaria sono le stesse previste per quella ordinaria. 3. L assemblea Straordinaria può validamente deliberare quando siano presenti e rappresentati, in prima convocazione, i sette decimi degli associati con diritto 8

di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di associati presenti e rappresentati. Per le delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega. Art. 7. 3. Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo può essere composta da 3 (tre), da 5 (cinque), da 7 (sette), da 9 (nove) e/o da 11 (undici) componenti compresi il Presidente dell Associazione, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, questi ultimi entrambi eletti dal Consiglio Direttivo. 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da almeno 4 (quattro) consiglieri, con lettere raccomandata con ricevuta di ritorno da notificare agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la convocazione dello stesso. Alla spedizione di raccomandate potrà sostituirsi la consegna a mano purchè il destinatario sottoscriva per ricevuta copia dell avviso, o fornisca altro mezzo idoneo a documentare la ricezione. 3. I componenti del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti. 4. Il Consiglio Direttivo attua le linee sindacali e programmatiche stabilite dall Assemblea, secondo quanto previsto dagli scopi associativi. 5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. 6. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente; parimenti il voto del Presidente avrà valore decisorio nell ipotesi di astensione di tutti gli altri componenti del Consiglio. 7. Il Consiglio Direttivo può attendere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione. 8. Competono, altresì, al Consiglio Direttivo tutti gli atti di Straordinaria Amministrazione che, in via esemplificativa e non tassativa, vengono appresso indicati: Acquistare, vendere, permutare, donare, conferire in società costituite o costituende beni mobili ed immobili; Assumere e licenziare i dipendenti; Conferire incarichi professionali; Assumere obbligazioni passive, anche ipotecarie e cambiarie; Contrarre e sottoscrivere mutui e finanziamenti anche da istituti di credito fondiario; Prestare avalli, concedere fideiussioni e garanzie a favore di terzi; Consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie in genere. Art. 7. 4. Il Presidente dell Associazione 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione e la firma di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare legali e tecnici. 9

2. In caso di urgenza, delibera, con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell Assemblea degli associati. 3. in caso di assenza, di impedimento, o di conflitto di interesse del Presidente, i poteri e le funzioni di questi spettano in pieno al Vice- Presidente o, in assenza, al consigliere più anziano. 4. il Presidente: compie qualsiasi operazione bancaria o postale; è responsabile sia dell ordinaria che per la straordinaria amministrazione; può fare depositi cauzionali o ritirarli; può incassare somme o crediti; può esigere pagamenti comunque disposti ed in particolare riscuotere e quietanzare mandati di pagamenti emessi anche da Enti pubblici sopra qualsiasi cassa, ivi compresi i mandati sopra le Tesorerie dello Stato; può rilasciare ricevute e quietanze; può esonerare da responsabilità i Conservatori dei Registri Immobiliari e di Pubblici Registri in genere; può disporre, per singoli atti, del potere di delega a terzi e, in special modo, delegare il Segretario a sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, privati, territoriali e parastatali. 5. più in generale può compiere tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione che, nell esercizio delle proprie competenze, ritenga opportuno per l attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell Associazione, ad esclusione di quegli atti di straordinaria amministrazione di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo. Art. 7.5. I Controllori Legali dei Conti La innovativa riforma del diritto societario ha previsto la nomina dell Organo Sindacale nei casi previsti dalle nuove norme (art. 2477 c.c.). E rimesso, comunque, all autonomia dei soci di predisporre un organo di controllo adatto alle esigenze specifiche dell Associazione. E previsto, pertanto, che, con apposita delibera, l Associazione possa avere il controllo sia di tipo contabile che di quello amministrativo affidando quello amministrativo al collegio Sindacale, (composto da non più di cinque membri di cui tre sindaci effettivi, nominando fra questi il Presidente, due sindaci effettivi e due supplenti) ed a un Revisore Contabile o ad una Società di Revisori il controllo contabile. L incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. I Revisori curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei revisori dei Conti, partecipano di diritto alle Adunanze dell Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto e, verificando la regolare tenuta della contabilità dell Associazione e dei relativi libri, danno pareri sul bilancio. 10

Il Collegio dei Revisori opera il proprio esercizio a mente dell Ordinamento attualmente in vigore. Art. 7. 6. Il Collegio dei Probiviri 1. Il Collegio è istituito per dirimere eventuali controversie interne tra associati e/o tra questi e gli organi dell associazione. 2. L assemblea degli associati nomina il Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) componenti, scelti tra gli associati. I componenti designati nominano il Presidente che fissa le regole interne di funzionamento. 3. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei probiviri in carica; le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza. Il Presidente, quale arbitro irritale, in caso di parità ha voto decisorio. Art. 8 Gestione e Bilancio d esercizio 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 2. il Presidente del Consiglio Direttivo provvede, nei 6 (sei) mesi dalla chiusura dell esercizio, alla compilazione del Bilancio, con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione. 3. Gli avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, non potranno giammai essere distribuiti, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle menzionate in particolare nell art. 9 (clausola della solidarietà). Art. 9 Clausola solidaristica I soci fondatori tutti, per loro volontà, segnalano la necessità di accantonare fondi da destinare alla ricerca scientifica e alla Solidarietà Nazionale ed Internazionale. Tali risorse saranno riservate dai contributi pubblici distribuiti dalla Amministrazione Statale dai singoli servizi sociali erogati ai cittadini, le cui entità, determinate da apposito regolamento, formerà il Bilancio di missione della Associazione. Art. 10 Regola applicativa del contributo sindacale dovuto dall aderente Ciascun aderente, che riceverà i servizi da costituende strutture promosse da Sials, dovrà corrispondere, con apposita delega un contributo mensile proporzionale al reddito percepito, ai sensi dell art. 23 octies della legge 11/8/72 n. 485, a titolo di iscrizione al Sindacato Sials, esonerando quei lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati che percepiranno un reddito imponibile annuo inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), rivalutato con l indice istat dall anno successivo alla stipula del presente Statuto. 11

Art. 11 Scioglimento In caso di liquidazione, per qualsiasi causa dell Associazione, si applicheranno le norme segnalate nel codice civile. Art. 12 Disposizioni finali e transitorie 1. Alla registrazione del presente atto ed in prima attuazione si stabiliscono le sotto elencate norme in deroga al presente Statuto che cesseranno all effettuarsi alla prima Assemblea quinquennale. 2. Sino alla prima Assemblea quinquennale il Consiglio Direttivo potrà apportare le richieste modifiche al presente Statuto; in prima attuazione e fino all assemblea quinquennale le nomine previste dal presente Statuto sono effettuate dai costituenti. 3. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni previste, in materia, dal codice civile in vigore e da ogni altra normativa. 12