Ordinanza sull allevamento di animali

Documenti analoghi
Ordinanza sull allevamento di animali

del 31 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza sull allevamento di animali

Ordinanza sull allevamento di animali. (OAlle) Sezione 1: Disposizioni generali. del 31 ottobre 2012 (Stato 1 luglio 2014)

del 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2010)

del 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2009)

del 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza concernente l allevamento di animali

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente l allevamento di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

I Controlli Funzionali (1)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Consultazione. 12 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 12.1 Situazione iniziale

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l entrata in vigore della nuova legge sull agricoltura

Ordinanza sulle epizoozie

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Versione provvisoria Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Ordinanza dell UFAG concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

(ORDOA) Modifica del 12 marzo 2018

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

-2- \\alp skoswb 1006\BGD\ABLAGE NEU apiservice gmbh\bgd Gesundheit\Gesundheitskommission

MISURA PAGAMENTI AGROAMBIENTALI Azione 4 Tutela dell Agrobiodiversità Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono.

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

untitled Legge 15 gennaio 1991, n. 30 (in Gazz. Uff., 29 gennaio, n. 24). Disciplina della riproduzione animale. Art.

MISURA PAGAMENTI AGROAMBIENTALI ISTRUZIONI REGIONALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

7.3 Allegato

Ingresso visto l articolo 5 dell ordinanza del 26 novembre sul bestiame da macello,

MISURA PAGAMENTI AGROAMBIENTALI Azione 4 Tutela dell Agrobiodiversità Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono.

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza sulle epizoozie

Approvato con Determina Direttore n. 818/ASSB/2018 del 16/10/2018

Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

MISURA PAGAMENTI AGROAMBIENTALI Azione 4 Tutela dell Agrobiodiversità Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono.

Regolamento per la stima dei valori genetici e la valutazione genetica (latte)

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Approvato con Determina Direttore n. 23 /ASSB/2019 del 17/03/2019

Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sull energia

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154.

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali

I L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:

MISURA PAGAMENTI AGROAMBIENTALI Azione 4 Tutela dell Agrobiodiversità Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono.

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

REGIONE AUTONOMA DELLA LA SARDEGNA ASSESSORATO DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE. Annualità 2008

Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1999

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Transcript:

Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2012 1 sull allevamento di animali è modificata come segue: Art. 14 cpv. 1 1 Nel quadro dei fondi disponibili, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute per le misure zootecniche concernenti gli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i conigli, i volatili, i camelidi del Nuovo Mondo e le api mellifere, mediante i seguenti contributi a favore degli allevatori: a. contributi per l allevamento (sezione 4) per: 1. tenuta del, 2. esami funzionali; b. contributi per la conservazione delle razze svizzere e per progetti di ricerca (sezioni 5 e 6). Art. 15 cpv. 1, 2 e 7 2 Il contributo per l allevamento di bovini è il seguente: a. tenuta del : per ogni animale iscritto nel 1. per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione 12 franchi 9 franchi 1 RS 916.310 2014-2690 1821

7 Abrogato 2. campioni di latte: metodo ICAR A4 metodo ICAR AT4 o ATM4 metodo ICAR B o C 3. per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR 4. per ogni prima diagnosi nel quadro dell esame dello stato di salute con il metodo ICAR 5 franchi 3.50 franchi 2.20 franchi 26 franchi 1 franco Art. 16 cpv. 1 e 2 2 Il contributo per l allevamento di equini è il seguente: a. tenuta del : per ogni puledro identificato e iscritto nel 1. per ogni esame dello stallone nella stazione 2. per ogni esame dello stallone nell azienda 400 franchi 650 franchi 50 franchi Art. 17 cpv. 1 e 2 2 Il contributo per l allevamento di suini è il seguente: a. tenuta del : per ogni animale iscritto nel 150 franchi 1. per ogni esame nell azienda con misurazione mediante 4 franchi ultrasuoni e determinazione del peso 2. per ogni esame nell azienda con descrizione lineare e 4 franchi determinazione del peso 3. per ogni esame nell azienda con misurazione mediante 6 franchi ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso 4. per ogni esame nella stazione 450 franchi 5. per ogni esame nell azienda concernente l odore del verro 70 franchi 1822

Art. 18 Contributi per l allevamento di ovini, escluse le pecore da latte 1 Il contributo per l allevamento di ovini, escluse le pecore da latte, è il seguente: a. tenuta del : per ogni animale iscritto nel 21 franchi b. esame funzionale: per ogni esame della capacità di sviluppo 12 franchi 2 Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è rilevato conformemente alla prassi e se è effettuata almeno una pesatura di controllo tra il 35 e il 45 giorno dalla nascita. Art. 19 cpv. 1 e 2 2 Il contributo per l allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente: a. tenuta del : per ogni animale iscritto nel 35 franchi 1. campioni di latte: metodo ICAR A4 6 franchi metodo ICAR AT4 o ATM4 4.50 franchi metodo ICAR B o C 3.20 franchi 2. per ogni esame della capacità di sviluppo 26 franchi Art. 20 Contributi per l allevamento di camelidi del Nuovo Mondo Il contributo per l allevamento di camelidi del Nuovo Mondo per la tenuta del libro genealogico ammonta a 18 franchi per ogni animale iscritto nel. Art. 21 cpv. 1, 2 e 6 2 Il contributo per l allevamento di api mellifere è il seguente: a. tenuta del : 1. per ogni regina 2. per ogni determinazione della purezza della razza mediante analisi del DNA 3. per ogni determinazione della purezza della razza mediante esame delle ali (indice cubitale) 4. per ogni stazione di fecondazione A 5. per ogni stazione di fecondazione B 50 franchi 90 franchi 8 franchi 3000 franchi 500 franchi 1823

1. per ogni esame funzionale nell apiario sperimentale con campione reso anonimo e stima dei valori genetici 440 franchi 2. per ogni esame funzionale nell apiario sperimentale con campione conosciuto e stima dei valori genetici 180 franchi 6 Il contributo per una stazione di fecondazione è assegnato se nell anno di contribuzione vi sono collocate almeno 100 giovani regine. Art. 22 cpv. 2 Abrogato Inserire prima del titolo della sezione 5 Art. 22a Assegnazione dei contributi 1 I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti come segue: a. allevamento di bovini 72 % b. allevamento di equini 4 % c. allevamento di suini 10,75 % d. allevamento di ovini, escluse le pecore da latte 6,5% e. allevamento di caprini e di pecore da latte 5,75 % f. allevamento di camelidi del Nuovo Mondo 0,2 % g. allevamento di api mellifere 0,8 % 2 Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento non sono sufficienti per versare i contributi in base alle aliquote di cui agli articoli 15 21, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono ridotti in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente. 3 Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento sono superiori ai contributi da versare in base alle aliquote di cui agli articoli 15 21 per una categoria di allevamento, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono aumentati in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente. 4 Per la riduzione e l aumento dei contributi da versare è determinante il rapporto tra i costi delle singole misure zootecniche. Per calcolare tale rapporto l UFAG fa riferimento ai costi dell ultimo periodo prima dell anno precedente a quello di contribuzione comprovati dalle organizzazioni di allevamento riconosciute. Art. 39 Abrogato 1824

II L allegato 1 è modificato come segue: N. 1 Art. 15 Giorno di riferimento/ periodo di riferimento Termine per la presentazione della domanda Esami della produzione di carne 1 ottobre 30 settembre 15 ottobre III La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2016. 20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 1825

1826