UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI

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ALLEGATO A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA Testo comprensivo delle modifiche approvate dal Senato Accademico nella seduta del 19.10.2009 CAPO I: Principi Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento e le procedure comparative di incarichi di lavoro autonomo attribuiti per mezzo di: a) contratto di lavoro autonomo di natura professionale; b) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale; c) contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa; 2. Le procedure comparative di cui al comma precedente sono finalizzate a garantire l accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il conferimento degli incarichi, come definiti dall articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche e associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni con riferimento alle ipotesi individuate nel Codice Civile, Libro V, Titolo III. Art 2 (Esclusioni) 1. Il presente Regolamento non si applica: a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; b) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi regolati dalle norme specifiche in materia di appalti; c) alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio dell'amministrazione; d) agli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di supporto tecnicoamministrativo alle attività del responsabile del procedimento e di collaudo; e) agli affidamenti di incarichi di docenza a contratto. Art.3 (Rinvio a normativa speciale) 1.Il presente regolamento non trova applicazione inoltre per le fattispecie regolate da norme di natura speciale, in relazione alle quali lo stesso costituisce, tuttavia, disciplina di carattere residuale. Art. 4 (Presupposti necessari per il conferimento di incarichi) 1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, individuate previa attestazione del Responsabile della struttura competente, secondo le modalità indicate al successivo

art. 5, l'ateneo può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, e in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione universitaria e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato, ai sensi dell alinea del presente comma, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Art. 5 (Ricognizione interna) 1. Per conferire legittimamente un incarico esterno il Responsabile della struttura competente è tenuto a verificare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne mediante l'effettuazione di una ricognizione reale delle risorse disponibili. 2. Il Responsabile della struttura competente, tenuto conto delle mansioni esigibili, verifica la possibilità di corrispondere a tale necessità con il personale in servizio presso l amministrazione attraverso interpelli interni, anche con modalità informatiche e, in caso di esito negativo decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell articolo 1, del presente regolamento. Capo II: Procedure comparative Art. 6 (Esclusioni dalle procedure comparative) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente Capo non si applicano agli incarichi nelle sole seguenti ipotesi: a) quando una precedente procedura selettiva sia andata deserta; b) se sussiste l unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) in caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. d) in caso di prestazione meramente occasionale che comporta un impegno di spesa non superiore a 3000,00. 2. La ricognizione interna di cui all art. 5 non viene effettuata nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma. Il responsabile del procedimento può omettere con provvedimento motivato lo svolgimento della ricognizione interna per la fattispecie di cui alla lett. c) del comma predetto. Art. 7 (Determinazione a contrarre) 1. Fatto salvo quanto previsto all art. 5, la determinazione di addivenire alla stipula del contratto è assunta dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall art 28 del Regolamento d Ateneo per

l amministrazione, la finanza e la contabilità nei limiti di spesa di cui all art. 39 del Manuale di Amministrazione. 2. La determinazione a contrarre, adeguatamente motivata con particolare riferimento ai presupposti di cui all art. 4, deve contenere: a) la definizione circostanziata dell oggetto dell incarico; b) la descrizione della professionalità richiesta e gli specifici requisiti culturali e professionali necessari per lo svolgimento della prestazione; c) il termine o la durata dell incarico; d) il luogo dell'incarico e la modalità di realizzazione del medesimo; e) il compenso lordo che deve essere proporzionato all attività svolta; f) l onere derivante dall incarico e l indicazione del capitolo di bilancio a cui imputare la spesa; g) le modalità di partecipazione alla selezione; h) l indicazione dell unità organizzativa responsabile e del responsabile del procedimento stesso individuati ai sensi della normativa vigente. 3. Il Responsabile della struttura competente verifica la compatibilità della spesa prevista con i limiti finanziari vigenti e l esistenza della necessaria copertura finanziaria di bilancio. Art. 8 (Avviso di procedura comparativa) 1. Il Responsabile del procedimento come individuato nell articolo 7, comma 2, lettera h), predispone un apposito avviso, diffuso mediante pubblicazione sul sito web dell Ateneo per un periodo di almeno 10 giorni, nel quale sono evidenziati gli elementi indicati al comma 2, articolo 7 del presente Regolamento. Il Responsabile del procedimento, se lo ritiene opportuno può individuare ulteriori forme di diffusione dell avviso e in caso di urgenza può, motivatamente, ridurre i tempi del procedimento stesso. 2. Oltre ai requisiti di partecipazione di cui all articolo 7, comma 2 lettera b), nel medesimo avviso sono individuati gli elementi oggetto della valutazione quali i curricula ed ogni altra documentazione ritenuta utile a tal fine. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi l avviso potrà prevedere, unitamente alla presentazione del curriculum, colloqui, esami, prove specifiche, le modalità di svolgimento nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione. 3. Sono altresì determinati i criteri attraverso i quali avviene l attribuzione dei punteggi agli elementi di cui al precedente comma. 4.L avviso deve indicare le modalità e il termine - non inferiore a 10 giorni, fatto salvo il caso d urgenza di cui al secondo periodo del comma 1 per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, l unità organizzativa responsabile del procedimento e il responsabile del procedimento stesso, il termine di conclusione della procedura nonché le modalità di comunicazione degli esiti della stessa. 5. In ogni caso per l ammissione alla procedura il partecipante deve dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000, di: a) non aver riportato condanne penali definitivamente accertate che incidano sulla moralità professionale, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, o in ogni caso di non trovarsi in situazioni a cui la legge ricollega una incapacità di contrarre con le Pubbliche amministrazioni b) non avere motivi di incompatibilità previsti dalla legge o legati ad interessi di qualsiasi natura con riferimento all'oggetto dell'incarico

Art. 9 (Procedura comparativa) 1. Il Responsabile della struttura competente, anche attraverso commissioni appositamente costituite verifica il possesso dei requisiti di partecipazione, procede alla valutazione dei curricula, dell eventuale documentazione e delle prove o colloqui espletati, ove previsti dall avviso, sulla base dei criteri ivi stabiliti. 2. A conclusione della procedura viene redatto apposito verbale dal quale risulta la graduatoria finale. 3.il responsabile della struttura competente approva gli atti e stipula il contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria 4. Nel caso in cui uno o più persone selezionate rinuncino all incarico, si potrà attingere alla graduatoria esistente. Art. 10 (Elenchi di soggetti altamente qualificati) 1. Per le esigenze di flessibilità e celerità nell affidamento di incarichi di consulenza legale e tecnica l amministrazione potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi di soggetti altamente qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall ordinamento, secondo disposizioni attuative che saranno successivamente predisposte Art. 11 (Contratto) 1. Il contratto, redatto in forma scritta anche nella forma della lettera d'incarico e sottoscritto con le modalità di cui al comma 2, deve contenere sulla base dell avviso i seguenti elementi: a) l esplicito richiamo alla determinazione a contrarre e al provvedimento conclusivo della valutazione comparativa; b) la tipologia dell'incarico; c) la natura della prestazione; d) l'oggetto e gli obiettivi dell'attività; e) il luogo in cui viene svolto l'incarico; f) il termine o la durata; eventuali sospensioni della prestazione; g) il compenso al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore e al netto di eventuale IVA e oneri di legge a carico dell Università; h) il trattamento fiscale e previdenziale da applicare; i) l onere derivante dall incarico e l indicazione del capitolo di bilancio a cui imputare la spesa; j) modalità di erogazione del compenso; k) eventuali clausole penali e risolutive espresse in caso di inadempimento; l) foro competente; m) dichiarazioni in tema di privacy e, ove necessario, di tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale. 2. Il contratto viene sottoscritto dal Responsabile della struttura competente o dal Direttore Amministrativo secondo le rispettive attribuzioni e dall'incaricato; qualora assuma la forma della lettera d'incarico il prestatore d'opera deve espressamente sottoscrivere, anche successivamente, la stessa per accettazione. E fatto salvo quanto previsto dall articolo 31, comma 1, del Regolamento d Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile.

Art. 12 (Durata del contratto) 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Responsabile della struttura competente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito. Art. 13 (Verifica dell'esecuzione dell'incarico e liquidazione del compenso) 1. Il Responsabile della struttura competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto sottoscritto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile della struttura competente può richiedere al medesimo di integrare i risultati entro un congruo termine, comunque non superiore alla metà del termine originariamente previsto, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza conformemente a quanto eventualmente previsto all articolo 11, comma 2 lettera k). 3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un congruo termine, comunque non superiore alla metà del termine originariamente previsto, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 4. La liquidazione del compenso è disposta dietro presentazione di regolare fattura al termine dell incarico o, se prevista una periodicità, al termine di ciascun periodo e previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione da parte del Responsabile della struttura competente. Capo III: Pubblicità Art. 14 (Pubblicità ed efficacia) 1.Il Responsabile della struttura competente è tenuto a dare adeguata pubblicità al conferimento dell incarico tramite il sito web dell ateneo ai fini e secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente. 2.L efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 Art. 15 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto rettorale di emanazione presso l Albo dell Ateneo e ne verrà data opportuna diffusione sul sito web dell Ateneo