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Allegato 1 alla deliberazione n. del composto da n. 4 foglio fronte/retro AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO Regolamento per la gestione degli incarichi di collaborazione professionale ( ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive integrazioni) Art. 1 Rapporti oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione ai sensi dell art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sull ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 2. Gli incarichi in oggetto costituiscono prestazioni d opera e fanno riferimento alla disciplina dettata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile ( art. 2222 e seguenti per il contratto d opera ed art. 2229 e seguenti per il contratto d opera intellettuale ), nonché alle ulteriori disposizioni normative e regolamentari in materia di lavoro autonomo e di collaborazioni coordinate e continuative per quanto riguarda gli aspetti assicurativi, previdenziali, assistenziali e fiscali. 3. Come previsto dal citato comma 6 dell art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, gli incarichi sono conferibili ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per le attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali o dell attività informatica. Art. 2 Presupposti di attivazione 1. Il ricorso agli incarichi di collaborazione è consentito unicamente quando non sia possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e/o straordinarie da parte del personale interno, ovvero quando l attività da svolgere esuli dalla normale organizzazione dell Azienda.

2. Le esigenze di servizio che possono determinare l attivazione di un rapporto di collaborazione sono riconducibili alle seguenti ipotesi: necessità di acquisire prestazioni ad opera di figure professionali non presenti negli assetti organici dell Azienda; necessità di acquisire prestazioni specialistiche ad opera di figure professionali formalmente previste negli assetti organici dell Azienda ma che richiedano nella fattispecie il possesso di una particolare esperienza e specializzazione per lo svolgimento di una determinata attività; necessità di fronteggiare esigenze particolari e temporanee legate alla realizzazione di specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di essi anche non rientranti negli ordinari compiti d istituto. 3. L attivazione di un rapporto di collaborazione presuppone la preventiva definizione dei seguenti elementi: la figura professionale richiesta con specifica indicazione dei requisiti culturali e di esperienza necessari; l oggetto della prestazione in relazione alle precise esigenze che giustificano l attivazione del contratto di collaborazione; la durata ed il luogo (o i luoghi) della prestazione; l importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutte le spese effettuate dal collaboratore per l espletamento dell incarico e determinato sulla base delle caratteristiche dell attività da espletare, delle capacità professionali necessarie e del grado di impegno richiesto. Il compenso può essere orario, forfettario per la gestione di un progetto ovvero ad accesso/prestazione; le risorse economiche disponibili. 4. Il Dirigente Responsabile del settore che richiede la collaborazione deve evidenziare tutti gli elementi sopra elencati in un apposita istanza indirizzata alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, nella quale attesta altresì l impossibilità di utilizzare risorse interne per mancanza della necessaria professionalità oppure a causa del carico di lavoro già gravante sul personale dipendente. 5. Per la determinazione del compenso si fa di norma riferimento, sempre tenuto conto delle disponibilità di bilancio aziendali e della compatibilità 2

con i limiti di spesa vigenti, alle tariffe determinate dalle altre pubbliche amministrazioni, a quelle definite dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria nonché ai prezzi di mercato, in funzione della tipologia quali-quantitativa dell attività oggetto dell incarico. 6. Con il rapporto di collaborazione non possono essere affidati compiti di rappresentanza e di gestione dell Azienda, in quanto attribuzioni tipiche dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione, secondo quanto esplicitato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare 15 luglio 2004. Art. 3 Caratteristiche del rapporto 1. La collaborazione è prestata senza vincolo di subordinazione ma deve essere coordinata con le esigenze organizzative e funzionali dell Azienda, secondo indicazioni e direttive fornite dal Responsabile della struttura cui afferisce la materia oggetto della prestazione. Sono altresì consentiti controlli e verifiche sulle modalità di esecuzione delle attività affidate al solo fine di valutare la rispondenza del risultato a quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 2. Al collaboratore deve essere consentita una gestione autonoma del tempo lavoro. L Azienda non può programmare in maniera unilaterale periodi di riposo, sebbene si possa eventualmente convenire di sospendere la prestazione per un determinato periodo di tempo laddove il collaboratore utilizzi, per lo svolgimento della propria attività, strutture e strumenti del datore di lavoro, nell osservanza del principio di coordinamento con l attività, gli obiettivi e l organizzazione del committente. 3. La durata della collaborazione deve essere limitata al tempo necessario per svolgere l incarico attribuito. 4. Nel caso di durata pluriennale dell incarico, la conferma delle annualità successive alla prima è subordinata alla disponibilità dei relativi finanziamenti ed al permanere, delle attività oggetto del contratto di collaborazione in capo all Azienda Sanitaria, ai sensi della legislazione nazionale e regionale nel tempo vigente. 3

5. Come previsto dall art. 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), gli incarichi oggetto del presente regolamento non possono essere rinnovati. 6. Ai sensi delle medesima normativa, l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Art. 4 Modalità di reclutamento 1. Il reclutamento del personale a rapporto di collaborazione avviene in applicazione delle regole aziendali previste per la generalità del personale acquisito con rapporto di lavoro a carattere flessibile, secondo i principi generali di pubblicità, imparzialità e trasparenza illustrati nel Piano di Organizzazione Aziendale. 2. In particolare, l U.O.C. Gestione Risorse Umane predispone, per ogni incarico da conferire, un avviso di selezione da pubblicare sul sito internet istituzionale (voce concorsi ) per un tempo non inferiore a dieci giorni. L avviso deve portare a conoscenza dei potenziali interessati il contenuto della prestazione da acquisire, la durata dell incarico e le sue condizioni giuridiche ed economiche, i requisiti di partecipazione, i titoli che verranno valutati ed i criteri di scelta. 3. La selezione dei candidati sarà effettuata da un apposita commissione interna composta: - dal Responsabile del settore in cui la risorsa deve essere inserita, con funzioni di presidente; - da un dipendente in possesso di conoscenze specifiche sulle materie proprie dell incarico da conferire, con funzioni componente; - da un funzionario della U.O.C. Gestione Risorse Umane, con funzioni di segretario. La commissione effettuerà la scelta mediante: - valutazione del curriculum formativo e professionale tenendo a riferimento soltanto le attività debitamente documentate; - colloquio sulle materie proprie dell incarico cui si riferisce la selezione; 4

in entrambi i casi facendo riferimento in via analogica ai principi dettati dalla normativa concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. La scelta dovrà essere debitamente motivata. 4. Nel caso in cui la professionalità da acquisire richieda il possesso di una formazione culturale e/o di un esperienza professionale di elevata specializzazione ovvero di difficile reperimento nell ambito del mercato del lavoro, l Azienda può prescindere dalla procedura generale di selezione scegliendo il soggetto con cui instaurare il rapporto secondo principi di carattere fiduciario. In tale ipotesi, la congruità della risorsa rispetto alle esigenze aziendali dovrà essere desunta da specifici elementi del curriculum formativo e professionale del candidato, valutati ed evidenziati in una dettagliata relazione a cura del Dirigente Responsabile del settore ove la risorsa deve essere impiegata. Art. 5 Conferimento dell incarico 1. Il conferimento dell incarico avviene mediante stipulazione di un contratto individuale da sottoscrivere, prima o contestualmente all inizio dell attività, tra il collaboratore individuato ed il legale rappresentante dell Azienda o suo delegato. 2. Il contratto deve indicare l oggetto e la durata della collaborazione, l ammontare del compenso e le sue modalità di corresponsione. Art. 6 Verifica dell esecuzione 1. Al committente, nella persona del Dirigente Responsabile del servizio ove il collaboratore è assegnato, è attribuito un potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi anche attraverso l esercizio di un coordinamento spazio-temporale. 2. Ai sensi di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008, qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi alle pattuizioni contrattuali ovvero appaiono del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero il 5

contratto può essere risolto per inadempimento ai sensi della normativa vigente. Art. 7 Modalità di remunerazione 1. Il compenso determinato in misura oraria ovvero ad accesso/prestazione viene di norma erogato al collaboratore con cadenza mensile in relazione all attività effettivamente svolta. 2. Il compenso forfettario a progetto viene di norma erogato a conclusione della prestazione, ferma restando la possibilità di prevedere, in relazione alla natura ed alla durata del progetto stesso, la corresponsione di uno o più acconti. 3. In entrambi i casi il pagamento avviene previo accertamento da parte del responsabile della struttura, il quale apporrà il proprio visto sulla fattura/prospetto orario, attestando in tal modo la corretta esecuzione della prestazione secondo i termini contrattuali. 4. I compensi corrisposti sono classificati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, sempre che la prestazione non venga attratta dall attività autonoma o professionale svolta dal collaboratore con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Art. 8 Incompatibilità 1. Il rapporto di collaborazione è compatibile con l esercizio di altra attività lavorativa subordinata o autonoma nei limiti previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro nel tempo vigenti. 2. In nessun caso potrà peraltro essere esercitata, in qualunque modo e forma, alcuna attività idonea ad individuare situazioni di conflitto di interessi con i compiti istituzionali propri dell Azienda. Al fine di consentire una verifica in tal senso, il collaboratore dovrà dichiarare, all atto della sottoscrizione del contratto individuale e sotto la propria responsabilità, gli eventuali altri rapporti di lavoro dallo stesso intrattenuti. 6

Art. 9 Collaborazioni meramente occasionali 1. Ai sensi di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008, per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto intuitu personae si può prescindere dall utilizzo delle procedure comparative, sul presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa. Art. 10 Norme finali 1. Il trattamento giuridico, economico, assicurativo, previdenziale, assistenziale e fiscale del rapporto di collaborazione è disciplinato, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia nel corso di validità di ciascun contratto individuale. 2. I responsabili delle strutture presso le quali operano i collaboratori rispondono personalmente e patrimonialmente di un eventuale utilizzo dei collaboratori medesimi non conforme ai principi di cui al presente regolamento. 7