COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Ordine degli Avvocati di Perugia

PROVINCIA DI CUNEO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Regolamento per l affidamento di incarichi esterni

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI.

C O M U N E D I B O N I F A T I PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

COMUNE DI SALZANO PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI.

COMUNE DI SPRESIANO (Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI (Art. 3, comma 56 della Legge 244/2007)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Comune di Fiumicello

COMUNE DI CASTEL D AZZANO (Provincia di VERONA)

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI SERVIZIO A SOGGETTI ESTERNI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI.

COMUNE DI VIADANA REGOLAMENTO

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all Amministrazione

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI (ai sensi della normativa nazionale e comunitaria)

COMUNE DI CASTEL DEL RIO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Comune di Collesalvetti Provincia di Livorno REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

CITTA di DOMODOSSOLA

Comune di San Rocco al Porto Provincia di Lodi

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n 29 del 28 Agosto 2013

CITTA di GARLASCO Provincia di Pavia. AREA FINANZIARIA Servizio Gestione Risorse Umane

COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA Provincia di Como

Comune di ACQUALAGNA. Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI STRALCIO RELATIVO A

COMUNE DI SATRIANO Provincia di Catanzaro

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.52 DEL REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI (Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007)

Comune di Campagnola Emilia

A NORMA DELL ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.

Approvato con deliberazione G.C. n. 263 del 11 luglio 2008 esecutiva

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

PROCEDURE PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALLA SOCIETA LURA AMBIENTE SpA (D.L. 112/2008 ART.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI, DEI CRITERI E DELLE MODALITA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI

Allegato A) alla deliberazione di G.C. n. 16 del 16/02/2013. COMUNE DI CREVALCORE (Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA

COMUNE DI PONTE DELL OLIO Provincia di Piacenza REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PARTE II

REGOLAMENTO Disciplina per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all amministrazione

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA. Art. 1 Incarichi di collaborazione autonoma

Ufficio d Ambito di Como

REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA RELATIVA ALLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE.

Comune di Caneva Provincia di Pordenone Area Amministrativa

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Approvato con delibera G.C. n.7 del TITOLO I CAPO I

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DELLA Giunta Comunale n. 32 del (Allegato A) al regolamento per l Organizzazione degli Uffici e dei servizi)

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL AMMINISTRAZIONE

CENTRO STUDI PIM DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 13 DEL 10/03/2010

COMUNE DI PAULARO. Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 99 del 18 giugno 2008

Art. 1 Incarichi di collaborazione

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I Tel. 075/ Fax

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione. Art. 2 - Individuazione del fabbisogno

COMUNE DI OLIVETO CITRA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.

CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

COMUNE DI CORNUDA Provincia di Treviso

COMUNE DI OSTIGLIA (Provincia di Mantova)

COMUNE DI SCANZOROSCIATE (provincia di Bergamo)

COMUNE DI CERVIGNANO D ADDA PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo

Approvato con delibera C.d.A. n. 02 del 10 dicembre Certificata ISO 9001 ISO SA 8000

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI (Art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007)

COMUNE DI RUBIERA (Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna DISCIPLINA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTRANEI ALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1 - Scopo ed articolazione del regolamento

DETERMINAZIONE DELL AMMINISTRATORE UNICO

Rev. Data Redazione Approvazione Rev. 0 < > Natura della modifica: Prima Emissione

L.R. 12/2009, art. 15, c. 8 B.U.R. 9/12/2009, n. 49 L.R. 9/1999, art. 68. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 novembre 2009, n. 0331/Pres.

REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D OPERA CON ESPERTI AI SENSI DELL'ART.33, SECONDO COMMA, LETT. G) DEL D.I. N. 44/2001

ASP Cav. Marco Rossi Sidoli ASP REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

COMUNE DI ALPIGNANO Provincia di Torino Viale Vittoria ALPIGNANO (TO) ITALIA Tel

COMUNE DI GRADARA Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento per l affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

Art. 5 Procedura comparativa.

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL ART.

COMUNE DI CREVALCORE (Provincia di Bologna)

Transcript:

1 COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1230/62 in data 01/10/2009 e modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 197/11 in data 25/02/2010 e con deliberazione del Commissario Straordinario 150 del 01/03/2012)

2 INDICE pag. ART. 1 - OGGETTO...3 ART. 2 - FINALITA....3 ART. 3 - DEFINIZIONI...3 ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE...3 ART. 5 - MATERIE ESCLUSE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE...4 ART. 6 - PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO....4 ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI E LIMITE DI SPESA...5 ART. 8 - COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO...5 ART. 9 - PROCEDURE...5 ART. 10 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI...7 ART. 11 - CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL ESECUZIONE...8 ART. 12 - PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO...9 ART. 13 - SOCIETA PARTECIPATE...9 ART. 14 - PUBBLICITA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI...9 ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI...9 ART. 16 - CONSULENZA INTERNA...9 ART. 17 - NORME FINALI...9

3 ART. 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione in conformità a quanto previsto dall art. 7, commi 6, 6 bis e ter del D.Lgs. 165/2001, dell art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007, così come modificati dall art. 46 del D.L. 112/2008 e dalla relativa legge di conversione n. 133/2008. ART. 2 - FINALITA Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché per garantire l accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buona andamento dell azione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell art. 97 della Costituzione e dell art. 1 della L. 241/1990. ART. 3 DEFINIZIONI 1. Sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte le prestazioni che richiedono competenze di natura altamente qualificata, da svolgere in modo autonomo senza vincoli di subordinazione con l Amministrazione conferente, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, incarichi di consulenza ed incarichi di collaborazione. 2. Ai fini del presente Regolamento si intendono: a) per incarichi di studio, gli incarichi conferiti dall Amministrazione per lo svolgimento di un attività di studio nell interesse della stessa Amministrazione, che prevedano la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi; b) per incarichi di ricerca, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell Amministrazione; c) per incarichi di consulenza, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche; d) per incarichi di collaborazione, tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza. ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti per esigenze straordinarie e/o temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali attività e ruoli del personale in servizio presso l Ente. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l Ente e di agire in nome e per conto dell Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale e non incardina l incaricato nell organizzazione dell Ente né instaura con questo alcun rapporto di lavoro dipendente né subordinato. 2. In conformità a quanto previsto dall art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, il ricorso a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l utilizzo degli stessi come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

4 ART. 5 - MATERIE ESCLUSE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie: a) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nonché dei membri delle commissioni di gara e di concorso; b) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio: gli incarichi di direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie agli incarichi di progettazione e connessi con la realizzazione e l esecuzione delle opere pubbliche, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari al raggiungimento degli scopi propri dell Amministrazione); c) incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o per la prestazione di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; d) incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e che per loro stessa natura sono equiparabili ad un rimborso spese (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili); e) incarichi ai sensi dell art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e dell art. 110 (Incarichi a contratto) commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000; f) incarichi professionali conferiti per la tutela in giudizio dell Ente; g) le convenzioni con le Università e gli Enti Pubblici stipulate nell ottica di una collaborazione tra Enti; h) incarichi conferiti in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi della L.150/2000 nonché gli incarichi per la formazione del personale. ART. 6 - PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO 1. I Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma sono i seguenti: a) l oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall ordinamento all Ente e deve consistere in obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità, ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell Amministrazione; b) preliminare accertamento dell assenza o impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nell Ente, a cura e responsabilità del dirigente che propone il conferimento dell incarico; di detto accertamento dovrà essere fatta esplicita menzione nella delibera di indirizzo della Giunta, ove richiesta, e nell atto dirigenziale di conferimento dell incarico, unitamente all illustrazione dell iter logico-procedimentale che ha portato l Amministrazione all individuazione del soggetto incaricato; c) prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata; d) predeterminazione della durata, tempo, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 2. Requisito per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è il possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il candidato deve, pertanto, disporre di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale).

5 3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2 per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell attività informatica nonché a supporto dell attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs n. 273/2003, o per attività relativamente alle quali non esista percorso universitario sempre che il dirigente competente individui con proprio atto, preliminarmente al conferimento, i criteri di valutazione della professionalità di cui necessita, fermo restando l obbligo di accertare la maturata esperienza nel settore. 4. Il soggetto a cui viene conferito l incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici; b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; c) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e di non avere conoscenza dell esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico; d) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione. ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI E LIMITE DI SPESA 1. La necessità di incarichi esterni di collaborazione autonoma è definita nell ambito delle attività istituzionali previste dalle norme in capo all Amministrazione concedente, in conformità con le previsioni del bilancio annuale. 2. Il limite massimo della spesa per gli incarichi esterni di cui al presente Regolamento è fissato annualmente nel bilancio annuale di previsione. 3. Non rientrano in tale limite le fattispecie escluse dall applicazione del presente Regolamento. ART. 8 - COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO 1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento vengono conferiti, secondo le modalità individuate all articolo successivo, dal dirigente responsabile della struttura che intende avvalersene, ad eccezione degli incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa che vengono conferiti dal dirigente responsabile del personale, secondo la procedura di cui al successivo articolo 9, comma 6. 2. Il dirigente competente deve motivare in modo chiaro ed argomentato l accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all incarico da conferire. Detta motivazione, unitamente all illustrazione dell iter logico-procedimentale che ha portato l Amministrazione all individuazione del soggetto incaricato, dovrà essere esplicitata nella delibera di indirizzo della Giunta, ove richiesta, e nell atto dirigenziale di conferimento dell incarico. ART. 9 PROCEDURE 1. L affidamento di incarichi di collaborazione autonoma avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, mediante procedura comparativa dei curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da eventuale colloquio, ove ritenuto necessario e comunque nel rispetto dei principi di rotazione, concorsualità e trasparenza. 2. Le procedure comparative applicabili per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento sono le seguenti:

6 a) procedura negoziata tramite avviso pubblico. Alla stessa potrà procedersi solo in presenza di almeno cinque richieste di partecipazione da parte di altrettanti soggetti in possesso dei requisiti (possibile per incarichi fino a 100.000,00 iva esclusa); b) avviso di selezione per lo specifico incarico da pubblicarsi sul sito Internet e all Albo Pretorio del Comune di Parma per almeno 15 giorni consecutivi per incarichi di importo superiore agli euro 100.000,00 (iva esclusa) ed alla stessa potrà procedersi solo in presenza di almeno dieci richieste di partecipazione da parte di altrettanti soggetti in possesso dei requisiti ; c) - 1. per gli incarichi di progettazione, consulenziali, tecnici, di indagini geomorfologiche, verifiche tecnico-amministrative, geodetiche, geologiche, geotecniche e servizi di ingegneria, ecc., all affidamento di questi potrà procedersi per importi non superiori agli euro 40.000,00 (iva esclusa), previo esperimento di gara informale, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso all albo pretorio del Comune, tra almeno tre professionisti; - 2) per l affidamento di incarichi d importo superiore agli euro 40.000,00 (iva esclusa) e sino ad euro 100.000,00, (iva esclusa), la procedura di gara deve svolgersi tra almeno cinque professionisti mentre per gli incarichi superiori ad euro 100.000,00, la procedura deve svolgersi tra almeno dieci professionisti; - 3. Gli avvisi di cui ai punti a) e c1) sono pubblicati per quindici giorni consecutivi sul sito internet del Comune mentre gli avvisi inerenti gli incarichi di importo superiore ad euro 40.000,00 (iva esclusa) vanno pubblicati sul sito internet del Comune e all albo pretorio del Comune per almeno 15 gg consecutivi; - 4. Tutti gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono devono essere affidati con il sistema dell offerta economicamente più vantaggiosa previa acquisizione di offerta-prezzo e di curriculum sulla base, almeno della valutazione dell elemento prezzo con un peso non superiore al 40% e dell elemento curriculum con un peso non superiore al 60%. 5. L avviso/lettera invito per il conferimento dell incarico deve contenere almeno i seguenti elementi: a) oggetto e/o attività richieste con la prestazione nonchè le modalità di prestazione; b) requisiti richiesti; c) criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale oltre all eventuale colloquio e/o offerta economica); d) termine e modalità di presentazione delle domande (mai inferiore a gg. 7 per la procedura negoziata e a gg. 15 per l avviso di selezione); e) eventuale valore economico di riferimento della prestazione; f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile di procedimento. 6. La selezione dei candidati viene effettuata dal dirigente competente nel caso di cui alla lett. a), comma 2 del presente articolo, mentre, nei casi di cui alla lett. b), alla selezione provvede una commissione composta da: - dirigente del settore competente (o suo delegato) in qualità di presidente; - esperto in materia giuridico-amministrativa (designato dal Segretario Generale); - esperto tecnico (appartenente almeno alla qualifica D) della materia a cui afferisce l incarico (designato dal dirigente del settore competente all affidamento dell incarico). La commissione è nominata con atto del dirigente competente al conferimento dell incarico che, nello stesso atto, individua altresì un segretario tra il personale a lui assegnato. 7. I criteri a cui far riferimento per la selezione dei canditati sono: a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell offerta desumibili dall illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell incarico;

7 b) documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell incarico; c) riduzione della tempistica per la realizzazione delle attività professionali richieste; d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall Amministrazione; e) ulteriori criteri definiti nell avviso/lettera invito in relazione alla peculiarità dell incarico; f) esito dell eventuale colloquio. 8. Per gli incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa si procede mediante l affissione di un avviso di selezione avente i medesimi contenuti di cui al comma 3, da pubblicarsi sul sito Internet e all Albo Pretorio del Comune di Parma per almeno 5 giorni consecutivi. Alla scadenza della pubblicazione vengono esaminati i curricula dalla commissione di cui al precedente comma 4. ART. 10 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI (1) 1. Fermo restando quanto previsto all art. 6, è possibile l assegnazione diretta di un incarico, che deve rappresentare una eccezione e che dovrà essere motivata nella singola determinazione di incarico con riferimento all ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della particolare urgenza connessa alla realizzazione dell attività discendente dall incarico, ovvero quando l Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell incarico, all oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell incaricato. 2. Rientrano, inoltre, nella fattispecie di cui al comma precedente le seguenti situazioni: a) conferimento a seguito di procedura selettiva andata deserta per mancanza del numero minimo di partecipanti di cui all art, 9, c. 2; b) conferimento a seguito di procedura selettiva andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall avviso di selezione; c) conferimento di attività comportanti prestazioni di natura artistica e culturale, nonchè prestazioni artigianali (non di serie), strettamente connesse all abilità del prestatore d opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni e all originalità/unicità della prestazione o del prodotto, per le quali non è richiesto il possesso di titoli specifici o l iscrizione in ordini o albi a norma dell art. 6, comma 3 del presente Regolamento; d) conferimento di incarichi libero professionali di natura artistica, culturale, scientifica a professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle diverse discipline e campi di attività, laddove sia prevalente l abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, progettualità; e) conferimento di incarichi a legali esterni, prodromici ad un eventuale costituzione in giudizio o all esame di materie complesse e strettamente connessi con l alta qualificazione, lo status e il prestigio del professionista stesso (professore ordinario dell Università, magistrato), anche sotto forma di pareri professionali e interpretazioni. (1) Articolo già modificato con deliberazione di Giunta comunale n.197/11 del 25/02/2010

8 ART. 11 - CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL ESECUZIONE 1. Il dirigente responsabile formalizza con propria determinazione il conferimento dell incarico e stipula un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per le parti. 2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi: a) generalità del contraente; b) oggetto della prestazione professionale; c) modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche; d) luogo in cui viene svolta la prestazione; e) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell incarico; f) ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso; g) eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto. 3. Nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l Amministrazione e il professionista scelto. 4. Il dirigente competente, all atto del conferimento dell incarico, valuta la congruità del compenso richiesto in relazione alla tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo. E comunque fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. 5. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell incaricato nella struttura organizzativa dell Ente, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto. 6. Il dirigente competente verifica, altresì, periodicamente il corretto svolgimento dell incarico mediante riscontro delle attività svolte dall incaricato e dei risultati ottenuti. 7. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti. 8. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto. ART. 12 - PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto. 2. E ammessa la proroga del contratto se prevista nell avviso di selezione o procedura negoziata. 3. La proroga del contratto può aver luogo una sola volta, mediante apposito provvedimento, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate e non dipendenti dall incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

9 ART. 13 - SOCIETA PARTECIPATE Le società partecipate dal Comune di Parma sono tenute a conformare il proprio operato ai principi del presente Regolamento mediante l adozione di uno specifico provvedimento di indirizzo, verificato e validato dalla Segreteria Generale. ART. 14 - PUBBLICITA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI 1. I contratti relativi agli incarichi esterni di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell incaricato, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune di Parma. 2. L omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina, per gli importi erogati, responsabilità erariale del dirigente. 3. I contratti di collaborazione di importo superiore a 5.000,00 sono trasmessi, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, alla Corte dei Conti sez. Regionale per l Emilia Romagna a cura del dirigente che ha conferito l incarico. ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI (1) Tutti i provvedimenti di incarico di cui al presente Regolamento sono preventivamente comunicati al Collegio dei Revisori per la valutazione di competenza. Il Collegio provvede entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all incarico, con possibilità di interruzione del termine per una sola volta per eventuali integrazioni o chiarimenti, anche mediante audizione diretta del dirigente proponente. (1) Articolo già modificato con deliberazione della Giunta comunale n.197/11 del 25/02/2010 ART. 16 - CONSULENZA INTERNA (1) Al fine di garantire la corretta applicazione, interpretazione e speditezza nell applicazione del presente Regolamento, la Segreteria Generale assicura, mediante la propria Direzione, la necessaria collaborazione giuridico-amministrativa. (1) Articolo modificato con deliberazione della Giunta comunale n.197/11 del 25/02/2010 ART. 17 - NORME FINALI 1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati il Regolamento per l affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all Amministrazione ai sensi dell art. 3, comma 56, legge 244/2007 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.165/7 in data 13/02/2008 e successive modificazioni, le disposizione dettate dal capo II del Regolamento per la disciplina dei contratti, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 99/125 in data 28/06/1993 e successive modificazioni, nonché ogni altra disciplina in contrasto con esso.