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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER PRESTAZIONE DI LAVORO COORDINATO E CONTINUATIVO TRA L Ambito Territoriale Sociale N. 5 del Comuni di Trani e Bisceglie rappresentato, ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dalla Dott.ssa Anna Maria Cianti, nata a (omissis) il (omissis), in qualità di Dirigente dell Ufficio di Piano, domiciliata per ragioni di ufficio presso il Comune di Trani C. F. 83000350724 P. IVA 008447390721) di seguito denominato Committente; E la dott.ssa Antonia Anaclerio nata a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis) Codice Fiscale (omissis) di seguito denominata collaboratore. PREMESSO che l Ufficio di Piano dell Ambito Territoriale Sociale N. 5 dei Comuni di Trani e Bisceglie intende stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, predisposto in ottemperanza a quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Trani N. 208 del 3/11/2008 per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; che è stata espletata apposita procedura di valutazione comparativa di curriculum e colloquio a seguito della quale la dott.ssa Antonia Anaclerio risulta idonea e pertanto inserita in graduatoria; che la dott.ssa Antonia Anaclerio ha accettato di espletare una collaborazione coordinata e continuativa il cui oggetto ed il cui compenso sono di seguito elencati; che la dott.ssa Antonia Anaclerio ha fornito i dati soggettivi necessari per l applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assistenziali; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Con le premesse facenti parte dell accordo

ART. 1 OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE l Ufficio di Piano dell Ambito Territoriale Sociale N. 5 dei Comuni di Trani e Bisceglie conferisce la dott.ssa Antonia Anaclerio l incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di n. 18 mesi per lo svolgimento delle seguenti attività finalizzate a dare operatività alle azioni da programmare per la predisposizione e attuazione del Piano Sociale di Zona dell Ambito Territoriale Sociale N. 5 nonché a dare operatività ai progetti, interventi e servizi da avviare per dare attuazione al Piano Sociale di Zona 2010/2012: Archiviazione e immissione dati; Utilizzo software di gestione data base e redazione documenti; Redazione di report contabili; Rendicontazione contabile di progetti e interventi; Redazione di documenti a supporto della pianificazione sociale; ART. 2 MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL INCARICO La prestazione lavorativa dovrà essere resa personalmente dalla dott.ssa Antonia Anaclerio in piena autonomia e nel contesto di un rapporto che non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato. Il collaboratore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte l esecuzione delle sue prestazioni. L attività di collaborazione sarà organizzata ed espletata in funzione delle finalità predeterminate dall Ufficio di Piano, delle sue necessità organizzative ed in coordinamento con lo stesso. Il committente fornirà al collaboratore tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel modo migliore l attività affidatagli. L esperto eserciterà le proprie funzioni senza essere sottoposto ad alcun potere direttivo e/o disciplinare da parte del dirigente dell ufficio di Piano, essendo vincolato, esclusivamente, al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente contratto. L esperto svolgerà l incarico senza vincoli di orario, potrà utilizzare gli ambienti di lavoro dell ufficio di Piano al solo fine di reperire notizie ed informazioni utili per lo svolgimento del suo incarico. A tal riguardo l Ufficio di Piano metterà a disposizione dell esperto il materiale cartaceo ed informatico necessario a tale scopo. L esperto si assume il rischio derivante da eventuali comportamenti, commissivi e/o omissivi, che dovessero nuocere al buon andamento delle funzioni dell ufficio di Piano. La prestazione del collaboratore sarà sottoposta alla verifica degli obiettivi raggiunti periodicamente da parte del committente.

Il Dirigente dell Ufficio di Piano potrà sempre provvedere ad esercitare il potere di controllo sullo svolgimento dell incarico dell esperto al fine di valutare la sua conformità con il conseguimento degli obiettivi dell Ufficio. Lo svolgimento dell attività, dovunque e comunque effettuato, non comporta l inserimento del collaboratore nell organizzazione dell Ambito Territoriale Sociale né nell organico dei Comuni di Trani e Bisceglie. Le parti convengono e danno atto che, compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente, il rapporto che si instaura con il presente contratto non è esclusivo restando il collaboratore libero di prestare la propria attività sia autonoma che subordinata, anche a favore di terzi, dandone comunicazione scritta al committente il quale valuterà che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al Servizio o che non si tratti di attività che creino danno all immagine o pregiudizio all Ente. ART. 3 DURATA L incarico decorrerà dal 07/07/2011 al 31/12/2012, per la durata di 18 mesi, ossia fino al termine previsto del Piano di Zona; qualsiasi decisione circa il prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo contrattuale. L apposizione del termine di esecuzione della prestazione non costituisce deroga espressa o rinuncia alla facoltà di recesso unilaterale del Committente dal contratto ai sensi dell art. 2227 del codice civile. ART. 4 COMPENSO Il corrispettivo per l attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali necessarie e dell impegno richiesto in complessivi 15.750,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla vigente normativa, da liquidarsi in rate mensili posticipate. Al collaboratore compete il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per gli spostamenti sul territorio che, concordemente con il Responsabile dell Ufficio di Piano, si rendano necessari ai fini dell espletamento del presente contratto. Per l applicazione dei rimborsi per tali spese si fa riferimento alla stessa normativa applicata al personale pubblico del Comune di Trani. La liquidazione delle spettanze, sino all importo del corrispettivo indicato, sarà accompagnata da una relazione che attesterà sotto la personale responsabilità, la rispondenza dell attività svolta a quanto riportato nel presente contratto. Tale relazione si articolerà in: - sommario delle attività svolte; - presentazione sintetica dei risultati ottenuti con la precisazione che il progetto è articolabile

in stralci funzionali di durata temporale pari all incirca a mesi due. Il collaboratore dovrà, al momento del pagamento del compenso, presentare una documentazione fiscalmente valida ai fini della rendicontazione I risultati completi del lavoro verranno consegnati al Dirigente dell Ufficio di Piano al termine dell incarico. All atto del pagamento delle spettanza che avverrà di norma alla fine del mese successivo al mese di competenza, il Comune di Trani, ente capofila dell Ambito Territoriale Sociale, rilascerà al collaboratore idoneo documento riportante i conteggi delle ritenute fiscali. I conteggi terranno conto delle addizionali regionali, comunali, ecc., nonché delle deduzioni previste dalla normativa vigente e delle deduzioni per carichi di famiglia cosi come indicato dal collaboratore nella dichiarazione dei dati anagrafici. Il prospetto degli emolumenti indicherà altresì l entità delle ritenute a carico del collaboratore, per i contributi INPS e l eventuale premio INAIL. A carico del collaboratore grava la ritenuta previdenziale per l iscrizione al fondo della gestione separata dell INPS nella misura fissata dalle nome vigenti e così come dichiarato dal collaboratore. Il Comune di Trani provvederà a versare i contributi dovuti al predetto istituto curando gli adempimenti connessi al rapporto lavorativo. A carico del collaboratore grava, nella misura fissata dalle norme vigenti, il premio INAIL per la copertura assicurativa, del rischio derivante dall attività oggetto del presente contratto. Il presente contratto non dà luogo ad alcun compenso per fine rapporto in qualsiasi modo denominato. ART. 5 ASSENZE In caso di malattia del collaboratore non vi è vincolo di prestazione per la durata della malattia e non vi è riconoscimento di carattere economico. In caso di maternità, le parti convengono che l attività contrattuale viene sospesa per il periodo di astensione obbligatorio senza assegni, salvo l applicazione di quanto previsto in materia dalla disciplina previdenziale e assistenziale. Per i periodi di sospensione per qualsiasi motivo dell attività lavorativa non verrà corrisposto al collaboratore alcun compenso. Le sospensioni per qualsiasi motivo dell attività lavorativa che nel complesso raggiungono un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del presente contratto. In tal caso alla collaboratrice è riconosciuto il pagamento della prestazione lavorativa fornita.

ART. 6 PREVENZIONE E SICUREZZA Il collaboratore potrà utilizzare locali e attrezzature messe a disposizione dall Ufficio di Piano nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le informazioni ricevute sui rischi presenti presso l Ente, attenendosi alle disposizioni impartite relative alla buona conservazione e funzionalità dei beni e degli strumenti affidatigli, con l obbligo di risarcimento di eventuali danni a lui imputati. ART. 7 RICHIAMO ALLE LEGGI VIGENTI Le parti riconoscono e danno atto che il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d opera regolata dall art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano a quanto previsto dal Codice Civile. ART. 8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA Tutto il materiale prodotto per la realizzazione della finalità progettuali si intende di proprietà del committente. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell incarico. Tutti i dati e le informazioni di carattere sociale, tecnico, amministrativo, scientifico, di ricerca o didattico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione. Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell incarico, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del Codice Civile. Art. 9 REVOCA Data la natura fiduciaria dell incarico, il committente si riserva la facoltà insindacabile di procedere, in qualunque momento, alla revoca dell incarico con preavviso di giorni quindici, senza

che il collaboratore possa vantare alcunché a titolo di indennità o risarcimento danni, ai quali sin da ora rinuncia con la sottoscrizione del presente atto. Il Committente procede alla revoca anche nel caso in cui il collaboratore incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente convenzione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca il committente eserciterà ove il collaboratore per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita delle attività. ART. 10 PRIVACY Il committente dichiara che i dati relativi al collaboratore verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione. Il collaboratore con l apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi della D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003. Il collaboratore si impegna a comunicate tempestivamente ogni variazione di dati anagrafici e fiscali dichiarati. ART.11 CONTROVERSIE Per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente indicano quale foro competente quello di Trani. ART. 12 SOTTOSCRIZIONE Le parti convengono che il presente atto venga registrato in caso d uso, ai sensi dell art. 5, punto 2, del DPR 26.04.1986, n. 131. La presente convenzione da far valere ad ogni effetto di legge, stipulata su sei fogli di carta resa legale con l applicazione delle marche da bollo dal valore previsto per legge e a carico della dott.ssa Antonia Anaclerio sarà registrato a cura e spese della parte che ne ha interesse. Le spese di bollo sono a carico del collaboratore senza possibilità di rivalsa.

Viene firmata dalle parti, previa lettura, conferma ed approvazione. Letto, confermato e sottoscritto. Trani 09/08/2011 Firmato Firmato Dott.ssa Antonia Anaclerio Dott.ssa Anna Maria Cianti Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli del presente contratto e di approvarli specificamente. Firmato Firmato Dott.ssa Antonia Anaclerio Dott.ssa Anna Maria Cianti