Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

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Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione (In carattere corsivo le modifiche approvate) C O D I C E P E N A L E Art. 32-quater Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. [I] Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, (1) 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501- bis, 640 numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 2012, n. 190. (1) Le parole «319-quater,» sono state inserite dall art. 1 comma 75 lett. a) l. 6 novembre Art. 32-quinquies Casi nei quali alla condanna consegue l estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. [I] Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, (1) e 320 importa altresì l estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. (1) Le parole «319-quater, primo comma,» sono state inserite dall art. 1 comma 75 lett. b) l. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 314 Peculato. [I] Il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro (1) a dieci anni. [II] Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. (1) La parola «quattro» è stata sostituita alla parola «tre» inserita dall art. 1 comma 75 lett. c) l. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 314 Concussione. (1) [I] Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (1) Articolo così sostituito dall art. 1 comma 75 lett. d) l. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 317-bis Pene accessorie. [I] La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter (1) importa l interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l interdizione temporanea (1) Le parole «314, 317, 319 e 319-ter» sono state sostituite alle parole «314 e 317» dall art. 1 comma 75 lett. e) l. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione. (1) [I] Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1) Articolo così sostituito dall art. 1 comma 75 lett. f) l. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio. [I] Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto (1) anni. (1) Le parole «da quattro a otto» sono state sostituite alle parole «da due a cinque» dall art. 1 comma 75 lett. g) l. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari. [I] Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci (1) anni. [II] Se dal fatto deriva l ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque (2) a dodici anni ; se deriva l ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (1) Le parole «da quattro a dieci» sono state sostituite alle parole «da tre a otto» dall art. 1 comma 75 lett. h) l. 6 novembre 2012, n. 190. (2) La parola «cinque» è stata sostituita alla parola «quattro» dall art. 1 comma 75 lett. h) l. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità. (1) [I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. [II] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (1) Articolo inserito dall art. 1 comma 75 lett. i) l. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. [I] Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all incaricato di un pubblico servizio. (1) [II] In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (1) Comma così sostituito dall art. 1 comma 75 lett. l) l. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 322 Istigazione alla corruzione. [I] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi doveri (1), soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell articolo 318, ridotta di un terzo. [II] Se l offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell articolo 319, ridotta di un terzo. [III] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2)

[IV] La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall articolo 319. (1) Le parole «per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi doveri» sono state sostituite alle parole «che riveste la qualità di pubblico ufficiale per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» dall art. 1 comma 75 lett. m) l. 6 novembre 2012, n. 190. (2) Comma così sostituito dall art. 1 comma 75 lett. m) l. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità (1), corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. [I] Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, si applicano anche: 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee ; 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee ; 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee ; 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee ; 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. [II] Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (2) 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso : 1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo ; 2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. [III] Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

(1) Le parole «induzione indebita a dare o promettere utilità» sono state inserite dall art. 1 comma 75 lett. n) l. 6 novembre 2012, n. 190. (2) Le parole «319-quater, secondo comma,» sono state inserite dall art. 1 comma 75 lett. n) l. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 322-ter Confisca. [I] Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. (1) [II] Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. [III] Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. 2012, n. 190. (1) Le parole «o profitto» sono state aggiunte dall art. 1 comma 75 lett. o) l. 6 novembre Art. 323 Abuso d ufficio. [I] Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente

procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1) [II] La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. (1) Le parole «da uno a quattro anni» sono state sostituite alla parole «da sei mesi a tre anni» dall art. 1 comma 75 lett. p) l. 6 novembre 2012, n. 190. Art. 323-bis Circostanza attenuante. [I] Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319- quater, (1) 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. 2012, n. 190. (1) Le parole «319-quater,» sono state inserite dall art. 1 comma 75 lett. q) l. 6 novembre Art. 346-bis Traffico di influenze illecite. (1) [I] Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. [II] La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. [III] La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. [IV] Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. [V] Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. (1) Articolo inserito dall art. 1 comma 75 lett. r) l. 6 novembre 2012, n. 190.

C O D I C E D I P R O C E D U R A P E N A L E Art. 308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare. 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. 2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1. 2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303 (1). 3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive. (1) Comma inserito dall art. 1 comma 78 l. 6 novembre 2012, n. 190. D I S P O S I Z I O N I D I A T T U A Z I O N E, D I C O O R D I N A M E N T O E T R A N S I T O R I E D E L C O D I C E D I P R O C E D U R A P E N A L E Art. 133 Notificazione del decreto che dispone il giudizio 1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'art. 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all udienza preliminare.

1 - bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche e di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater e 320 del codice penale e dell articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383. 190. (1) Le parole «, 319-quater» sono state inserite dall art. 1 comma 79 l. 6 novembre 2012, n. C O D I C E C I V I L E Art. 2635 Corruzione tra privati [I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. [II] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. [III] Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. [IV] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. [V] Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. (1) Articolo sostituito dall art. 1 comma 76 l. 6 novembre 2012, n. 190