Quesito n , n. 203 ; (in alternativa)

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Quesito n. 1 La dichiarazione che si chiede di rendere alla lettera J, n. 4 par. (ii), lett. o) non è conforme a quanto previsto dall art. 38, lett. m ter, d.lgs. 163/2006. Il testo della dichiarazione contenuto nel bando è il seguente: che nei casi di cui alla precedente lett. b) [ ] pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all autorità giudiziaria ; se la dichiarazione rimanesse quella formulata nel bando, si finirebbe esattamente per ricadere in una situazione per le quali l art. 38 d.lgs. 163/2006 lettera m ter prevede l esclusione. Si chiede, pertanto, di poter modificare il testo della dichiarazione come segue: che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ; (in alternativa) che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha provveduto alla denuncia dei relativi fatti all autorità giudiziaria o che non vi ha provveduto, in quanto ricorrevano i casi di cui all art. 4, comma primo, legge 24.11.1981, n. 689 La ricostruzione operata è coerente e, pertanto, è consentita la presentazione della dichiarazione nella formulazione proposta. E noto peraltro che al di là della rilevanza meramente materiale e residuale dell errore operi, nell ambito delle gare pubbliche, il principio della c.d. eterointegrazione del bando dal quale discende l automatico completamento della lex specialis nei casi in cui sia evidente la carenza/l errore riscontrata/o e, di contro, siano chiare le previsioni normative applicabili. Quesito n. 2 Si chiede se è ammissibile costituire un ATI mista in cui la prestazione principale (gestione del servizio) è eseguita da un sub raggruppamento orizzontale, mentre la prestazione accessoria (realizzazione lavori) da una mandante oppure da un secondo sub raggruppamento verticale. 1

Con riferimento al quesito formulato nel confermare che la prestazione principale delle attività è effettivamente rappresentata dalla gestione del servizio e che, pertanto, la realizzazione delle opere risulta attività accessoria (come, peraltro, risulta chiaro in ragione di quanto previsto nel Bando di gara alle lettere C, G ed H) si specifica che il Bando di gara prevede espressamente la facoltà per i concorrenti di costituire ATI verticali, orizzontali e miste nel rispetto dei limiti normativi e delle previsioni del Bando di gara e che, dunque, quanto prospettato nella richiesta è coerente con le indicazioni della lex specialis. Quesito n. 3 Rispetto al ruolo di mandataria dell intero Raggruppamento, si chiede se detto ruolo possa essere assunto dall impresa mandataria all interno di un sub raggruppamento orizzontale relativo alla gestione del servizio, anche se non in possesso dei requisiti per la realizzazione dei lavori. Con riferimento al quesito posto si ritiene di poter confermare la correttezza della ricostruzione operata nella richiesta avanzata. * * * Con riferimento ai quesiti indicati ai nn. 4 e 5 si ritiene di poter rispondere congiuntamente. Quesito n. 4 Con riferimento alla previsione della lett. I, n. 4 par. (iii) e in particolare alla previsione che in caso di ATI orizzontali i requisiti si intendono cumulabili fra più soggetti, ma devono essere posseduti da un unico soggetto almeno nella misura pari al 40% di ciascun requisito e dagli altri almeno nella misura del 10% di ciascun requisito, comunque in misura tale da coprire il 100% di ciascun requisito, si chiede: (i) di chiarire se ciascuna mandante debba necessariamente detenere il 10% di tutti requisiti economici e tecnico organizzativi richiesti nel bando ( nella misura del 10% di ciascun requisito ) oppure se, ove il singolo requisito sia integralmente soddisfatto dalla mandataria e/o da altre mandanti, sia possibile che tale requisito possa non essere in possesso di tutte le mandanti; 2

(ii) di confermare che i requisiti di cui sopra debbano essere detenuti, come indicato nel bando alla lett. I, n. 4, par (iii) dai soggetti raggruppati che svolgeranno la specifica attività e quindi non debbano essere detenuti dalle imprese che eseguiranno i lavori. Con particolare riferimento ai requisiti di cui alla lett. I, punto 3, par. d), n. xii) e xiii) relativi al possesso rispettivamente della certificazione di qualità UNI/EN/ISO 9001 e della certificazione ambientale UNI/EN/ISO 14001, si chiede di precisare se la certificazione di qualità e la certificazione ambientale debbano essere possedute da ciascun componente del raggruppamento che eseguirà la prestazione principale (gestione del servizio), oppure se è sufficiente che dette certificazioni siano possedute, oltre che dalla mandataria, anche soltanto da alcuni mandanti Quesito n. 5 Con riferimento ai requisiti di cui alla lett. I, n. 3, lett. d.2 (requisiti tecnico organizzativi), si chiede di chiarire come debba essere ripartita la percentuale di possesso tra mandataria e mandanti. In particolare si chiede un espresso chiarimento sui requisiti (xi) (Iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali), (xii) (certificazione di qualità), (xiii) (certificazione ambientale) e (xiv) (bollettazione). RISPOSTE Con riferimento ai quesiti indicati si osserva quanto segue. Tenuto conto della specificità della richiesta formulata che considera la costituzione di un ATI orizzontale per la gestione del servizio occorre precisare che il Bando di gara risulta chiaro nel prevedere la ripartizione che debba intervenire tra membri dell ATI che si occuperanno della specifica attività considerata. Peraltro proprio con riferimento alla ripartizione dei requisiti fra i soggetti che si occuperanno della specifica attività considerata corre l obbligo di significare che: in ipotesi di requisiti frazionabili i requisiti si intendono cumulabili fra più soggetti, ma devono essere posseduti da un unico soggetto almeno nella misura pari al 40% di ciascun requisito e dagli altri almeno nella misura del 10% di ciascun requisito, comunque in misura tale da coprire il 100% di ciascun requisito e che, comunque, è fatta salva la facoltà di procedere ad avvalimento nelle forme di legge; in ipotesi di requisiti non frazionabili, (certificazione ambientale e certificazione di qualità) pur dando atto della ricostruzione operata e comprendendo le motivazioni che la giustificano, si ritiene di dover confermare che tali requisiti dovranno essere 3

posseduti da ciascun membro del raggruppamento incaricato della gestione, pur facendo salvo quanto di seguito indicato. Si precisa in ogni caso che all interno del Bando di gara è stata ammessa come da previsione normativa la possibilità di cooptare, all interno dell ATI, altre imprese ancorché sprovviste, in tutto o in parte, dei requisiti richiesti e che è comunque ammesso e consentito, come da previsione normativa e come sopra precisato, il ricorso all istituto dell avvalimento infragruppo per i requisiti frazionabili. * * * Quesito n. 6 Con riferimento alla lettera I, punto 4, par. (iii) in cui si chiede che in caso di ATI il concorrente indichi i componenti del RTI che posseggono i requisiti per la specifica attività svolta e alla lettera K, punto 1, par. c) ove relativamente alla società di gestione di cui alla successiva lett. O, si richiede la specificazione delle attività che ciascun soggetto raggruppato o consorziato si impegna a svolgere, si chiede di chiarire: i) in che proporzione percentuale debba essere indicata la prestazione principale (gestione del servizio) rispetto alla prestazione accessoria (realizzazione lavori); ii) se ci si possa limitare ad individuare le imprese che realizzeranno l attività principale (gestione del servizio) e quelle che invece eseguiranno la prestazione accessoria (realizzazione lavori) senza indicare percentuali specifiche di partecipazione all ATI; iii) se, invece, debbano essere indicate le percentuali di partecipazione di ciascun componente dell ATI, secondo quali criteri debbano essere ripartite dette percentuali di partecipazione all ATI, stante l oggetto misto (gestione del servizio e realizzazione dei lavori) della concessione. In ordine al quesito formulato si rappresenta che l indicazione percentuale non è specificamente richiesta nel Bando di gara anche in considerazione della particolare natura della procedura e delle, molteplici ed eterogenee, attività che ne costituiscono oggetto. Ciò nonostante si rileva che l indicazione richiesta nel Bando è comunque servente a consentire una verifica sul possesso dei requisiti dichiarati e che, pertanto, occorrerà uniformità tra indicazione fornita e possesso dei requisiti dichiarato. In tal senso è, peraltro, evidente che occorrerà verificare il tipo di ATI partecipante alla procedura, in ogni caso precisandosi fin d ora che nel caso di ATI miste l indicazione non 4

potrà non considerare la ripartizione dei requisiti prevista nel Bando di gara, anche alla luce dei chiarimenti già forniti in merito ad un eventuale raggruppamento orizzontale incaricato della gestione. Quesito n. 7 Si chiede se, con riferimento ai singoli impianti da realizzare di cui alla lettera H del bando, è possibile costituire singole società di progetto per ciascun impianto, aventi ad oggetto la realizzazione e gestione dell Impianto medesimo Società di costruzione e gestione degli impianti, partecipate soltanto da alcuni componenti dell ATI e precisamente: i) dalle imprese in possesso dei requisiti per realizzare i lavori previsti alla lettera C, punto 2, par. C) del Bando di Gara ( Soci Costruttori ), a cui sarà demandata la realizzazione dell impianto; ii) da una o più imprese a cui sarà demandata la gestione dell Impianto. Si chiede, in via subordinata, se sia possibile costituire le società di costruzione e gestione degli impianti almeno per gli impianti di maggiore entità (ad esempio, con riferimento agli impianti già individuati, per il termovalorizzatore e il digestore anaerobico), se non per tutti. Con riferimento al quesito formulato si specifica che ferme restando in ogni caso le indicazioni contenute alla lettera O del Bando di gara ogni specifica informazione circa la Società di gestione sarà fornita ai concorrenti prequalificati alla successiva fase di gara e, dunque, sarà contenuta nella Lettera di Invio o nella annessa Documentazione. Si precisa in ogni caso che al riguardo saranno richiamate le previsioni di legge che consentono, anche in ipotesi di servizi, l utilizzo di strutturazioni societarie di matrice project. Quesito n. 8 Indipendentemente dalla possibilità di costituire apposite Società di costruzione e gestione degli impianti si veda il quesito precedente si chiede di confermare che i componenti dell ATI in possesso dei requisiti per realizzare i lavori previsti alla lettera C, punto 2, par. C) del Bando di gara (Soci costruttori), non rispondono dell attività di gestione del servizio e dell attività di gestione degli Impianti e, quindi, non sono responsabili di tali attività, per le quali risponde in via esclusiva la Società di Gestione, nonché in solido con la stessa, le imprese componenti dell ATI che si occupano della gestione medesima. 5

In caso contrario infatti, vi sarebbe una contraddizione nel Bando di gara laddove, nella stessa lettera O, si precisa che per i soci costruttori si applicherà l art. 156 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. norma che, prevedendo la responsabilità diretta ed esclusiva della società costituita dalle imprese aggiudicatarie (c.d. società di progetto), esclude, con riferimento ai soci costruttori, una loro responsabilità solidale. Si ritiene, in altri termini, che il Bando di gara deve essere interpretato nel senso che i Soci costruttori sono responsabili limitatamente alla sola realizzazione dei lavori, mentre non rispondono della gestione del servizio (ivi compresa la gestione degli impianti). Premesso quanto già indicato in risposta al precedente quesito n. 7) e tenuto in ogni caso conto di quanto normativamente previsto in tema di responsabilità solidale dei membri dell ATI si specifica, in ogni caso, che il Bando di gara prevede espressamente l applicabilità dell art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che, pertanto, ogni ulteriore indicazione che sarà fornita ai concorrenti prequalificati alla successiva fase di gara con la Lettera di invito e con la Documentazione ad essa accessoria, sarà conforme alle disposizioni già richiamate. Quesito n. 9 Si chiede se è possibile che i soci costruttori, una volta realizzati gli impianti (al momento del rilascio del certificato di collaudo o al termine del periodo di lock up), possano sciogliersi da ogni rapporto contrattuale, sia con il committente che con gli altri soci. Con riferimento al quesito posto si rimanda per intero a quanto già precisato con riferimento ai quesiti nn. 7) e 8). Il Responsabile del Procedimento Ing. Enzo Tacconi 6