MEMORANDUM DI INTESA TRA L Università degli Studi La Sapienza con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro. 5, P.I. 02133771002, C.F. 80809930587 (in seguito l Università ), rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Luigi Frati E Finmeccanica - Società per azioni, con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n.4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00401990585, P.I. 00881841001, (in seguito Finmeccanica ), rappresentata da, in qualità di, in virtù dei poteri ad esso conferiti con (qui di seguito congiuntamente come Parti ) Premesso che - lo Statuto dell Università emanato con DR 545 del 4.08.2010 pubblicato su GU Serie Generale n. 188 del 13.08.2010, nonché i Regolamenti interni prevedono e disciplinano forme di collaborazione tra università ed Enti pubblici e privati, segnatamente per attività di ricerca e di consulenza nei diversi settori scientifici e disciplinari e per collaborazioni di attività didattiche e formative; - rientra tra gli obiettivi primari dell Università rispondere alle esigenze del territorio contribuendo alla diffusione di cultura innovativa e alla creazione di nuove figure professionali nell area delle scienze delle informazioni per la sicurezza; - l Università rappresenta una struttura capace di offrire un efficace sostegno nell ambito delle suddette aree disciplinari; - l Università vuole realizzare un Centro di ricerca nell area del Cyber Intelligence e Information Security; - Finmeccanica, in qualità di holding di società che operano nei mercati dell aerospazio, della difesa, della sicurezza, dell energia e dei trasporti, è interessata ad incrementare la collaborazione tra le proprie società e le università per accrescere la competitività; - che le società del gruppo Finmeccanica Selex Elsag e Selex Sistemi Integrati hanno una posizione di rilievo nelle aree del Cyber Intelligence e dell Information Security;
Pag 2 - l Università e Finmeccanica, tramite le Società, hanno interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione per svolgere in modo sinergico le attività di ricerca, di didattica e di formazione in relazione alle tematiche di sicurezza; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente memorandum di intesa (di seguito Memorandum ). Articolo 2 - Oggetto 2.1 Le Parti intendono svolgere congiuntamente attività di ricerca scientifica e di formazione nelle aree del Cyber Intelligence e dell Information Security e individuare a tale scopo forme di collaborazione sinergica. 2.2 Le Parti si danno atto sin d ora che potranno partecipare alle attività di cui al precedente punto, soggetti terzi, sia pubblici che privati, secondo termini e modalità da concordare. Articolo 3 - Accesso alle informazioni Per il conseguimento degli obiettivi individuati all art. 2, le Parti definiranno di concerto le modalità di accesso alle rispettive banche dati, archivi, biblioteche, strumenti d interesse didattico e informazioni che, per loro natura, non siano soggette a restrizioni o a divieti di divulgazione. Articolo 4 - Accordi attuativi Qualora vengano individuate forme di collaborazione, l Università concorderà di volta in volta con la società del Gruppo interessata gli accordi ritenuti più opportuni che disciplineranno tutte le condizioni e i termini ai fini dello svolgimento delle specifiche iniziative. Gli accordi attuativi dovranno indicare: - gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare; - gli obblighi a carico dei firmatari, ivi inclusi quelli di riservatezza nonché quelli relativi a coperture assicurative, tutela della salute e dei luoghi di lavoro come previsto dalle normative vigenti ; - l attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale nascenti dalle attività dell accordo; - i responsabili dell attività scientifica; - l individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti ; - la durata.
Pag 3 Resta inteso che la sottoscrizione del presente Memorandum non genera alcun obbligo in capo alle Parti in relazione al perfezionamento degli accordi attuativi. Articolo 5 - Commissione paritetica Al fine di coordinare le attività di cui all art. 2, le Parti costituiranno una Commissione paritetica, composta da quattro membri, due nominati da Finmeccanica e due dall Università, che saranno identificati entro trenta giorni dalla stipula del presente Memorandum. Eliminato: Articolo 6 - Referenti e responsabili del Memorandum Le Parti individuano quali referenti e responsabili scientifici del presente Memorandum il Rettore o suo delegato per l Università e l Ing. per Finmeccanica. Eliminato: Prof. Roberto Baldoni Articolo 7 - Durata Il presente Memorandum ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le Parti potranno recedere dal Memorandum, in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare con un preavviso di tre mesi. Il recesso non produrrà alcun effetto sugli accordi attuativi eventualmente perfezionati ai sensi dell art. 4. Articolo 8 - Riservatezza Le Parti si impegnano a non divulgare le Informazioni Riservate di cui vengano a conoscenza nell ambito del rapporto di collaborazione. Ai fini del presente Memorandum, con l espressione Informazioni Riservate si intendono tutte le informazioni di qualsiasi natura (ivi incluse quelle di natura finanziaria, tecnica, commerciale, legale) trasmesse nell ambito dell attività oggetto del Memorandum, sia in forma scritta che orale o tramite immagini, sotto forma di campioni, strumenti e documentazione tecnica ed ogni altra connessa informazione. L obbligo di riservatezza si protrarrà per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi dalla scadenza del Memorandum. Articolo 9 - Diritti di proprietà intellettuale I diritti di proprietà intellettuale sulle invenzioni, sui prototipi, sui software, sui procedimenti, sulle banche dati e su ogni altra opera dell ingegno risultante dalle attività di cui al presente Memorandum saranno di titolarità delle Parti in ragione del contributo, di carattere economico o in termini di know-how, apportato dalle stesse, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale spettante a coloro che hanno svolto l attività di ricerca. Resta inteso tra le Parti che la disciplina specifica sui diritti di proprietà intellettuale sarà prevista caso per caso, negli accordi attuativi di cui all art. 4, in relazione ai termini e alle
Pag 4 condizioni secondo cui verrà svolta l attività di ricerca da parte dell Università e delle società. Le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico saranno comunque subordinate all espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. Articolo 10 - Codice Etico In ottemperanza alle prescrizioni del Modello Organizzativo adottato da Finmeccanica ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni (di seguito Codice ), le attività oggetto del presente Memorandum saranno svolte dalle Parti nel pieno rispetto del Codice Etico, che l Università dichiara di ben conoscere e accettare. Il citato documento è disponibile presso il sito internet www.finmeccanica.it sez. Investor relations/corporate Governance. Articolo 11 - Pubblicità Le Parti si danno atto dell esigenza di tutelare e promuovere l immagine delle iniziative comuni connesse al presente Memorandum. Le Parti potranno rendere pubblico il contenuto del presente Memorandum sul proprio sito istituzionale e in occasione di eventi e incontri istituzionali. I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati, previo consenso scritto delle rispettive titolari, esclusivamente nell ambito delle attività comuni oggetto del presente Memorandum. Articolo 12 - Foro competente Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa al Memorandum. In assenza di una definizione amichevole, le controversie verranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Roma, UNIVERSITA DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA IL RETTORE Prof. Luigi FRATI FINMECCANICA Società per azioni