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N. R.G. 1894/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PERUGIA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Perugia, nella persona della Dr.ssa Arianna DE MARTINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1894/2013 R.G Cont. TRA E. S r l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell atto di citazione in opposizione, dall Avv. S ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, OPPONENTE CONTRO S. S.n.c., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall Avv., con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a precetto; sulle seguenti conclusioni: all udienza del 2/10/2014 l opponente conclude come da atto di citazione in opposizione a precetto e successivi atti e verbali; parte opposta conclude come da comparsa di costituzione e risposta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l atto di precetto notificatogli il 19 febbraio 2013 con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di 24.993,81 in solido con T. C. S r l. e T.P. S.r.l., esponendo che il titolo esecutivo azionato, sentenza n. 555/2010 emessa dal tribunale di Perugia all esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da T.C. S r l., non è opponibile alla società esponente; che, essenzialmente, non pagina 1 di 5

rileverebbe il vincolo parentale tra i soci delle tre compagini; che E. S r l. nel 2012 ha acquistato da T.p. S.r.l. ramo d azienda (in precedenza acquistato dalla dante causa da T.C. S r l. ), ma la cessionaria risponde delle passività aziendali nei limiti dell art. 2560 cc. secondo comma, cioè solo per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. Ha chiesto pertanto dichiararsi inefficace nei confronti dell opponente la sentenza sopra richiamata dichiarando l improcedibilità dell esecuzione ovvero la inesistenza nullità ed inefficacia del precetto e della notifica di titolo e precetto nonché di ogni atto conseguente o collegato. La convenuta si costituiva esponendo essenzialmente che gli atti di cessione e conferimento del ramo d azienda della società debitrice T.C. S r l. in favore di T.P. S.r.l. prima e di E. S.r.l. dopo erano stati chiaramente predisposti per diminuire la garanzia patrimoniale del credito, che sia l originaria debitrice che T. P. S r l. erano irreperibili, che i debiti societari (fatture S. S.n.c. ) dovevano risultare dai libri contabili o comunque sicuramente essere conosciuti per la coincidenza della compagine sociale di cedente e cessionaria e per i rapporti di parentela tra i rispettivi legali rappresentanti. Su tali presupposti ha chiesto il rigetto dell opposizione. Ciò premesso, l opposizione è fondata e va pertanto accolta. In via preliminare si osserva che il titolo esecutivo di cui si discute è rappresentato da sentenza emessa in data 12/5/2010 con il quale è stato confermato il decreto ingiuntivo n. 89/2006 nei confronti di T. C. S r l., con condanna dell opponente medesima la pagamento delle spese processuali in favore di S. S n.c. Detta sentenza costituisce titolo esecutivo nei confronti di T T. C. S r l. che fu parte del giudizio sia, ex art. 111 c.p.c. e 2909 c.c, nei confronti di T T. P. S.r.l. la quale in pendenza di giudizio, ossia il 30/1/2008, come risulta dal fascicolo dell opposta, acquistò un ramo d azienda avente ad oggetto edilizia e commercio di laterizi dalla debitrice opponente. Infatti in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, per cui di tali debiti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori; diversamente, invece, ove i debiti si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod. civ., la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché non già del tutto pagina 2 di 5

esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda (Tribunale Milano sez. VII 03 dicembre 2014 n. 14413). Al contrario, per quanto riguarda la posizione di E. S.r.l., che ha acquistato il ramo d azienda nel 2012, riprende vigore il principio di cui all art. 2560 c.c. per cui essa non può rispondere dei debiti della dante causa della sua conferente a meno che detto debito non risulti nelle scritture contabili. In caso di cessione di azienda, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 cod. civ.) che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo (giurisprudenza costante, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22831 del 10/11/2010, Cassazione civile, sez. III, 09 marzo 2006, n. 5123, Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8363, Cassazione civile, sez. lav., 03 aprile 2002, n. 4726). In particolare Cass., 21.12.2012, n. 23838, ha avuto modo di statuire che, in tema di cessione d'azienda, la disposizione di cui all'art. 2560, co. 2, c.c., secondo cui l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo dall'esigenza di tutelare i terzi creditori, già contraenti con l'impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al comma 1 del medesimo art. 2560 c.c., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell'indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro. La ratio della disposizione è quella di consentire all'acquirente di «calcolare con esattezza i debiti per i quali dovrà rispondere, sottraendo la relativa somma dal prezzo corrisposto», e di determinare così il prezzo sulla base del patrimonio aziendale netto. La conoscenza aliunde dell'esistenza del debito e della sua origine aziendale non è idonea a surrogare la perentorietà della norma che considera presupposto essenziale la risultanza delle scritture contabili obbligatorie perché abbia luogo l'assunzione del debito. Di qui la non estensibilità alle ipotesi di debiti non risultanti dalle scritture contabili obbligatorie ancorché conosciuti o conoscibili aliunde pagina 3 di 5

dall'acquirente stante la natura di norma eccezionale dell'art. 2560 c.c. e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica. Nel caso di specie, seppure le circostanze di fatto allegate dall opposta potrebbero costituire indici sintomatici della volontà della debitrice di sottrarre il proprio patrimonio alla presumibile futura azione esecutiva dei creditori, ciò che rileva nel presente giudizio di opposizione a precetto è unicamente la valutazione dell esistenza del diritto della creditrice S. S.n.c. di procedere alla preannunciata esecuzione nei confronti di E. S.r.l. sulla base del titolo esecutivo notificato in uno al precetto. A tale quesito, alla luce delle risultanze processuali, va data risposta negativa, in quanto la creditrice avrebbe dovuto provare in primo luogo che il debito di cui si discute inerisse il ramo d azienda ceduto ed in secondo luogo che esso risultasse dai libri obbligatori ex art.2214 c.c. Se dunque la responsabilità solidale del cessionario dell'azienda per i debiti contratti dalla cedente, inerenti all'esercizio dell azienda e anteriori al trasferimento, prevista dall'art. 2560 comma 2 c.c., ha come imprescindibile presupposto l'iscrizione del debito nei registri contabili obbligatori dell'impresa commerciale, la prova della sussistenza di tale condizione è a carico di chi invoca la norma ex art. 2697 c.c., con la conseguenza che il mancato assolvimento da parte dell opposta di tale onere comporta la non operatività dell art. 2560 c.c. e dunque l inesistenza del presupposto normativo su cui si è fondata la notifica del precetto a E. S r l.. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicato ratione temporis il DM 55/14, minimi tariffari in considerazione della modestia complessità della vertenza e del limitato numero delle questioni affrontate. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - in accoglimento dell opposizione dichiara l inesistenza del diritto della convenuta S. S.n.c. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di E. S r l. in forza dell atto di precetto opposto; - condanna S S. S n.c. al pagamento in favore di E. S.r.l. delle spese di lite, liquidate in 125,00 per spese, 2.100,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali come per legge, oltre iva e cpa. pagina 4 di 5

Perugia, 1/4/2015 Il Giudice Dott.ssa Arianna De Martino pagina 5 di 5