Piano Sociale di Zona dell Ambito Territoriale A04

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Piano Sociale di Zona 2013-2015 dell Ambito Territoriale A04 Comuni di Avellino (capofila), Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA ORGANIZZATIVE PER L EROGAZIONE DEI SERVIZI, L ACCESSO PRIORITARIO, LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.2 del 25 giugno 2014 1

CAPO I MODALITA ORGANIZZATIVE E ACCESSO ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per la erogazione dei servizi, l accesso prioritario, la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi previsti dal Piano di Zona dell Ambito Territoriale A4, istituito a norma ed in esecuzione della Convenzione sottoscritta il 25 giugno 2014 tra i Comuni appartenenti all Ambito Territoriale A4 per l esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi sociali previsti nel Piano di Zona, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della legge regionale n. 11/2007 e ss.mm.ii. ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni di cui ai Capi I e III del presente regolamento si applicano a tutti i servizi e le prestazioni previsti dal Piano di Zona, comprese le prestazioni socio-sanitarie. 2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale da parte del cittadino (o comunque chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge), tra quelli previsti dal Piano di Zona, comprese le prestazioni socio-sanitarie. Le stesse disposizioni di cui al Capo II non si applicano ai servizi e alle prestazioni sociali destinate alla generalità dei soggetti. 3. I servizi previsti dal Piano di Zona possono rientrare nelle seguenti aree di intervento: a) responsabilità familiari, b) donne in difficoltà, c) diritti dei minori, d) persone anziane, e) contrasto alle povertà, f) persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità gravi, g) dipendenze, h) detenuti, internati, persone prive della libertà personale, i) immigrati, l) salute mentale, m) sostegno alla maternità. ARTICOLO 3 - DESTINATARI 1. Possono fruire delle prestazioni e dei servizi previsti dal Piano di Zona: a. i cittadini italiani residenti nei Comuni dell Ambito Territoriale A4; b. gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni dell Ambito Territoriale A4; c. i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni dell Ambito Territoriale A4; d. i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni dell Ambito Territoriale A4, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che versano in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili; e. le famiglie iscritte nel Registro delle famiglie affidatarie dell Ambito Territoriale A4. 2. La valutazione delle condizioni economiche dei destinatari è compiuta in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo quanto eventualmente previsto dalla Regione o dallo Stato in merito a specifici interventi. ARTICOLO 4 UNIVERSALITA ED ESIGIBILITA 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali dell Ambito Territoriale A4 ha carattere di universalità. In particolare esso garantisce: a. l eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, con riguardo alle differenze ed anche alle pari opportunità di genere, e la libertà di opzione tra le prestazioni erogabili; b. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l informazione sui servizi disponibili. 2

2. Nell ambito dei servizi erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali dell Ambito Territoriale A4 hanno priorità i soggetti in condizioni di povertà o con totale o parziale incapacità di provvedere alle proprie esigenze, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. ARTICOLO 5 - MODALITA ORGANIZZATIVE E DI INFORMAZIONE 1. L Ufficio di Piano dell Ambito Territoriale A4 è responsabile per l avvio e l attivazione dei servizi e delle prestazioni previste dal Piano di Zona, sulla base della Convenzione sottoscritta tra i Comuni associati, degli Accordi di Programma e dei Regolamenti. 2. L Ufficio di Piano è, altresì, responsabile per l informazione ai cittadini dei servizi previsti dal Piano di Zona e di quelli avviati. A tal fine l Ufficio di Piano realizza ed aggiorna la Carta dei Servizi pubblicata on line sul sito istituzionale dell Ambito Territoriale A4 - informando i cittadini dei servizi presenti sul territorio dell Ambito Territoriale secondo quanto previsto dal Piano di Zona e, per ciascun servizio, dei criteri e delle modalità organizzative, dei destinatari, delle modalità di accesso e l eventuale compartecipazione al costo da parte dei cittadini. ARTICOLO 6 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE 1. Ai fini del presente regolamento si considera il nucleo familiare come l insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. 2. Restano fermi gli obblighi di assistenza familiare come disciplinati dal codice civile e dal quadro normativo vigente. ARTICOLO 7 - VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E FAMILIARI 1. E fatto obbligo ai cittadini di presentare, entro il periodo di validità di dichiarazioni sostitutive uniche eventualmente prodotte, una nuova dichiarazione sostitutiva unica qualora siano subentrati mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione viene calcolato l indicatore della situazione economica equivalente ed eventualmente assunti nuovi provvedimenti dell Ufficio di Piano. 2. Gli effetti delle variazioni di cui al comma 1 vengono prodotti a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state presentate le nuove dichiarazioni sostitutive e concluso l iter istruttorio necessario alla verifica delle nuove dichiarazioni da parte dell Ufficio di Piano e/o dell UVI. 3. Nei casi di cui al comma 1, per gli utenti che fruiscono di prestazioni socio-sanitarie, l ufficio che riceve le nuove dichiarazioni convoca l UVI per gli aggiornamenti del caso. ARTICOLO 8 - CONTROLLI 1 Ai fini dell accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai cittadini, l Ufficio di Piano si riserva di effettuare opportuni controlli: a. avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli Uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.); b. verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze etc; c. attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza, nonché richiedendo alla stessa apposite verifiche specifiche. 3

ARTICOLO 9 - REVOCA DEI BENEFICI 1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l Ufficio di Piano procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e a quant altro previsto dalle disposizioni vigenti in materia. ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI INTERVENTO 1. Il cittadino, i suoi familiari, o comunque chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra richiesta di intervento secondo le modalità e i termini descritti, per ciascun servizio/intervento, dalla Carta dei Servizi. 2. L erogazione dell intervento o del servizio è condizionata all accettazione da parte del richiedente degli eventuali altri interventi assistenziali proposti dal servizio sociale dell Ambito Territoriale per rimuovere lo stato di bisogno. 3 Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Coordinatore dell Ufficio di Piano, previo accertamento dell esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento. 4. La concessione delle agevolazioni è subordinata, di regola, alla richiesta del cittadino, ma può essere proposta d ufficio per situazioni di bisogno precedentemente riconosciute. ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 1. In ottemperanza alle norme sui procedimenti amministrativi, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta l Ufficio di Piano dovrà comunicare al richiedente l avvenuto accoglimento della domanda o le ragioni del mancato accoglimento, ovvero la necessità di produrre ulteriore documentazione. 2. Nei tempi previsti dal precedente comma 1 l Ufficio di Piano provvederà all istruttoria della documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente attribuzione del beneficio o dell agevolazione, sulla base del presente regolamento e della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme che regolano il servizio. 3. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, l Ufficio di Piano comunicherà il termine di scadenza per integrare la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, l Ufficio di Piano attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore o l esclusione dal beneficio. CAPO II COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI ARTICOLO 12 - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI DOMICILIARI E SEMIRESIDENZIALI 1. Le modalità di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi domiciliari e semiresidenziali previsti dal Piano di Zona dell Ambito Territoriale A4, nonché alla quota sociale delle prestazioni socio-sanitarie, si uniformano ai seguenti criteri: a. la valutazione della situazione del richiedente e del nucleo familiare di riferimento è determinata adoperando esclusivamente l'i.s.e.e. (riconosciuto come livello essenziale di assistenza, sentenza Corte Costituzionale n. 297/2012); b. individuazione della soglia I.S.E.E. al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, corrispondente all'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS (tale soglia 4

d'esenzione è da considerarsi, altresì, come una quota che rimane in disponibilità dell'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati); c. individuazione della soglia I.S.E.E. al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio, fissata in 2,5 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS; d. per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula: Compij = I.S.E.E.i * CS0 / I.S.E.E.0, dove: Compij rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto relativa alla prestazione sociale j; I.S.E.E.i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente; CS0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata; I.S.E.E.0 rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata. 2. Tali criteri saranno automaticamente adeguati all'atto di approvazione del nuovo I.S.E.E. - così come disciplinato all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 nella parte non dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale al fine di uniformarne l'applicazione sul territorio regionale. ARTICOLO 13 - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI 1. Per le modalità di compartecipazione degli utenti non titolari d indennità di accompagnamento al costo dei servizi residenziali previsti dal Piano di Zona dell Ambito Territoriale A4, nonché alla quota sociale delle prestazioni socio-sanitarie, si applicano i criteri previsti dal precedente art. 12. 2. Le modalità di compartecipazione degli utenti titolari d indennità di accompagnamento al costo dei servizi residenziali previsti dal Piano di Zona dell Ambito Territoriale A4, nonché alla quota sociale delle prestazioni socio-sanitarie, si uniformano ai seguenti criteri: a. compartecipazione pari al 75% dell indennità di accompagnamento a carico dei richiedenti che hanno un ISEE inferiore alla soglia di esenzione di cui all art. 12, c. 1 lettera b); b. compartecipazione pari al 100% della quota sociale della spesa a carico dei richiedenti che hanno un ISEE superiore alla soglia di cui all art. 12, c. 1 lettera c); c. per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula: Compij = (I.S.E.E.i + IA) * CS0 / I.S.E.E.0 dove: Compij rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione sociale j; I.S.E.E.i rappresenta l indicatore della situazione economica equivalente del richiedente; IA rappresenta l indennità annua di accompagnamento; 5

CS0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata; I.S.E.E.0 rappresenta la soglia massima dell indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata. 3. Tali criteri saranno automaticamente adeguati all'atto di approvazione del nuovo I.S.E.E. - così come disciplinato all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 nella parte non dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale al fine di uniformarne l'applicazione sul territorio regionale. ARTICOLO 14 FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI 1. E fatto obbligo ai soggetti che erogano prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie soggette alla compartecipazione, di fatturare all Ambito e all utente separatamente le rispettive quote di costo, secondo quanto riportato nel presente Regolamento in merito alla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni e dei servizi. 2. Le quote degli utenti relative a prestazioni socio-assistenziali erogate nelle strutture gestite direttamente dall Ambito Territoriale, dovranno essere versate al termine del mese successivo a quello di riferimento, attraverso bonifico bancario presso la tesoreria del Comune capofila, inserendo obbligatoriamente la causale compartecipazione sociale per (cognome, nome, data di nascita, comune di residenza dell utente) per servizio (specificare tipologia) nel periodo (specificare mese ed anno) nella struttura (denominazione struttura). Copia del versamento dovrà essere consegnata all Ufficio di Piano. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 15 RINVIO 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla Convenzione tra i Comuni appartenenti all Ambito Territoriale A4 per l esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi sociali previsti nel Piano di Zona, nonché dal quadro normativo vigente in materia. ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione. ARTICOLO 17 MODIFICHE AL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento si uniforma automaticamente ad eventuali disposizioni emanate dalla Regione, dallo Stato e/o dalla Comunità Europea. 2. Eventuali modifiche al presente Regolamento proposte dal Coordinamento Istituzionale devono essere approvate all unanimità da tutti i Comuni associati. 6