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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 4 del 17/01/2014 Classifica: 004.05 Anno 2014 Oggetto: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - DELIBERAZIONE CONFERMA MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA BASE (30%). Ufficio Proponente DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI Riferimento PEG 532 Centro di Costo 532 Resp. del Proc. Dott. Rocco Conte Dirigente/Titolare P.O CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI Relatore ASS. LEPRI TIZIANO Vice Segretario : MONTICINI LAURA Deliberazione di Giunta Provinciale N. 4 del 17/01/2014 L' anno duemilaquattordici e questo dì 17 del mese Gennaio in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi sede della, alle ore 11.30 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg. (P) BARDUCCI ANDREA (P) GAMANNOSSI MARCO (P) CONIGLIO ANTONELLA (P) ROSELLI PIETRO (P) SPACCHINI SONIA (P) LEPRI TIZIANO (A) FRACCI CARLA (P) GIORGETTI STEFANO (A) DI FEDE GIOVANNI (P) CRESCIOLI RENZO (P) BILLI GIACOMO Il Presidente Sig. BARDUCCI ANDREA, constatato il numero legale ed assistito dal Vice Segretario Sig. MONTICINI LAURA pone in discussione l argomento all ordine del giorno. Dopo ampio dibattito la Giunta Provinciale 1/5

Visto l art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 così come modificato dal Decreto Legislativo 30/12/99 n. 506 che ha previsto che le Province possano istituire l imposta sulla formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA (IPT); Visto il successivo comma 2 del predetto art. 56 che prevede che l imposta sia applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all art. 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità; Visto il Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 avente per oggetto Regolamento recante norme di attuazione dell art. 56, comma 11 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, per la determinazione delle misure dell Imposta Provinciale di Trascrizione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/1998 ; Visto l art. 3 Tariffe - del Regolamento IPT approvato da questo Ente con atto consiliare n. 20 del 18/02/2008 esecutivo ai sensi di legge, che regolamenta le tariffe e particolarmente il punto 2 dello stesso articolo che determina il massimo aumento applicabile rispetto alla tariffa base stabilita dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998 (30%); Viste le successive modifiche al regolamento apportate con delibere di consiglio n. 87 del 26/5/2008, n. 217 del 15/12/2008, n. 156 del 23/12/2009 e n. 173 del 22/12/2011; Vista la delibera n. 76 del 15/4/2008 con la quale la Giunta ha modificato l aumento da applicare alla tariffa base dell imposta, a decorrere dal 1 ottobre 2008, fissandolo al 10% e ha deliberato di non applicare alcun aumento alla tariffa dal 1 gennaio 2009; Visto l art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 che dispone: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato e visto l art. 77-bis comma 30 del D.L. 25-06-2008, n. 112 che cita per il triennio 2009-2011, ovvero sino all attuazione del federalismo fiscale se precedente all anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU); 2/5

Visto l art. 1 comma 123, L 13 dicembre 2010, n. 220 che dispone resta confermata, sino all attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 241 del 29/10/2008, che conferma per l anno 2009 l applicazione della tariffa al minimo consentito dalla Legge; Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 219 del 10/11/2009, che conferma per l anno 2010 l applicazione della tariffa al minimo consentito dalla Legge; Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 184 del 9/11/2010 che conferma per l anno 2011 la misura della tariffa al minimo consentito dalla legge; Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che cita all art. 13 comma 14 Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 2012, le seguenti disposizioni: a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 b... omissis.. ; Visto il Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge con modifiche dall art. 1 comma 1 L. 26 aprile 2012 n. 44, contenente Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento che all art. 4 comma 4 è intervenuto sulla potestà degli enti locali di incrementare i tributi abrogando l articolo 77 -bis, comma 30, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e l articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220. La norma fa salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all anno d imposta 2012, emanate prima dell approvazione del decreto legge; Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 199 del 10/11/2011 che incrementa per l anno 2012 la misura base dell IPT al 25%; Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 167 del 11/12/2012 con la quale viene applicata per gli anni 2013, 2014 e 2015 la maggiorazione del 30% alla misura base dell IPT; 3/5

Ricordato che il gettito dell imposta in questione ammonta a quanto illustrato nella tabella seguente: 2013 2008 2009 2010 2011 2012 (assestato) 24.270.161 22.202.955 24.422.880 27.714.466 28.914.125.09 29.915.638,33 Appurata la necessità di mantenere il flusso di questa entrata in questione anche per gli anni 2014, 2015 e 2016; Ritenuto, pertanto, opportuno non variare l attuale maggiorazione alla misura base dell imposta provinciale di trascrizione, confermandola al 30%; Visto il decreto del 19 dicembre 2013 Ministero dell Interno - pubblicato in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 Differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali ; Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari dott. Rocco Conte in data 10/01/2014, come da allegati alla proposta di deliberazione, sotto il profilo tecnico e contabile; Visto l art. 48 del T.U.E.L approvato con D.lgs n. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito; A voti unanimi, DELIBERA 1) di applicare agli anni 2014 e seguenti, per i motivi espressi in premessa, alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio la maggiorazione del trenta percento (30%) sulla tariffa base dell Imposta Provinciale di Trascrizione, così come determinata con Decreto Ministeriale n. 435 del 27.11.1998 e dall art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.; 2) di incaricare il Dirigente dei Servizi Finanziari di notificare entro 10 giorni dalla esecutività il presente atto agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di Firenze ai sensi dell art. 54, comma 1, lettera b), Legge Finanziaria 2001, nonché di inviare entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia conforme del presente atto al Ministero dell Economia e Finanze Ufficio Federalismo Fiscale per la pubblicazione sulla G.U. ai sensi di quanto previsto dall art. 52 c. 2 del D.Lgs 446/97; 4/5

Delibera altresì A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e memorizzato digitalmente ed e rintracciabile sul sito internet http://attionline.provincia.fi.it/ 5/5