VADEMECUM ATTIVITA FORMATIVA OBBLIGATORIA (in riferimento alle Linee guida)

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VADEMECUM ATTIVITA FORMATIVA OBBLIGATORIA (in riferimento alle Linee guida) COSA DEVE FARE L ORDINE PROVINCIALE Informazioni generali L Ordine in base alle Linee Guida deve: - Diffondere fra gli iscritti la natura e le finalità della formazione obbligatoria; - Individuare, organizzare e promuovere i propri eventi formativi (punto 6.2 delle Linee guida); - Istruire le richieste di validazione degli eventi formativi organizzati da altri enti/soggetti di interesse locale (punto 6.3 delle Linee guida); - Vigilare sulla formazione organizzata sul territorio richiedendo anche controlli a campione o chiarimenti agli iscritti e agli organizzatori; - Utilizzare gli strumenti operativi predisposti dal CNAPPC per trasmettere i dati informativi degli eventi - Provvedere a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all assolvimento dell obbligo formativo da parte degli iscritti (punto 8.1 Linee guida). Ai sensi del punto 6.2.1 delle Linee guida, per lo svolgimento di tali attività l Ordine può istituire un apposita Commissione, costituita anche da membri esterni al consiglio. CASO 1: eventi formativi organizzati dall ordine (punto 6.2 delle Linee guida) L Ordine o le Federazioni in forma sinergica entro il 31 ottobre di ogni anno deliberano un Piano di Offerta Formativa (POF) per l anno successivo, indicando i crediti attribuibili e tutte le informazioni relative a ogni evento formativo, e lo inviano al CNAPPC entro la stessa data. L offerta formativa può anche essere predisposta in cooperazione o in convenzione con altri soggetti idonei (punto 5.2.3 delle Linee guida). Per ogni attività formativa indicata nel POF dovranno essere indicati i dati di cui al punto 6.1 delle Linee Guida; i temi di cui alla formazione sono le aree individuate al punto 3 delle Linee Guida. Per i corsi di aggiornamento (punto 2 lettere a) e b) delle Linee guida): l Ordine deve vigilare sulla frequenza da parte degli iscritti ed attribuire eventuale riduzione dei crediti considerando che 1 ora di corso corrisponde a 1 credito formativo, per un massimo di 15 crediti per i corsi di durata superiore a 20 ore (20 crediti a partire dal 2017), e che la frequenza non deve essere inferiore all 80% di quella complessiva prevista. Fa eccezione la frequenza ai corsi di gestione tecnica dell emergenza di durata non inferiore a 60 ore (di cui al protocollo di intesa tra CNAPPC e Dipartimento di Protezione Civile) per cui il tetto massimo dei crediti attribuibili è incrementato del 50%. Agli Ordini e al CNAPPC è riservata in via esclusiva l organizzazione degli eventi aventi per oggetto la deontologia e i compensi professionali. Per convegni, seminari ecc. (punto 2 lettera f) delle Linee guida): ai fini del riconoscimento dei crediti l Ordine deve valutare: il numero dei relatori, lo svolgimento di un momento di dibattito o di formulazione di quesiti, la distribuzione di testi scritti delle relazioni tenute oltre alla durata dell evento formativo (punto 5.2 linee guida). Per tutti gli eventi formativi organizzati gli Ordini devono: conservare copia degli attestati di partecipazione (oltre a fornire l originale al partecipante), conservare copia del materiale didattico

utilizzato in ogni singolo corso, elaborare e conservare i risultati delle valutazioni finali se previste (in formato digitale). Caso 2: Corsi organizzati da altri enti (punto 6.3 delle Linee guida) L Ordine riceve le richieste di altri enti (secondo il modello allegato mod. 1) per l accreditamento degli eventi formativi e le trasmette al CNAPPC entro 15 giorni dal ricevimento insieme a una relazione sintetica di valutazione della richiesta. L Ordine (o il CNAPPC) hanno facoltà di verificare la rispondenza del programma valutato rispetto all effettivo svolgimento dei lavori e richiedere idonea documentazione. La sostanziale difformità può anche comportare la modifica o la revoca dell autorizzazione con conseguente annullamento o riduzione dei crediti attribuiti. L Ordine deve conservare tutta la documentazione in formato digitale dei corsi organizzati da altri enti e accreditati dal CNAPPC secondo quanto previsto al punto 6.3.2 delle Linee guida. Esoneri Il consiglio dell Ordine, su richiesta dell iscritto, può esonerare dallo svolgere l attività di aggiornamento (anche parzialmente) con delibera consiliare motivata (art. 3 del Regolamento). Sono previsti i seguenti casi (mod. 2): - Maternità per un anno formativo (resta il diritto a partecipare a corsi online o alle iniziative che l iscritta ritiene opportuno partecipare); - Malattia grave, infortunio, assenza dall Italia che comportino l interruzione dell attività professionale per almeno 6 mesi (devono presentare certificato medico); - Altri casi di forza maggiore. L Ordine riceve e verifica le richieste di esonero dall obbligo di attività di formazione (presentate secondo il fac-simile allegato mod. 3) per i soggetti che non svolgano l attività professionale per tre anni neanche occasionalmente. L ordine, ogni anno, comunica l esonero dall attività formativa a coloro che hanno compiuto 70 anni e hanno almeno 20 anni di iscrizione all albo (non è comunque un obbligo imposto dalle linee). Sanzioni La violazione dell obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell art. 7 del DPR 137/2012. L Ordine, attraverso il Consiglio di Disciplina, avvia l azione disciplinare in base al Codice Deontologico vigente nei confronti di coloro che non assolvono l obbligo formativo, a meno che l iscritto non si metta in regola nel termine di sei mesi dalla scadenza triennale. L inosservanza è valutata dal Consiglio di Disciplina al termine di ogni triennio formativo. Altre attività Verrà istituito dal CNAPPC il curriculum individuale della formazione da consultare online, uno strumento di registrazione del profilo e dei crediti formativi dell iscritto. L Ordine deve distribuire agli iscritti il formulario predisposto dal CNAPPC che ogni iscritto deve compilare entro il mese di febbraio e che attesta il percorso formativo svolto nell anno precedente.

Il Consiglio dell Ordine può eseguire controlli di conformità sulle attività formative che l iscritto autocertifica al termine di ogni triennio. Il controllo può essere eseguito entro cinque anni dalla data di svolgimento delle attività formative. Se l iscritto non fornisce i documenti giustificativi relativi all accreditamento entro 30 giorni dalla richiesta, l Ordine non provvede all attribuzione dei crediti. L Ordine riceve dai propri iscritti le richieste di accreditamento delle attività formative svolte all estero, le trasmette al CNAPPC entro 15 giorni e il CNAPPC si pronuncia entro 60 giorni (la comunicazione viene data all Ordine che provvederà a informare l iscritto) mod. 4 L Ordine provvede a dare evidenza qualitativa e quantitativa all assolvimento dell obbligo formativo attraverso appositi strumenti come il documento di regolarità formativa (a cadenza annuale), la registrazione dell attività formativa nel Registro Unico, comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che assolto l obbligo o che hanno crediti extra. COSA DEVE FARE L ISCRITTO Ogni iscritto ha l obbligo di acquisire i crediti come segue: - Triennio sperimentale 2014-2016 n. 60 crediti di cui n. 10 minimo all anno e n. 4 in tema di deontologia, compensi, ordinamento professionale; - Triennio a partire dal 2017 n. 90 crediti di cui n. 20 minimo all anno e n. 4 in tema di deontologia, compensi, ordinamento professionale; Per i neo-iscritti l obbligo parte dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di prima iscrizione all Ordine. Entro il mese di febbraio di ogni anno ogni iscritto deve compilare un formulario (cartaceo o online) rilasciato dall Ordine e predisposto dal CNAPPC tramite piattaforma Moodle, esplicativo del percorso formativo seguito nell anno precedente. Al termine del triennio ogni iscritto autocertifica l attività formativa svolta. Ogni iscritto cura la registrazione della propria attività formativa svolta e dei relativi crediti conseguiti secondo le modalità appositamente determinate dall Ordine. Attività formativa svolta all estero (punto 6.5 delle Linee guida): il professionista, per la validazione di tali attività da parte del CNAPPC, deve inviare al proprio Ordine relativa richiesta e la documentazione relativa (attestati, programmi, costi ecc.) secondo il fac-simile allegato. L Ordine trasmette la richiesta al CNAPPC entro 15 giorni e il CNAPPC si pronuncia entro 60 giorni. mod. 4 Attività particolari (punti 5.4 e 5.5 delle Linee guida) Gli iscritti all Ordine possono maturare crediti partecipando attivamente a commissioni e gruppi di lavoro, a esclusione degli organi eletti, e alle attività di volontariato di protezione civile. Per il riconoscimento dei crediti relativi a queste attività fa richiesta all Ordine tramite apposito modulo mod. 5 Altre attività: visite documentate a mostre di architettura; pubblicazioni; partecipazione a viaggi studio. Per il riconoscimento dei crediti si fa richiesta specifica all Ordine (mod. 5). Richieste di esonero: gli iscritti possono presentare all Ordine l esonero dall attività formativa nei casi previsti al punto 7 delle Linee guida, secondo la modulistica allegata.

Gli iscritti che non esercitino l attività professionale neanche occasionalmente per tre anni non sono tenuti a svolgere l attività di formazione. Devono presentare all Ordine una dichiarazione nella quale si dichiara sotto la propria responsabilità di non essere in possesso di partita IVA (personale o societaria), di non essere iscritti a Inarcassa, di non esercitare l attività professionale sotto qualsiasi forma (si veda fac-simile allegato mod. 3). Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione l obbligo formativo cessa al compimento dei 70 anni. La violazione dell obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell art. 7 del DPR 137/2012. ACCREDITAMENTO ai sensi del punto 6.3 delle Linee guida (eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti) Tutte le attività formative organizzate da soggetti diversi dagli ordini devono essere sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei crediti da parte del CNAPPC. Si validano i singoli eventi formativi e non i soggetti proponenti. CASO 1: eventi di carattere nazionale Gli enti diversi dagli Ordini che intendono ottenere l autorizzazione di eventi formativi a carattere nazionale devono presentare la richiesta al Consiglio Nazionale, il quale entro 30 giorni dalla presentazione, delibera sulla domanda di autorizzazione e la trasmette al Ministero per il parere vincolante. Entro 15 giorni dal ricevimento del parere vincolante, il CNAPPC comunica la decisione presa direttamente al soggetto richiedente. CASO 2: eventi di carattere locale Gli enti diversi dagli Ordini che intendono ottenere l autorizzazione di eventi formativi a carattere locale devono presentare la richiesta all ordine territoriale. L ordine territoriale trasmette le richieste al CNAPPC entro 15 giorni dal ricevimento con una sintetica relazione di valutazione della richiesta. In entrambi i casi, la richiesta deve contenere (si veda modello di richiesta allegata): argomento trattato, durata dell evento, numero di posti disponibili, modalità di registrazione delle presenze. Le attività devono avere come requisito l idoneo livello culturale e capacità formativa dell evento, la comprovata esperienza dei formatori. Le attività formative autorizzate devono rispondere ai seguenti criteri: - Prevedere docenti qualificati; - Strutture, aule e attrezzature adeguate; - Rilasciare gli attestati di frequenza mod. 6; - Redigere i registri presenza con titolo, data, durata del corso, crediti, dati anagrafici del partecipante; - Rilasciare all Ordine territoriale copia del registro presenza; - Conservare le copie degli attestati rilasciati; - Elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista. L istanza di autorizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno formativo. Per gli eventi di carattere nazionale al CNAPPC, per quelli di carattere locale agli Ordini territoriali di competenza. Il richiedente per l accreditamento, oltre a quanto indicato al punto 6.1 delle Linee guida, deve presentare:

- Dati anagrafici; - Atto costitutivo e statuto; - Relazione documentata sull attività formativa svolta nell ultimo triennio nell ambito delle materie previste per l aggiornamento (punto 3 delle linee guida); - Programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie; Tutti i soggetti proponenti eventi formativi autorizzati devono segnalare ai partecipanti il numero di crediti formativi riconosciuti e rilasciare apposito attestato. MODULISTICA: 1. scheda per richiesta di accreditamento eventi formativi da parte di associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti (ai sensi del punto 6.3 delle Linee Guida) 2. richiesta di esonero ai sensi del punto 7 lett. a)-b)-c) delle Linee Guida 3. autocertificazione per richiesta di esonero (nel caso in cui non esercitino la professione neanche occasionalmente per 3 anni) 4. richiesta di attribuzione crediti per attività formativa all estero 5. richiesta di attribuzione crediti ai sensi del punto 5.5 delle Linee Guida 6. fac-simile di attestato di frequenza 7. formulario dell attività formativa svolta (dovrebbe fornirlo il CNAPPC)