Comune di Nuoro. CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI Art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001

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Transcript:

Comune di Nuoro CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI Art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 - ARTICOLO 1 - OGGETTO - ARTICOLO 2 - ADOZIONE E PUBBLICITA - ARTICOLO 3 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ARTICOLO 4 - OIV - ARTICOLO 5 - L'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - ARTICOLO 6 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO - ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON IL PUBBLICO - ARTICOLO 8 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - ARTICOLO 9 - COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI - ARTICOLO 10 - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI - ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI ASTENSIONE - ARTICOLO 12 - REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA - ARTICOLO 13 - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA UN ILLECITO - ARTICOLO 14 - DIRIGENTI - ARTICOLO 15 - SANZIONI - ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 OGGETTO 1. Il presente Codice di Comportamento integrativo definisce, in applicazione dell'art. 54 del DLgs. n. 165/2001 come riformulato dall'art.1, comma 44, L. n. 190/2012 e del DPR n. 62/2013, le regole comportamentali che tutti i dipendenti ed i collaboratori dell ente, ivi compresi gli LSU ed LPU, nonché i dipendenti ed i collaboratori delle società controllate e delle società che svolgono attività per conto dell ente devono rispettare. 2. Il presente codice integra le previsioni dettate dal codice di comportamento nazionale, DPR n. 62/2013. Esso è uno strumento per migliorare la qualità dei servizi erogati, per prevenire gli episodi di corruzione e rafforzare i vincoli di trasparenza. 3. Esso, in particolare vuole rafforzare i seguenti obblighi: a) servire il pubblico interesse e agire esclusivamente con tale finalità; b) coniugare l'efficienza dell'azione amministrativa con la economicità della stessa ed il contenimento dei costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 codice civile); c) garantire la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa e dunque l'imparzialità e l'immagine dell'imparzialità; d) garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni; e) garantire la correttezza, l'imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. 4. Il presente codice costituisce uno degli strumenti di applicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. 5. L ente garantisce una adeguata formazione ai dirigenti e dipendenti. ARTICOLO 2 ADOZIONE E PUBBLICITA 1. Il codice è adottato dalla giunta su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, sentiti l ufficio per i procedimenti disciplinari e l Organismo Indipendente di Valutazione. 2. La proposta di codice è inviata ai dirigenti che sono impegnati ad esprimersi; essa è inviata inoltre ai soggetti sindacali, che vengono sentiti. La proposta è pubblicata sul sito internet dell ente al fine di raccogliere suggerimenti ed indicazioni da parte di tutte le associazioni di cittadini rappresentative presenti nel territorio. 3. Il codice è pubblicato sul sito internet dell ente ed è trasmesso all Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.). 4. Copia del codice è consegnata ai dipendenti, collaboratori, LSU, LPU; inoltre è inviata alle società controllate dall ente ed a quelle che hanno rapporti con l ente per la trasmissione ai propri dipendenti e collaboratori. 5. La stessa procedura e la stessa pubblicità si applicano nel caso di modifiche. ARTICOLO 3 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predispone, diffonde la conoscenza e monitora il Codice di comportamento. 2. In particolare: a) predispone lo schema di Codice di Comportamento; b) verifica annualmente, in base alle segnalazioni ricevute dai Dirigenti, il livello di attuazione del Codice, il numero, il tipo ed i settori delle violazioni accertate e sanzionate; c) provvede alla comunicazione dei dati ricavati dal monitoraggio di cui al punto b) all'autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.) ai sensi dell articolo 54, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001; d) assicura che i dati ricavati dal monitoraggio siano considerati in sede di aggiornamento sia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sia del Codice di Comportamento; e) dà pubblicità dei dati ricavati dal monitoraggio e del Codice sul sito istituzionale dell'ente ; f) utilizza i dati ricavati dal monitoraggio al fine della formulazione di eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le "cattive condotte"; g) controlla il rispetto del presente Codice e la effettiva vigilanza sulla sua attuazione;

h) segnala, qualora non provveda il Dirigente o per notizia diretta, alle Autorità giudiziarie competenti, i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale; i) Al personale sono rivolte specifiche attività formative in materia di trasparenza e integrità, per consentire di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. l) propone, anche sulla base delle indicazioni dei Dirigenti, il programma per la formazione sul tema e vigila, unitamente ai Dirigenti, sulla sua applicazione. ARTICOLO 4 OIV 1. L OIV o Nucleo di Valutazione: a) rilascia il parere obbligatorio sullo schema del Codice di Comportamento, volto a verificare che il Codice sia conforme alle linee guida dell''autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.) giusta deliberazione n. 75/2013; b) assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del Codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti; c) controlla l'attuazione ed il rispetto del Codice di Comportamento da parte dei Dirigenti, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale. ARTICOLO 5 L'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 1. L Ufficio per i Procedimenti Disciplinari: a) svolge le funzioni disciplinari di cui all articolo 55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001; b) supporta i Dirigenti nell'attività di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente Codice da parte dei dipendenti assegnati alla struttura diretta. ARTICOLO 6 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il Dirigente rileva e tiene conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti nell ambito della misurazione e della valutazione della performance individuale. 2. Il dipendente è obbligato all assoluto rispetto della corretta timbratura delle presenze nonché sull uso dei permessi di astensione, comunque denominati, previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 3. Il Dirigente, procede alla verifica del rispetto della presenza in servizio e, se competente, procede disciplinarmente o segnala tempestivamente e senza indugio all Ufficio Procedimenti Disciplinari eventuali deviazioni del dipendente. 4. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici nell esclusivo interesse e nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. 5. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. Il dipendente in generale ha cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi comprese le macchine d ufficio e i relativi applicativi informatici, a lui affidati e non se ne serve per ragioni che non siano di servizio. Salvo casi d'urgenza, da motivare, egli non utilizza le linee telefoniche e informatiche dell'ufficio per esigenze personali. 6.I Dipendenti devono dare corso a tutte le forme di risparmio (quali la riduzione dell uso della carta, della cancelleria, della energia ( anche attraverso lo spegnimento delle luci etc.) e devono ricercare le migliori soluzioni di natura organizzativa e gestionale. 7. Il Dirigente e il dipendente, se richiesti, forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie per una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;

semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni. ARTICOLO 7 RAPPORTI CON IL PUBBLICO 1. Il dipendente che ha rapporti con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti; opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Il dipendente risponde generalmente con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell identificazione del responsabile dell istruttoria e della esaustività della risposta. 2. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Dirigente, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. Qualora per ragioni d ufficio non fosse in grado di garantire l appuntamento comunica tempestivamente al cittadino e al Dirigente la sua indisponibilità e si attiva per fissare un nuovo appuntamento. 3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa fornendo servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi e nel Piano della performance e fornisce tutte le informazioni sulle modalità di prestazione del servizio. 4. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio, la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e sensibili nonché le disposizioni interne in materia e non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori delle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di diritto di accesso e di accesso civico; informa sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, se istituito, e rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso, di accesso civico e dai regolamenti adottati dal Comune; 5. Il Dirigente e il Dipendente non intrattengono rapporti con la Stampa o con altri mezzi di comunicazione, non rilasciano direttamente dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma di esternazione, ne comunicazioni che possono incidere sulla immagine del Comune. Il Dirigente e il Dipendente, qualora sia richiesto di fornire chiarimenti e/o informazioni, ne danno tempestivamente notizia al Servizio Stampa del Comune. I rapporti con la Stampa sono ispirati al criterio della parità di trattamento in relazione alla tempestività e uniformità della diffusione delle notizie e nel rigoroso rispetto della Normativa sulla Trasparenza. ARTICOLO 8 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 1. Il Dipendente ha l obbligo di concludere i procedimenti di competenza sia quando conseguono ad un istanza, ovvero debba essere iniziato d ufficio, mediante l adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono, comunque, il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai comma precedente non prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza devono concludersi entro il termine di trenta giorni o, comunque, nei termini stabiliti dalla legge per quel procedimento. 3. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall inizio del procedimento d ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

ARTICOLO 9 COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 2. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. ARTICOLO 10 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 1. I dipendenti, collaboratori, LSU ed LPU cui si applica il presente codice comunicano al proprio dirigente entro 7 giorni la iscrizione ad associazioni o organizzazioni che possano interferire con le attività svolte dall ufficio cui sono assegnati. 2. I dirigenti effettuano tale comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione. 3. I vincoli di cui ai precedenti commi non si applicano per le iscrizioni a partiti politici ed organizzazioni sindacali. 4. Nella fase di prima applicazione tale comunicazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla entrata in vigore del presente codice. ARTICOLO 11 OBBLIGO DI ASTENSIONE 1. Nei casi in cui sono tenuti a segnalare la presenza di una condizione di conflitto di interessi anche potenziale, i dipendenti devono informare immediatamente e per iscritto il proprio dirigente. 2. I dirigenti se ritengono sussistente la condizione segnalata, devono sostituire il dipendente nel disbrigo dell affare che determina il conflitto di interesse e, contestualmente ne danno comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione. ARTICOLO 12 REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA 1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità e non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti é o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 3. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato. 4. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. L interesse economico è significativo ed è valutato dal dirigente degli uffici e dei servizi, quando si riferisce ad incarichi di collaborazione che, in relazione all oggetto della prestazione dedotta nell incarico, ha un evidente e peculiare conseguenza sullo svolgimento delle attività dell ufficio. 5. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il Dirigente vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. ARTICOLO 13 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA UN ILLECITO 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, e nel Piano per la trasparenza, presta la sua collaborazione al responsabile della

prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 2. La identità dei dipendenti che effettuano tali denunce e/o segnalazioni non deve essere resa nota, salvo i casi in cui ciò è espressamente previsto da parte del legislatore. A tal fine i dirigenti assumono tutte le misure necessarie. In ogni caso nei confronti di questi dipendenti devono essere assunte tutte le iniziative per garantire che non abbiano conseguenze negative, anche indirette, per la loro attività. ARTICOLO 14 DIRIGENTI 1. I dirigenti svolgono con diligenza le funzioni proprie previste dalla legge e dai regolamenti e quelle spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. 2. Comunicano, entro i 5 giorni successivi al conferimento dell incarico, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi e se hanno parenti e affini entro il 2 grado, coniuge o convivente ch e esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il Settore che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti al Settore. In fase di prima applicazione tali informazioni sono fornite entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente codice. 3. I dirigenti assumono tutte le iniziative necessarie per il benessere organizzativo, ivi compresa la instaurazione di rapporti cordiali e rispettosi tra e con i collaboratori. 4. Nei casi in cui sono tenuti a segnalare la presenza di una condizione di conflitto di interessi anche potenziale, i dirigenti devono informare immediatamente e per iscritto il responsabile per la prevenzione e l anticorruzione, il quale se ritiene sussistente la condizione segnalata, provvede a richiedere al Sindaco di incaricare altro dirigente per la trattazione dell affare che determina il conflitto di interesse. 5. Il Dirigente ha l obbligo di verificare costantemente la presenza in servizio del personale assegnato. 6. Il Dirigente, qualora non competente personalmente, segnala tempestivamente e senza indugio all Ufficio Procedimenti Disciplinari eventuali deviazioni del dipendente sulla corretta timbratura delle presenze nonché sull uso dei permessi di astensione, comunque denominati, previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 7. Assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione. Affidano gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione; tutti gli affidamenti devono essere motivati. 8. I Dirigenti assumono le iniziative necessarie per garantire la tracciabilità dei processi decisionali anche al fine di favorire la loro ripetibilità. 9. E vietato al dirigente di concludere per conto dell'amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con le imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari). 10. Annualmente, entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine, forniscono le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggette ad IRPEF. 11. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 12. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

13. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione. ARTICOLO 15 SANZIONI 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra, sulla base delle previsioni di cui al d.lgs n. 165/2001 ed al DPR n. 62/2013, comportamenti contrari ai doveri d ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare. 2. La violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell ente, nonché della eventuale recidiva; 3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. ARTICOLO 16 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Codice entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della relativa delibera di approvazione. 2. Dall attuazione delle disposizioni del presente Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale.