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CONTRATTO D INGRESSO Tra La RSA Fondazione Casa di riposo Dr. Luigi e Regina Sironi Onlus, con sede in Oggiono (LC) via Locatelli N. 9, gestita da Fondazione Casa di riposo Dr. Luigi e Regina Sironi Onlus iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura/ Camera commercio, con sede legale in Oggiono (LC), via Locatelli N. 9, C.F. P. IVA 00651260135, in persona del Presidente e Legale rappresentante Dr. Sergio Appiani, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito per brevità indicato come Ente; e il/la Sig./Sig.ra, c.f., nato/a il, residente a in via, in qualità di, di seguito per brevità indicato come Ospite; e/o (da compilare solo se l obbligazione economica è assunta in via solidale da un terzo e dall ospite) il/la Sig./Sig.ra, c.f., nato/a il, residente a in via, in qualità di dell Ospite della RSA Fondazione Casa di riposo Dr. Luigi e Regina Sironi Onlus, Sig/ra, c.f., nato/a il, residente a in via, di seguito indicato per brevità come Terzo ; e/o (da compilare in caso di tutela / curatela / amministrazione di sostegno) il/la Sig./Sig.ra, c.f., nato/a il, residente a in via, in qualità di tutore / curatore / amministratore di sostegno dell Ospite della RSA, Sig./Sig.ra, c.f., nato/a il, residente a in via, di seguito indicato per brevità come tutore / curatore / amministratore di sostegno ; PREMESSO che la Fondazione denominata Casa di riposo Dr. Luigi e Regina Sironi Onlus è in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dall Azienda Sanitaria Locale di LECCO in data 03.09.2009; che la Fondazione denominata Casa di riposo Dr. Luigi e Regina Sironi Onlus ospita nella propria R.S.A. persone di ambo i sessi, in condizioni di non autosufficienza parziale e totale fisica e psichica; che i servizi erogati dalla Fondazione denominata Casa di riposo Dr. Luigi e Regina Sironi Onlus sono quelli specificati nella Carta dei Servizi di cui il contraente dichiara di conoscerne il contenuto; 1

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dall erogazione da parte della Fondazione delle prestazioni aventi natura socio-sanitaria in regime residenziale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di Regione Lombardia per le R.S.A. e dalla Carta dei Servizi della Fondazione, in cambio dell impegno, da parte dell Ospite e dei soggetti obbligati al presente contratto, al pagamento della retta di ricovero. ART. 2 A seguito dell accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica in data / /, con il presente atto il sottoscritto/a Ospite chiede per sé il ricovero presso la RSA, dichiarando che (da compilare solo se c è un terzo coobbligato in via solidale) l obbligazione economica viene assunta in via solidale dal Terzo che sottoscrive il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni; il tutore / curatore / amministratore di sostegno chiede in nome e per conto dell Ospite l ingresso presso la RSA in conformità al provvedimento del Tribunale di che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso; che è fissato in data / /. Eventuali ritardi all ingresso e/o all avvio delle prestazioni saranno disciplinati come segue: a. nel caso in cui l effettivo ingresso avvenga successivamente alla data fissata, l Ospite e/o Terzo/ ADS, Tutore, Curatore dovrà/dovranno comunque provvedere al pagamento della retta a decorrere dalla data suddetta; b. la rinuncia per qualsivoglia causa all ingresso in struttura dopo la sottoscrizione del presente contratto: - dovrà essere formulata per iscritto con la massima sollecitudine; - obbligherà a versare alla Fondazione la retta giornaliera dalla data dell impegno del posto letto alla data di ricevimento, da parte della Fondazione, della comunicazione scritta di rinuncia al posto stesso (date entrambe comprese). L Ente ha verificato al momento dell ingresso che l Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ASL o al Comune. Il contratto per il primo mese avrà carattere temporaneo e di prova; decorso positivamente il periodo di prova il presente contratto avrà efficacia piena e durata illimitata, salvo i casi di recesso previsti. In caso di incompatibilità con il modello assistenziale dell istituto è facoltà della Direzione della 2

R.S.A. procedere alla dimissione forzata dell Ospite ed alla contestuale restituzione del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 4. Il Sig. e per lui i relativi parenti e aventi causa sono a conoscenza del fatto che l interessato, in qualsiasi momento, può essere trasferito in altra camera avente analoghe caratteristiche a seguito di improrogabili ed urgenti esigenze di servizio. ART. 3 L Ospite e/o il Terzo si obbliga / obbligano al pagamento della retta di ricovero mediante bonifico entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. L Ospite e/o il Terzo dichiara / dichiarano di farsi carico inoltre delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari). ART. 4 L Ospite e/o il Terzo si impegna / impegnano altresì: al pagamento, prima dell ingresso nella R.S.A. e della conseguente assegnazione del posto letto attribuito all Ospite, della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/==) a titolo di deposito cauzionale, che sarà restituito al termine del ricovero, salvo quanto previsto dai successivi articoli 8 e 9; a rispettare le disposizioni, le indicazioni e le norme regolamentari emanate dalla Direzione della R.S.A. e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione; ad uniformarsi ai contenuti della Carta dei Servizi e del Codice Etico della Fondazione, che sono parti integranti del presente contratto. ART. 5 L Ospite e/o il Terzo prende / prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto, ai sensi del successivo art. 12, all Ospite e/o al Terzo per iscritto almeno 20 giorni prima dell applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all art. 9. ART. 6 La retta giornaliera a carico dell Ospite e/o del Terzo è di Euro (posto letto non accreditato) con l applicazione del bollo a carico dell Ospite - previsto dalla normativa vigente in materia. Nella retta sono inclusi i seguenti servizi: 1. Servizio Infermieristico 2. Servizio di fisioterapia 3. Attività ricreative, culturali e occupazionali 4. Servizio Assistenza alla persona 5. Assistenza religiosa 6. Servizio mensa 7. Servizio lavanderia e stireria 3

8. Servizio parrucchiere (6 prestazioni annue di shampoo, taglio e piega per Ospite). Al momento del passaggio nel posto letto accreditato verrà applicata la retta corrispondente alla classe Sosia attribuita. Nella retta sono inclusi i seguenti servizi: 1. Assistenza medica e farmaceutica di base 2. Fornitura di pannoloni 3. Servizio Infermieristico 4. Servizio di fisioterapia 5. Attività ricreative, culturali e occupazionali 6. Servizio Assistenza alla persona 7. Assistenza religiosa 8. Servizio mensa 9. Servizio lavanderia e stireria 10. Servizio parrucchiere (6 prestazioni annue di shampoo, taglio e piega per Ospite). Dalle rette sono esclusi i servizi che si riportano di seguito: 1. Servizio estetista, podologo 2. Servizio trasporti sanitari per visite mediche, accertamenti sanitari, ricoveri (tariffe stabilite dal servizio di trasporto); 3. Tutto quanto non espressamente indicato nell art. 6 del presente contratto. Le assenze temporanee dell ospite sono disciplinate come segue: - Per i periodi di brevi assenze spontanee (fino ad un massimo di 30 giorni) sarà conservato il posto, fermo restando il pagamento della retta dovuta. - Per gli eventuali ricoveri in ospedale superiori alla durata di un mese, qualora l interessato intenda mantenere occupato il posto deve corrispondere ugualmente la retta per tutto il mese diminuita di un importo pari al 10% ragguagliato a mese. A fronte del pagamento della retta l Ente si impegna, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: alla stipula e al mantenimento dell assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale; al rispetto della privacy dell ospite ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. ; alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e socio sanitaria; alla diffusione della carta dei servizi. Ai sensi dell art. 1783-1786 c.c. l Ente risponde: 1) quando le cose dell ospite gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare. L'Ente ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza 4

e delle condizioni di gestione dell RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. L Ente si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le fatture delle rette di ricovero e la certificazione annuale delle spese sanitarie verranno intestate al nominativo dell Ospite, salvo diverse disposizioni fornite dall Ospite stesso o dal sottoscrittore del presente contratto mediante compilazione dell apposito modulo raccolta dati nella sezione Dati per intestazione fatture rette e cedolino. L Ente si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente. ART. 7 Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 10 del mese in corso, tramite: - bonifico bancario presso Deutsche Bank S.p.A. Filiale di Oggiono - Cod. IBAN IT 85 O 03104 51610 000000061588, mediante addebito sul proprio c/c bancario - bonifico bancario presso Banca Prossima (Div. Intesa Sanpaolo) - Cod. IBAN IT 24 A 03359 01600 1000 0001 5642, mediante addebito sul proprio c/c bancario - bonifico bancario presso Banca Credito Cooperativo dell Alta Brianza Filiale di Oggiono - Cod. IBAN IT 27 F 08329 51610 000000270252, mediante addebito sul proprio c/c bancario. - bonifico in contanti presso gli sportelli della BPL - Deutsche Bank - filiale di Oggiono. Nel caso in cui il pagamento avvenga tramite bonifico bancario, l'ufficio amministrativo provvederà a consegnare un modulo di ordinativo da presentare alla banca per effettuare il bonifico in via continuativa per l intero anno solare. Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle ordinarie predette deve essere concordata con l Ente. ART. 8 In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti sopra, l Ospite e/o il Terzo è / sono tenuto / tenuti a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento nella misura di legge e comunque, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla scadenza, il contratto si intende risolto di diritto e l Ospite ha l obbligo di lasciare la RSA entro 10 giorni, fatto salvo il diritto dell Ente di trattenere il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell Ospite e/o del Terzo ed eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi. Qualora l Ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ASL. 5

ART. 9 Qualora l Ospite e/o il Terzo intenda / intendano recedere dal presente contratto, dovrà / dovranno dare preavviso all Ente con comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data determinata ed entro il medesimo termine l Ospite deve lasciare la RSA. In caso di dimissioni intervenute durante il mese la retta è dovuta per l intero mese. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l addebito di una penale pari a 15 gg di degenza. In caso di decesso la retta viene calcolata come segue: - se il decesso avviene nei primi quindici giorni del mese è possibile chiedere il rimborso di metà della retta mensile; - se avviene nella seconda quindicina la retta rimane incamerata per l intero mese. Resta fermo l obbligo da parte dell Ospite e/o del Terzo di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero o, in caso di ritardo nell allontanamento dell Ospite, fino al giorno della dimissione dello stesso. ART. 10 L Ente ha facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l Ospite: a) a seguito di incompatibilità con il modello assistenziale istituito nella R.S.A. prima della scadenza del periodo di prova di cui al precedente articolo 1; b) per decisione motivata del Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile medico della R.S.A. nel caso in cui l Ospite: 1. divenga pericoloso per se stesso (autolesionismo ecc.) o per gli altri Ospiti; 2. tenga un comportamento incompatibile con la vita in comunità; 3. abbia commesso reiteratamente atti di violenza, furti o minacce in danno di altri Ospiti o del personale di servizio; 4. risulti moroso per un periodo superiore a giorni 60; 5. evidenzi patologie e situazioni cliniche, accertate da personale medico, incompatibili con la permanenza nella R.S.A. ART. 11 Il calcolo della retta decorre dal giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto d ingresso. ART. 12 Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto. ART. 13 Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato e non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti. ART. 14 In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Lecco. 6

Informativa in materia di privacy Ai sensi del Decreto Legislativo n 196 del 30.06.2003 rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili acquisiti o che verranno acquisiti in relazione al rapporto di lavoro intercorso, si informa che: 1. i dati personali e sensibili da Lei comunicati sono indispensabili per la corretta esecuzione delle attività proprie della Fondazione: il mancato trattamento dei dati non consentirebbe l espletamento degli obblighi contrattuali; 2. la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali e sensibili hanno la esclusiva finalità di poter svolgere in modo adeguato le attività proprie della Fondazione; 3. i dati personali e sensibili e il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione, di diffusione o comunque di divulgazione al di fuori dei casi previsti per legge e comunque secondo le modalità consentite. 4. I soggetti esterni che potranno venire a conoscenza dei Vs. dati sono: altre strutture sanitarie; enti competenti in materia di assistenza socio-sanitaria; enti e soggetti preposti agli accertamenti di Legge o ad altre verifiche sulla Fondazione. 5. i dati personali e sensibili saranno trattati sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico applicando tutte le misure minime di sicurezza previste nell allegato B del D.L.vo 196/2003; 6. i dati personali e sensibili saranno trattati solo ed esclusivamente da soggetti incaricati e adeguatamente istruiti; 7. è Vostra facoltà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.L.vo 196/2003, in sunto i seguenti: conoscere quali dati personali e sensibili sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento, ottenere la cancellazione dei dati personali e sensibili trattati in violazione delle norme, richiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati registrati, opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati personali e sensibili, opporsi al trattamento dei dati personali ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva. 8. la Fondazione denominata Casa di riposo Dr. Luigi e Regina Sironi Onlus garantisce, ai sensi del provvedimento del 9/11/2005 del Garante della Privacy (regole di condotta per la sanità), la protezione dei dati personali per quanto riguarda: tutela della dignità, riservatezza nei colloqui, distanze di cortesia, notizie al pronto soccorso, notizie sui reparti chiamate in sale d attesa, liste di pazienti, informazioni sullo stato di salute, ritiro delle analisi. Letto, confermato, sottoscritto in duplice originale 7

Oggiono, lì L Ospite Il Terzo Il tutore/curatore/ads in nome e per conto dell Ospite L Ente Le clausole indicate ai n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 del presente atto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell art. 1341, comma 2 del c.c. Oggiono, lì L Ospite Il Terzo Il tutore/curatore/ads in nome e per conto dell Ospite L Ente 8