REGOLAMENTO INSTALLAZIONE ANTENNE PARABOLICHE

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REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI NEL TERRITORIO DI CHIANCIANO TERMEM(Art. 3,. Comma 13, Legge 249/1997) specificazione e integrazione Art. 6) del Regolamento Edilizio Opere soggette ad autorizzazione punto f) Impianti tecnologici al servizio delle abitazioni ART. 1 Il presente Regolamento disciplina l installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nel Comune di Chianciano Terme ai sensi dell art. 3, comma 13, della Legge 249/1997. Il presente regolamento deve altresì intendersi come specificazione e integrazione dell art. 6 del Regolamento Edilizio Comunale dove sono disciplinate le Opere soggette ad autorizzazione, punto f) 1^ alinea Impianti tecnologici al servizio delle abitazioni. Le indicazioni qui previste si riferiscono a tutto il territorio del Comune di Chianciano Terme. ART. 2 Tutti gli immobili composti da più di una unità abitativa di nuova costruzione o quelli soggetti ad interventi di ristrutturazione, che già possiedono o intendono dotarsi di un impianto centralizzato per la ricezione dei tradizionali programmi TV, sono obbligati ad installare un antenna parabolica collettiva per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari. Tali immobili possono altresì utilizzare o installare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. E vietata l installazione di più antenne paraboliche in un unico edificio condominiale. ART. 3 Per l installazione dell impianto di antenna parabolica condominiale, se trattasi di condominio, o singola, se trattasi di residenza isolata, è necessario presentare richiesta di autorizzazione edilizia non onerosa. ART. 4 Di norma l installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell aspetto estetico delle città e del rispetto dell impatto visivo ed ambientale. ART. 5

Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili, pareti esterne di edifici quando le antenne siano visibili dal piano di strada delle pubbliche vie e da punti panoramici. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante apposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più altro del tetto stesso (colmo). Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con il Servizio Urbanistica ed Edilizia Pirvata del Settore Uso ed Assetto del Territorio del Comune le soluzioni più adeguate. ART. 6 E vietata a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazione pubbliche l installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zona di rilevante valore artistico o storico, nonché in contrasto con l armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche. ART. 7 Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari, il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Settore Uso e Assetto del Territorio del Comune può intimarne l adeguamento, procedendo in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse. L accertamento può avvenire tramite semplice segnalazione di un cittadino e della Polizia Municipale che ha il compito di vigilare sul territorio. ART. 8 Le antenne paraboliche in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale devono avere di norma le seguenti dimensioni: 120 cm di diametro per impianto collettivo e 85 cm di diametro per impianto singolo. Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell antenna parabolica potranno essere valutare con il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Settore Uso e Assetto del Territorio del Comune. ART. 9 Le antenne paraboliche, soprattutto nel Centro Storico, devono possibilmente presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del mando di copertura. ART. 10

Sul disco dell antenna parabolica a garanzia ed affidabilità del prodotto - è autorizzata, con una dimensione non superiore ad un decimo della superficie complessiva dell antenna, la presenza del logo del costruttore e/o dell importatore della stessa. ART. 11 Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46/1990 a tutela della sicurezza degli impianti. ART. 12 Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico.