ART. 1 FINALITÀ ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO



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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE, FINALIZZATE ALLA QUALIFICAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI. Del. C.P. 72/04) ART. 1 FINALITÀ La Provincia Regionale di Enna, nel quadro delle competenze assegnatele dalla vigente normativa in materia di promozione dello sviluppo economico e sociale, promuove e sostiene le attività agricole e la zootecnia, mediante l erogazione di incentivi finalizzati alla valorizzazione, alla qualificazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli delle aziende operanti nel territorio provinciale. ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI I destinatari dei benefici finanziari per la realizzazione degli interventi di cui all art. 3 del presente Regolamento sono: a) proprietari ed affittuari di una azienda agricola, di età compresa tra i 20 e i 60 anni alla data di presentazione della domanda; b) le cooperative agricole (e loro consorzi) costituite ai sensi della vigente legislazione sulla cooperazione e regolarmente riconosciute; I suddetti soggetti beneficiari devono dimostrare di condurre un azienda agricola, ricadente prevalentemente nel territorio provinciale, da almeno 1 anno rispetto alla data di presentazione dell istanza, mediante certificato di iscrizione negli appositi albi della C.C.I.A.A. ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO Il sostegno finanziario della Provincia è destinato ai soggetti di cui all art. 2 per le seguenti finalità: a) acquisto di attrezzature e macchinari per l etichettatura e/o il confezionamento dei prodotti agricoli aziendali destinati alla commercializzazione; b) acquisto di attrezzature e macchinari per la tracciabilità dei sistemi di allevamento zootecnico e dei prodotti agricoli aziendali; c) acquisto di espositori idonei per la promozione e la vendita dei prodotti agricoli aziendali da utilizzare presso la propria azienda e nelle mostre, fiere, manifestazioni in genere e punti vendita; d) acquisto di attrezzature e macchinari per la pesatura, la misurazione, la calibratura, la selezione e affini dei prodotti agricoli aziendali destinati alla commercializzazione; e) acquisto di attrezzature, macchinari ed accessori finalizzati al trattamento delle acque per uso potabile, zootecnico e irriguo ed alla depurazione delle acque ottenute nei processi di lavorazione e/o trasformazione delle produzioni agricole e zootecniche aziendali; f) acquisto di attrezzature e/o macchinari per la produzione autonoma di energia elettrica, esclusivamente per le aziende agricole non servite da rete di elettrificazione; g) acquisto di attrezzature per l adeguamento alle norme di sicurezza vigenti in materia di deposito di carburanti agricoli in azienda. 1

ART. 4 CONDIZIONI DI CONCESSIONE E ACCESSO AI BENEFICI CONTRIBUTIVI Gli incentivi saranno concessi solo in presenza della necessaria disponibilità di bilancio. I soggetti di cui all art. 2 per accedere ai benefici previsti nel presente Regolamento, devono condurre a vario titolo una base aziendale con indirizzo produttivo in linea con il settore d intervento per il quale si chiede il contributo. Devono, inoltre, dimostrare di rappresentare e gestire direttamente una produzione quantitativamente adeguata alla tipologia di investimento per la quale si richiede il contributo. Per beneficiare dei contributi relativi alle tipologie di spesa di cui alle superiori lettere a), b), c) e), ed f), del presente regolamento, occorre che i locali destinati ad ospitare le stesse attrezzature siano funzionali e idonei al ciclo produttivo dell azienda ed ai processi di lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto lavorato e trasformato. Nel caso della finalità prevista alla lettera d) dell art. 3 si fa obbligo al titolare dell azienda agricola, di applicare sull espositore, in maniera indelebile e ben visibile, la denominazione dell impresa nonché un piccolo logo con la denominazione della Provincia Regionale di Enna. ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE Al fine di accedere al finanziamento, le domande di contributo dovranno pervenire alla Provincia Regionale di Enna, Settore IV e dovranno essere redatte, in bollo, sulla base di un apposito modello predisposto dall Amministrazione Provinciale. La firma apposta sulla domanda deve essere autenticata a norma di legge o sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere l istanza stessa. In essa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, si dovrà dichiarare quanto segue: a) che non sono stati e/o non saranno richiesti incentivi finanziari in conto capitale con il sostegno di leggi operative a carattere regionale, nazionale e/o comunitario per gli acquisti ammessi a finanziamento; b) che non è stata pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di repressione delle sofisticazioni enologiche (ai sensi della L.R. n. 24 del 06/01/81, art. 4); c) che l impresa agricola è nel pieno esercizio dell attività e che il titolare medesimo non ha, a proprio carico, dichiarazioni di fallimento o di concordato, né processi fallimentari pendenti; d) di impegnarsi: - a proseguire l esercizio dell impresa per un periodo di almeno 5 anni dalla data dell atto di liquidazione del contributo; - a non alienare né distogliere, per alcun motivo, in tutto o in parte, le attrezzature e i macchinari ammessi a contributo, dalla loro destinazione produttiva agricola, senza l autorizzazione dell Amministrazione Provinciale; - a restituire l intero contributo, aumentato degli interessi legali, qualora vengano distolte o alienate del tutto o in parte, le attrezzature ammesse a contributo; - a restituire il contributo con le modalità di cui al 3 comma dell art.14, qualora cessi l attività prima che sia decorso il suddetto termine di 5 anni; 2

e) che ogni singolo componente della ditta, ai sensi della L.R. n.116 del 13/12/83 (dichiarazione solo in caso di ditte cointestate): - non è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all art. 416 bis del Codice Penale; - non è stato o è sottoposto, in forza di provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione prevista dalla legge n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche; - nei propri confronti non pende procedimento per l applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche; f) che conosce ed accetta, in maniera incondizionata, tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento; I soggetti di cui all art. 2 del Regolamento devono, inoltre, allegare alla domanda con la quale si richiedono incentivi finanziari la sottoelencata documentazione in duplice copia: 1) elenco documenti presentati; 2) visure catastali per i terreni facenti capo all azienda agricola, con indicazione dei riferimenti catastali, nonché delle generalità dei concedenti, nei casi di terreni condotti in affitto e/o in altre forme di conduzioni; 3) fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A. del richiedente. 4) relazione tecnica illustrativa, a firma di un tecnico abilitato, indicante: - la situazione catastale, colturale ed agronomica dell azienda; - la descrizione del ciclo produttivo aziendale; - l individuazione catastale e la descrizione dei locali in cui verranno ubicati i macchinari e le attrezzature da acquistare; - la descrizione delle attrezzature acquistate ed i vantaggi economici riconducibili ad esse; 5) contratto registrato di affitto nel quale risulta una durata locativa di almeno 6 anni dell azienda e dei locali dove verranno ubicati gli acquisti; ovvero altro tipo di contratto previsto dalle normative vigenti di durata non inferiore a sei anni; 6) preventivi di spesa per acquisto macchine, attrezzature e/o impianti con relativo visto di congruità di prezzo a cura della C.C.I.A.A.; 7) per le sole tipologie di spesa di cui alla lettera d) dell Art. 3. indagine di mercato supportato da n. 3 preventivi rilasciati da altrettante ditte nel caso in cui non è previsto esibire il visto di congruità di prezzo a cura della C.C.I.A.A. 8) certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. 9) autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti per la vendita dei prodotti agricoli aziendali e/o delle aziende agrituristiche; 10) concessione e/o autorizzazione all attingimento delle acque (ove previsto). In aggiunta alla superiore documentazione, le richieste di finanziamento pervenute da società di persone comunque definite dall art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere corredate di : dichiarazione ai sensi dell art. 2 della L.R. n. 116 del 13/12/83 (nei casi previsti); atto costitutivo e statuto vigente; atto di nomina del legale rappresentante. ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE Le pratiche saranno istruite secondo l ordine cronologico di presentazione delle stesse in base al numero di protocollo acquisito. Qualora le domande pervenute incomplete non sono regolarizzate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta da parte dell Ufficio competente, l istanza verrà rigettata. 3

Le pratiche complete che, cronologicamente, rientrano fra quelle dotate di copertura finanziaria, verranno proceduralmente definite in base alla documentazione prodotta ed a un sopralluogo preventivo che verrà espletato da un tecnico incaricato dall Ente, il quale redigerà un apposito verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e sulla ammissibilità degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento. Completata la fase istruttoria di ammissibilità e verificata la disponibilità di bilancio, il Dirigente del Settore IV, procederà a determinare la concessione del contributo e ad impegnare la spesa. Nella suddetta determinazione si evidenzierà l ammontare del finanziamento, i termini, le modalità di liquidazione, nonché tutte le eventuali prescrizioni di rito rivolte all azienda. La stessa determinazione di concessione del contributo sarà notificata al beneficiario mediante lettera raccomandata. ART. 7 SPESA AMMISSIBILE E MISURA DEL CONTRIBUTO Il contributo in conto capitale massimo complessivo erogabile, per ciascuna azienda, è pari a 7.500 ed è determinato sul costo complessivo approvato, al netto dell I.V.A., nella misura del 50%. I soggetti che hanno beneficiato del contributo possono presentare una nuova istanza ai sensi del presente Regolamento, solamente 12 mesi dopo la data di erogazione dell ultimo contributo. ART. 8 VARIANTI La ditta beneficiaria potrà acquistare attrezzature diverse da quelle contenute nei preventivi, purché della medesima qualità, tipologia e tecnologia di quelle ammesse a contributo, previa autorizzazione dell Amministrazione Provinciale. Le suddette variazioni potranno essere accolte esclusivamente entro il limite degli importi ammessi a contributo. ART. 9 TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO L erogazione degli incentivi sarà effettuata con Determinazione Dirigenziale, previa l acquisizione della documentazione di cui al successivo art. 10 e del verbale finale di accertamento, redatto dal tecnico incaricato. I tempi di realizzazione del progetto decorrono dalla data di notifica della determinazione di concessione del contributo. I preventivi di spesa relativi alle attrezzature e ai macchinari devono essere inderogabilmente convertiti in fatture entro 120 giorni, salvo ulteriore proroga a richiesta del beneficiario concessa dall Amministrazione Provinciale. Tale proroga, motivata, da concedersi a cura dell Amministrazione Provinciale su proposta del Dirigente competente, non potrà avere una durata superiore a 60 giorni. ART. 10 DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO Al fine di ottenere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare, entro i termini concessi la sotto elencata documentazione in duplice copia 1) comunicazione di avvenuta realizzazione degli acquisti; 2) fatture in originale o copie autenticate, quietanzate o accompagnate da lettera liberatoria, ed ogni altro documento giustificativo comprovante la spesa complessiva sostenuta per l acquisto delle attrezzature; 4

ART. 11 DECADENZA DAL FINANZIAMENTO Decadono dal beneficio coloro che incorrono in una delle seguenti situazioni: a) dichiarazioni non veritiere ovvero, omissive di dichiarazioni di fatti o di situazioni note, che sarebbero ostativi alla concessione del finanziamento; b) acquisizione di ulteriori benefici finanziari (fuori dai limiti temporali previsti dal Regolamento); c) cessazione delle condizioni sulla base delle quali l agevolazione è stata concessa; d) superamento termini inderogabili previsti dall art. 6 e dall art. 9; e) acquisto delle attrezzature prima della concessione del contributo. ART. 12 PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO AGLI EREDI DEI BENEFICIARI In caso di decesso del beneficiario degli incentivi, gli aventi diritto alla sua successione dovranno dimostrare la effettiva continuazione dell attività aziendale e provare le loro generalità di eredi con i seguenti documenti: a) certificato di morte del creditore; b) stato di famiglia del creditore; c) copia autenticata dell atto di ultima volontà del creditore; d) dichiarazione di legittimità degli eredi legittimi; e) domanda di subentro ai benefici da parte di uno o di tutti gli eredi; f) autorizzazione a riscuotere, del Giudice Tutelare, nel caso in cui, il pagamento debba essere effettuato a favore di persona minore o incapace; ART. 13 EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI DI REGOLARE ESECUZIONE L Amministrazione Provinciale effettuerà, tramite propri tecnici, uno o più sopralluoghi nella fase di istruttoria preliminare della pratica e nella fase precedente la liquidazione. Il sopralluogo finale dovrà accertare la regolarità delle spese autorizzate e la funzionalità delle attrezzature acquistate. ART. 14 VINCOLI E CONTROLLI L amministrazione provinciale si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento mediante controlli a campione sulla regolare ed effettiva destinazione produttiva delle attrezzature Le imprese che, prima dei 5 anni senza autorizzazione dell Amministrazione, abbiano distolto o alienato in tutto o in parte le attrezzature ammesse a contributo saranno tenute al rimborso totale della corrispondente somma ricevuta aumentata degli interessi legali. In caso di cessazione di attività, l impresa sarà tenuta alla restituzione della quota di contributo già erogata, rapportata al periodo intercorrente tra la cessazione dell attività e la scadenza del prescritto vincolo di 5 anni. La Provincia Regionale di Enna si riserva di effettuare tutte le verifiche ed i controlli diretti e indiretti che riterrà opportuni, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese sotto responsabilità dall impresa agricola. In caso di appurata mendacità di dette dichiarazioni, la ditta sarà tenuta a rimborsare l intero contributo percepito aumentato degli interessi legali. 5

La medesima sanzione verrà applicata, qualora su segnalazione dell autorità giudiziaria o a seguito di provvedimento da parte di altra autorità, si accerteranno situazioni e fatti gravi per i quali è prevista la revoca del beneficio concesso. ART. 15 LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO Acquisita la documentazione prevista dall art. 10 ed i verbali di sopralluogo e/o di collaudo di cui all art. 13, il Dirigente con propria determinazione, provvede a liquidare il finanziamento concesso, decurtando, eventualmente, le somme non spese dalla ditta. ART. 16 TRASPARENZA DEL PROVVEDIMENTO L Amministrazione Provinciale individuerà, l unità organizzativa competente ed il nominativo del Responsabile del procedimento di concessione del finanziamento. La domanda di finanziamento, corredata dai documenti richiesti in fase di istruttoria preliminare, potrà essere spedita o consegnata direttamente presso l Amministrazione Provinciale, la quale invierà ricevuta dell avvenuta presentazione della istanza con la comunicazione dell avvio del procedimento e con il nominativo del responsabile del procedimento stesso. Copia del presente Regolamento sarà inviata agli Enti pubblici e a tutte le associazioni competenti in materia di agricoltura e a chiunque ne farà richiesta. Le imprese agricole saranno informate sui benefici concessi con il presente Regolamento mediante la diffusione di articoli di stampa e informatici e l attività divulgativa del 4 Servizio Promozione e Sostegno all Agricoltura del Settore IV. ART. 17 DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI La concessione dei contributi di cui al presente Regolamento, non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per realizzazioni future e/o collegate a quelle già finanziate. La Provincia non assume alcuna responsabilità sulla realizzazione di progetti o iniziative alle quali ha accordato interventi finanziari. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme che disciplinano l attività degli Enti locali. ART. 18 NORMA FINANZIARIA Per fare fronte all erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento sarà iscritto in Bilancio un apposito stanziamento di spesa. 6