MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

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Legge Regionale n 38/2013 Regolamento di attuazione approvato con DGR 445/2016 MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING DESTINATARI (art. 1) Il Regolamento è rivolto: 1) alle attività di tatuaggio e piercing 2) alle attività di dermopigmentazione (trucco permanente e semipermanente) COSA BISOGNA FARE (art 2 co 1 e 2) Le attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione (anche quelle già attive) devono: 1) ENTRO IL 26 GIUGNO 2016 PRESENTARE NUOVA SCIA (su nuovo modello) al SUAP di competenza con NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO. 2) ENTRO 2 ANNI GLI OPERATORI DEVONO FREQUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE PER OTTENERE LA QUALIFICA DI TATUATORI E PIERCER. 3) ISCRIVERSI ALL'ALBO ARTIGIANI. L'esercizio dell'attività in forma autonoma presuppone l'iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane. 4) VERIFICARE I REQUISITI DEI LOCALI (ART 4); SE NON SUSSISTONO TALI REQUISITI E' POSSIBILE REGOLARIZZARE ENTRO UN ANNO (entro il 26 giugno 2017) IL RESPONSABILE TECNICO (art. 2 co 3) Nella SCIA deve essere indicato un responsabile tecnico: questo può essere lo stesso soggetto anche per più sedi purché durante l'orario di apertura della sede sia assicurata la sua presenza. Se si nominano più responsabili per diverse unità locali, vanno presentate le SCIA distinte, una per ciascuna unità locale. In caso di impedimento e assenza del responsabile tecnico per un periodo di un mese, bisogna comunicare il nome del sostituto al SUAP.

COSA NON SI PUO' FARE (art 8 ) E' vietato: 1) eseguire tatuaggi e piercing sui minori di anni 18 senza il consenso informato; 2) eseguire tatuaggi e piercing sui minori di anni 14 3) eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali si possono avere conseguenze invalidanti o dove la cicatrizzazione è difficile; 4) eseguire tatuaggi sulla totalità del corpo 5) effettuare piercing su parti del corpo che riducono la funzionalità d'organo 6) eliminare tatuaggi in strutture non sanitarie 7) eseguire tatuaggi e piercing su animali Attività in forma ambulante (art. 2 co 8) Non è consentito svolgere attività di piercing e tatuaggio in forma ambulante, salvo in occasione di manifestazioni pubbliche temporanee. In tal caso si deve comunicare in anticipo al SUAP i nomi degli operatori coinvolti e i luoghi per la prestazione devono avere queste caratteristiche: locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici lavabili, aree distinte per l'attesa, per l'esecuzione del tatuaggio o piercing, per la conservazione dei materiali puliti, per quelli sporchi dotati di lavabo con rubinetto e comando non manuale e distributore automatico di sapone liquido e asciugamano elettrico o monouso; pannelli trasparenti per separare il pubblico, contenitori per rifiuti speciali, servizi igienici e spogliatoi per gli operatori. Coesistenza di più attività (art. 2 co 9) Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili occupati da imprese di tatuaggio e piercing o estetiste, acconciatori, palestre. PIERCING DEL LOBO AURICOLARE (art. 4 co 10) Farmacie, oreficerie, gioiellerie possono effettuare il piercing esclusivamente sul lobo auricolare con attrezzatura monouso. Esse devono inviare all'asur COMUNICAZIONE dell'attività e PROCEDURA IGIENICO.SANITARIA. ADEMPIMENTI IGIENICO SANITARI (Art 3) il titolare deve redigere un PIANO DI AUTOCONTROLLO che contiene: - tipi di prestazioni effettuate - elenco di fornitori di attrezzature e materiali

- descrizione abbigliamento da lavoro, cautele di igiene e sicurezza per operatori e clienti - procedura di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione (trasporto, tracciabilità.) - procedura di disinfezione e asepsi della parte anatomica interessata - procedura di sanificazione degli ambienti - schede tecniche dei pigmenti o coloranti - atto di affidamento dello smaltimento dei rifiuti speciali CARATTERISTICHE DEI LOCALI (art. 4) Gli esercizi di tatuaggio, piercing, dermopigmentazione devono avere: 1) locale di ricevimento, attesa, informazioni: altezza almeno 2,70 m; illuminazione e aerazione pari a un ottavo o areazione artificiale 2) locale per l'esecuzione del lavoro: superficie almeno 9 m/q per la prima postazione e almeno 6 per le altre (separati anche con pannellature lavabili); altezza almeno 2,70m; illuminazione e aerazione pari a un ottavo o areazione artificiale; pavimenti e pareti facilmente lavabili; lavabo con acqua calda e fredda a comando non manuale per ogni postazione; distributore di sapone liquido; distributore di asciugamani elettrico o monouso; se nel locale avviene sterilizzazione vedi punto 3. 3) locale di pulizia e sterilizzazione: deve avere le stesse caratteristiche di quello di esecuzione. Se la sterilizzazione avviene negli stessi locali di esecuzione, allora questi devono avere apposito ripiano con autoclave. Non è richiesto alcun adempimento quando si usano solo strumenti monouso o quando il servizio è affidato a terzi. 4) locale spogliatoio: deve contenere un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore; altezza non inferiore a 2,40 m 5) servizio igienico: altezza non inferiore a 2,40m; lavabo con rubinetto a comando non manuale, distributore automatico di sapone e asciugamano elettrico o monouso; aerazione e illuminazione diretta (o impianto estrazione dell'aria); antibagno se l'accesso non avviene da disimpegno o corridoio. APPARECCHIATURE (artt. 5 e 6)

Gli artt. 5 e 6 descrivono le caratteristiche di apparecchiature e pigmenti e loro utilizzo in base alle diverse tecniche di tatuaggio e piercing STERILIZZAZIONE (art. 7) Tutti gli strumenti che entrano in contatto con cute o mucose, se non sterili monouso, sono sterilizzati. La procedura di sterilizzazione avviene con le seguenti fasi: 1) decontaminazione con disinfettante 2) detersione, spazzolatura, risciacquo 3) eventuale immissione in apparecchio ultrasuoni con disinfettante; 4) asciugatura con salviette monouso; 5) chiusura di ogni singola attrezzatura in busta apposita recante striscia cromatica per il controllo della temperatura 6) inserimento delle buste in autoclave; 7) custodia delle buste in ambiente idoneo INFORMATIVA E CONSENSO (art 9) Prima dell'esecuzione della prestazione, l'operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi e sulle precauzioni da osservare dopo la prestazione. Previo accertamento della minore età del cliente, l'operatore deve acquisire il consenso informato da parte di un genitore o tutore, nonché l'autorizzazione al trattamento dati. I modelli di informativa e consenso saranno adottati con Decreto della Regione Marche. SANZIONI (art. 11) Se gli operatori non frequentano i corsi di qualifica entro il 26 giugno 2017, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi. Se nel periodo di sospensione il responsabile tecnico non frequenta il corso, il comune dispone la chiusura definitiva dell'attività.