REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E DI TELEFONIA MOBILE

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Comune dii Refrontollo (Proviinciia dii Treviiso) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E DI TELEFONIA MOBILE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 20 DEL 17.05.2002

ART. 1 FINALITA Il Comune di Refrontolo promuove e garantisce la programmazione, il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione e gli eventuali interventi di risanamento delle stazioni radio base per telefonia mobile, o degli Impianti radiotelevisivi, con la finalità di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente di settore e in particolare del Decreto Interministeriale n. 381 del 10.09.1998 e delle direttive contenute nella delibera GRV n. 5268/98 oltre che nel presente Regolamento. ART. 2 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO NON IONIZZANTE GENERALITA Le presenti norme valgono per gli apparati in grado di creare campi elettro magnetici in spazi aperti o confinati. Sono escluse dal campo di applicazione le persone esposte per motivi diagnostici o terapeutici. 1) Sono definite Radiofrequenze le onde elettromagnetiche con frequenza tra: 300 khz a 300 MHz (300 x 10 3 Hz e 300 x 10 6 Hz) 2) Sono definite Microonde le onde elettromagnetiche con frequenza compresa tra: 300 MHz e 300 Ghz (300 x 10 6 Hz e 300 x 10 9 Hz). RT. 3 FORME DI COLLABORAZIONE PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE Il Comune di Refrontolo autorizza l installazione degli impianti radiotelevisivi e per la telefonia cellulare mobile previo parere dell ARPAV, e provvederà a notificare i risultati alla Regione e all Amministrazione Provinciale di Treviso. In particolare il Comune intende attivare forme di collaborazione e di intesa su tali tematiche in modo da uniformare i comportamenti e le procedure con le Amministrazioni Locali confinanti. Il Comune informerà dell andamento dei monitoraggi di controllo la cittadinanza e il Consiglio Comunale. Il Comune assicurerà, specificatamente, durante le singole fasi del procedimento e degli interventi di cui al presente regolamento la partecipazione dei Comitati e delle Associazioni dei cittadini appositamente costituiti, nelle forme previste dalla legge 241/90 e succ. modifiche ed integrazioni, in quanto portatori degli interessi collettivi dei cittadini rappresentati, fatto salvo l obbligo di riservatezza sui dati sensibili dei piani industriali dei gestori. ART. 4 ATTO AMMINISTRATIVO LEGITTIMANTE. Le realizzazione di tutti i tipi di impianti suddetti è soggetta a concessione Edilizia che viene rilasciata dal responsabile del Servizio Area Tecnica. L istanza dovrà ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE Le istanze per l installazione di tutti i tipi di antenne vanno presentate al Responsabile dell Area Tecnica e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia, anche dai seguenti documenti e atti: a) dati anagrafici del legale rappresentante della ditta esercente; b) indirizzo e ubicazione dell impianto; c) approfondita relazione indicante la motivazione che ha condotto all individuazione del sito individuato; d) tipologia di utilizzo dell impianto; e) costruzione, tipo e modello dell apparecchiatura; f) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento di segnale; g) costruttore, tipo e modello dell antenna trasmittente; h) caratteristiche di irradiazione delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale irradiazione (tilt elettrico o meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali guadagno dell antenna (valore numerico in Hz); altezza dell asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo su cui è ancorata l antenna; i) massima potenza ammessa in antenna; j) massima potenza irradiata; k) canali di trasmissione utilizzati, larghezza della banda, frequenze dell onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza; I) altitudine e coordinate geografiche dei punto o zona di installazione con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l installazione; m) precisazioni di quali e quanti altri impianti di emittenza sono installati nella zona interessata: cartografia del sito in scala 1:2000 riportante l ubicazione di altre stazioni radiobase eventualmente presenti nel raggio di.1 Km dal punto di installazione dell impianto in oggetto; n) misura dei valori ambientali di campo elettromagnetico di fondo in diversi punti di controllo attorno ad un raggio di 100 m dal nuovo centro emissivo; o) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell attivazione degli impianti oggetto dì autorizzazione, in condizioni di massimo utilizzo, in punti ritenuti significativi ovvero dove vi è una presenza di persone per periodi superiori alle 4 ore; p) tipologia delle schermature degli impianti in cui l irradiazione avviene nella porzione di spazio in cui opera l apparecchiatura minimizzando per quanto possibile l irradiazione all esterno: in questo caso deve essere indicata anche la potenza nominale. In tutti i casi si

indicano le tipologie delle eventuali schermature sia verso l esterno sia verso l interno affinché siano rispettate le condizioni di sicurezza per il personale che opera nell impianto; q) documentazione fotografica di impianti similari già installati nonché del sito individuato ai fini dell installazione, in modo adeguato al fine di valutare l impatto ambientale e paesaggistico; r) parere tecnico dell ARPAV; s) attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta richiedente, di aver dato preventiva informazione ai residenti insistenti nel raggio di 300 ml dall impianto; t) attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta richiedente, nella quale si dichiari: - - di aver preso atto del limite massimo di esposizione al campo elettromagnetico fissato dall'art. 4, comma 2, del D.M.A. n. 381 del 1998.di impegnarsi a rispettarli; - di aver preso atto che, nel caso in cui venga accertato il superamento di tali limiti, l attività dell impianto dovrà essere sospesa e l attivazione sarà subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante le cause che hanno comportato il superamento dei valori, gli interventi tecnici attuati al fine di rientrare nei valori massimi; - di assumere gli oneri relativi alla nuova misurazione nel campo elettromagnetico conseguente alla procedura di riattivazione, che verrà effettuata su iniziativa dell Amministrazione Comunale. u) per le installazioni su proprietà comunali: - impegno alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, e di obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi dalla scadenza della concessione edilizia, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione edilizia, decida autonomamente di disattivare l'impianto e, comunque alla scadenza della concessione comunale. Dei parametri sopra elencati eventualmente omessi perché non presenti o non significativi nel particolare impianto deve essere esplicitamente indicata l assenza. ART. 6 OBBLIGHI SPECIFICI E GARANZIE I soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare mobile e degli impianti radiotelevisivi in rapporto alla situazione esistente, contestualmente alla richiesta di installazione di nuovi impianti devono: a) comunicare tutti gli elementi utili per consentire l aggiornamento del censimento degli impianti; b) diminuire l'impatto visivo delle stazioni radiobase con particolare attenzione all'ambiente naturale e storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;

c) prevedere - tecnicamente ove possibile, tecnicamente - sistemi a terra di tutti i volumi dei nuovi impianti per la telefonia mobile, secondo le prescrizioni dell Amministrazione Comunale, mettendo in atto tutti gli opportuni accorgimenti di mitigazione; d) modificare gli impianti esistenti in caso di evoluzioni normative riguardo ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e) comunicare tempestivamente al Comune e all ARPAV ogni necessità di variazione di potenza degli impianti rispetto a quella autorizzata, in particoiare per quanto riguarda l aumento della potenza massima degli stessi, al fine di ottenere il necessario nullaosta e autorizzazione preventiva e di fornire con continuità le informazioni necessarie all aggiornamento degli impianti per telefonia cellulare e radiotelevisivi; Il Responsabile del Servizio: a) rilascia le concessioni edilizie necessarie per l installazione delle stazioni radiotelevisive e delle autorizzazioni di impianti di telefonia mobile; b) comunica ai comuni ricadenti nel raggio di 500 metri dal punto di localizzazione dell impianto di aver avviato la procedura per il rilascio della concessione edilizia. ART. 7 LOCALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI L installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche per telefonia mobile e radiotelevisivi è consentito, di norma al di fuori delle Z.T.O. A - B - C - CENTRI RURALI e delle aree adibite dal P.R.G. ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Gli impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive. ART. 8 CONTROLLO SUGLI IMPIANTI Il controllo del rispetto dei valori dichiarati dal concessionario per il rilascio della concessione è effettuato dall'arpav e/o dall'asl e I.S.P.E.S.L. in ragione delle specifiche competenze attribuite agli stessi dalle vigenti disposizioni legislative. L'azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano nel tempo gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili nell'intento di ottenere i migliori obiettivi di qualità conseguibili. L'azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti. Il gestore consegna su richiesta del Comune, che provvede a sentire l'arpav, una relazione sulle iniziative di cui al presente punto.