Provincia di Avellino

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Provincia di Avellino Settore Agricoltura e Ricerca Scientifica Servizio Caccia e Pesca CALENDARIO ITTICO ANNO 2011 IL DIRIGENTE VISTO Il Regolamento per la pesca fluviale e lacuale. approvato con R.D. 22.11.1914 n. 1486; VISTO il T.U. delle leggi sulla pesca 8.10.1931 n. 1604 e successive modifiche; VISTO il D.P.R. 10.06.1955 n. 987 sul decentramento dei servizi del Ministero dell Agricoltura e Foreste; VISTO il D.P.R. del 24.07.1977 n. 616; CONSIDERATO che la Regione Campania, con delibera n. 17542 del 22.12.1978, ha delegato l Amministrazione Provinciale di Avellino a continuare a svolgere le funzioni esercitate in materia di pesca nelle acque interne fino all approvazione della legge regionale di riordino delle stesse funzioni; SENTITO il parere della Commissione Consultiva della pesca in acque dolci; RICHIAMATA la delibera n. 236 del 01/04/2004, con la quale il Calendario veniva modificato ed integrato alla luce delle nuove norme di salvaguardia disposte con provvedimento della Giunta Regionale della Campania; VISTA la Disposizione Dirigenziale n 700 del 23 Febbraio 2011, di approvazione del presente Calendario, R E N D E N O T O -agli effetti della pesca, le acque della provincia di Avellino, sono classificate di tipo secondario ; -le distanze previste dall art. 8 del R.D. 22.11.1914 n. 1486, sono ridotte a m. 1,00; dette distanze sono riferite sia alla posizione del pescatore sia all azione di pesca. -l esercizio della pesca ha inizio un ora prima del sorgere del sole e termina un ora dopo il tramonto ad eccezione della pesca all anguilla e di quella alla carpa con la tecnica del Carp Fishing che potrà protrarsi anche nelle ore notturne. -la pesca nelle acque pubbliche della provincia di Avellino può essere esercitata tutto l anno, eccezion fatta per il periodo intercorrente dalla prima domenica di ottobre all ultima domenica di novembre, durante il quale verrà osservato il Divieto Assoluto di Pesca su tutto il territorio provinciale onde consentire il Ripopolamento Ittico; -per quanto attiene le specie ittiche, vanno osservati i divieti e le prescrizioni contenuti nell apposita sezione riservata ai tempi di pesca. ACQUE IN CONCESSIONE - con atti deliberativi della Giunta Provinciale n 93 del 15.05.2006 e n 404 del 28.12.2007, sono state affidate in concessione, a scopo di piscicoltura, tratti dei sottoelencati corsi d acqua e bacini idrici provinciali, alle seguenti associazioni:- alla F.I.P.S.A.S. - Sezione Provinciale di Avellino: a) Il Fiume Calore tratto scorrente dal ponte sulla strada statale 164 (incrocio con S.S. 7) in località Ponteromito (Nusco) fino al ponte sulla strada statale 90 in località Ponte Calore (Mirabella Eclano).

b) Il Fiume Sabato tratto scorrente dal ponte sulla strada provinciale in località Consorzio agrario in San Michele di Serino fino al Ponte della superstrada AV SA in località Villa San Nicola (Cesinali). all ASSOCIAZIONE SOUTH LAND E ASSOCIAZIONE S.P.S. CANNISTI CLUB Avellino: a) Il Lago Laceno - qualunque sia il contorno bagnato del lago, interamente ricadente nel territorio del comune di Bagnoli Irpino, ad eccezione del tratto in corrispondenza dell area pic-nic ove è consentita la libera pesca ai pescatori non affiliati alle predette Associazioni. In dette acque, dovranno essere rispettate, trattandosi del medesimo bacino idrico, le limitazioni imposte attraverso le regolamentazioni e/o disciplinari emanate dai concessionari. Per esercitare la pesca nelle suddette acque, nei periodi consentiti, oltre la licenza di pesca regionale rilasciata dall Amministrazione Provinciale, occorre essere in possesso di apposita tessera rilasciata dall Associazione Sportiva concessionaria. L esercizio della pesca nelle acque affidate in concessione di Piscicoltura è regolato, oltre che dalle leggi vigenti, dal presente calendario e dall apposito disciplinare sottoscritto dalle parti nonchè dalle eventuali Disposizioni o Regolamenti particolari stabiliti, nel rispetto della normativa vigente in materia, dagli Enti o dalle Associazioni titolari di concessione ed approvati dall Ente Provincia. Le eventuali disposizioni e/o regolamenti redatti dalle Associazioni concessionarie dovranno, in ogni caso, riflettere i dettami normativi contenuti nel calendario ittico provinciale, attenendosi scrupolosamente a divieti e prescrizioni in esso contenute, ivi comprese le sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori in caso di violazione alle norme di esercizio dell attività ittica. L inosservanza alle disposizioni o regolamenti particolari sopra citati, sarà considerata trasgressione di ordini prefettizi o ministeriali (oggi Amministrazione Provinciale) di cui al R.D. 22 novembre 1914, n. 1486. TEMPI DI PESCA L esercizio della pesca ha inizio un ora prima del sorgere del sole e termina un ora dopo il tramonto ad eccezione della pesca all anguilla e di quella alla carpa con la tecnica del Carp Fishing che potrà protrarsi anche nelle ore notturne. Nelle acque pubbliche ed in quelle private che siano collegate con esse è VIETATA LA PESCA delle seguenti specie ittiche, per il periodo a fianco di ciascuna segnato: TROTA e altri salmonidi da un ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un ora prima del sorgere del sole dell ultima domenica di febbraio. CARPA dal 1 giugno al 30 giugno. TINCA dal 1 giugno al 30 giugno. PESCE PERSICO (persico reale) dal 1 maggio al 31 maggio. PERSICO TROTA dal 1 maggio al 31 maggio. GAMBERO sempre vietato. LAMPREDA sempre vietata. Nei detti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi della qualità e della provenienza sopraindicata, non possono formare oggetto di commercio o di trasporto nè di smercio nei pubblici esercizi. MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA Le lunghezze minime che i pesci devono aver raggiunto perchè la pesca, la compravendita,la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati ai sensi dell art. 16 del R.D. 1486/1914, sono le seguenti: TROTA e altri salmonidi - cm. 22, TINCA - cm. 25, CARPA -cm. 30, ANGUILLA cm.25, PESCE PERSICO (persico reale) - cm. 22, PERSICO TROTA cm.22, BARBO-cm.20,

CAVEDANO-cm.18. La lunghezza minima totale dei pesci sarà misurata dall apice del muso all estremità della pinna caudale. Nelle acque libere la cattura dei Salmonidi è limitata a non più di 10 (dieci) esemplari al giorno per ogni titolare di licenza. Tale limite è superabile nelle gare di pesca debitamente autorizzate. I pesci che sono soggetti a divieto, qualora inavvertitamente catturati, devono essere in ogni caso immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati. ATTREZZI CONSENTITI E MODALITA DI PESCA CANNA - (con o senza mulinello) - ogni titolare di licenza potrà fare uso di massimo 3 (tre) canne. Per ogni canna, la lenza potrà essere munita ed armata con non più di tre ami oppure una ancoretta, se innescati con esche naturali; con non più di cinque ami per la pesca con camolera o moschera; con massimo un artificiale di tipo: cucchiaino,devon (pesciolini artificiali) e simili. BILANCINA- (senza impianto fisso a terra) il lato della rete non deve essere superiore a mt. 1,50 ed il lato della maglia non deve essere inferiore a mm.10 (dieci). E ammesso l uso di una sola Bilancina per ogni titolare di licenza; l uso della bilancina inibisce quello di altri attrezzi da pesca. La pesca all anguilla può essere esercitata, oltre che con gli attrezzi di cui innanzi, anche con il cosiddetto MAZZETTO (corona di vermi priva di ami e/o ancorette legata alla lenza di una canna o di un bastone) Ciascun titolare di licenza potrà utilizzare contemporaneamente massimo tre canne, anche in occasione della pesca alla carpa con la tecnica del Carp Fishing. Il pescatore non potrà, in ogni caso, occupare uno spazio complessivo a terra superiore a metri dodici. Durante l'esercizio della pesca è ammesso l'uso del guadino esclusivamente per il recupero del pescato. D I V I E T I Nelle seguenti acque la pesca è sempre vietata fino a diversa disposizione:- Torrente Zagarone dalla sorgente fino alla confluenza dell affluente di sinistra proveniente dalla località Madonna di Grienze nel Comune di Calabritto; Fiume Sele dalle sorgenti Tredogge al ponte sito in località Fossi Caposele; E vietata la pesca negli specchi e nei corsi d acqua ricadenti all interno del perimetro della ZONA A del Parco Monti Picentini e del Parco del Partenio. Nelle ZONE B e C dei Parchi e nella Riserva Naturale Foce Sele -Tanagro è vietata la pesca negli specchi e nei corsi d acqua, fatta salva quella esercitata con singola canna. E vietato, nei corsi d acqua e nei tratti di fiume sottoindicati, prevalentemente popolati da Salmonidi, l uso, la pasturazione e la detenzione della larva della mosca carnaria (Bigattino):- FIUME CALORE - dalle sorgenti - fino al ponte Passerella in comune di Lapio. FIUME SABATO- dalla sorgenti- fino al Ponte della Ferrovia Avellino/Rocchetta in comune di Atripalda. FIUME SELE- dalle Sorgenti fino al Ponte in località Cantariello, frazione Quaglietta, in comune di Calabritto; FIUME OFANTO -dalle sorgenti fino al ponte S.Antonio in comune di Lioni. I divieti anzidetti sono estesi a tutti i corsi d acqua che costituiscono le sorgenti ed a tutti gli affluenti di destra e di sinistra compresi nei tratti dei fiumi sopra descritti. Nel lago Laceno è vietata la pasturazione con i bigattini (larve della mosca carnaria), fermo restando il loro utilizzo per esclusivo uso d innesco. E' vietato l'esercizio della pesca con più di tre attrezzi per ciascun pescatore anche in occasione della pesca alla carpa con la tecnica del Carp Fishing.. E' vietata la pesca nei corsi o bacini d'acqua delimitati con tabelle indicanti "Divieto di Pesca - "Gara di Pesca"- "Zona di Protezione" e "Zona di Ripopolamento". E' vietata, altresì, la detenzione di esche ed attrezzi non consentiti.

In tutte le acque è vietata la pesca da natanti di qualsiasi genere eccezion fatta per quella praticata con l ausilio del belly boat e similari E' severamente proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, con la corrente elettrica e generatori della stessa ed è vietato gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorbidirle ed a stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici; sono pure vietati la raccolta ed il commercio dei pesci e degli altri animali acquatici così storditi od uccisi. E' inibita, altresì, nelle acque pubbliche e nelle acque private che siano collegate con esse, la detenzione della dinamite e di tutte le altre materie su indicate. E' vietato l uso di più di una canna in zone "B" e "C" del "Parco Partenio" e "Parco Monti Picentini" e nella Riserva Naturale Foce Sele Tanagro. E' sempre vietata la pesca notturna (con o senza fonti luminose), ad eccezione della pesca dell'anguilla e la pesca della carpa con la tecnica del Carp Fishing. Durante la pesca notturna (da un ora dopo il tramonto ad un ora prima del sorgere del sole) è vietato, altresì, detenere altre specie ittiche diverse dall anguilla e dalla carpa. E' vietata la pesca con le MANI, quella con l'uso della FIOCINA (Forchetta), dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea nonché la pesca a mezzo di LENZA a MANO o FILACCIONI e la pesca col sistema detto a STRAPPO (anche se ami o ancorette sono innescati). E' severamente proibito, durante l'esercizio della pesca, l'uso e la detenzione (anche solo come pasturazione) del SANGUE comunque trattato. E' vietato introdurre nelle acque pubbliche ed in quelle private che siano collegate con esse una nuova specie o varietà di pesci e di altri animali acquatici, senza avere ottenuto il permesso dell'amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 19 del R.D. 22.11.1914 n. 1486. E' vietato, inoltre, gettare od abbandonare rifiuti solidi nelle acque, lungo gli argini e le rive dei fiumi, torrenti, laghi e canali; convogliare e riversare rifiuti liquidi nelle acque senza i dovuti accorgimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di ecologia; prelevare con mezzi meccanici, elettrici o per derivazioni, qualsiasi quantitativo di acque di fiumi, torrenti, laghi, canali o collettori, senza la prescritta autorizzazione. PESCA DELL ANGUILLA E PESCA DELLA CARPA CON TECNICA DEL CARP FISHING CON OBBLIGO DI RIMESSA IN ACQUA DEL PESCATO Fermo restando quant altro innanzi disposto, la pesca dell anguilla e quella della carpa con tecnica del carp Fishing, è consentita anche nelle ore notturne, così come di seguito indicato:- Per la pesca all anguilla è ammesso l utilizzo massimo di n 3 canne per ogni pescatore così come per quella alla carpa con la tecnica del Carp Fishing. Ciascun pescatore non potrà occupare uno spazio complessivo a terra superiore a metri 12; Durante l esercizio della pesca notturna (cioè da un ora dopo il tramonto ad un ora prima del sorgere del sole) è vietato detenere specie ittiche diverse da anguille e/o carpe. PESCA SPORTIVA CON L AUSILIO DEL BELLY BOAT (Classic boat, U-boat, V-boat, Pontoon, Kick Boat) La Provincia di Avellino e per essa l Assessorato all Agricoltura e Ricerca Scientifica, nell ottica della programmazione di attività turistico sportivo ricreative finalizzate alla promozione ed allo sviluppo del territorio, ha avvertito l esigenza di sostenere le iniziative di maggior impatto promozionale di rilevanza locale, regionale e nazionale, promosse ed organizzate da Associazioni Sportive operanti sul territorio provinciale, introducendo, nel presente Calendario Ittico, a titolo sperimentale, l esercizio della pesca sportiva con l ausilio del Belly Boat e/o similari. La pesca con detta attrezzatura, regolamentata secondo l allegato Disciplinare, è consentita in tutte le acque libere dei bacini ed invasi idrici esistenti sul territorio provinciale e prevede l obbligo del rilascio in acqua del pescato di qualsiasi genere (NO KILL totale del pescato). GARE DI PESCA

In tutte le acque della Provincia è vietato svolgere gare di pesca senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione Provinciale. I concessionari di acque a scopo di piscicoltura, dovranno effettuare le gare di pesca solo ed esclusivamente nelle acque interessate dalle concessioni stesse, fermo restando la possibilità del rilascio di autorizzazioni in occasione di manifestazioni sportive di notevole rilevanza. Per le gare in acque in concessione è fatto obbligo ai concessionari di trasmettere all'amministrazione Provinciale, all'inizio dell'anno, il calendario delle gare indette e comunicare, con largo anticipo, lo svolgimento delle singole gare nonché eventuali modifiche e cambiamenti. Le richieste per lo svolgimento delle gare devono essere inoltrate dal legale rappresentante o suo delegato delle Associazioni sportive e devono specificare: o il nome del responsabile e l indirizzo dell Associazione richiedente con recapito telefonico e/o fax; o il tratto di fiume e/ o bacino idrico interessato alla gara; o il tipo di gara ed in caso di immissione di fauna ittica la data e l ora della semina; o la data di effettuazione della gara indicando l orario di inizio e quello di termine. In occasione di gare di pesca alla trota, nei tratti interessati è fatto assoluto divieto di pesca dal giorno precedente la gara fino alla conclusione della manifestazione agonistica. Per le gare di cosiddetta pesca a colpo il divieto inizierà da un ora prima del sorgere del sole del giorno della gara fino alla conclusione della manifestazione agonistica. Il pescato deve essere conservato in vivo e, dopo la pesatura, deve essere rimesso in acqua. I partecipanti ad essa, pertanto, sono esonerati dal rispetto della normativa che limita le catture nella specie e nella misura. Appositi cartelli delimiteranno il campo di gara e recheranno le diciture "CAMPO DI GARA" - "DIVIETO DI PESCA dalle ore... del giorno... alle ore... del giorno...". Tali cartelli saranno sistemati e rimossi a cura ed a spesa delle Società Sportive che indicono la competizione. In caso di immissione di fauna ittica, l Associazione è tenuta ad acquisire la certificazione sanitaria relativo alla provenienza ed all immunità della fauna ittica immessa entro il più breve tempo possibile su richiesta dell Ente. L Amministrazione Provinciale, pur concedendo l autorizzazione all effettuazione delle gare è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni causati a persone a cose e animali durante ed in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca. Per quanto non previsto dal presente regolamento, restano ferme le norme contenute nel T.U. delle leggi sulla pesca, le norme speciali in materia e quelle Regionali in vigore. LA SORVEGLIANZA SULL ESERCIZIO DELLA PESCA, SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI E L ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI, SONO AFFIDATI, AI SENSI DELL ART. 30 DEL R.D. 8.10.1931, N. 1604, ALLE GUARDIE ITTICO - VENATORIE - AMBIENTALI REGIONALI E PROVINCIALI, ALLA POLIZIA PROVINCIALE, AL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI CARABINIERI, ALLA GUARDIA DI FINANZA, ALLA POLIZIA MUNICIPALE, ALLA POLIZIA DI STATO ED AD OGNI ALTRA GUARDIA GIURATA VOLONTARIA ALL UOPO AUTORIZZATA Avellino lì 23 Febbraio 2011 Il Responsabile del Servizio Istr. Dir. Roberto Della Sala Il Dirigente Dott.ssa Gaetana Marena Provincia di Avellino CORSO VITTORIO EMANUELE N 44 EX CASERMA LITTO 1 PIANO 83100 AVELLINO Tel. e fax. 0825/790464 Fax. 0825/790430 Tel. 0825/790418 Fax. 0825/790465 e-mail :- rdellasala@provincia.avellino.it e-mail :- gmarena@provincia.avellino.it