PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

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REGIONE LAZIO COMUNE DI POSTA FIBRENO RISERVA NATURALE LAGO DI POSTA FIBRENO PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 24 giugno 1995 Esaminato il 28 luglio 1995 dal CO.RE.CO. di Frosinone - decisione n. 7674 - Provvedimento: "Approva" Ufficio Tecnico Giugno 1995 Regolamento di attuazione - pag. 1

Art. 4 - ESERCIZIO DELLA PESCA 1. Fonti normative La pesca nelle acque comprese entro i confini della Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fibreno, in dipendenza del diritto di uso civico riconosciuto dal Decreto del Ministero per l'agricoltura e Foreste del 18 ottobre 1952 e ribadito con L.R. del 29 gennaio 1983, n. 10, è disciplinata: dal T.U. delle Leggi sulla Pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n. 1064; dal Regolamento approvato con R.D. del 22 novembre 1914 n. 1486, e successive modificazioni ed integrazioni; dalla L.R. 5 aprile 1988, n. 18 per la protezione della fauna; dalla L.R. 7 dicembre 1990, n. 87, così come modificata dalla L.R. 2 maggio 1995, n. 16 per la tutela del patrimonio ittico e la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio; dal D.G.R. 23 febbraio 1993, n. 1101 di classificazione delle acque interne della Regione Lazio; dal presente Regolamento di attuazione della Riserva Naturale elaborato in applicazione della L.R. 29 gennaio 1983, n. 10, istitutiva della Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fibreno. 2. Titolari del diritto di uso civico di pesca Titolari del diritto di uso civico di pesca nelle acque della Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fibreno sono tutti coloro che risultano residenti nel Comune di Posta Fibreno. 3. Zonazione delle acque della Riserva ai fini della pesca Al fine di razionalizzare l'utilizzazione della fauna ittica come risorsa naturale, a vantaggio della comunità locale, ma anche nel rispetto dei fini di salvaguardia propri della Riserva, le acque della Riserva stessa vengono suddivise in tre zone: ZONA 1 Comprendente l'area delle sorgenti fino ai primi 200 metri circa del lago, l'insenatura dove è presente l'isola galleggiante, l'insenatura in località Carpello per una lunghezza di circa 350 metri comprese le acque circostanti l'isola maggiore e per 10 metri dalla riva, tutte le acque sotterranee, gli ultimi 200 metri circa del lago, l'intero fosso di Carpello: vedi tavola allegata. In essa la pesca è vietata in qualsiasi modo e in ogni periodo dell'anno. Eventuali permessi di pesca potranno essere rilasciati dall'ente gestore della Riserva solo per fini di ricerca scientifica, e per altri motivi particolari secondo quanto riportato nel successivo punto 12. ZONA 2 Comprendente le aree del lago non comprese nella zona 1, ed i canali di proprietà comunale nel piano del Fibreno: vedi tavola allegata. In essa è consentita la pesca da parte dei titolari del diritto di uso civico di pesca, nelle modalità e nei tempi che vengono indicati nei successivi punti 6, 9 e 10. ZONA 3 Comprendente il fiume Fibreno ricadenti entro i confini della Riserva Naturale: vedi tavola allegata. In essa è consentita la pesca sportiva da parte dei titolari del diritto di uso civico di pe- Regolamento di attuazione - pag. 2

sca e da parte dei soggetti singoli diversi dai titolari del diritto di uso civico secondo quanto stabilito nel successivo punto 4. Le modalità e i tempi per l'esercizio della pesca sportiva vengono indicati nei successivi punti 7, 9 e 10. 4. SOGGETTI AMMESSI AD ESERCITARE LA PESCA L'esercizio della pesca nella acque della Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fibreno, nel rispetto della zonizzazione di cui al precedente punto 3., è consentita ai soggetti indicati nel precedente punto 2., siccome unici titolari del diritto di uso civico di pesca, purché in possesso di licenza di pesca nelle acque interne di tipo "B" e con regolare tesserino annuale rilasciato dal Sindaco. E' inoltre consentito l'esercizio della pesca sportiva nelle acque del fiume Fibreno anche a soggetti singoli diversi dai titolari del diritto di uso civico, purché in possesso di licenza di pesca nelle acque interne di tipo "B". Il numero di pescatori sportivi esterni ammessi nella Riserva e le modalità di assegnazione dei permessi vengono indicati nel successivo art. 15) del presente Regolamento. In tal caso dovrà, comunque, essere imposto a costoro il versamento di un canone il cui provento dovrà essere destinato dall'ente gestore per attività di tutela, valorizzazione e incremento della fauna ittica delle acque gravate dal diritto di uso civico o di valorizzazione turistico-didattica della Riserva; l'importo del canone è riportato nel successivo art. 15). 5. ATTIVITA' VIETATE Oltre ad ogni altro divieto previsto dalle Leggi e dal presente Regolamento, sono vietate le seguenti attività: a) prosciugare, divergere, ingombrare ed occupare con opere stabili i corsi d'acqua o parti del bacino lacustre allo scopo di agevolare la pesca; b) occupare con qualsiasi apparecchio fisso o mobile più di un terzo della larghezza dei corsi d'acqua e dei canali, misurata perpendicolarmente dalla riva; c) esercitare la pesca con l'ausilio di lampade, o altri sistemi che comportino emissione di luci o facendo uso di sostanze chimiche di qualsiasi specie, o di qualsiasi esplosivo, o provocando scariche elettriche con qualsiasi fonte; d) esercitare la pesca subacquea; e) esercitare la pesca mediante pasturazione con l'uso di qualsiasi tipo di esca; f) esercitare la pesca mediante esche naturali, ad eccezione della camola del miele e del lombrico; g) esercitare la pesca con le mani. 6. ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA AI TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVI- CO, LORO NUMERO E OMOLOGAZIONE Premesso che il D.G.R. 23 febbraio 1993, n. 1101 classifica le acque del lago Fibreno, del fiume Fibreno e del fosso Carpello come secondarie di tipo "A", i titolari del diritto di uso civico possono esercitare la pesca soltanto con gli attrezzi di seguito elencati e descritti, e per l'uso e- spressamente indicato: a) CANNA CON O SENZA MULINELLO Armata con non più di quattro ami ad esca naturale (camola del miele o lombrico) o artificiale (moschera e camolera o cucchiaino). Ogni pescatore può usare nell'attività del diritto di uso civico di pesca, una sola canna. b) ONTANA OD OLTANA Tale attrezzo deve avere le seguenti dimensioni: lunghezza max mt. 20, altezza mt. 3, maglia mm. 35. Tale rete, comunque orientata, non può Regolamento di attuazione - pag. 3

essere disposta ad una distanza di mt. 20 dalla riva; tra l'uno e l'altro di questi attrezzi deve intercorrere una distanza minima di mt. 50. Ogni pescatore non può esercitare la pesca con non più di una ontane od oltane, che, per essere impegate, devono preventivamente essere registrate e sigillate a cura del Comune. La pesca con l'ontana od altana va esercitata personalmente dai titolari di licenza di pesca che ne sono proprietari. L'ontana od oltana non può essere impiegata alterandone la forma e dimensioni. E' assolutamente vietato impiegare il detto attrezzo senza i regolamentari galleggianti, che devono essere applicati alla parte superiore dell'attrezzo ed a una distanza di cm. 30 l'uno dall'altro. L'ontana od oltana, deve essere utilizzata esclusivamente nella zona 2 del lago, di cui alla cartografia allegata. Essa deve essere messa in acqua nel pomeriggio, entro mezz'ora dopo il tramonto e rimossa il giorno seguente entro le ore 9.00. c) BERTAVELLO AD UN INGRESSO E CON UNO O DUE INGANNI Tale attrezzo deve avere le seguenti caratteristiche: diametro della bocca non superiore a centimetri 80; lunghezza non superiore a centimetri 180; larghezza di maglia non inferiore a millimetri 15. Esso potrà essere impiegato per la pesca dei Salmonidi nel lago e per la pesca dell'anguilla, soltanto nei canali del piano del Fibreno e nelle aree lacustri dove l'acqua è ferma. Oltre al divieto previsto nel punto 5., comma c), è altresì vietato apporre ai lati dell'attrezzo qualsiasi palizzata o arginatura. L'uso del bertavello con le "ali" è vietato. d) MARTAVELLINO Tale attrezzo deve avere un solo ingresso ed un solo inganno e le seguenti caratteristiche: diametro della bocca non superiore a centimetri 40; lunghezza non superiore a centimetri 60; larghezza di maglia non inferiore a millimetri 7. L'uso è consentito soltanto a postazione fissa e per la pesca allo spinarello. Se utilizzato nelle acque del lago, l'attrezzo dovrà essere posto dalla riva e dagli altri attrezzi ad una distanza non inferiore a metri due. La larghezza della maglia di tutte le reti consentite viene verificata misurando la rete a filo bagnato; essa è data dividendo per 10 la distanza fra 11 nodi consecutivi. Prima dell'uso, ogni proprietario deve sottoporre ad omologazione e registrazione annuale presso gli Uffici della Riserva i seguenti attrezzi: Ontana od oltana; Bertavello; Martavellino. Gli stessi saranno muniti, a cura della Riserva, di apposito contrassegno che ne legittimi l'uso. I suddetti attrezzi possono essere usati soltanto dal proprietario, titolare di regolare licenza di pesca. Ogni pescatore può usare contemporaneamente nell'attività della pesca un numero di attrezzi non superiore al seguente: Ontana od oltana... n. 1; Bertavello... n. 5; Martavellino... n. 8. 7. ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA SPORTIVA Regolamento di attuazione - pag. 4

La pesca sportiva può essere esercitata soltanto con gli attrezzi di seguito elencati e descritti: a) CANNA CON O SENZA MULINELLO Tale attrezzo può essere impiegato con lenza armata con non più di 4 ami a esca naturale (camola del miele o lombrico) o artificiale (moschera e camolera o cucchiaino). Ogni pescatore può usare nell'attività della pesca sportiva, una sola canna. b) GUADINO L'uso di tale attrezzo è consentito soltanto come strumento ausiliario per il recupero del pesce allamato. 8. ATTREZZI DI PESCA NON CONFORMI Gli attrezzi di pesca non conformi con quanto indicato nei punti 6. e 7. o usati in tempi o nei luoghi non consentiti (punti 3. e 9.) oltre alle sanzioni amministrative previste a carico dei proprietari, saranno rimossi e sequestrati dagli agenti preposti (Guardiaparco della Riserva, Vigili Urbani del Comune, etc.), conservati e consegnati all'amministrazione Comunale di Posta Fibreno. 9. PERIODI E ORARI DELLA PESCA E' vietata la pesca e la detenzione dei pesci delle seguenti specie nei periodi sottoindicati e, comunque, anche nei periodi coincidenti con la chiusura della pesca decretati con apposita ordinanza dall'amministrazione provinciale: trota macrostigma (Salmo trutta macrostigma) e trota fario (Salmo trutta fario): dal tramonto della prima domenica di ottobre al sorgere del sole della seconda domenica di aprile. vairone (Leuciscus souffia) localmente noto come "rivella", barbo (Barbus plebejus) e spinarello (Gasterosteus aculeatus): dal 15 marzo al 31 maggio. tinca (Tinca tinca), carpa (Cyprinus carpio) e carassio (Carassius spp.): dal 15 maggio al 15 luglio. La pesca dell'anguilla (Anguilla anguilla) è permessa in ogni periodo dell'anno. E' vietata la pesca al carpione (Salmo fibreni) ed alla lampreda di ruscello (Lampetra planeri) in ogni periodo dell'anno (vedi anche il successivo punto 10.). E' vietata, inoltre la cattura e la detenzione del gambero d'acqua dolce (Austropotamotus pallipes) e del granchio (Potamon fluviatilis), come previsto dalla L.R. 5 aprile 1988, n. 18. Durante i suddetti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi 3 giorni per ciascun periodo, i pesci freschi provenienti dalle acque della Riserva non possono formare oggetto di trasporto, nè di smercio nei pubblici esercizi. Il diritto di uso civico di pesca è consentito, nel periodo di apertura relativo ad ogni specie, da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto. L'individuazione dell'orario coincidente con i tempi suddetti è determinato dalla lettura del calendario solare. 10. DIVIETO DI PESCA AL CARPIONE E ALLA LAMPREDA DI RUSCELLO In applicazione del concetto di conservazione proprio della L.R. 29 gennaio 1983, n. 10, istitutiva della Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fibreno, al fine di tutelare le specie di maggiore interesse scientifico e quelle in riduzione numerica nell'intero territorio nazionale, è vietata in qualsiasi modo ed in ogni periodo dell'anno la pesca delle seguenti specie: Salmonide indigeno localmente noto come "carpione" (Salmo fibreni), elemento faunistico endemico del bacino del Fibreno; Lampreda di ruscello (Lampetra planeri). La pesca al carpione ed alla lampreda di ruscello è consentita solo per fini di ricerca scienti- Regolamento di attuazione - pag. 5

fica, e per altri motivi particolari riportati nel successivo punto 12., dietro autorizzazione concessa dal Sindaco sentito il Direttore della Riserva. 11. TAGLIE MINIME E NUMERO MASSIMO DI PESCI CATTURATI E' fatto divieto pescare e detenere pesci delle seguenti specie che abbiano lunghezza inferiore a centimetri 25: trota; tinca; anguilla. La lunghezza del pesce è data dalla distanza fra l'apice del muso e l'estremità della pinna caudale. Nel rispetto delle finalità della pesca come espressione del diritto di uso civico e al fine della conservazione dell'equilibrio del patrimonio ittico, ad ogni pescatore è consentito catturare per ogni giorno di pesca non oltre 6 (sei) esemplari, conteggiati complessivamente per le seguenti specie: trota; tinca; carpa; anguilla. Al pescatore sportivo non residente nel Comune di Posta Fibreno è consentito, nel periodo di apertura della pesca alla trota e nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, catturare nel solo fiume Fibreno non oltre 3 (tre) esemplari di trota giornalmente. Per lo spinarello ed il vairone ad ogni pescatore, detentore dell'uso civico, è consentito catturare un quantitativo non superiore a chilogrammi uno complessivamente per le due specie nel corso di una giornata. Il pescatore è obbligato a reimmettere in acqua i pesci occasionalmente catturati di grandezza inferiore o di quantitativo superiore a quelli consentiti. 12. CATTURA DELLA RANA VERDE La cattura della rana verde (Rana esculenta), pur costituendo attività diversa dalla pesca, va ugualmente regolamentata in base ai principi della tutela e corretta fruizione delle risorse della, conformemente alle seguenti disposizioni: a) la cattura del detto Anfibio è consentita senza il possesso di licenza di pesca o di caccia, ai soli residenti nel Comune di Posta Fibreno, dall'alba al tramonto; b) ne è vietata la cattura durante il periodo compreso dal 1 giugno al 31 luglio; c) è consentita la cattura e detenzione di un quantitativo giornaliero massimo di un chilogrammo; d) la cattura della rana verde è consentita in ogni specchio d'acqua ad eccezione delle zone in cui è vietata la pesca e all'interno delle riserve integrali e dei monumenti naturali. Si può fare uso di lenza armata, con esca artificiale o naturale, ma senza amo; nei canali la cattura è consentita anche con le mani. Art. 22 - SANZIONI Salvo che il fatto non costituisca reato per effetto di altre normative vigenti, le violazioni ai di- Regolamento di attuazione - pag. 6

vieti e alle prescrizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'art. 16 della L.R. 28 novembre 1977 n. 46 congiuntamente all'art. 11della L.R. 29 gennaio 1983 n. 10, e applicate secondo il procedimento di cui all'art. 17 della citata L.R. n. 46/77. Per le violazioni dei vincoli, dei divieti e delle inosservanze delle norme previste dal presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni: Violazione all'art. 4 - Esercizio della pesca si applicano le sanzioni previste dall'art. 43 della L.R. 7 dicembre 1990 n. 87 e dalla L.R. 5 aprile 1988 n. 18. Qualora il contravventore incorrerà nella stessa infrazione entro cinque anni dall'ultima constatazione, la sanzione verrà raddoppiata nel minimo e nel massimo, a norma dell'art. 16 della L.R. n. 46/77. Regolamento di attuazione - pag. 7