SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge del 3 maggio 2010 n. 70

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Legge del 3 febbraio 2011 n. 8

ENATO DELLA REPUBBLICA, vili LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

Legge del 29 maggio 2009 n. 76

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

SENATO DELLA REPUBBL1C

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MAZZONI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge del 23 ottobre 2009 n. 159

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLI

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1302

SENATO DELLA REPUBBLICA. RELAZIONE DELLA f COHMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convenzione monetaria tra l Unione Europea e la Repubblica di San Marino (2012)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

CONVENZIONE MONETARIA tra l Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (2010/C 28/05)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL MINISTRO DELLA DIFESA (LA RUSSA)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

d iniziativa dei senatori RAMPONI e BURGARETTA APARO

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.P.R n. 311

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1827

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 2 MAGGIO 2006

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 105

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

(segue: testo approvato dalla Camera dei Deputati)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA. LEGGE 23 giugno 2014, n. 96. PARTE PRIMA N. 55/L

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

SENATO DELLA REPUBBLIC RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

ENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE. Deliberazione n.

LEGGE 29 settembre 2015, n. 166

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2225

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

SENATO DELLA REPUBBLICA

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 306) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (MARTINAZZOLI) col Ministro delle Finanze (VISENTINI) col Ministro del Tesoro (GORIA) e col Ministro del Commercio con l'estero (CAPRIA) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1983 Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981 ONOREVOLI SENATORI. A seguito della richiesta avanzata dalle Autorità sammarinesi di aumentare adeguatamente il valore nominale ed il contingente di monete metalliche diverse dall'oro da coniare per conto del Governo di San Marino sia per fronteggiare l'intervenuta erosione inflazionistica sia per poter perseguire una politica numismatica, il 7 dicembre 1981 è stata firmata in San Marino una nuova Convenzione monetaria che sostituisce quella firmata il 10 settembre 1971. La presente Convenzione va sottoposta alla ratifica con autorizzazione del Parlamento ed entrerà in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica. Resterà in vigore per dieci anni, anche se i competenti organi finanziari dei due Paesi potranno provvedere, in seguito a debita autorizzazione, alla revisione biennale dei contingenti stabiliti (valore nominale: un miliardo e cento milioni di lire italiane; centodieci milioni di pezzi coniati). TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) 2-3-4

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 306 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino firmata a San Marino il 7 dicembre 1981. Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 9 della Convenzione stessa. Art. 3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 306 CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo considerato l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria sulla base di quanto stabilito nell'articolo 47 della Convenziloaie di amicizia e dì' buon vioitiiaito conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953, dalla Convenzione monetaria del 10 settembre 1971, dall'accordo aggiuntivo in materia economica, finianzaiaria e monetaria e Scambio di note firmati a Roma il 10 luglio 1974, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S.E. il dottor Vittorino Rotondaro, ambasciatore d'italia, S.E. l'avvocato Giordano Bruno Reffi, segretario di Stato per gli affari esteri e politici, i quali, dopo essersi scambiati i piietnd poteri ed averli (riconosciuti im buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalità della presente Convenzione. La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa. Articolo 2. Le monete, ned valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 306 Articolo 3. Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse. Articolo 4. Ciascuno dei due Governi avrà facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano. Articolo 5. La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. Il Governo di San Marino, comunque, ogni qualvolta intenderà procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concorderà preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorità tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana. Il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino. Articolo 6. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo e cento mi-. lioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo di pezzi coniati non potrà superare i centodieci milioni. I competenti organi fdnainziiiairi) dei due Paesi, debitamente autorizzati a tal fine, provvederanno, di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale dei contingenti di cui al precedente paragrafo, sulla base degli indicatori di variazione del costo della vita. L'emissione del primo contingente di monete si intende riferita al periodo 1 gennaio-31 dicembre 1982. Articola 7. Saranno presi speciali accordi per il caso che una, moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità. sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra: Parte.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 306 Articolo 8. Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio. Articolo 9. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi. In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in San Marino in duplice originale, ili giorno sette dicembre millenovecentottanituno. Per la Repubblica italiana Vittorino ROTONDARO Per la Repubblica di San Marino Giordano Bruno REFFI