Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro



Documenti analoghi
del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.

d e c r e t a : I. Disposizioni generali

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza del DFI

Ordinanza del DFI

Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

1. Disposizioni generali Organizzazione Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi Svolgimento dell esame 6

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) (del 14 dicembre 1999)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento Diploma di studi avanzati (DAS) SUPSI in insegnamento della matematica alla scuola media

Ordinanza sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014

Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011)

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Sezione 1: Oggetto e durata. del 4 febbraio 2014 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a

Capitolo II Ammissione e promozione

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Formazione di gruisti addetti alla manovra di autogrù e gru a torre

Regolamento dell esame di maturità della Scuola Svizzera1 di Roma del 17 gennaio 20012

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Regolamento per la formazione continua professionale

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

Regolamento per l ottenimento degli attestati modulari 1 e 2 con verifica delle equivalenze

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Regolamento del personale

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.

Capitolo I Disposizioni generali

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

del 5 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

del 1 novembre 1999 (Stato 26 novembre 2002)

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

Direttive per la redazione del lavoro di Master e di altri lavori scritti concernenti i moduli

( D.R. n 142 del ) Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni. Articolo 2 Principi generali

Transcript:

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro del 24 marzo 2011 CFSL 6057.i 10.11

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro del 24 marzo 2011 La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL, visto l articolo 2 capoverso 3 dell ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (ordinanza sulla qualifica) 1, decreta: I Aspetti generali 1 Principio 1.1 Chi ha frequentato con successo i rispettivi corsi CFSL e soddisfa le condizioni per accedere agli esami, può conseguire presso la Suva il diploma di esperto/ esperta nell ambito della sicurezza e il diploma di ingegnere della sicurezza. 1.2 Grazie alla formazione svolta, i titolari del diploma dispongono delle nozioni e delle capacità richieste per esercitare con competenza e responsabilità l attività di specialista della sicurezza sul lavoro. 1.3 Le prove d esame vengono definite, organizzate e svolte dalla Suva su mandato della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro. 2 Formazione 2.1 La formazione si basa sui requisiti definiti nell ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (ordinanza sulla qualifica) 2. 2.2 I corsi CFSL sono riconosciuti come corsi di perfezionamento professionale dall Ufficio federale della sanità pubblica. 3 Commissione d esame 3.1 Per la supervisione e l organizzazione degli esami, la CFSL istituisce una commissione d esame composta da 5 a 7 membri fra i quali nomina un presidente che rimane in carica per quattro anni con la possibilità di essere rieletto. 1 RS 822.116 2 RS 822.116 2 CFSL 6057.i

3.2 Su richiesta del responsabile della formazione, la commissione d esame a. approva il programma d esame, b. decide in merito al riconoscimento di formazioni di base conseguite all estero, c. sceglie i responsabili dei corsi e gli esperti, d. fissa le tasse d esame, e. redige un rapporto per la CFSL da sottoporre all attenzione dell Ufficio federale della sanità pubblica, f. può emanare direttive riguardanti gli esami. 3.3 I membri della commissione possono partecipare alle attività concernenti gli esami. 4 Responsabile della formazione Il responsabile della formazione della Suva a. forma il team d esame, b. è responsabile dell elaborazione delle prove d esame, delle soluzioni e dei criteri di valutazione (standard), c. controlla che gli esami si svolgano correttamente, d. decide in merito all ammissione all esame, fatto salvo il punto 3 capoverso 2 lettera b, e. su richiesta del team d esame decide in merito al superamento/mancato superamento dell esame. 5 Team d esame Il team d esame è composto dal responsabile dell esame (in genere il responsabile di un corso) e dagli esperti. II Esame di esperto nell ambito della sicurezza 6 Ammissione 6.1 Sono ammesse all esame le persone che a. hanno acquisito una formazione professionale qualificata nell ambito considerato, possiedono un certificato o un diploma riconosciuti e dimostrano di avere almeno tre anni di esperienza pratica oppure b. hanno acquisito una formazione professionale qualificata in un altro ambito, possiedono un certificato o un diploma riconosciuti e dimostrano di avere almeno sei anni di esperienza pratica nell ambito considerato oppure c. hanno conseguito il diploma di maturità e dimostrano di avere sei anni di esperienza pratica nell ambito considerato e hanno seguito il corso di perfezionamento professionale per esperti della sicurezza della durata minima di 20 giorni. CFSL 6057.i 3

6.2 La commissione d esame decide in merito al riconoscimento di formazioni di base conseguite all estero applicando per analogia l articolo 11d capoverso 3 dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 3. 6.3 L esame deve essere sostenuto entro un anno dall ultimo giorno di corso. In presenza di una richiesta motivata il responsabile della formazione può concedere una proroga. 7 Prove d esame L esame comprende le prove seguenti: a. prova scritta, b. documentazione e presentazione di un programma per il miglioramento della sicurezza sul lavoro e la tutela della salute all interno di un azienda, c. individuazione sistematica dei pericoli. 8 Prova scritta 8.1 Con la prova scritta si verificano le conoscenze teoriche del candidato. 8.2 La prova scritta viene corretta e valutata da un esperto. Le correzioni e la valutazione vengono infine esaminate e vistate dal responsabile dell esame. 9 Documentazione e presentazione 9.1 Questa parte dell esame consiste nella raccolta di documentazione (lavoro da svolgere a casa) e nella presentazione di un problema concreto nell ambito della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute. L analisi, svolta in maniera autonoma, deve essere corredata di una proposta di soluzione. 9.2 La documentazione e la presentazione vengono valutate dal responsabile dell esame e da due esperti. 9.3 Un esperto prende nota dei contenuti essenziali della presentazione. 10 Individuazione sistematica dei pericoli 10.1 In un lavoro da svolgere a casa il candidato illustra come procede all individuazione sistematica dei pericoli in una situazione concreta. 10.2 Questa prova viene valutata dal responsabile del corso e da un esperto. 11 Requisiti Ha superato l esame di esperto/esperta nell ambito della sicurezza chi ottiene un voto minimo di 4 per la prova d esame «Documentazione e presentazione», una media dei voti per tutte e tre le prove pari almeno a 4 e nessun voto inferiore a 3. 3 RS 832.30 4 CFSL 6057.i

12 Diploma 12.1 Il diploma di specialista della sicurezza sul lavoro con la menzione complementare «esperta nell ambito della sicurezza CFSL»/«esperto nell ambito della sicurezza CFSL» è rilasciato dalla Suva su mandato della CFSL ed è firmato dal responsabile della formazione e dal presidente della CFSL. 12.2 Sul diploma figura la durata della formazione. III Esame di ingegnere della sicurezza 13 Ammissione 13.1 Sono ammesse all esame le persone che a. possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola universitaria professionale svizzera (livello terziario A), b. hanno ottenuto un diploma di esperta/esperto nell ambito della sicurezza conformemente all ordinanza sulla qualifica, e c. hanno seguito la formazione complementare per ingegneri della sicurezza della durata di almeno dieci giorni. 13.2 La commissione d esame decide in merito al riconoscimento di formazioni di base conseguite all estero applicando per analogia l articolo 11d capoverso 3 dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 4. 13.3 L esame deve essere sostenuto entro un anno dall ultimo giorno di corso. In presenza di una richiesta motivata il responsabile della formazione può concedere una proroga. 14 Oggetto e valutazione del lavoro di diploma 14.1 Il candidato deve redigere e presentare un lavoro pratico proprio all attività di ingegnere conformemente all articolo 5 dell ordinanza sulla qualifica 5, proponendo un argomento adeguato al responsabile del corso. 14.2 All elaborazione del lavoro di diploma devono essere dedicati almeno cinque giorni. 14.3 Il lavoro di diploma e la relativa presentazione sono valutati dal responsabile dell esame e da due esperti. 14.4 L esame di diploma di ingegnere della sicurezza risulta superato con un voto minimo di 4. 4 RS 832.30 5 RS 822.116 CFSL 6057.i 5

15 Attestato di diploma La candidata o il candidato che supera l esame ottiene il diploma di specialista della sicurezza sul lavoro con la menzione complementare «ingegnere della sicurezza CFSL». Il diploma è rilasciato dalla Suva su mandato della CFSL ed è firmato dal responsabile della formazione e dal presidente della CFSL. 16 Ripetizione del lavoro di diploma Un lavoro di diploma insufficiente (voto inferiore a 4) può essere rielaborato e ripresentato entro un anno dalla prima presentazione. La candidata o il candidato è libero di proporre un nuovo tema al responsabile del corso. IV Disposizioni generali 17 Supporti didattici 17.1 I supporti didattici ammessi vengono resi noti in anticipo. 17.2 L utilizzo di supporti didattici non ammessi comporta l esclusione dall esame, che viene ritenuto non superato. 18 Impedimenti 18.1 Se un candidato non si presenta a sostenere una prova d esame senza addurre una motivazione valida, l esame risulta non superato. Si considerano motivazioni valide in particolare malattia, infortunio, servizio militare, decesso di un familiare. 18.2 Chi, a causa di malattia o infortunio, non può sostenere l esame, deve presentare un certificato medico. 19 Valutazione 19.1 La prova d esame è valutata secondo la seguente scala (voti interi o mezzi voti): 6 = ottimo 5 = buono 4 = sufficiente 3 = insufficiente 2 = scarso 1 = molto scarso 19.2 Gli esaminatori stabiliscono collegialmente la valutazione. Se non giungono a un giudizio unanime si calcola la media aritmetica dei voti proposti. 6 CFSL 6057.i

20 Comunicazione Il mancato superamento dell esame viene comunicato per iscritto. 21 Ripetizione dell esame 21.1 Chi non supera l esame ha la possibilità di ripresentarsi entro un anno per sostenere le prove d esame non superate. In presenza di una richiesta motivata, il responsabile della formazione può concedere una proroga. 21.2 Le prove d esame non superate possono essere ripetute al massimo due volte. 22 Elenco degli specialisti della sicurezza sul lavoro La Suva tiene un elenco degli specialisti della sicurezza sul lavoro diplomati. 23 Costi 23.1 La CFSL indennizza i membri della commissione d esame. 23.2 Le tasse d esame (esclusa la ripetizione dell esame) e di diploma sono comprese nella tassa di iscrizione al corso. 23.3 Gli esperti sono indennizzati dalla Suva. 24 Rimedio giuridico 24.1 Contro le decisioni basate sul presente regolamento può essere interposto ricorso scritto al Tribunale amministrativo federale conformemente alle disposizioni della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale 6. Il ricorso deve essere motivato. 24.2 Termine per il ricorso: 30 giorni. 25 Abrogazione di regolamenti precedenti Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per l esame di esperto nell ambito della sicurezza del 19 ottobre 2006 e il regolamento per il lavoro di diploma degli ingegneri della sicurezza del 19 ottobre 2001. 26 Disposizione transitoria La candidata e il candidato che ha iniziato la formazione prima del 31 dicembre 2011 è esaminato secondo il diritto previgente. 6 RS 173.32 CFSL 6057.i 7

27 Entrata in vigore Il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012 Lucerna, 24 marzo 2011 Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoror CFSL il presidente dott. Ulrich Fricker il segretario principale dott. Serge Pürro 8 CFSL 6057.i