Il quadro normativo AMMA. Giovanni Monti

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D.Lgs. 257/2006 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro Il quadro normativo Giovanni Monti AMMA

Legge n 257 del 27/03/1992 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Art.1, c 2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Art.2, lett. b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

DM 14/12/2004 Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto. L'uso delle fibre accanto elencate e dei prodotti contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte è vietato. L'uso dei prodotti contenenti le fibre di amianto accanto elencate e che sono già installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del presente decreto è autorizzato fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile.

DM 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

DM 26/10/1995 Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.

DM 14/05/1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

DM 20/08/1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

D.Lgs. Governo n 257 del 25/07/2006 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. Art. 1 Modifiche al titolo del D.L.gs. 626/94 Art. 2 Inserimento del Titolo VIbis nel D.Lgs. 626/94, Art. da 59-bis a 59-septiesdecies. Art. 3 Sanzioni Art. 4 Clausola di cedevolezza Art. 5 Abrogazione del Capo III del D.Lgs. 277/91 dal 26/9/2006

Art. 59-bis. - Campo di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Art. 59-quater. - Individuazione della presenza di amianto 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. 2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.

Art. 59-quinquies. - Valutazione del rischio 1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59- sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione... solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto.. in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni.. 4. La Commissione consultiva permanente.. provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2

Art. 59-sexies. - Notifica 1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto. 3. Questi dati sono accessibili, a richiesta, dall RLS 4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Art. 59-septies. - Misure di prevenzione e protezione esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.. ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite.. mediante le seguenti misure: a) limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti; b) processi lavorativi concepiti in modo da evitare di produrre polvere.. o,.. da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria; c) regolare pulizia e manutenzione di locali e attrezzature; d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto stoccati e trasportati in imballaggi chiusi; e) rifiuti raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in imballaggi chiusi con etichettatura indicante che contengono amianto.

Art. 59-octies. - Misure igieniche a) luoghi : 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) limitazione accesso; 3) oggetto del divieto di fumare; b) aree speciali per mangiare e bere senza rischio di contaminazione; c) adeguati indumenti di lavoro o adeguati DPI; d) indumenti di lavoro o protettivi che possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie specificamente attrezzate, in contenitori chiusi, se non vi provveda l'impresa stessa o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento; e) gli indumenti di lavoro o protettivi riposti in luogo separato da quello per abiti civili; f) impianti sanitari adeguati, con docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g) equipaggiamento protettivo: custodito in locali specifici, controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; riparato o sostituito se difettoso prima di ogni utilizzazione.

Art. 59-nonies. - Controllo dell'esposizione Art. 59-decies. - Valore limite

Art. 59-undecies. - Operazioni lavorative particolari 1. se è prevedibile il superamento del valore limite il datore di lavoro adotta le seguenti misure: a) fornisce ai lavoratori DPI per le vie respiratorie e altri DPI e ne esige l'uso durante tali lavori; b) cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; c) misure per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; d) consulta i lavoratori o i loro RLS sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

Art. 59-duodecies. - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (ora art.212 Dlgs 152/2006)

Piano di lavoro: a) rimozione dell'amianto o dei m.c.a. prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori dei DPI; c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

D.Lgs 277/91 art 34 3. Il piano, in particolare, prevede: a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno; b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione; c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art. 33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico... a) natura dei lavori e loro durata presumibile; b) luogo ove i lavori verranno effettuati; c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3; d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni; e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3; f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.

5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. 6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 59-sexies. 277/91 art 34. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza 5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 6. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 25.

Art. 59-terdecies. - Informazione dei lavoratori 1. Ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto; b) specifiche norme igieniche, compresa necessità di non fumare; c) modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei DPI; d) misure di precauzione particolari per ridurre al minimo l'esposizione; e) esistenza del valore limite e necessità del monitoraggio ambientale. 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate.

Art. 59-quaterdecies. - Formazione dei lavoratori

Art. 59-quinquiesdecies. - Sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica; c) all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente; d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.

Art. 59-sexiesdecies. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio 1. Il medico competente,.., provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, Il datore di lavoro, per il tramite del SPP, comunica i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio. 2. iscrizione dei lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1. 3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ispesl copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2. 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ispesl la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2. 5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Art. 59-septiesdecies. - Mesoteliomi 1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ispesl.

Grazie.