MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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Transcript:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 16 settembre 2013 Designazione di venti ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. (13A07755) (GU n.226 del 26-9-2013) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche"; territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002; territorio del 17 ottobre 2007, "Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007; territorio e del mare del 31 gennaio 2013, "Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2013; Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare, con lettera prot. 0024684 del 3 ottobre 2012 alla Rappresentanza Permanente d'italia presso l'unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione Europea, Direzione generale Ambiente; Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale Ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione generale Ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai

sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; Vista la deliberazione del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 65 del 19 marzo 2008, con la quale e' stata disciplinata l'applicazione dei criteri minimi uniformi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 ai siti di interesse comunitario (SIC) della Basilicata e sono stati individuati i siti per i quali progettare specifiche misure di tutela e di conservazione e quelli per i quali e' necessario redigere un appropriato piano di gestione; Viste le deliberazioni della Giunta regionale della Basilicata n. 951 del 18 luglio 2012 e n. 30 del 15 gennaio 2013, con le quali sono state adottate le misure di tutela e conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativamente a 21 SIC della Regione medesima; Considerato che per il sito "IT9220055 Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni" di cui alla citata delibera n. 951 del 2012 la Regione ha in corso la definizione di un ampliamento dei confini a mare e che pertanto e' opportuno rinviare la designazione per consentire la conclusione di tale processo e consolidare i confini del sito; Considerato che la Regione Basilicata e' tenuta a provvedere, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, ad approvare in via definitiva le misure di tutela e conservazione relative alle ZSC designate con il presente decreto e a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate; Considerato che eventuali modifiche alle misure di conservazione di cui alle sopra citate deliberazioni della Giunta regionale della Basilicata, che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, potranno essere adottate dalla Regione secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007; Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali "Zone speciali di conservazione" di 20 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata; Viste, per quanto riguarda i SIC della Regione Basilicata ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la deliberazione del Commissario Straordinario dell'ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'agri Lagonegrese n. 52 del 30 luglio 2012 e la nota prot. 2808/06.01.04 del 24 aprile 2013 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversita' di Potenza, gestore della Riserva Naturale Orientata Grotticelle; Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta n. 1021 del 9 agosto 2013 Decreta: Art. 1 Designazione delle ZSC 1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea in Italia i seguenti 20 siti insistenti nel territorio della Regione Basilicata, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

--------------------------------------------------------------------- Tipo sito Codice Denominazione Area (Ha) B IT9210005 Abetina di Laurenzana 324 B IT9210010 Abetina di Ruoti 162 C IT9210020 Bosco Cupolicchio 1763 B IT9210035 Bosco di Rifreddo 520 B IT9210045 Bosco Mangarrone (Rivello) 370 C IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa 1313 B IT9210110 Faggeta di Moliterno 243 B IT9210115 Faggeta di Monte Pierfaone 756 B IT9210140 Grotticelle di Monticchio 342 B IT9210141 Lago La Rotonda 71 C IT9210142 Lago Pantano di Pignola 165 C IT9210190 Monte Paratiello 1140 C IT9210210 Monte Vulture 1904 B IT9210215 Monte Li Foi 970 B IT9210220 Murge di S. Oronzio 5460 B IT9210265 Valle del Noce 968 B IT9220030 Bosco di Montepiano 523 C IT9220130 Foresta Gallipoli - Cognato 4289 C IT9220135 Gravine di Matera 6968 C IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari 2575 --------------------------------------------------------------------- 2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 0024684 del 3 ottobre 2012. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/ nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione. Art. 2

Misure di conservazione 1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo decreto del Presidente della Repubblica presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono quelle adottate con le deliberazioni della Giunta regionale della Basilicata n. 951 del 18 luglio 2012 e n. 30 del 15 gennaio 2013, e sono immediatamente operative. Lo stralcio delle predette deliberazioni relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, le misure di conservazione di cui al comma 1 integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti sino all'integrazione, nei predetti strumenti, delle disposizioni di cui alla direttiva "Habitat" 92/43/CEE. 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. 4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla Regione Basilicata e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Art. 3 Soggetto gestore 1. La Regione Basilicata, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. 2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 16 settembre 2013 Il Ministro: Orlando