Roma, 23 maggio 2003 Ufficio D2- Disciplina del commercio Prot. n. 552838 Al Comune di Guidonia Settore Commercio e Trasporti Via Roma 145 00012 GUIDONIA (RM) Oggetto: Legge 25 agosto 1991, n. 287. Apertura esercizi di somministrazione all interno di un centro agroalimentare E, p. c. Alla Regione Lazio Settore Commercio Via R.R. Garibaldi 00100 ROMA All ANCI Via dei Prefetti 146 00186 ROMA Codesto Comune fa riferimento alla richiesta di rilascio di due autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla tipologia b) dell art. 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, in locali ubicati all interno del Centro Agroalimentare Romano. Dalla documentazione allegata al quesito risulta che l accesso al Centro è limitato agli operatori grossisti locatari degli spazi nel mercato all ingrosso, ai produttori agricoli sia singoli che associati titolari delle assegnazioni, ai commercianti al dettaglio interessati agli acquisti, nonché, in orari limitati, ai consumatori, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente. L accesso al Centro è, altresì, verificato da personale addetto al controllo che lo consente ai soli soggetti legittimati. 1
Stante la situazione codesto Comune chiede di conoscere il parere della scrivente in ordine alla applicazione o meno, nel caso di che trattasi, dei limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 dell art. 4 della legge 25 agosto 1991, n. 287. A tale proposito si fa presente quanto segue. L esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande per espressa previsione della citata legge n. 287 è subordinato alla iscrizione del titolare dell impresa individuale o del legale rappresentante della società ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all art. 1, della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell autorizzazione. (cfr. art. 2, comma 1). Ove la somministrazione sia rivolta al pubblico, ossia a chiunque ne faccia richiesta, l autorizzazione è rilasciata con riferimento alle tipologie di esercizio elencate alle lettere a), b), c) e d) dell art. 5, comma 1, della legge, sulla base di parametri numerici stabiliti per l intero territorio comunale o per zone del medesimo, mediante la procedura fissata dalla legge 5 gennaio 1996, n. 25. Trattasi nello specifico dei seguenti esercizi: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Oltre a dette tipologie la legge n. 287 prevede una serie di esercizi legittimati a somministrare alimenti e bevande non al pubblico ma ad una 2
determinata cerchia di utenti, espressamente individuati, che sono elencati nelle lettere dalla a) alla h) dell art. 3, comma 6: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all art. 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l attività congiunta di intrattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno; f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico. Premesso quanto sopra, con riferimento al caso specifico segnalato da codesto Comune, la scrivente, nel concordare sul fatto che tra le tipologie di esercizio elencate all art. 3, comma 6, della legge n. 287, non è prevista la fattispecie in discorso, fa presente di ritenere che l attività di somministrazione svolta dagli esercizi all interno di un centro agroalimentare, per le caratteristiche che la connotano, possa ritenersi attivabile a prescindere dalle disponibilità previste nei parametri numerici. Quanto sopra sulla base della considerazioni nel prosieguo evidenziate. La pianificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è prevista dalla citata legge n. 287 esclusivamente con riferimento alle attività rivolte al pubblico. Nel caso, infatti, di somministrazione riservata a cerchie determinate di soggetti, quali quelle svolte dalle tipologie di esercizio elencate all art. 3, comma 6, della legge, la normativa prescinde dal rispetto dei parametri come espressamente disposto dal primo periodo del comma in discorso. Ciò significa che il legislatore ha ritenuto che la necessità di stabilire le localizzazioni sulla base di valutazioni d ordine economico-commerciale, che sottende la determinazione dei parametri numerici, non si determina nel caso di attività non riservate al pubblico, non ponendosi in tal caso l esigenza di garantire un corretto sviluppo della rete di somministrazione. 3
Nel caso di specie, pertanto, considerato che l attività degli esercizi di somministrazione all interno del Centro Agroalimentare Romano, viste le modalità di controllo dell ingresso al medesimo e la predeterminata individuazione dei soggetti legittimati ad accedervi, possegga caratteristiche analoghe ed assimilabili a quelle tipiche degli esercizi elencati nell art. 3, comma 6, della legge n. 287, ritiene che l attivazione dei medesimi possa essere consentita prescindere dal rispetto dei parametri numerici fissati nella pianificazione. E indubbio, infatti, che trattasi di attività di somministrazione rivolta essenzialmente e in primo luogo alle esigenze dei fruitori del centro, peraltro gli unici legittimati a usufruire delle strutture e dei servizi del medesimo. Con l occasione, si precisa che l autorizzazione prevista dall art. 3, comma 1, della legge n. 287 è soggetta al silenzio assenso e che l autorizzazione prevista dall art. 3, comma 6, è da intendersi sostituita dalla denuncia di inizio di attività per effetto della emanazione delle disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi derivanti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ci si riferisce alla emanazione, nel corso del 1994, delle numerose disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi derivanti dall applicazione della legge n. 241. Trattasi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411, i quali hanno introdotto i due istituti generali di semplificazione amministrativa previsti dalla legge n. 241: l inizio dell attività su denuncia (art. 19 della legge n. 241, come modificato dall art. 2, comma 10, della legge n. 537) e il silenzio assenso (art. 20 della legge n. 241). L articolo 19, come riformulato dall articolo 2, comma 10, della legge n. 537, si applica a tutte quelle attività private il cui esercizio risulti subordinato al rilascio di un provvedimento amministrativo di consenso, il quale dipenda esclusivamente dall accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali e che non sia vincolato al rispetto di alcun limite o contingente complessivo. In tal caso, dispone l art. 19, l atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l esistenza dei presupposti e dei 4
requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall autocertificazione dell esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. L articolo 20 invece, si limita a stabilire che, nei casi indicati con apposito regolamento governativo, la domanda rivolta alla pubblica amministrazione per ottenere il rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato (..) dal medesimo predetto regolamento Considerato quanto dispone l articolo 19, il campo di intervento dell articolo 20 e del relativo regolamento governativo di attuazione è quello delle attività private escluse dal regime di liberalizzazione previsto dallo stesso articolo 19, cioè le attività per il cui inizio sia ancora necessario l atto di consenso della pubblica amministrazione. La revisione dei procedimenti amministrativi, operata dai suddetti decreti in materia di silenzio assenso e di denuncia di inizio, dell attività ha avuto conseguenze anche su quelli previsti dalla legge n. 287 che, con l occasione, si rammentano. Il decreto n. 407, richiamando al punto 49 dell allegato, l art. 3 della legge n. 287, ha sottoposto al regime del silenzio assenso la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ossia quella effettuata nelle tipologie di esercizio di cui all art. 5 della legge n. 287. Il decreto n. 411 ha escluso dal regime di cui all art. 19 della legge n. 241, cioè dall inizio dell attività su denuncia, l apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione sottoposti a contingente numerico, richiamando l art. 3, commi 1 e 4, della legge n. 287. Dall esclusione esplicita dei soli esercizi di somministrazione soggetti a contingentamento dall applicazione dell art. 19 deriva l implicita ammissione dell applicazione del regime dell inizio su denuncia alle attività di somministrazione previste dall art. 3, comma 6, della legge n. 287, le quali non sono contingentabili. Ciò significa che sono soggette al regime del silenzio assenso le richieste di apertura e di trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all art. 3, comma 1, della legge n. 287 (considerato che la dizione contenuta nella voce 49 del decreto n. 407 corrisponde a quella contenuta nella predetta disposizione della legge n. 287). 5
Trattasi, pertanto, delle tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico elencate con le lettere a), b), c) e d) nell art. 5 della legge (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27 ottobre 1998, n. 1934). Sono soggette, invece, al regime dell inizio dell attività su denuncia le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico, ma ad una cerchia determinata di utenti elencate all art. 3, comma 6, della legge. Detti esercizi, infatti, non sono soggetti al contingente numerico (applicabile invece a quelli di cui all art. 3, comma 1) considerato che la legge dispone che ai medesimi i limiti numerici, determinati ai sensi del comma 4, non si applicano (..). L esclusione dall applicazione dei limiti numerici alle tipologie di esercizio elencate nell art. 3, comma 6, della legge n. 287, rende perfettamente compatibile l applicabilità alle medesime dell istituto dell attività su denuncia. IL DIRETTORE GENERALE (Mario Spigarelli) DP/QUESITO GUIDONIA 6