COMUNE di CASTEL SAN GIOVANNI (PC)



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COMUNE di CASTEL SAN GIOVANNI (PC) Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio normativo 2013 / 2015 Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 1 di 19

INDICE Articolo 1 Quadro normativo e contrattuale Articolo 2 - Ambito di applicazione, durata e decorrenza Articolo 3 Materie regolate dalla contrattazione decentrata Articolo 4 Risorse Finanziarie Articolo 5 Conferenze d organizzazione Articolo 6 Lavoro straordinario ex art. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 Articolo 7 Criteri per l utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività art. 31 e 32 C.C.N.L. 22-01-2004 Articolo 8 Indennità fattispecie, criteri e valori Articolo 9 - Criteri per la liquidazione della produttività collettiva / performance Articolo 10 Criteri di riparto dei Piani di Razionalizzazione Articolo 11- Progressioni Economiche Orizzontali all interno della categoria Articolo 12 - Contestazione della valutazione Articolo 13 Previdenza complementare alla Polizia Municipale Articolo 14 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Articolo 15 Pari opportunità e benessere organizzativo Articolo 16 Formazione e aggiornamento professionale Articolo 17 Interpretazione autentica Articolo 18 Disposizioni finali Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 2 di 19

Articolo 1 Quadro normativo e contrattuale Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito denominato CCDI) si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l autonomia regolamentare riconosciuta all Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari. I C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali: - 1998 / 2001 del 01-04-1999; - successivo a quello del 01-04-1999, le cosiddette "code contrattuali" del 14-09-2000; - per il biennio economico 2000 / 2001 del 05-10-2001; - per il biennio economico 2002 / 2003 e normativo 2002 / 2005 del 22-01-2004; - per il biennio economico 2004 / 2005 del 09-05-2006; - per il biennio economico 2006 / 2007 del 11-04-2008; - per il biennio economico 2008 / 2009 del 31-07-2009; D. Lgs. 165/2001 Testo Unico sul Pubblico Impiego, in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4; D. Lgs. 150/2009 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in particolare artt. 16, 23 e 31; D. Lgs. 141/2011 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15 che interviene anche con norme di interpretazione autentica sugli artt. 19, 31 e 65 del D. Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l articolo 6; D.L. 31-05-2010, n 78 convertito nella Legge 30-07-2010, n 122 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21; Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato alla Riforma Brunetta D. Lgs. 150/2009), adottato con deliberazione di Giunta C.le n 69 del 21-12-2010; Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle performance organizzativa e individuale, adottato con deliberazione della Giunta C.le n 96 del 16-10-2012; Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. 150/2009 e dal successivo correttivo D. Lgs. 141/2011, in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D. Lgs. 165/2001 testo vigente (ed interpretazione autentica ad opera del D. Lgs. 141/2011). Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 3 di 19

Articolo 2 Ambito di applicazione, durata e decorrenza Ai sensi e per gli effetti dell art. 4 del C.C.N.L. 22-01-2004, il presente CCDI si applica a tutto il personale dipendente dal Comune di Castel San Giovanni (Pc) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, ivi compreso il personale distaccato o comandato. Il presente contratto ha validità triennale con decorrenza dal 31-12-2012, salvo diversa indicazione in esso contenuta, conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo CCDI o fino all entrata in vigore di un nuovo CCNL Regioni Autonomie Locali che prescriva norme incompatibili con il presente CCDI. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale, sarà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. Articolo 3 Materie regolate dalla contrattazione decentrata Le materie attualmente regolate dalla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni e del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono le seguenti: 1) criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell art.15 del CCNL 01-04-1999 per le finalità e nel rispetto previste dall art. 17 del CCNL 01-04-1999; 2) criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio 3) criteri, le fattispecie, i valori e le procedure per la corresponsione delle indennità di disagio e per specifiche responsabilità, lettere e) f) dell art. 17 del CCNL 01-04-1999; 4) criteri generali per la corresponsione delle risorse previste da specifiche disposizioni di Legge lettera g) dell art. 17 del CCNL 01-04-1999; 5) criteri di valutazione per le progressioni economiche orizzontali; 6) verifica delle condizioni per l integrazione del fondo sino all 1,2% del monte salari 1997, art. 15 comma 2 del CCNL 01-04-1999; 7) linee di indirizzo per il miglioramento dell ambiente di lavoro, per prevenire infortuni, facilitare l attività dei disabili rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 8) pari opportunità; 9) formazione e aggiornamento professionale. Articolo 4 Risorse finanziarie Le risorse finanziarie destinate all incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito denominato fondo ) ex art. 14 e art. 15 del C.C.N.L. 01-04- 1999, così come modificati dall art. 31 e dall art. 32 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 22-01- 2005, sono determinate annualmente previa certificazione sulla compatibilità dei costi da parte del Revisore Unico, sono di esclusiva competenza dell Amministrazione. Il fondo delle risorse decentrate è annualmente costituito con determinazione del Responsabile del Settore competente, distinguendo le risorse economiche stabili dalle risorse economiche variabili. Le risorse economiche stabili possono essere utilizzate anche per finanziare quelle variabili, mai il contrario. Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 4 di 19

Articolo 5 Conferenze d organizzazione Ad inizio anno i Responsabili di Settore, ricevuti gli indirizzi dall Amministrazione in merito agli obiettivi del P.e.g., dovranno riferirli ai propri collaboratori tramite conferenze d organizzazione e/o altre forme d incontro che saranno ritenute opportune. Un ulteriore conferenza, quale controllo dello stato d attuazione degli obiettivi, dovrà essere convocata nel corso dell anno e in ogni caso prima della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Articolo 6 Lavoro straordinario Art. 14 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali 1998 / 2001 Confermando quanto disposto dall art. 14 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali 1998 / 2001, si stabilisce che l arco temporale minimo di una prestazione di lavoro straordinario, sia per la corresponsione del compenso sia per il riposo compensativo, è di 30 (trenta) minuti / mezz ora. Tuttavia, per richieste di lavoro straordinario originate da: due timbrature inferiori ai 30 (trenta) minuti ma superiori ai 20 (venti) minuti, il Responsabile del Settore potrà valutare l opportunità d autorizzare mezz ora di lavoro straordinario; due timbrature: una di 30 (trenta) minuti e una inferiore ai 30 (trenta) minuti ma superiore ai 25 (venticinque) minuti, il Responsabile del Settore potrà valutare l opportunità d autorizzare un ora di lavoro straordinario. Articolo 7 Criteri per l utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, artt. 31 e 31 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 22-01-2004 Ai sensi degli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. 22-01-2004, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività sono ripartite secondo i seguenti criteri: prevedere le risorse necessarie per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali. Al sistema di riconoscimento economico per le progressioni orizzontali non sono destinate ulteriori risorse decentrate stante il blocco 2011 / 2013 del trattamento individuale di cui all art. 9, comma 1, del D.L. 31-05-2010, n 78 convertito nella Legge 30-07-2010, n 122. prevedere le risorse necessarie per il finanziamento dell indennità di comparto (art. 33 CCNL 22-01-2004): tale voce. è strettamente correlata all entità numerica del personale in servizio, alla categoria d inquadramento e non residuano spazi di discrezionalità per la sua determinazione; prevedere le risorse necessarie per compensare l eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale di categoria B, C e D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative. prevedere le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente (turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo, festivo notturno, lavoro domenicale, etc.) (art. 17, 2 comma, lett. d CCNL 1-4-1999) sulla base delle esigenze dei servizi individuate dall ente con motivato riferimento al perseguimento dell interesse pubblico, nelle funzioni e attività di sua competenza e secondo i vincoli derivanti dalla consistenza degli organici, Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 5 di 19

dall obbligo di contenimento delle spese di personale e dalla conseguente necessità di razionalizzazione dei servizi e degli interventi; le fattispecie e i valori sono individuati dal CCNL o dal presente contratto; prevedere le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate, finanziate con risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1999 (art. 17, 2 comma lett. e) CCNL 1-4-1999), in riferimento alle fattispecie e ai valori individuati dal presente contratto; prevedere le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni, al fine di riconoscere i contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del CCNL 22-01-2004). L attribuzione delle risorse dovrà avvenire in attuazione al regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle performance organizzativa e individuale adottato dall ente con deliberazione della G. C.le n 96 del 16-10-2012. L attribuzione dei compensi relativi alla incentivazione della produttività dovrà essere strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività ed al miglioramento quali quantitativo dei servizi, da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale prestazione lavorativa. Essa è altresì collegata agli obiettivi definiti negli strumenti di pianificazione dell ente, ai risultati effettivamente conseguiti, nonché all attività ordinaria come risultante dal piano degli indicatori dell ente. Non è consentita l attribuzione generalizzata di compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati. Articolo 8 Indennità - fattispecie, criteri e valori - L indennità di rischio è attribuita, ai sensi dell art. 17 comma 2 lettera d) del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 01-04-1999 così come modificato dall art. 41 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 22-01-2004, ai dipendenti addetti al servizio mensa, alle assistenti domiciliari, agli autisti scuolabus, agli operai dalla categoria B1 alla categoria B3 giuridica e agli educatori del Centro Socio Riabilitativo comandati c/o l Az. UsL ossia ai dipendenti che svolgono la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l integrità personale. E quantificata in complessive 30,00 mensili, compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze. L indennità di disagio è attribuita, ai sensi dell art. 17 comma 2 lettera e) del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 01-04-1999. Non è cumulabile, per la stessa motivazione, con altre indennità. Attualmente è attribuita ai dipendenti con particolare articolazione dell orario di lavoro (al solo addetto al servizio di spazzamento strade) nella misura mensile lorda prevista dal C.C.N.L. per l indennità di rischio pari a 30,00. Compete solo per i giorni di effettiva esposizione al disagio calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze. L indennità di disagio non compete a coloro che già percepiscono l indennità di turno poiché quest ultima, per espressa previsione dell art. 22 comma 5 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 14-09-2000 omissis, compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell orario. Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 6 di 19

L indennità di maneggio valori è attribuita, ai sensi dell art. 17 comma 2 lettera d), all economo comunale nella misura di 1,55 al giorno. L erogazione dell indennità avviene semestralmente, a consuntivo, sulla base del rendiconto presentato dagli Agenti contabili. L indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14-09-2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5-10-2001, è corrisposta al fine di garantire il servizio di pronta reperibilità per gli operai addetti della manutenzione. E quantificata in 10,33 lordi per 12 ore al giorno e in 0,86 lordi l ora. Non compete durante l orario di servizio e non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo. Ogni dipendente può essere messo in reperibilità per non più di 6 volte al mese (salvo casi eccezionali di sostituzione per assenze intervenute). La corresponsione degli importi relativi l'indennità di reperibilità é effettuata con il pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di reperibilità. Il dipendente reperibile deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell arco di 30 (trenta) minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall Amministrazione. Il dipendente reperibile ha l obbligo di informare tempestivamente il Responsabile del Settore che provvederà alla sostituzione se per ragioni di malattia o di infortunio non può effettuare il servizio. In tali casi l indennità per reperibilità non é corrisposta. Non sarà corrisposto il compenso maturato per il turno di reperibilità qualora non si risponda alla chiamata; in tal caso potrà essere applicata la sanzione secondo le normative contrattuali vigenti. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. Per la disciplina dell indennità di turno si fa riferimento all art. 22 del CCNL del 14-09-2000. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo equilibrato e avvicendate dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano, in relazione alla articolazione adottata nell'ente; i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore; al personale turnista è corrisposta un indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le ore 6 e le ore 22:00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c); turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c): turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c); Attualmente gli unici dipendenti ad avere i criteri per beneficiare dell indennità di turno sono agli agenti di Polizia Municipale e gli autisti scuolabus. le indennità per specifiche responsabilità sono attualmente attribuite ai soli dipendenti della categoria C e D che, ai sensi dell art. 17 comma 2 lettera f) del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 01-04-1999 così come modificato dall art. 36 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 22-01-2004, sono stati individuati Responsabili d Ufficio dai relativi Responsabili di Settore, - in adempimento alla deliberazione della G. C.le n 132 del 23.07.2005, come modificata ed integrata dalla G. C.le n 29 del 28-02-2006 - o che sono stati individuati con provvedimento sindacale come sostituti del Responsabile del Settore. Per quanto disposto dalla deliberazione della G. C.le n 29/2006, si è data attuazione, con decorrenza 01-01-2009, nel seguente modo: Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 7 di 19

CRITERI PER LA PESATURE DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILE d UFFICIO da attribuire tramite l indennità per specifiche responsabilità La gestione dell ufficio comporta: max 10 punti - il coordinamento di uno o due dipendenti 5 punti - il coordinamento di tre o più dipendenti 10 punti Proposte di atti a rilevanza esterna ( n determinazioni, n deliberazioni ): - numero di atti a rilevanza esterna ( n determinazioni, deliberazioni) fino ad un massimo di 15 max 10 punti 3 punti Da n. 15 a n. 30 6 punti - oltre 30 10 punti Atti a rilevanza esterna sottoscritti direttamente dal responsabile d ufficio: max 5 punti Complessità delle attività e delle funzioni attribuite all ufficio anche in riferimento alla variabilità delle decisioni e delle norme e conseguente esigenza di formazione e aggiornamento: max 10 punti - esercizio di attività e funzioni di ordinaria amministrazione con 5 punti conseguente limitate esigenze formative - esercizio di una pluralità di attività e funzioni che in parte esulano 10 punti dall ordinaria amministrazione con conseguente necessaria e costante attività formativa e di aggiornamento Responsabilità verso l esterno max 10 punti - limitate relazioni con i cittadini ed altre istituzioni 3 punti - relazioni frequenti con i cittadini ed altre istituzioni 6 punti - relazioni costanti e prevalenti con i cittadini ed altre istituzioni 10 punti Per eventuali attribuzioni di specifiche responsabilità a dipendenti della categoria B, saranno introdotti criteri di pesatura secondo modalità che le parti si riservano di definire. Articolo 9 Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 8 di 19

Criteri per l attribuzione della produttività collettiva / performance Art. 17, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 01-04-1999 Art. 37 del C.C.N.L. del 22-01-2004 Il Comune di Castel San Giovanni (Pc) ha adottato, con deliberazione della G. C.le n 96 del 16-10-2012, il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle performance organizzativa e individuale. Ai sensi dell art. 6 del D. Lgs. 141/2011 la differenziazione retributiva in fasce di merito, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, attualmente bloccata a tutto il 31-12-2014. Condizione necessaria per attribuire i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all art. 17, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 01-04-1999 e art. 37 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 22-01-2004, successivamente produttività collettiva, è la valutazione del dipendente da parte del proprio Responsabile di Settore a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, in base agli obiettivi predefiniti nel P.e.g., tramite progetti obiettivi o scheda individuale di valutazione. La delegazione trattante recepisce il contenuto dell art. 37, comma 1, del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 22-01-2004 secondo il quale l attribuzione dei compensi per la produttività collettiva è da intendersi strettamente correlata ad effettivi incrementi dell attività lavorativa e di miglioramento dei servizi come risultato aggiuntivo ed apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. In nessun caso sarà erogata la produttività collettiva sulla base d automatismi comunque denominati. Le risorse destinate ad incentivare la produttività / performance individuale sono rappresentate da ciò che residua dalla destinazione degli altri istituti contrattuali sia nella parte stabile sia nella parte variabile del fondo. Al fine di evitare evidenti disparità di trattamento a favore degli uffici che ricevono incentivi per specifiche disposizioni di Legge, ai sensi dell art. 15 comma 1 lettera k) del CCNL 1-4-1999, e nell ottica di stabilire un principio di equità, si concorda che annualmente sarà posto in essere un sistema di bilanciamento tra l erogazione della produttività e gli incentivi di specifiche Leggi. Al fine di consentire le operazioni di verifica del rispetto dei criteri di distribuzione della produttività e predisporre la relativa liquidazione, le relazioni dei Responsabili di Settore relative alla valutazione dei propri collaboratori, sia per quanto attiene la quota di produttività individuale sia le quote dei progetti obiettivo, dovranno pervenire al Segretario Generale e al Responsabile dell Ufficio Personale entro il 28 Febbraio. Le risorse di produttività collettiva non utilizzate o non distribuite per il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, saranno riportate nell anno successivo nella parte variabile del fondo, ai sensi dell art. 15 comma 5 del CCNL del 01-04-1999. L utilizzo della quota del fondo destinata ad incentivare la produttività si articola in due tipologie: t r a m i t e l a realizzazione di progetti obiettivi. L Amministrazione definisce con i Responsabili di Settore gli obiettivi che intende raggiungere destinando, a questa finalità, una quota da assegnare annualmente. Il Responsabile del Settore dovrà predisporre le proposte di progetti obiettivi. Ciascun progetto dovrà indicare: 1) descrizione sommaria del progetto e risultato che s intende conseguire; 2) numero di dipendenti interessati e, in caso di progetto intersettoriale, sottoscrizione congiunta dei relativi responsabili; 3) modalità e tempi di realizzazione del progetto; Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 9 di 19

4) proposta di valutazione economica del progetto con indicazione delle modalità di ripartizione degli importi tra i vari dipendenti interessati. I progetti obiettivi, prima della loro approvazione, dovranno essere illustrati alla delegazione trattante di parte Sindacale non tanto per quanto riguarda il contenuto, ma per quanto attiene una giusta distribuzione delle risorse. Ai Responsabili di Settore sarà assegnato un budget, sia pure del tutto indicativo e suscettibile d adeguamenti, budget determinato principalmente tenendo conto della strategicità del progetto e delle risorse umane assegnate al settore stesso: allo scopo i Responsabili saranno tenuti a contattare l Ufficio Personale per conoscere l entità del budget che sarà assegnato. Le relazioni dovranno contenere le indicazioni in merito allo stato d attuazione degli obiettivi, il loro raggiungimento e la relativa quota da liquidare ai dipendenti. t r a m i t e l a scheda individuale di valutazione Ad ogni gruppo di lavoro è assegnato il proprio budget complessivo sulla base del personale e delle categorie, secondo i seguenti parametri: categoria Parametro A (ex 3^ q.f.) 100 B (ex 4^ q.f.) 110 B (ex 5^ q.f.) 122 C (ex 6^ q.f.) 134 D (ex 7^ q.f.) 154 Il calcolo deve tenere conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla riduzione dell orario rispetto al tempo pieno. Il totale delle risorse attribuite al settore è erogato ai dipendenti in proporzione alla valutazione della performance individuale effettuata dal Responsabile di Settore sulla base dei criteri previsti dal vigente sistema di misurazione e valutazione. Il Responsabile di Settore valuterà l effettiva incidenza delle assenze effettuate durante l anno in parola. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà corrisposta la quota spettante in misura proporzionale alla riduzione dell orario rispetto al tempo pieno. La scheda individuale di valutazione sarà predisposta secondo i nuovi criteri di pesatura della performance e con le modalità che le parti si riservano di definire. Articolo 10 Criteri di riparto dei Piani di Razionalizzazione Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 10 di 19

In presenza di piani triennali di razionalizzazione delle spese approvati dall Amministrazione, ai sensi dell art. 16 comma 4, 5 e 6 del D.L. 98/2001 convertito in Legge n 111/2011, una quota non superiore al 50% dei risparmi ottenuti, documentati nella relazione di performance e validati dal Revisore Unico, potrà essere destinata, conformemente alla normativa vigente in materia, ad incremento del fondo dell anno successivo e, liquidata ai dipendenti che hanno partecipato alla realizzazione di tali piani secondo la modalità prevista dalle specifiche norme. Articolo 11 Progressioni economiche orizzontali all interno della categoria La valutazione ai fini della progressione economica orizzontale (successivamente p.e.o.) è effettuata secondo il metodo previsto nel presente accordo. Il punteggio massimo attribuibile ai singoli fattori di valutazione è indicato nelle successive tabelle. Si effettuerà la valutazione per tutti i dipendenti in possesso dei requisiti per beneficiare di una p.e.o. entro il dell anno successivo la data di decorrenza della p.e.o. stessa. Le valutazioni per il personale d appartenenza dei singoli settori sono effettuate dai Responsabili di Settore e trasmesse al Segretario Generale. La valutazione dei Responsabili di Settore è effettuata dal Segretario Generale sulla base del risultato dell attività del nucleo di valutazione per l attribuzione dell indennità di risultato. Prima di compilare e rendere nota la graduatoria generale del personale cui è riconosciuto il beneficio della p.e.o., il Segretario Generale, effettuerà una supervisione sulle valutazioni pervenute. La progressione economica orizzontale è effettuata secondo i seguenti criteri: La progressione sulla prima posizione economica, successiva a quell iniziale del percorso di carriera (es.: da C1 a C2), è consentita ai dipendenti delle categorie A, B, C e D che possono far valere almeno 3 anni d esperienza professionale nella posizione economica d appartenenza alla data d assegnazione della progressione. La progressione sulla posizione economica successiva alla prima, è consentita ai dipendenti delle categorie A, B e C che possano far valere almeno due anni d esperienza professionale nella posizione economica d appartenenza alla data d assegnazione della progressione. La progressione sulla posizione economica successiva alla prima, è consentita ai dipendenti della categoria D che possano far valere almeno tre anni d esperienza professionale nella posizione economica d appartenenza alla data d assegnazione della progressione. Nell ambito d ogni graduatoria non è possibile ottenere più di una progressione. Sono in ogni caso esclusi dalle graduatorie di merito, ai fini della p.e.o., i dipendenti che non abbiano conseguito il punteggio minimo di 80/100. In caso di parità di valutazione, sarà disposta la p.e.o. al dipendente anagraficamente più anziano. Si ricorda che il personale comandato c/o l Azienda USL di Castel San Giovanni, s avvale di questi criteri per le progressioni economiche orizzontali, previa valutazione del proprio Responsabile di Settore. L accordo per l attribuzione delle p.e.o. è triennale e distribuito, percentualmente, nel seguente modo previa mirata ed accurata valutazione: per il 2009 l Amministrazione metterà a disposizione le risorse economiche per consentire teoricamente una p.e.o. a circa un terzo (34%) dei dipendenti appartenenti alle categorie B1, B3 e C in possesso dei requisiti per effettuare tale progressione; effettuata per il 2010 l Amministrazione metterà a disposizione le risorse economiche per consentire teoricamente una p.e.o. a circa un terzo (41%) dei dipendenti appartenenti alle categorie B1, B3, C e D in possesso dei requisiti per effettuare tale progressione; effettuata Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 11 di 19

per il 2011 l Amministrazione metterà a disposizione le risorse economiche per consentire teoricamente una p.e.o. a circa un quarto (25%) dei dipendenti appartenenti alle categorie B1, B3, C e D in possesso dei requisiti per effettuare tale progressione. NON effettuata Le parti si impegnano, al termine del periodo di blocco delle retribuzioni individuali di cui all art. 9 comma 2bis del D.L. 31-05-201, n 78 convertito in Legge 30-07-2010, n 122, a completare il suddetto accordo per le p.e.o. METODOLOGIA di VALUTAZIONE per la PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE all INTERNO della CATEGORIA CATEGORIA A FATTORI / SOTTOFATTORI Max punti sottofattori Punteggio Fattori 1) Esperienza acquisita / Arricchimento professionale 20 2) Qualità della prestazione individuale resa 40 Puntualità e precisione 10 Disponibilità / Capacità d adattamento anche a svolgere, in caso di 20 bisogno, attività normalmente non richieste Capacità d iniziativa 10 3) Qualità della prestazione con i colleghi / con l utenza 40 Qualità dei rapporti con i colleghi 20 Qualità dei rapporti con l utenza 20 TOTALE 100 Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 12 di 19

CATEGORIA B con profilo professionale Amministrativo FATTORI / SOTTOFATTORI 1) Esperienza acquisita / Arricchimento professionale ottenuto anche a seguito d interventi formativi e informativi d aggiornamento per corsi d aggiornamento e informazioni acquisite tramite appositi siti Internet per interesse proprio, con il confronto sia del proprio Responsabile sia di Responsabili o colleghi d altri Enti Max punti sottofattori 10 Punteggio Fattori 2) Qualità della prestazione individuale resa 50 10 Puntualità e precisione 10 Disponibilità / Capacità d adattamento anche a svolgere, in caso di bisogno, attività normalmente non richieste Capacità d iniziativa, anche di piccola entità ma in grado di migliorare i risultati in minor tempo e con maggior efficacia 3) Qualità della prestazione con i colleghi, con l utenza e/o altri Enti 20 20 Qualità dei rapporti con i colleghi 15 Qualità dei rapporti con l utenza / altri Enti 15 20 30 TOTALE 100 Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 13 di 19

CATEGORIA B con profilo professionale diverso da Amministrativo FATTORI / SOTTOFATTORI 1) Esperienza acquisita / Arricchimento professionale ottenuto anche per interesse proprio, confrontandosi sia con il Responsabile sia con colleghi d altri Enti Max punti sottofattori Punteggio Fattori 2) Qualità della prestazione individuale resa 50 Puntualità e precisione 10 Disponibilità / Capacità d adattamento anche a svolgere, in caso di bisogno, attività normalmente non richieste Capacità d iniziativa, anche di piccola entità ma in grado di migliorare i risultati in minor tempo e con maggior efficacia 3) Qualità della prestazione con i colleghi, con l utenza e/o altri Enti 20 20 Qualità dei rapporti con i colleghi 15 Qualità dei rapporti con l utenza / altri Enti 15 20 30 TOTALE 100 Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 14 di 19

CATEGORIA C FATTORI / SOTTOFATTORI Max punti sottofattori Punteggio fattori 1) Esperienza acquisita / Arricchimento professionale ottenuto 20 anche a seguito d interventi formativi e informativi d aggiornamento per corsi d aggiornamento e informazioni acquisite tramite appositi 10 siti Internet per interesse proprio, confrontandosi sia con il proprio Responsabile 10 sia con Responsabili o colleghi d altri Enti 2) Qualità della prestazione individuale resa 50 Puntualità e precisione anche in considerazione di un lavoro che 10 richiede tempi d esecuzione molto ridotti Disponibilità / Capacità d adattamento anche a svolgere, in caso di 20 bisogno, attività normalmente non richieste Capacità d iniziativa e capacità propositiva, sia di piccola sia di 20 grande entità (es.: in assenza di direttive e informazioni dettagliate) così da risolvere e/o migliorare gli obiettivi nel minor tempo possibile e con maggior efficacia 3) Qualità della prestazione / dei rapporti con i colleghi, con 30 l utenza e/o altri Enti Qualità dei rapporti con i colleghi 15 Qualità dei rapporti con l utenza / altri Enti 15 TOTALE 100 Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 15 di 19

CATEGORIA D FATTORI / SOTTOFATTORI Max punti sottofattori 1) Esperienza e prestazioni rese con maggior arricchimento professionale, acquisto anche a seguito d interventi formativi e d aggiornamento Capacità d applicare gli elementi informativi ricevuti 10 Capacità propositiva in ordine all adozione di soluzioni innovative o migliorative dell organizzazione e soddisfazione dei collaboratori 10 Punteggio fattori 20 2) Risultati conseguiti 40 Grado di conseguimento degli incarichi affidati e raggiungimento 15 degli obiettivi Qualità dei rapporti con gli amministratori e con l esterno 5 Qualità dei rapporti con i collaboratori: capacità di esprimere 15 comando, motivare, delegare e risolvere conflitti interpersonali Grado di partecipazione ai processi produttivi 5 4) Qualità delle prestazioni individuale resa 40 Puntualità e precisione 10 Capacità d adattamento anche a svolgere, in caso di bisogno, attività 10 normalmente non richieste Capacità di rapportarsi con gli altri Settori / Uffici 10 Capacità di valutare i collaboratori 10 TOTALE 100 Articolo 12 Contestazione della valutazione Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 16 di 19

Nei casi di contestazione della valutazione, sia per la distribuzione della produttività collettiva sia per la progressione economica orizzontale, dovrà essere presentato ricorso entro 5 (cinque) giorni dall avvenuta comunicazione della valutazione. Le motivazioni del dipendente saranno esaminate e verbalizzate in contraddittorio, alla presenza del Segretario Comunale, del Responsabile del Settore interessato e del dipendente stesso (con possibilità di farsi assistere da un rappresentante sindacale). La decisione finale, inappellabile all interno dell Ente, che dovrà essere assunta entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione della contestazione, spetta al Responsabile del Settore. Pertanto, resta ferma in ogni caso l autonomia decisionale del Responsabile del Settore. Nel caso di contestazione in merito alla quantificazione della retribuzione di risultato dei dipendenti di categoria D individuati come Responsabili di Settore, si precisa che l eventuale contestazione dovrà essere presentata al Segretario C.le entro 5 (cinque) giorni dall avvenuta comunicazione della valutazione finale. Le motivazioni addotte dal dipendente saranno esaminate e verbalizzate in contraddittorio, del Segretario Generale, del Nucleo di Valutazione e del dipendente stesso (con possibilità di farsi assistere da un rappresentante sindacale). La decisione finale, inappellabile all interno dell Ente, che dovrà essere assunta entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione della contestazione, spetta al Segretario Generale sentito il Nucleo di Valutazione. Articolo 13 (Previdenza complementare alla Polizia Municipale) Le parti confermano il contenuto dell accordo integrativo approvato con deliberazione della G. C.le n 148 del 13-09-2005 esecutiva ai sensi di Legge, relativo all attuazione di una forma di previdenza complementare in favore degli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale attraverso l adesione ad un Fondo di Assistenza e Previdenza Integrativa appositamente aperto, ai sensi dell art. 208 comma 4 del D. Lgs. n 285/1992 (Codice della Strada). Articolo 14 (Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) L Amministrazione si impegna a proseguire nell applicazione del D. Lgs. 81/2008 oltre che a tutte le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali. Gli interventi di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro sono attuati con l accordo e la collaborazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Gli interventi di formazione ed informazione del personale sono svolti al fine di garantire un sufficiente e continuo grado d aggiornamento anche in relazione all evoluzione o all insorgenza di nuovi rischi. La tutela dei lavoratori disabili è garantita nel rispetto della vigente legislazione in materia. Articolo 15 (Pari opportunità e benessere organizzativo) Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 17 di 19

Le parti assumono le politiche di genere quale elemento di valore nelle proprie pianificazioni, svolgendo un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e della attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze. Le parti mediante un confronto costante si impegnano a porre in essere ogni iniziativa utile a perseguire il benessere organizzativo quale condizione di valore dell ambiente di lavoro L'Amministrazione, pertanto, indirizza il proprio operato nei confronti dei dipendenti verso il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità, quale componente rilevante della performance organizzativa, attraverso il superamento di ostacoli che possano frapporsi rispetto alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale, di progressione di carriera e di partecipazione. Articolo 16 Formazione e aggiornamento professionale L Ente promuove e favorisce la formazione, l aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e i profili professionali. L ente promuove direttamente o tramite agenzie o istituzioni a ciò preposte forme di formazione/aggiornamento. La formazione e l aggiornamento dovrà favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale d appartenenza da un lato, e dall altro a favorire l acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ed aggiornamento è considerato in servizio ed i relativi oneri sono a carico dell Amministrazione. Norme e modalità per compensare il tempo occorrente per il viaggio durante le giornate di formazione e aggiornamento Con riferimento alla norma contrattuale di cui all art. 41 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali che non considera il tempo occorrente per il viaggio ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale, si concorda la possibilità d autorizzare l anticipo o il posticipo della giornata lavorativa di 8 (otto) ore quando il giorno della trasferta cada in una giornata lavorativa di 5 (cinque) ore. Esempio: corso d aggiornamento a Bologna con inizio alle 09:00 e termine alle 14:00 di Lunedì, pertanto giornata lavorativa di 5 (cinque) ore. Partenza alle ore 07:00 e ritorno alle ore 17:00. Il C.C.N.L. Regioni - Enti Locali considera solo le ore effettive del corso (5) che corrispondono a quelle della giornata lavorativa (5) e non consente nessun riposo compensativo per lavoro straordinario anche se, il tempo effettivamente impiegato, è stato di 10 (dieci) ore. Chiedendo l autorizzazione al proprio Responsabile di Settore di poter invertire, anticipando, la giornata lavorativa di 8 (otto) ore dal Martedì al Lunedì, parzialmente si compensa il tempo impiegato per il viaggio. Articolo 17 Interpretazione autentica Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 18 di 19

Le parti danno atto che, qualora insorgano controversie sull interpretazione delle norme del presente CCDI, si effettuerà tempestivamente un incontro, entro 30 giorni dall insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa. L eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall inizio di vigenza del CCDI. Le parti si riservano la possibilità di apportare, ove necessario, modifiche al presente contratto durante il periodo di vigenza dello stesso. Articolo 18 Disposizioni finali Il presente contratto sostituisce ogni precedente contratto/accordo in materia con effetti dal 31-12- 2012. Dicembre 2012 Letto confermato e sottoscritto: Rita dr.ssa Carotenuto Segretario Generale / Presidente della delegazione trattante di parte pubblica Fausto Modenesi delegato provinciale C.G.I.L. Carella Danila R.s.u. C.G.I.L. Gandini Giuseppe R.s.u. C.G.I.L. Galli Marina R.s.u. C.G.I.L. Lella Piatti delegata provinciale C.I.S.L. Gianmaria Pighi delegato provinciale U.i.l. Stefano Benzo R.s.u. SULPM Paolo Lolli R.s.U. UsB Claudio /delegazione / Cdec2012 13 14 15 parte normativa Pagina 19 di 19