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PREMESSO: - che con deliberazione della Giunta Comunale in data si stabiliva di locare per la durata di anni 6 (sei) decorrenti dal 1 Novembre 2014, il locale posto al Piano Terreno dell edificio di proprietà della Ditta I.S.M.A. di Bellotto Loredana s.a.s. distinto in mappa al foglio II n. 99 sub 12 cat. C/2 classe 2 - pari a MQ 220 circa rendita 347,42 e sub. 10parte cat. D/1 per MQ. 6 circa rendita 7.633,80, in sufficiente stato locativo, da destinarsi a deposito, al canone mensile di 300,00 oltre 20,00 per spese e oltre I.V.A. da pagarsi in mensilità anticipate ed adeguabile a partire dal secondo anno del periodo di rinnovo nella misura del 75% delle variazioni, accertata dall ISTAT (art. 9 sexies della Legge n. 118 del 05.04.1985). -------------------------------- Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare la locazione di che trattasi e nell intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: ----------------------------------------------------------------- ART. 1) La Sig.ra Bellotto Loredana in qualità di legale rappresentante della Ditta I.S.M.A. s.a.s. concede in affitto al Comune di Cigliano che accetta, un locale da destinarsi ad uso deposito di proprietà della Ditta I.S.M.A. s.a.s., distinto in mappa al foglio II n. 99 sub 12 cat. C/2 classe 2 - pari a MQ 220 circa rendita 347,42 e sub. 10parte cat. D/1 per MQ. 6 circa rendita 7.633,80. ------------------------------ Il locatore proprietario della suddetta unità immobiliare, al momento della stipula del presente contratto, dichiara la conformità degli impianti alle normative vigenti e la conformità dell immobile alle norme edilizie ed

urbanistiche. ------------------------------------------------------------------ Il locatore consegna al conduttore copia dell attestato di Prestazione Energetica rilasciata il. ----------------- ART. 2) Il canone di locazione viene fissato in 300,00 (trecento/00) mensili oltre a 20,00 (venti/00) di spese e oltre I.V.A. da pagarsi in mensilità anticipate. A partire dal secondo anno del periodo di concessione, il canone viene aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione accertata dall ISTAT (32 della Legge n. 392/1978, così come modificato e sostituito dall art. 1 comma 9 sexies della Legge n. 118 del 05.04.1985). -------------------------------------------------------------- Art. 3) A garanzia degli obblighi contrattuali di cui ai punti precedenti, il Comune di Cigliano ha provveduto a versare una cauzione definitiva pari a tre MENSILITA DEL CANONE DI LOCAZIONE a norma dell art. 11 della Legge n. 392/1978 e cioè nell importo di. Il deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dal termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali e dell osservanza delle obbligazioni contrattuali. ----------------------------------------------------- Art. 4) La durata dell affitto viene fissata in anni 6 (sei) decorrenti dal 1 Novembre 2014. ------------------------------------------------------- Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di anni 6 (sei), e così di seguito qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo di lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, ai sensi dell art. 27 legge 392/78. ----------- Fatto salvo il disposto dell ultimo comma dell art. 27 della legge 392/78, le parti concordano che il conduttore possa recedere dal contratto in qualsiasi

momento con preavviso da comunicare al locatore a mezzo di lettere raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima. ---------------------------------- Art. 5) Il Conduttore si impegna al rimborso dei consumi di energia elettrica e acqua che verranno conteggiati tramite contatori sistemati all interno del locale. ---------------------------------------------------------- Art. 6) La locazione è ad uso esclusivo del Comune di Cigliano; è vietato al conduttore di mutare tale uso, di sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, senza permesso scritto del locatore. Il silenzio o l acquiescenza del locatore al mutamento dell uso pattuito, alla cessione o subaffitto, che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. Art. 7) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivare da fatti od omissioni di altri inquilini dello stabile o di terzi. Il locatore è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. ---------------------------------------- Art. 8) il mancato pagamento, anche parziale, della pigione entro 30 giorni dalla scadenza, o delle quote per oneri accessori entro due mesi dalla richiesta, come pure la mutata destinazione dell uso dei locali, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell art. 1456 C.C. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura superiore del 5% a quello legale. ------------------------

Art. 9) I locali si consegnano in normale stato di manutenzione, a norma dell art. 1575 C.C., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dall inizio della locazione: il locatore dichiara che l immobile è in regola con le vigenti norme. ------------------------------------------------------------ Art. 10) E proibito al conduttore, senza preventivo consenso scritto del locatore, di far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, che non consentano in ogni momento il ripristino dei locali nello stato attuale. -------------------------------------------------------------------- Art. 11) Il Conduttore assume l obbligo (a propria cura e spese) della manutenzione ordinaria dell immobile. ------------------------------------- Sono a carico del Conduttore le riparazioni di piccola manutenzione relative agli impianti idraulici ed elettrici. ----------------------------------- Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. Ogni eventuale modifica rispetto alla attuale situazione del locale dovrà essere autorizzata dai proprietari e comunque sempre eseguita a regola d arte. ------------------------------------------------------------------------------- In caso di modifiche, innovazioni, migliorie ai locali locati con il consenso scritto del Locatore, il Conduttore si dichiara disponibile a ripristinare lo stato dei luoghi alla fine del rapporto locativo. --------------------------------- Le eventuali migliorie effettuate, anche se autorizzate, rimarranno a vantaggio dell unità locata e senza diritto ad alcun rimborso a favore del Conduttore. -------------------------------------------------------------- Art. 12) Il Conduttore si obbliga a usare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Locatore, previo preavviso, potrà ispezionare o far ispezionare i locali, tenuto conto delle esigenze dell attività ivi svolta.

Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento d acqua e da ogni altro abuso o trascuratezza nell uso della cosa locata. ------------------------------------- Art. 13) Le riparazioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 C.C. sono a carico del conduttore, così come ogni altra riflettente gli impianti ed i servizi; il locatore si sostituirà all inquilino, qualora questi non vi provveda tempestivamente, e il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30 giorni dall avvenuta riparazione; in caso contrario saranno prelevate dal deposito cauzionale tre mensilità che dovranno essere immediatamente reintegrate dal conduttore. ---------------------------------- Art. 14) Il locatore potrà eseguire riparazioni, anche se non abbiano carattere d urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell art. 1584 C.C. ----------- Art. 15) Nessuna azione potrà essere intentata dal conduttore moroso: tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente contratto. -------------------------------------------------------------- Art. 16) Il Conduttore ha diritto di prelazione nella vendita da esercitarsi secondo le modalità di cui all at. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392. Il Conduttore ha diritto di prelazione nel caso di nuova locazione alla scadenza del contratto da esercitarsi secondo le modalità di cui all art. 40 della legge 27 luglio 1978 n. 392. --------------------------------------------- Art. 17) Il mancato adempimento dei patti stabiliti ai numeri 2), 6), 11) comporterà la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno. ---------

Art. 18) Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, nonché agli usi e consuetudini provinciali in materia di locazione. ------------------------------------------------------------------------- Art. 19) Per qualunque contestazione, che potesse sorgere nell esecuzione del presente contratto, Foro competente sarà quello del domicilio del locatore, che viene eletto, a tutti gli effetti nel Foro di Vercelli. Art. 20) Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, diritti, copie ecc.) nessuna esclusa od eccettuata restano a carico del Comune di Cigliano, mentre le spese di Registro per la prima annualità e per gli anni successivi saranno ripartite in parti uguali. -------------------------------- Art. 21) Il Locatore e il Conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione secondo le modalità prescritte dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. ----------------------------------- Letto, confermato e sottoscritto. IL CONDUTTORE IL LOCATORE A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai punti 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21dichiarano di approvarle reietta fin d ora ogni reciproca eccezione. IL CONDUTTORE IL LOCATORE