E tempo di autoliquidazione Inail: la scadenza è al 16 febbraio 2011

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Gennaio 2011 E tempo di autoliquidazione Inail: la scadenza è al 16 febbraio 2011 Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che entro il 16 febbraio 2011 gli iscritti all Inail (datori di lavoro, artigiani e imprese familiari), come ogni anno, devono calcolare e versare il premio dovuto come saldo per l anno precedente ed anticipo per l anno in corso. Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso del premio e la sua oscillazione per la determinazione del premio, che l Inail ha inviato a tutti gli interessati entro il 31 dicembre 2010 con il modulo 20SM. Premessa Entro il 16 febbraio 2011 gli iscritti all Inail (datori di lavoro, artigiani e imprese familiari) devono calcolare e versare il premio, dovuto come saldo per l anno precedente ed anticipo per l anno. Entro la stessa data devono presentare, inoltre, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni). Per i clienti che provvedono personalmente alla trasmissione telematica della dichiarazione, si ricorda che la stessa può essere presentata entro il 16 marzo 2011, ferma restando la scadenza del pagamento al 16 febbraio 2011. 1

Pagamento del premio Al fine del pagamento del premio, poiché lo stesso può essere effettuato oltre che in unica soluzione anche in quattro rate, si chiede che venga comunicato in tempo utile allo studio quale modalità di pagamento si intende adottare. Il premio di autoliquidazione può essere, infatti, pagato anche in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2011 e le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011, maggiorate degli interessi. Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell'economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2, 3 e 4 rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente (v. www.debitopubblico.it voce principali tassi di interesse tasso medio di interesse dei titoli di stato). L Inail provvederà a comunicare tali interessi con apposita nota. Pagamento del premio Inail in quattro rate I Rata entro il 16 febbraio 2011 Successive rate rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall Inail. PAGAMENTO PREMIO INAIL UNICA SOLUZIONE QUATTRO RATE 16.02.2011 16.02.2011 16.05.2011 16.08.2011 16.11.2011 2

È possibile richiedere il pagamento rateale in rate superiori a 4, mediante apposita istanza da presentare alla sede Inail, qualora si dimostri di essere in una delle seguenti situazioni: difficoltà dello specifico settore produttivo; particolari condizioni di crisi aziendale; crediti vantati nei confronti di enti pubblici e non ancora realizzati per lavori appaltati, dei quali deve essere specificata la natura; causa di forza maggiore. Riduzione delle retribuzioni Se si presume che le retribuzioni, nell anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento di ramo di azienda), è possibile comunicare all Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2011, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo. Agevolazioni contributive In sede di autoliquidazione 2010/2011 si potrà usufruire, come di consueto, di specifiche agevolazioni contributive. A tale proposito si ricorda che l Inail ha precisato, in materia di DURC, che per effetto del Decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007, la fruizione di benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, è subordinata anche al possesso dei requisiti previsti per il rilascio del DURC. Tra le agevolazioni soggette all'obbligo di acquisizione del DURC rientrano quelle relative al reimpiego dei dirigenti, alla sostituzione dei lavoratori in maternità/paternità ed agli edili. Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi da parte delle ditte che usufruiscono di tali benefici, le Sedi dovranno effettuare la verifica della regolarità anche presso l'inps (e, nel caso dello "sconto edili" anche presso la Cassa Edile). Tale verifica è attivata d'ufficio. I controlli sulle autocertificazioni riguardanti l'assenza delle violazioni di cui all'allegato A del citato D.M. 24.10.2007 sono di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro a cui il datore di lavoro ha presentato il prescritto modulo in forma cartacea o telematica. Le Sedi Inail opereranno i controlli sulla sola sussistenza di dette autocertificazioni presso la DPL territorialmente competente, senza entrare nel 3

merito delle violazioni. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle agevolazioni applicabili all autoliquidazione Inail 2010/2011. Tabella delle agevolazioni applicabili all autoliquidazione Inail 2010/2011 La riduzione contributiva per il settore edile per il 2010 è stata Riduzione per il settore edile confermata nella misura dell'11,5%. La riduzione è prevista a favore dei datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Riduzione dei premi speciali Ai premi speciali unitari dovuti per l'anno 2010 dalle imprese unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, artigiane del settore classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica la riduzione autotrasporto del 14,50%. La riduzione si applica alla sola regolazione 2010 ed è strettamente connessa alla voce di tariffa, pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, devono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all'autotrasporto. L Istituto ricorda che, per l'anno 2010 è stata, altresì, approvata la riduzione dei tassi medi di tariffa per e voci 9121 e 9123 delle Gestioni industria, artigianato e terziario, a seguito della quale, nel mese di maggio, sono stati rielaborati, e comunicati tramite mod. 20SM, i tassi per l'anno 2010. Si osservi che, la legge di stabilità per l anno 2011 (Legge n. 220/2010), all'art. 1, comma 40, prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (1 gennaio 2011), con 4

Riduzione per il settore della pesca Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell Economia e delle finanze, siano definiti i criteri per l effettuazione di interventi in favore del settore dell autotrasporto di merci (così come indicati nell elenco 1 allegato alla Legge), tra i quali quello di all'articolo 29, comma 1bis, terzo periodo, del decretolegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, riguardante i premi INAIL. Di conseguenza, come già era successo per l anno 2010, per l'operatività della riduzione per l anno 2011 occorre attendere l'emanazione del decreto ministeriale, cui seguirà l'approvazione dei nuovi tassi medi con delibera del Presidente dell'inail, la rielaborazione dei tassi per l'anno 2011 e la notifica di questi alle imprese del settore autotrasporto merci beneficiarie della riduzione. Risulta probabile che, come per gli anni passati, dal momento che le operazioni sopra descritte richiedono tempi tecnici non compatibili con la scadenza del 16 febbraio 2011, sarà emanata una norma per lo slittamento del termine per il pagamento dei premi di autoliquidazione. La riduzione è fissata nella misura dell'80 % del premio, sia per la regolazione che per la rata, e si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è prevista la riduzione del premio nella misura del 50%, sia in regolazione che in rata. Il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100%, sia in regolazione che in rata, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 avevano stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili. Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (codice 5

Riduzioni per i contratti di formazione e lavoro Riduzioni per i contratti di inserimento Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'italia Riduzione premio per coop e consorzi operanti in territori montani svantaggiati 107). Lo sgravio contributivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione che alla rata. I contratti di formazione e lavoro continuano a trovare applicazione soltanto per la pubblica amministrazione. Le riduzioni sono pari al 25% o al 50%, a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel Centronord o nel Mezzogiorno. Ai datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25, 40, 50 e 100%. Anche per l'autoliquidazione 2010/2011, al premio calcolato per le PAT con sede lavori a Campione d'italia è applicata la riduzione del 50%, sia in regolazione che in rata. Le cooperative e i consorzi agricoli possono applicare lo sconto del 75% ovvero del 68% a seconda del territorio dove operano, sia alla rata di regolazione (anno 2010) che di anticipo (anno 2011). Così è stato precisato dall 'Inail nella nota protocollo n. 246/2011, recependo la proroga dell'incentivo operata dalla legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) che ha reso strutturale l'agevolazione, disponendone l'applicazione dal 1 gennaio 2010. Di fatto, evidenzia l'inail, è stata stabilita con effetto retroattivo l'applicazione delle riduzioni del 75% per le zone montane e del 68% per le zone svantaggiate per tutto il 2010, nonché la conferma delle predette percentuali per gli anni futuri. Per quanto riguarda la prossima autoliquidazione 2010/2011, poiché le basi di calcolo già notificate alle aziende riportano due diversi periodi classificativi relativi alla regolazione 2010 e due diverse percentuali di riduzione secondo la vecchia normativa, l'inail 6

stabilisce che andranno compilate la dichiarazione delle retribuzioni suddividendo l'imponibile contributivo tra i due periodi 1/1/2010-31/7/2010 e 1/8/2010-31/12/2010. Il premio di autoliquidazione sarà calcolato tenendo conto dei due periodi e delle percentuali previste. Il che vuol dire che le imprese cooperative e i loro consorzi, beneficiarie delle riduzioni, dovranno applicare: alla rata di regolazione del premio 2010: per il periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2010 la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati; ovvero la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate; per il periodo dal 1 agosto al 31 dicembre 2010 la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati; ovvero la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate. Allo stesso modo, alla rata di (anticipo) premio 2011 andrà applicata la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati ovvero la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 7