Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Sondrio Prot. n. 575 /2013/EL Sondrio, 8 gennaio 2013



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Prot. n. 575 /2013/EL Sondrio, 8 gennaio 2013 Pubblicata sull area riservata SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI SIGNORI SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DELLA LOMBARDIA, DEL LAZIO E DEL MOLISE, NEI GIORNI DI DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013. PROPAGANDA ELETTORALE E COMUNICAZIONE POLITICA. PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA DELIBERA DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI. Per quanto di competenza e con preghiera di voler impartire le opportune disposizioni ai dipendenti Uffici, si trascrive il testo della Circolare del Ministero dell Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 2/2013 del 4 gennaio 2013, concernente l oggetto. **** M:\Elettorale\ELEZIONI\POLITICHE\POLITICHE 2013\PROPAGANDA\Circolare_2-2013_COMUNI.doc Pagina 1 di 6

INDICE: A) DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE E PER LE ELEZIONI REGIONALI B) PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE REPUBBLICA ITALIANA DEL PROVVEDIMENTO DELL AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI C) INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA D) PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI E) USO DI LOCALI COMUNALI F) AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI G) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI H) INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA I) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE. **** In vista dello svolgimento delle elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013, si richiamano sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale. a) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale per le elezioni politiche e regionali (legge 4 aprile 1956, n. 212 come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130). Le giunte comunali, dal 33 al 31 giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 22 a giovedì 24 gennaio 2013), dovranno stabilire e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, hanno fatto pervenire, entro il 34 giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 21 gennaio 2013), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati. Si rammenta che le istanze possono essere trasmesse ai comuni in originale o via telefax, oppure, in alternativa, possono essere preannunciate previamente per via telegrafica o telematica; queste ultime sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate con l originale delle stesse o con telefax. M:\Elettorale\ELEZIONI\POLITICHE\POLITICHE 2013\PROPAGANDA\Circolare_2-2013_COMUNI.doc Pagina 2 di 6

Le giunte municipali dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull ammissione delle candidature, all assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle elezioni politiche (uno per la Camera dei deputati e uno per il Senato della Repubblica) e alle elezioni regionali (uno per le liste provinciali di cui all art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 ed uno per le liste regionali di cui all art. 1, comma 3, della legge citata), purchè il sistema elettorale adottato dalle regioni interessate preveda, analogamente a quanto disposto con legislazione statale, la contemporanea presenza di liste liste provinciali e liste regionali fra loro collegate. Affinchè gli interessati siano posti in grado di eseguire le affissioni quanto prima, gli organi preposti all esame delle candidature dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni alle Prefetture-U.T.G. competenti e, contestualmente, ai sindaci dei comuni interessati al fine di consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti. Non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per le elezioni della Camera dei deputati) e gli Uffici elettorali regionali (per le elezioni del Senato della Repubblica) a seguito delle decisioni dell Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere avranno comunicato, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le liste definitivamente ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d ordine, sarà cura delle Prefettura UTG comunicare immediatamente tali dati ai comuni delle rispettive provincie, per l assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle giunte comunali. Analogamente, per le elezioni regionali, non appena l Ufficio centrale regionale e l Ufficio centrale circoscrizionale avranno comunicato, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le liste definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d ordine, le Prefetture interessate comunicheranno tali dati, ai comuni delle rispettive province, al fine di consentire l assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle giunte comunali. b) Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n.28). Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la Deliberazione n. 666/12/CONS (12A137089) in data 28 dicembre 2012 dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d informazione relative alle campagne per l elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2012. Il suddetto provvedimento è anche consultabile sul sito www.agcom.it. Al riguardo, in relazione a quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di par condicio fra le forze politiche in competizione. M:\Elettorale\ELEZIONI\POLITICHE\POLITICHE 2013\PROPAGANDA\Circolare_2-2013_COMUNI.doc Pagina 3 di 6

Si fa riserva di comunicare, appena possibile, anche il provvedimento della Commissione Parlamentare per l indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. c) Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130). Dal 30 giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 25 gennaio 2013, sono vietati: - il lancio oggetto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; - la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; - la propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l obbligo di preavviso al Questore. d) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili. Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 25 gennaio 2013, l uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130. Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. e) Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515). Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi per le elezioni politiche e regionali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti. f) Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17 e 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515). Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista (o a ciascun candidato nei collegi uninominali della Valle d Aosta e del Trentino Alto Adige) tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale. Al riguardo, sul sito www.poste.it, saranno consultabili le istruzioni delle Poste Italiane S.p.A ai propri uffici e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni. M:\Elettorale\ELEZIONI\POLITICHE\POLITICHE 2013\PROPAGANDA\Circolare_2-2013_COMUNI.doc Pagina 4 di 6

Si rammenta, altresì, che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l acquisto di spazi d affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati. g) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici. Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 9 febbraio 2013, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato ai sensi dell art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Cio premesso, si rappresenta l opportunita che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purche in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio. h) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212). Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 23 febbraio 2013 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall ingresso delle sezioni elettorali. E consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. M:\Elettorale\ELEZIONI\POLITICHE\POLITICHE 2013\PROPAGANDA\Circolare_2-2013_COMUNI.doc Pagina 5 di 6

i) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28). Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l efficace assolvimento delle proprie funzioni. Tanto premesso, si precisa che l espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l efficacia giuridica degli atti amministrativi. L ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tal senso vanno letti, a parere di quest ufficio, i riferimenti a forme impersonali ed alla indispensabilità dell attività di comunicazione per l assolvimento delle funzioni proprie. **** Si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nei predetti provvedimenti. p. IL PREFETTO Il Viceprefetto Vicario (F.to Angieri) /ac M:\Elettorale\ELEZIONI\POLITICHE\POLITICHE 2013\PROPAGANDA\Circolare_2-2013_COMUNI.doc Pagina 6 di 6