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Fondo Pensione Nazionale Sede legale: per il Personale delle Banche Via Lucrezia Romana, 41/47 di Credito Cooperativo 00178 Roma Casse Rurali ed Artigiane Uffici amministrativi: Via Massimo D Azeglio, 33 Iscrizione all Albo dei 00184 Roma Fondi Pensione al n. 1386 Telefono: 06/72079270 Codice fiscale: 96104290588 Fax: 06/72079289 DOCUMENTO SULLE RENDITE Trasmesso alla Covip il 10 dicembre 2013 Avvertenza: questo documento ha lo scopo di fornire elementi idonei a facilitare l orientamento in materia di prestazione in rendita per gli aderenti al Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane che intendono richiedere la prestazione pensionistica e non può considerarsi sostitutivo della documentazione contrattuale relativa all erogazione della predetta prestazione allegata, peraltro, al predetto documento. 1

La prestazione pensionistica complementare L aderente al Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (di seguito denominato Fondo ) che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare, può richiedere al Fondo stesso l erogazione della connessa prestazione pensionistica. Ai fini della determinazione dell anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme di specie maturati dall aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale presso le predette forme pensionistiche complementari. Si ha diritto a richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza nei casi di: di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. L aderente ha facoltà di richiedere la prestazione pensionistica: interamente in rendita, mediante l erogazione della pensione complementare; parte in rendita e parte in capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità almeno il 70% della posizione individuale maturata l importo della pensione complementare sia inferiore al 50% dell assegno sociale INPS (per il 2012 pari a Euro 5.577,00 annui, per gli anni successivi è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it), l aderente può optare di ricevere l intera prestazione pensionistica complementare in capitale. L aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica complementare in capitale. La Rendita La pensione complementare erogata sotto forma di vitalizio, deriva dal valore della posizione individuale che l aderente avrà accumulato presso il Fondo al momento del pensionamento ed alla connessa età anagrafica, al netto dell eventuale quota da erogare in forma di capitale e che verrà così impiegata quale premio unico per la costituzione di una rendita immediata corrisposta per tutta la vita con la periodicità prescelta tra quelle disponibili. L ammontare annuo della rendita vitalizia immediata periodicamente rivalutabile, si determina applicando al premio unico il corrispondente coefficiente di conversione individuato sulla base del sesso, dell età di riferimento nonché della rateazione della rendita prescelta dall aderente/assicurato. Per l erogazione della rendita il Fondo ha stipulato con Allianz S.p.A., al termine della selezione prevista dalla normativa, Convenzioni assicurative con scadenza fissata al 1 maggio 2023. Tipologie di rendita Le Convenzioni stipulate permettono, al momento del pensionamento, di ricevere una rendita vitalizia immediata a premio unico a scelta tra le seguenti tipologie: 2

1. Rivalutabile Prevede il pagamento di una rendita all aderente/assicurato fino a che rimane in vita e si estingue con il decesso dell aderente stesso. Tale rendita si rivolge a chi desidera ricevere l importo più elevato possibile dal montante trasformato in rendita, rinunciando ad ulteriori prestazioni per i propri superstiti beneficiari o per sé in caso di invalidità (rendita LTC). 2. Rivalutabile certa per 5 oppure 10 anni e poi vitalizia 3. Rivalutabile reversibile 4. Rivalutabile con restituzione del montante residuale in caso di decesso dell aderente. (Controassicurata) 5. Rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza. (Long Term Care) Prevede il pagamento di una rendita che viene corrisposta all aderente/assicurato, o in caso di decesso, ai suoi superstiti beneficiari per cinque oppure dieci anni. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l aderente è ancora in vita, mentre si estingue se quest ultimo è nel frattempo deceduto. Tale rendita si rivolge a chi desidera proteggere i propri superstiti beneficiari dall eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Prevede il pagamento di una rendita all aderente/assicurato fino a che rimane in vita e successivamente, in misura totale o parziale secondo quanto prescelto, al beneficiario designato (reversionario) se superstite dell aderente stesso. In questo caso la rendita si estingue con il decesso del superstite beneficiario. Tale rendita si rivolge all aderente/assicurato che desidera proteggere un particolare superstite beneficiario dall eventuale perdita di una fonte di reddito in caso si verificasse il decesso del predetto aderente/assicurato. Prevede il pagamento di una rendita all aderente/assicurato fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai beneficiari dallo stesso indicati, il capitale residuo (valore di controassicurazione) in un unica soluzione pari alla differenza tra il montante trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate fino alla data del decesso. Tale rendita si rivolge a chi desidera proteggere i superstiti beneficiari dall eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che questi ultimi possano ricevere la parte residua di quanto non è stato corrisposto all aderente/assicurato sotto forma di rendita finchè lo stesso era in vita. Prevede il pagamento di una rendita all aderente/assicurato fino a che rimane in vita. Qualora durante il periodo di erogazione della rendita intervenga una condizione di non autosufficienza dell aderente/assicurato nel compimento degli atti elementari di vita quotidiana, l importo della rata si raddoppia. La rendita si estingue con il decesso dell aderente/assicurato. Tale rendita si rivolge a chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza. AVVERTENZA Le designazioni dei beneficiari comunicate dagli aderenti durante la fase di contribuzione non avranno effetti relativamente agli eventuali superstiti beneficiari ovvero reversionari conseguenti all erogazione delle rendite; in quest ultima nuova fase, occorrerà predisporre la relativa comunicazione da parte degli aderenti/assicurati. 3

Basi tecniche adottate I coefficienti di conversione in rendita hanno validità dal 1 maggio 2013 al 30 aprile 2016 e saranno successivamente variati di triennio in triennio previa comunicazione da parte di Allianz. I predetti coefficienti sono determinati tenendo conto della speranza di vita residua (ipotesi demografica) e di un tasso di attualizzazione (ipotesi finanziaria). L elaborazione degli stessi è basata sull adozione delle seguenti ipotesi: a) ipotesi demografica: tavole IPS55M - imm e IPS55F - imm, rispettivamente per sesso maschile e femminile (elaborata dall ANIA) integrate dalla tabella di correzione delle età ( age shifting ) ovvero sulla base della legge di sopravvivenza degli autosufficienti distinta per sesso desunta da dati di esperienza del Gruppo Allianz per la rendita Long Term Care ; b) ipotesi finanziaria (tasso tecnico): tasso di interesse annuo composto posticipato dell 1,50%. Per effetto dell ipotesi finanziaria adottata, la rendita è sin dall inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo dell 1,50%. Caricamenti I coefficienti di conversione non prevedono costi (caricamenti espliciti). Le spese per l erogazione della rendita (caricamenti impliciti applicati alla rendita annua per ogni anno di durata del periodo di pagamento) sono già conteggiate nei coefficienti di conversione esposti nelle Convenzioni e sono pari all 1,25% della rendita stessa. Il dettaglio di tutto quanto sopra esplicitato è consultabile nella documentazione contrattuale completa sottoscritta con la riferita Compagnia di Assicurazione, allegata al presente documento ed altresì disponibile nel sito internet del Fondo (www.fondopensione.bcc.it). Decorrenza e periodicità di erogazione Ciascuna rendita ha decorrenza il 1 giorno del mese successivo a quello in cui il Fondo abbia reso disponibili alla Compagnia di Assicurazione le somme dovute a titolo di premio. La rendita sarà erogata in rate mensili posticipate ed è facoltà dell aderente/assicurato chiedere, attraverso il Fondo, che la rendita venga corrisposta in rate posticipate aventi periodicità annuale o semestrale. Per la rendita Long Term Care, erogabile in rate anticipate con le stesse opzioni alternative sopra precisate, la decorrenza varia a seconda della data di invio delle informazioni da parte del Fondo. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita erogata in forma vitalizia, ogni aderente/assicurato (ovvero reversionario ) è tenuto a produrre alla Compagnia di Assicurazione un documento attestante l esistenza in vita, anche sotto forma di autocertificazione, oltre alla fotocopia di un documento d identità valido. La mancata produzione di tale documentazione nel termine di 90 giorni dalla ricorrenza annuale citata comporterà la sospensione dell erogazione della rendita. La produzione tardiva riattiva il pagamento della rendita comprensiva delle rate eventualmente nel frattempo scadute- a partire dalla scadenza di rata immediatamente successiva alla data di pervenimento presso la Società. Criteri di determinazione della rendita e modalità di rivalutazione Come sopra già riferito, l ammontare annuo della rendita lorda si determina dividendo il premio unico (montante finale destinato alla prestazione periodica) per il corrispondente coefficiente di conversione individuato sulla base del sesso, dell età di riferimento nonché della rateazione della 4

rendita prescelta dall aderente/assicurato, nella tabella dei coefficienti di conversione di cui all allegato n. 1 delle rispettive Convenzioni assicurative accluse al presente documento. Il capitale maturato dall aderente/assicurato viene conferito come premio unico alla Compagnia Assicuratrice ed investito nella gestione separata VITARIV di Allianz S.p.A.. La rendita viene rivalutata annualmente ed il rendimento attribuito si ottiene moltiplicando il rendimento di cui alla lettera j) del regolamento della gestione separata VITARIV (anch esso parte integrante della documentazione contrattuale allegata al presente documento), per l aliquota di retrocessione nella misura del 100%. In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento della gestione separata VITARIV diminuito di 1 punto percentuale. La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dell 1,50% (vale a dire dividendo per 1,015) la differenza se positiva- tra il rendimento annuo attribuito ed il suddetto tasso tecnico dell 1,50% già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione. Ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza della rendita, essa viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia di Assicurazione, della riserva matematica costituita a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata ed in precedenza descritta, entro il 31 dicembre che precede la suddetta ricorrenza. Da tale ricorrenza la rendita viene aumentata nella stessa misura e quindi la rendita stessa si considera come determinata fin dall origine per il nuovo importo assicurato. Segue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni. Regime fiscale Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente, o del beneficiario qualora diverso, e può essere soggetto a modifiche in futuro. E riportato di seguito l attuale trattamento fiscale applicato. Il capitale utilizzato per accendere la rendita non viene inizialmente tassato. Le somme dovute dalla Compagnia e corrisposte sotto forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue: a) La componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta ad imposizione ordinaria progressiva IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali se dovute, limitatamente all 87,5% del suo ammontare; b) la componente di rendita derivante dal montante maturato dall 1/1/2001 fino al 31/12/2006, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti) è soggetta ad imposizione ordinaria progressiva IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali se dovute; c) la componente di rendita derivante dal montante maturato dall 1/1/2007, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti), è soggetta a ritenuta a titolo d imposta definitiva del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; d) durante il periodo di erogazione, le rivalutazioni delle rate di rendita (differenza tra l importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari) sono soggette ad imposta come segue: 1) la parte derivante dalla quota di rendita relativa ai montanti maturati fino al 31/12/2011 è soggetta ad applicazione della ritenuta del 12,5%; 2) la parte derivante dalla quota di rendita relativa ai montanti maturati dopo il 31/12/2011 è soggetta ad applicazione della ritenuta del 20%; tuttavia, in considerazione della presenza nei patrimoni delle Gestioni Separate di titoli pubblici, l aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell ammontare di tali titoli. Le somme dovute dalla Compagnia in caso di non autosufficienza dell assicurato principale e corrisposte sotto forma di rendita vitalizia non sono soggette a tassazione. 5

Motore di calcolo della rendita Per facilitare gli aderenti nella costruzione del percorso decisionale utile a determinare la tipologia di rendita ritenuta più adatta, nel sito internet del Fondo è stato reso disponibile un apposito motore di simulazione che potrà consentire il calcolo presumibile del valore della rata di rendita, previo inserimento, per quanto ovvio, di tutti i dati relativi all aderente. Allegato n. 1 - Convenzione Allianz n. 9884/P Allegato n. 2 - Convenzione Allianz n. 9885/P Allegato n. 3 - Convenzione Allianz n. 9886/P 6