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Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 9/2012 (Atti del Consiglio) Disposizioni urgenti in materia ambientale. Modifiche alla l.r. 20/2006, alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 64/2009. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 marzo 2012

SOMMARIO PREAMBOLO CAPO I - Disposizioni urgenti in materia ambientale SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) Art. 1 - Modifiche all articolo 24 della l.r. 20/2006 Art. 2 - Modifiche all articolo 25 della l.r. 20/2006 Art. 3 - Modifiche all articolo 26 della l.r. 20/2006 SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) Art. 4 - Modifiche all articolo 20 sexies della l.r. 25/1998 SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) Art. 5 - Modifiche all articolo 11 della l.r. 64/2009

PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo); Considerato quanto segue: Per quanto concerne la sezione I: 1. E opportuno chiarire che il piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti, di cui all articolo 24, commi 2 e 3, della l.r. 20/2006, ove previsto, deve essere presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione. Allo stesso articolo 24, comma 3, occorre specificare che la norma si applica anche ai titolari di autorizzazione ambientale integrata; 2. L istituzione dell autorità idrica toscana, a cui sono state trasferite, a partire dal 1 gennaio 2012, le funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all articolo 148 del d.lgs 152/2006, e che costituisce il soggetto cui è demandata sia l approvazione del programma di adeguamento degli scaricatori di piena a servizio delle pubbliche fognature, sia, a norma dello stesso articolo 148, comma 4, l attività di coordinamento qualora detto programma debba essere redatto da più soggetti, ha determinato la necessità di posticipare al 31 dicembre 2012 il termine previsto dall articolo 25, comma 3, della l.r. 20/2006; 3. Sempre in considerazione della recente istituzione dell autorità idrica toscana, è anche opportuna una rivisitazione dei tempi per la stipula degli accordi e contratti di programma, posticipando al 31 dicembre 2012 il termine previsto per la stipula degli stessi di cui all articolo 26 della l.r. 20/2006; 4. E opportuno stabilire che gli accordi e i contratti di programma di cui all articolo 26 della l.r. 20/2006 definiscano, in conformità alle indicazioni contenute nella parte III, allegato 5, del d.lgs.152/2006, condizioni e modalità per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi, al fine di garantire il rispetto dei requisiti minimi previsti dall ordinamento.

Per quanto concerne la sezione II: 5. E necessario specificare, conformemente al parere reso in data 1 dicembre 2011 dall albo nazionale dei gestori ambientali, sezione regionale della Toscana, che gli impianti autorizzati alla raccolta con le procedure di cui alla parte IV, titolo I, capi IV e V, del d.lgs. 152/2006, a cui possono essere conferiti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi dell articolo 20 sexies della l.r. 25/1998, non sono soggetti all obbligo dell iscrizione all albo dei gestori ambientali di cui all articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare dell 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), al fine di: a) dare certezza agli operatori nell applicazione dell articolo 20 sexies della l.r. 25/1998, assicurandone l uniforme applicazione sul territorio regionale; b) chiarire che il richiamo al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), contenuto nell articolo 20 sexies della l.r. 25/1998, non ha inteso introdurre l obbligo di iscrizione a detto albo dei gestori ambientali per i soggetti gestori degli impianti autorizzati alla raccolta con le procedure di cui alla parte IV, titolo I, capi IV e V, del d.lgs. 152/2006. Per quanto concerne la sezione III: 6. E necessario posticipare al 31 marzo 2013 i termini per la presentazione della denuncia di esistenza degli sbarramenti di ritenuta di cui alla l.r. 64/2009, e conseguentemente per la presentazione delle eventuali relative domande di regolarizzazione e di autorizzazione in sanatoria, in quanto la crisi degli operatori del settore, determinata dalla particolare congiuntura economica sfavorevole, rende necessaria la rivisitazione dei tempi dei suddetti adempimenti; ciò anche a fronte del rischio di dismissione dei bacini di accumulo, che costituiscono patrimonio di interesse comune. Approva la presente legge CAPO I Disposizioni urgenti in materia ambientale SEZIONE I Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) Art. 1 Modifiche all articolo 24 della l.r. 20/2006 1. Al comma 2 dell articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole: richiesta di autorizzazione sono inserite le seguenti: e contestuale piano di gestione delle AMD, ove previsto,. 2. Al comma 3 dell articolo 24 della l.r. 20/2006, dopo le parole: stabilimento o insediamento inserire le seguenti: o titolari di autorizzazione integrata ambientale (AIA), e dopo le parole: richiesta di autorizzazione sono inserite le seguenti: e contestuale piano di gestione delle AMD, ove previsto,.

Art. 2 Modifiche all articolo 25 della l.r. 20/2006 1. Al comma 3 dell articolo 25 della l.r. 20/2006, le parole: Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 13, sono sostituite dalle seguenti: Entro il 31 dicembre 2012. Art. 3 Modifiche all articolo 26 della l.r. 20/2006 1. Al comma 2 dell articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: 31 marzo sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre. 2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell articolo 26 della l.r. 20/2006 è inserita la seguente: a bis) condizioni e modalità, conformi alle indicazioni dell allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo, per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi fino all ultimazione degli interventi previsti ai sensi della lettera a);. 3. Al comma 4 dell articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: 30 novembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2012. SEZIONE II Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) Art. 4 Modifiche all articolo 20 sexies della l.r. 25/1998 1. All articolo 20 sexies della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), dopo le parole: a condizione che tali impianti sono inserite le seguenti:, non iscritti all albo dei gestori ambientali di cui all articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare dell 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche),.

SEZIONE III Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) Art. 5 Modifiche all articolo 11 della l.r. 64/2009 1. Al comma 1 dell articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2013. IL PRESIDENTE Alberto Monaci I SEGRETARI Daniela Lastri Gian Luca Lazzeri

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 5 marzo 2012, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 9 marzo 2012, n. 139 Proponente: Assessore Anna Rita Bramerini Assegnata alla 6^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 16 marzo 2012 Approvata in data 21 marzo 2012 Divenuta legge regionale 9/2012 (atti del Consiglio)