CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. il 3 agosto 2016 (v. stampato Senato n. 1581) BISINELLA, COMPAGNONE

Documenti analoghi
RIORDINO DEI RUOLI. bozza di testo a fronte dell articolato di revisione dei ruoli dell Arma dei Carabinieri RUOLO UFFICIALI RUOLO ISPETTORI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI E ADOTTATO COME TESTO BASE DALLE COMMISSIONI

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

TESTO UNIFICATO. La parte sottolineata in azzurro è relativa alle modifiche nel testo approvato alla Camera dei Deputati

Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria

VISTI gli articoli 33, comma 2 e 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE (RONCHI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

1 di 5 26/03/

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARCUCCI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, PROCACCI, VITA DISEGNO DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

Ministero della Difesa DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2258

testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato statuto degli impiegati civili dello Stato

NUOVA BOZZA DI EMENDAMENTO DEL RIORDINO DELLE CARRIERE 16 DICEMBRE 2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana il seguente decreto legislativo CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

(art. 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

d iniziativa dei senatori AMATI, VATTUONE, LATORRE, CUCCA, FEDELI, LUCHERINI, MIGLIAVACCA, PEGORER e VALENTINI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 477

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Ministero della Giustizia

D.P.R. n. 551 del 24 Luglio 1981

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GOISIS

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 22 giugno DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94.

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE III REPARTO/SERVIZIO RICOMPENSE E ONORIFICENZE Viale dell Esercito, ROMA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

'(&5(72'(/35(6,'(17('(//$5(38%%/,&$DSULOHQ


SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE. N. 333-B12 O.5.13/8968 Roma, 28 settembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

EMANA il seguente decreto legislativo:

Prot. n. M_D GMIL2 VDGM II SGR/ Roma, 15 novembre 2013

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Viale dell Esercito, ROMA

n. 81. TABELLA l (articolo 1, comma 1) FONTE NORMATIV A TERMINE 31 maggio 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMENDAMENTO ART. 9. <<Art. 9-bis. (Modifiche agli articoli 83 e 84 della Costituzione) 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

! "#$#%&'()*'&+,)(&-#".#(,#,/ !"#$ %&'()

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 39/2013

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

1 di 6 06/07/

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 184 del 1 ottobre 2010

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1997, n. 139.


INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.Lgs. 39/13)

DETERMINAZIONE N /09/2014 OGGETTO:

Roma 6 giugno 2014 Avv. Enrico Morigi REQUISITI MORALI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL NUOVO REGOLAMENTO DELL ALBO

A.C B. Introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BOCCUZZI

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1877

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 luglio 2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 105

Regolamento recante statuto dell Ispettorato nazionale del lavoro

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE AI

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con

C O MUNE DI PANTELLERIA

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

MINISTERO DELLA DIFESA

Legge 189/1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA ( PROVINCE E CITTA METROPOLITANE) SI RENDE NOTO

Sezione II La formazione delle leggi

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Art. 3, comma 1, lett. d) D.Lgs. 39/2013)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

L.R. 5/2005, art. 25, commi 6 e 7, art. 30 B.U.R. 10/1/2007, n. 2. Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0412/Pres.

IPOTESI REVISIONE DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA-DIFESA

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4022 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA 4 a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 3 agosto 2016 (v. stampato Senato n. 1581) D INIZIATIVA DEI SENATORI BISINELLA, COMPAGNONE Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 agosto 2016

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4022 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Al libro quarto, titolo VII, capo IV, del codice dell ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la sezione IV è aggiunta la seguente: «Sezione IV-bis PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AGLI UFFICIALI ED AI SOT- TUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA COLLO- CATI IN CONGEDO ART. 1084-bis. (Promozione per merito di lungo servizio). 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado, possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio. 2. Possono altresì ottenere una promozione, a titolo onorifico, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa, ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefìci previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti. 3. Dai benefìci di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d onore. 4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell Esercito italiano, della Marina militare, dell Aeronautica militare e dell Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza. ART. 1084-ter. (Requisiti richiesti). 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4022 la promozione di cui all articolo 1084-bis, comma 1, a condizione che: a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all atto del congedamento, ivi compreso il caso in cui il personale transiti anticipatamente in congedo assoluto da una delle predette posizioni per motivi di salute; b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico né delle promozioni previste dagli articoli 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, e dall articolo 1084; c) siano stati giudicati con la qualifica di eccellente negli ultimi quindici anni di servizio; d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di inferiore alla media o insufficiente, né giudizi di inidoneità all avanzamento, anche nella posizione del congedo; e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla consegna i cui effetti non siano cessati ai sensi dell articolo 1369; f) non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione; g) all atto del collocamento in congedo, non siano stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non siano stati sospesi dall impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado sia revocato a tutti gli effetti. ART. 1084-quater. (Decorrenza). 1. Gli ufficiali e i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all articolo 1084-bis,

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4022 comma 2, conseguono la promozione dal giorno del collocamento in congedo assoluto. Gli ufficiali ed i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all articolo 1084- ter conseguono la promozione di cui all articolo 1084-bis, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 1084-ter. ART. 1084-quinquies. (Effetti). 1. La promozione di cui all articolo 1084-bis non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economicoretributivo. 2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio. ART. 1084-sexies. (Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento). 1. La promozione di cui all articolo 1084-bis è richiesta dall interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate, ed al Ministro dell economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiari il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1084-bis, comma 2, o 1084-ter, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell articolo 1084-ter. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione. 2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti. 3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4022 2. Dall attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

*17PDL0044190* *17PDL0044190*