ASSOCIAZIONE LAVORATORI STRANIERI MCL STATUTO REGIONALE

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ASSOCIAZIONE LAVORATORI STRANIERI MCL STATUTO REGIONALE Titolo 1 Art 1 costituzione e denominazione Art 2 articolazioni provinciali o territoriali Art 3 soci di diritto Art 4 soci Art 5 durata Art 6 scopi e attività Titolo 2 Art 7 organi sociali Art 8 assemblea regionale dei soci Art 9 comitato esecutivo Art.10 presidente Art. 11 vice presidente Art 12 segretario Art 13 collegio sindacale Art 14 collegio dei probiviri Titolo 3 Art 15 patrimonio sociale Art 16 esercizio finanziario Titolo 4 Art 17 disposizioni relative al tesseramento Art 18 disposizioni finali Art 19 norme di rinvio TITOLO 1 ART 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 1. E costituita l ASSOCIAZIONE LAVORATORI STRANIERI MCL REGIONALE, anche denominata per brevità ALS MCL REGIONALE. Essa è un associazione di carattere regionale, con sede in.promossa e realizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori della regione..e nelle sue attività opera in totale conformità ai principi e agli indirizzi del movimento promotore. 2. Gli organismi dell ALS MCL regionale, si raccordano con quelli del MCL regionale, nella reciproca autonomia associativa, per individuare strategie e politiche unitarie, secondo le linee di indirizzo deliberate da MCL regionale, al fine di vedere affermata nella realtà la solidarietà fra i lavoratori di ogni appartenenza sociale e l abbattimento di ogni iniqua discriminazione tra popoli, etnie e fedi religiose.

ART 2. ARTICOLAZIONE PROVINCIALI O TERRITORIALI 1. L ALS MCL regionale si articola in ALS MCL provinciali o territoriali. 2. Le ALS MCL provinciali o territoriali operano in piena autonomia organizzativa e patrimoniale, hanno rappresentanza legale, sono regolate da propri statuti e regolamenti che devono attenersi alle norme contenute in quelle nazionali, provvedendo al necessario adeguamento. Le norme in contrasto sono nulle e, nelle more, si applicano quelle dello statuto nazionale. La competenza a dichiarare il contrasto è del collegio dei probiviri regionale. ART 3. SOCI di DIRITTO 1. Sono soci di diritto le unioni provinciali dell MCL. 2. Sono altresì soci di diritto le ALS MCL provinciali o territoriali. ART. 4 SOCI 1. E possibile l adesione all ALS MCL di organizzazioni, associazioni, fondazioni ed enti operanti a livello nazionale nel settore immigrazione che manifestano la volontà di associarsi che ne condividono gli scopi dell Associazione e si impegnano per la loro realizzazione. Rimane inteso che qualora l adesione dovesse essere deliberata dai competenti organi, rimane l obbligo per i singoli associati di aderire personalmente all ALS MCL. 2. L adesione è a tempo indeterminato, salvo l eventuale recesso o l esclusione. 3. L ammissione degli aspiranti soci è deliberata dal Comitato Esecutivo territorialmente competente. 4. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale determinata dal Comitato Esecutivo nazionale, salvo eventuali aggiunte deliberate dai Comitati Esecutivi territoriali. 5. I soci hanno diritto a ricevere la tessera nazionale dell Associazione che ne attesta l adesione; 6. Ogni associato ha diritto di voto in assemblea su tutte le materie poste sull ordine del giorno. 7. L esclusione di un associato può essere deliberata dal Comitato Esecutivo territorialmente competente, per: - Mancato versamento della quota associativa; - Grave e reiterata inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; - Attività contrastanti con gli interessi dell Associazione, danneggiamenti materiali e morali. Il provvedimento di esclusione va notificato tempestivamente all interessato a mezzo lettera raccomandata. Avverso il provvedimento di esclusione può essere presentato ricorso al Collegio dei Probi Viri territorialmente competente. Nei casi di inerzia tra Comitati Esecutivi territorialmente competenti, sono tenuti ad

intervenire, con le stesse procedure, i Comitati Esecuti regionali o il Comitato Esecutivo nazionale. L esclusione per morosità comporta l obbligo per il socio escluso del versamento delle quote dovute fino al provvedimento di esclusione, oltre al soddisfacimento di ogni obbligazione dallo stesso assunta, nella qualità di socio. ART. 5 DURATA 1. L'ALS MCL regionale ha durata illimitata, promuove iniziative di solidarietà sociale e, non persegue finalità di lucro, neanche in forma indiretta e per lo svolgimento delle sue attività, si avvale di prestazioni personali e volontarie. 2. Il presente statuto rispetta tutti i vincoli, propri di una organizzazione di volontariato, previsti dalla legge n. 266 dell 11 agosto 1991, dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 per il riconoscimento delle onlus e dalla legge 383 del 7 dicembre 2000 sull associazionismo di promozione sociale. ART. 6 SCOPI E ATTIVITA 1. L ALS MCL regionale è una associazione educativa e sociale che promuove solidarietà e responsabilità, per costruire e favorire con ogni mezzo il pieno inserimento degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie, la convivenza e la cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, della non violenza, nella salvaguardia del creato, concorrendo alla soluzione dei grandi problemi relativi al rapporto tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati. Le attività dell ALS MCL regionale, sono orientate alla crescita di una coscienza di fratellanza e amicizia tra i popoli, l associazione intende combattere il razzismo, la xenofobia e l emarginazione attraverso l interazione dei gruppi sociali diversi, contribuendo a creare una società aperta alle diversità di un mondo sempre più multietnico, multiculturale, nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità storiche, culturali e religiose di ognuno. 2. L Associazione svolge le seguenti attività a servizio dei cittadini stranieri immigrati in Italia: - favorire l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri per fini sociali e culturali; - assistenza legale per la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati e degli stranieri in genere, a partire dai rifugiati e dai richiedenti asilo; - servizi di consulenza, informazione, corsi di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo; - promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative di immigrati o di immigrati e italiani, al fine di favorire l inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro; - promuovere iniziative politiche e sociali per soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela di donne e minori, all assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa - realizzare iniziative per l assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti; - intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee al fine di

garantire le esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie; - promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati; - promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità; - promuovere rapporti e collaborazioni con enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative; all uopo si avvale dei servizi del patronato SIAS e del centro di assistenza fiscale CAF-MCL s.r.l., previa la sottoscrizione di apposite convenzioni; - promuovere congressi, convegni, studi, ricerche, dibattiti e seminari; - pubblicazioni specifiche ed attività informative a carattere nazionale; - sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri; - promuovere interventi e strutture di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. TITOLO 2 ART. 7 ORGANI SOCIALI 1. Sono organi dell associazione : - L assemblea regionale dei soci; - comitato esecutivo; - presidente; - vice presidente; - segretario; - collegio sindacale; - collegio dei probiviri. ART. 8 ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI 1. L assemblea regionale dei soci è l organo deliberante dell associazione ed è costituita da 5 rappresentanti del Movimento Cristiano Lavoratori, nonché da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all art. 3 e delle strutture aderenti in base all art. 4, e comunque da tutti i soci iscritti all associazione, in regola con il pagamento delle quote di adesione annuali e non esclusi ex art 4 commi 2 e 6 del presente statuto. 2. L assemblea si riunisce, in via ordinaria, 3 volte all anno, con un preavviso di 10 giorni. 3. Può riunirsi in via straordinaria su richiesta del comitato esecutivo, di un terzo degli associati, oppure del collegio dei sindaci. La richiesta deve essere inviata al presidente, che convoca l assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 4. L assemblea ha i seguenti compiti: - Eleggere i membri del comitato esecutivo; - Eleggere i membri del collegio dei sindaci; - Eleggere i membri del collegio dei probiviri; - Approvare le norme per il funzionamento dell associazione fissate dal Comitato

Esecutivo e le loro eventuali variazioni; - Approvare il programma di attività proposto dal comitato esecutivo; - Approvare il bilancio preventivo; - Approvare il bilancio consuntivo. 5. Spetta inoltre all assemblea: - Deliberare, con la maggioranza prevista dall art. 4, sull ammissione ed esclusione dei soci; - Determinare la quota di adesione annuale che deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno; - Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; - Deliberare entro il 30 giugno di ogni anno sul consuntivo al 31 dicembre dell anno precedente ed entro il 31 dicembre sul bilancio di previsione dell anno successivo; - Deliberare sullo scioglimento dell associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio. 6. L avviso di convocazione dell assemblea deve essere spedito per lettera raccomandata o anche a mezzo fax almeno sette giorni prima della data fissata o con altro mezzo che garantisca la prova dell avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati; nei casi d urgenza l assemblea può essere convocata per telegramma da spedirsi 48 ore prima dell ora fissata per la riunione o con altro mezzo che garantisca la prova dell avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati. 7. Nella convocazione deve essere indicato: - Il luogo, l ora e il giorno della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione; - L elenco degli argomenti da trattare. 8. Sia in prima che in seconda convocazione l assemblea è valida se è presente la metà più uno dei componenti dell assemblea stessa. 9. Ogni associato ha diritto a un voto esercitato anche mediante delega. ART 9 COMITATO ESECUTIVO 1. Il comitato esecutivo è l organo esecutivo dell ALS MCL regionale. Esso viene eletto dall assemblea regionale, è composto da membri eletti dall assemblea nel numero da essa stabilito, del comitato esecutivo fa parte di diritto il responsabile della consulta regionale degli immigrati, ove presente. 2. I componenti del comitato esecutivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 3. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. 4. Le riunioni sono convocate dal presidente con predisposizione dell ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare almeno sette giorni prima della data fissata. L avviso di convocazione dell assemblea deve essere spedito per lettera raccomandata o anche a mezzo fax almeno sette giorni prima della data fissata o con altro mezzo che garantisca la prova dell avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati; nei casi d urgenza l assemblea può essere convocata per telegramma da spedirsi 48 ore prima dell ora fissata per la riunione o con altro mezzo che garantisca la prova dell avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati. 5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei componenti, in tal caso il presidente deve provvedere entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve

avvenire entro 20 giorni dalla convocazione. 6. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. 7. Il comitato ha i seguenti compiti: - Elegge il presidente; - Elegge il vice presidente; - Elegge il segretario; - Elegge il responsabile della consulta degli immigrati che farà parte di diritto del comitato esecutivo; - Fissa le norme per il funzionamento dell associazione; - Predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all approvazione dell assemblea; - Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall assemblea, promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa; - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci; - Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati da presidente per motivi di necessità e di urgenza. ART. 10 PRESIDENTE 1. Il presidente dell ALS MCL regionale, che è presidente dell assemblea e del comitato esecutivo è eletto da quest ultimo resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. 2. Il presidente ha la rappresentanza politica e legale dell ALS MCL regionale nei confronti delle pubbliche istituzioni nonché di fronte a terzi e sta in giudizio. 3. Convoca e presiede le riunioni dell assemblea regionale dei soci. 4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 5. Nel caso di assenza, di impedimento o cessazione, le relative funzioni vengono svolte dal componente del comitato esecutivo più anziano di età. ART. 11 VICEPRESIDENTE 1. Il Vicepresidente viene eletto dal Comitato Esecutivo e resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. 2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, svolge le funzioni di questo. ART. 12 SEGRETARIO 1. E nominato dal comitato esecutivo e coadiuva il presidente. 2. Provvede a redigere i verbali delle riunioni degli organi collegiali. 3. Predispone lo schema del bilancio preventivo che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e, del bilancio consuntivo che sottopone al comitato entro il mese di marzo. 4. Provvede al disbrigo della corrispondenza.

5. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato. ART. 13 COLLEGIO SINDACALE 1. Il collegio sindacale è nominato dall assemblea regionale dei soci. 2. E composto da due membri effettivi e un supplente. Ad uno dei membri effettivi con un maggior numero di titoli e comprovata esperienza professionale, compete la presidenza del collegio. 3. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile. 4. Redige annualmente per l assemblea regionale dei soci la relazione sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal comitato. 5. Resta in carica quattro anni. 6. I componenti del collegio sindacale assistono ai lavori del comitato esecutivo e dell assemblea regionale dei soci. ART. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI 1. Il collegio dei probiviri dell ALS MCL regionale è l organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. 2. Il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall assemblea. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. 3. Il collegio elegge nel suo seno il presidente che coordina i lavori e provvede alla sua convocazione. 4. Il collegio dei probiviri ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, salvo l osservanza del contraddittorio, sulle questioni relative alla corretta interpretazione ed applicazione dello statuto. 5. I ricorsi vanno presentati entro 30 giorni dalla comunicazione dell atto o dalla conoscenza dell evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso. 6. Per i conflitti interni alle ALS MCL provinciali o territoriali, sono competenti i collegi dei probiviri delle ALS MCL regionali. 7. Inoltre ha competenza pronunciarsi sul contrasto con lo statuto regionale di norme contenute negli statuti dei soci di diritto. 8. Il collegio dei probiviri emette lodi e queste hanno immediatamente valore esecutivo e tutti gli organi dell ente sono tenuti a darvi applicazione. 9. Spetta al presidente trasmettere le decisioni del collegio alle parti interessate e agli altri organi tenuti ad applicarle. TITOLO 3 ART. 15 PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio dell ALS MCL regionale è costituito:

- Dalle quote annuali degli associati la cui misura è determinata dall assemblea regionale dei soci; - da contributi degli associati, introiti, donazioni, erogazioni, lasciti comunque pervenuti, da tutti i beni mobili e immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati e da eventuali proventi di altre attività economiche. I fondi vengono depositati presso l istituto di credito stabilito dal comitato esecutivo. ART. 16 ESERCIZIO FINANZIARIO 1. L esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. Ogni anno devono essere redatti a cura del segretario, i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all approvazione dell assemblea regionale dei soci a maggioranza dei voti, sentito il parere del collegio sindacale. 3. E vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. TITOLO 4 ART. 17 DISPOSIZIONI RELATIVE AL TESSERAMENTO 1. Il tesseramento avrà validità ai fini dell elezione degli organi statutari, soltanto a far data dal secondo anno successivo il suo effettivo avvio. ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI 2. L associazione può essere sciolta unicamente dall assemblea regionale dei soci e deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri. 3. Nel caso di scioglimento dell associazione, l intero patrimonio sociale sarà devoluto ad associazioni senza scopi di lucro, aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell ALS MCL. ART. 19 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nell atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nello statuto nazionale dell ALS MCL ed a quelle contenute nel codice civile ed alle disposizioni di legge in materia vigenti all atto dell applicazione.