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COMUNE DI MARTIGNANO Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE n. 87/2014 Registro generale n. 01/2014 Registro dell Ufficio OGGETTO: Votazione del giorno 25 maggio 2014 - Costituzione dell'ufficio elettorale. Autorizzazione al responsabile del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 01/04/2014 al 31/05/2014 Si dà visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.55 Ln142/90) Data, 31/03/2014 Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario (Dott.ssa Zanelia LANDOLFO) Il presente atto è stato pubblicato all Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 05/05/2014 Il Messo Comunale (Giuseppe Calò) L anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo, presso la sede del Comune di Martignano IL SEGRETARIO COMUNALE Visto il vigente Statuto del Comune di Martignano; Visto il vigente regolamento di contabilità; Visti i Decreti Sindacali n.2282 del 12/06/2009 e nr.1 del 3/01/2013 di nomina di responsabile del Servizio Amministrativo; Visto il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

VISTO che per il giorno 25 maggio 2014 sono stati convocati i comizi elettorali per l elezione del Parlamento Europeo e per l elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale; VISTE le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali; VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'interno; VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale; VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura; RILEVATO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti concernenti le elezioni, con determina del responsabile del Servizio Amministrativo n.86/r.g. n.25/r.u. del 31/03/2014 è stato autorizzato il personale, assegnato all Ufficio elettorale, ad eseguire lavoro straordinario; VISTO che del predetto Ufficio elettorale deve necessariamente far parte anche il suo responsabile; RILEVATO che il suddetto personale è incaricato delle funzioni dell area delle posizioni organizzative di cui agli artt.8 e segg. Del C.C.N.L. del 31/03/1999; VISTO al riguardo l art.39, c.2, del C.C.N.L. per il personale del comparto regioni-autonomie locali successivo a quello del 10 aprile 1999 il quale stabilisce: CHE gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per le consultazioni elettorali anche per il personale incaricato delle funzioni dell area delle posizioni organizzative di cui all art.8 e segg. C.C.N.L. del 31/3/1999; CHE tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all art.10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione; CONSIDERATO che l A.R.A.N. con un proprio recente parere trattando nello specifico di remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario al personale con incarico di posizione organizzativa ha evidenziato che la speciale disciplina contrattuale dello straordinario elettorale (art.14, comma 2, del CCNL dell 1.4.1999; art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall art.16 del CCNL del 5.10.2001), trova applicazione, per espressa previsione contrattuale, solo nei casi nei quali vi sia l acquisizione delle specifiche risorse da parte di altre amministrazioni (solitamente il Ministero dell Interno). - che nello specifico, l art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, espressamente prevede di corrispondere i compensi correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative ed in relazione a tale disciplina, di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell ente). - Che la predetta regola subisce una sola eccezione, espressamente disciplinata nell art.39, comma 3 del CCNL del 14.9.2000 (introdotto dall art.16 del CCNL del 5.10.2001), secondo il quale il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (di qualunque specie, comprese quindi quelle per l elezione del sindaco e del consiglio comunale n.d.r.), è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa, ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese, siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In

tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art. 24, comma 1, del predetto contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative". - Che in base a tal eccezione il titolare di posizione organizzativa, in occasione di qualunque consultazione elettorale, ha comunque e sempre diritto al compenso per lavoro straordinario (da erogare sempre in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) qualora le relative prestazioni siano rese nel giorno del riposo settimanale. - Che la diversa formulazione della clausola contrattuale (nella quale manca ogni indicazione sul preciso vincolo del reperimento delle risorse) comporta che tali compensi debbano essere corrisposti anche nei casi nei quali tutte o anche solo parte delle risorse debbano essere apprestate direttamente dall ente. - Che, secondo l assunto dell ARAN, la previsione contrattuale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato, riguarda le modalità di erogazione dello straordinario elettorale e deve essere interpretata nel senso che i relativi compensi devono essere corrisposti a consuntivo in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il momento della valutazione; in sostanza si esclude che tali compensi possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali, previste per la generalità degli altri dipendenti. - Che relativamente al rapporto tra i compensi per lavoro straordinario elettorale e retribuzione di risultato, si deve evidenziare che la clausola dell art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 espressamente prevede che: Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all art.10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Proprio, tale ultimo inciso ( in aggiunta ) consente di ritenere che il compenso per lavoro straordinario si cumula in ogni caso con l importo della retribuzione di risultato spettante al titolare di posizione organizzativa, anche se questa sia già stata determinata nella misura massima prevista dalla disciplina contrattuale (25% della retribuzione di posizione, ai sensi dell art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999). RITENUTO, nell impegno di salvaguardare l obbligo di contenere i costi complessivi dell organizzazione delle consultazioni elettorali nel senso indicato dalla legge nr. 147/2013, doversi quindi attenere all interpretazione precedente, consolidata e maggiormente aderente alle previsioni contrattuali, finanziando la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario del proprio personale per le prossime elezioni amministrative al di fuori dei limiti indicati dall art. 14, comma 1 del più volte richiamato c.c.n.l. 1.4.1999, applicando quindi l art. 39 del c.c.nl. 14.9.2000 secondo l interpretazione sopra indicata. RITENUTO, pertanto, autorizzare il personale in questione a prestare lavoro straordinario entro i limiti della vigente normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali; VISTO l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita:

«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali. 1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti. 2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi.... omissis... VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni; VISTO il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di accesso; VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; VISTO l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall art. 16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001; VISTO l art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita: Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze. VISTA la precedente determinazione n. 86 del 31/03/2014 con la quale si è provveduto a costituire L ufficio Elettorale Comunale RITENUTO dover integrare detto Ufficio includendovi il responsabile del Servizio I servizio amministrativo - 1 GRAZIOLI CORRADO D3 Coordinamento,elaborazione dati ufficio elettorale 100 D E T E R M I N A 1) DI INTEGRARE la Costituzione dell Ufficio Elettorale Comunale, per la votazione del giorno 25 maggio 2014 e già costituita con determinazione n. 86 del 31/03/2014 come da prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato, nel periodo 1 aprile 2014 - maggio 2014 Num. Ord. COGNOME E NOME 1 GRAZIOLI CORRADO CATEGORIA D3 FUNZIONE DA SVOLGERE Coordinamento,elaborazione dati ufficio elettorale Ore complessivamente autorizzate nel periodo 100

2) D I D A R E A T T O : a) che sono rispettati tutti i limiti di legge; b) che la liquidazione delle ore di straordinario, riscontrabili dai cartellini presenze, avverrà sulla base delle ore effettivamente svolte, autorizzate e riconoscibili secondo i criteri indicati dai vigenti contratti collettivi e dell ARAN per la liquidazione ; c) che la spesa relativa trova imputazione sull'intervento 1010201 cap.33 per la quota parte a carico del Comune e sul Cap. 4000005 per la quota parte a carico dello Stato del Bilancio di Previsione e.f. 2014 in corso di formazione. IL SEGRETARIO COMUNALE Timo (Dott.ssa Zanelia Landolfo)..