COMUNE DI MANDELA Provincia di Roma

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C O M U N E D I P I S C I O T T A U f f i c i o T e c n i c o

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COMUNE DI MANDELA Provincia di Roma REGOLAMENTO DEI CONTRATTI CIMITERIALI (Approvazione Modifiche Regolamento con delibera C.C. n 23 del 28/09/2007) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Tumulazioni 1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del Dpr del 10.09.1990 n. 285; e) i resti mortali delle persone sopra elencate; f) coloro che hanno congiunti sepolti nel Comune di Mandela; g) in caso di ampliamento del cimitero comunale, e non aventi i requisiti dalla lett. A) fino alla lettera F), che siano muniti di regolare concessione cimiteriale ai sensi dell art. 16 del presente regolamento. Art. 2 Caratteristiche delle Concessioni I manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ( art. 824 del C. C.). Pertanto la concessione assegnata temporaneamente il diritto d uso ma non ne trasferisce la proprietà. La concessione può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero dei discendenti, nei sei mesi precedenti la data della scadenza. Il manufatto cimiteriale ed il suo diritto non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione ad altri, ne permutarli, né consentire l uso a soggetti diversi dagli aventi diritto. L ordine da seguire per l assegnazione dei loculi è quello a serpentina dall alto verso il basso e dall alto verso il basso, senza saltare file o righe, partendo da sinistra verso destra per chi guarda. Le tariffe di aree cimiteriali o tombe di famiglia a soggetti non nativi, non residenti e non vissuti nel Comune di Mandela al momento della concessione sono maggiorate del 50% rispetto alle tariffe vigenti. Le tariffe delle concessioni di loculi o cellette ossario destinati a persone non nativi, non residenti e non vissuti nel comune di Mandela al momento della concessione sono maggiorate del 50% rispetto alle tariffe vigenti.

CONCESSIONI AREE CIMITERIALI E TOMBE DI FAMIGLIA Art. 3 Ambito d ampliamento Il presente capo disciplina le concessioni di aree cimiteriali e tombe di famiglia esistenti nel cimitero comunale. Art. 4 Concessione di aree cimiteriali Si da luogo alla concessione di aree cimiteriali, su richiesta dell interessato al fine di edificare la tomba di famiglia secondo la normativa vigente in materia e riportata nell atto di concessione. La Tomba di famiglia può essere edificata anche allo scopo di riunire due o più salme di partenti aventi diritto già tumulati individualmente, con facoltà di retrocedere al Comune i loculi liberati. Le concessioni sono fatte con l applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione dell uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri. Con la concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la tomba di famiglia entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. Non può essere fatta concessione di area per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l esterno del cimitero. Art. 5 Durata delle Concessioni Le concessioni delle aree cimiteriali, sulle quali edificare le tombe di famigli, hanno una durata di anni 99 dalla data della prima tumulazione. Art. 6 Aventi diritto Gli aventi diritto alla tumulazione delle tombe di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato sono i seguenti: i concessionari; i parenti ed affini del concessionario, entro il 4 grado; i conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario; Art. 7 Frazionamenti - rinunce e rapporti fra concessionari Nell ambito dell esercizio del diritto di utilizzare le tombe di famiglia così come risultante dalla concessione, più concessionari possono comunicare al Comune, con atto sottoscritto da tutti in forma collettiva o separata, il frazionamento dei posti. Nelle stesse forme ed modalità uno o più concessionari possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per se o per i propri aventi causa in favore di uno o più concessionari.

Con atto pubblico o scrittura privata autentica e depositata anche in allegato all atto di concessione, più concessioni di un unica concessione possono regolare i loro rapporti interni, ferma restando l unicità della concessione nei confronti del comune. Art. 8 Revoca o decadenza La concessione, a prescindere dalla sua durata, è revocata con provvedimento del Dirigente nei seguenti casi: 1. violazione delle norme dettate dal presente regolamento delle concessioni ovvero di quelle previste dall atto di concessione; 2. abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento avviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti. Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all albo all ingresso del cimitero nonché all Albo Pretorio del Comunale. Trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione dell avviso, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso, il Responsabile del Settore procederà, previa dichiarazione attestante l avvenuta procedura di pubblicazione, alla revoca della concessione ed alla conseguente riacquisizione d ufficio del manufatto al demanio comunale. Nel caso specifico di abbandono del manufatto dipendente da morte degli aventi diritto, relativo alla concessione perpetua, la procedura di revoca, quando lo stato della tomba di famiglia lo consenta, verrà di norma avviata dopo che siano trascorsi 50 anni dall ultima tumulazione. La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto in mancanza di rinnovo nei sei mesi precedenti. Art.9 Effetti della revoca o della decadenza In caso di decadenza o revoca della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell accessione previsto dall art. 934 del vigente codice civile. Il Dirigente, sentito il Coordinamento dell Azienda Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l esumazione e l estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dalla normativa vigente in materia, una volta liberato, il manufatto potrà essere nuovamente concesso. Art. 10 Procedura di rescissione manufatti cimiteriali Il Concessionario può chiedere per iscritto la rescissione del contratto di concessione del manufatto retrocedendo al Comune che volta darà corso alla procedura del rimborso della quota della tariffa vigente al momento, come segue: 1. il 50% entro 20 anni dalla concessione per le tombe di famiglia; 2. il 20% entro quarantacinque anni dalla concessione per le tombe di famiglia. La rescissione non comporta accrescimento del diritto di sepoltura degli altri concessionari.

Art. 11 Decesso del Concessionario In caso di decesso del titolare della concessione gli eredi sono tenuti comunicare il nominativo dei nuovi concessionari all Ufficio Comunale delle concessioni cimiteriali, preferibilmente entro e non oltre 3 mesi dal decesso e sulla base di idonea documentazione ferma restando la durata originaria della concessione. Art. 12 Scritture private Per i concessionari di fatto che sono in possesso di scrittura privata in loro favore ( testamento, donazione o rinuncia) a condizione che non si configuri come compravendita, sottoscritta dal legale concessionario in data precedente all adozione del presente Regolamento, si attiva la procedura di cui al presente art. 11. Art. 13 Tempo di concessione Il tempo di concessione rimane invariato in caso di subentro nella concessione degli eredi che siano parenti o affini del concessionario originario entro il 4 grado. In tutti gli altri casi, l erede può scegliere tra: la voltura della concessione che si configurerà come nuova concessione soggetta a registrazione, senza esborsi di tariffa e assumerà la validità ordinaria di 99 anni; la rescissione prevista dall articolo 10 del presente regolamento. Art. 14 Tariffe La tariffa per la concessione delle aree cimiteriali è quella prevista con apposita deliberazione. La tariffa per la concessione di tombe di famiglia rientrate nella disponibilità del comune è pari alla tariffa prevista per le aree cimiteriali se non sono presenti manufatti diversi dalle lapidi, sopra il piano di campagna. In tutti gli altri casi la tariffa sarà fissata con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una relazione della ripartizione tecnica, a partire dalla tariffa prevista per le aree cimiteriali, con eventuale maggiorazione in presenza di manufatti di pregio ed in buono stato di conservazione. CONCESSIONI DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO Art. 15 Ambito d applicazione Il presente capo disciplina le concessioni di loculi e cellette ossario esistenti nel cimitero comunale qui di seguito definiti Manufatti Cimiteriali.

Art. 16 Concessioni di Manufatti Cimiteriali Si da luogo alla concessione di Loculi e Cellette ossario su richiesta dell interessato che può o non essere il destinatario del manufatto secondo la normativa vigente in materia e riportata nell atto di concessione. Le concessioni sono fatte con l applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia e disattenzione nell uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri. Art. 17 Durata delle concessioni Le concessioni di loculi hanno durata 30 anni, per le cellette ossario hanno una durata di anni 60 dalla data della tumulazione. Art. 18 Aventi diritto Gli aventi diritto alla tumulazione nei loculi e cellette ossario sono quelli indicati nell atto di concessione in corrispondenza del posto individuato. Art. 19 Rinnovo o decadenza Alla scadenza naturale della concessione gli aventi diritto potranno chiederne il rinnovo, previo pagamento del corrispettivo pari al 50% delle tariffe che saranno allora in vigore, fatte salve diverse disposizioni legislative o regolamentari. La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto in mancanza di rinnovo nei sei mesi precedenti. Art. 20 Procedura di rescissione Manufatti Cimiteriali Dopo aver rimosso i resti secondo la normativa vigente, il concessionario o i suoi eredi possono richiedere per iscritto la rescissione da contratto di concessione del manufatto cimiteriale retrocedendolo al comune, che a sua volta darà corso alla procedura di rimborso e all acquisizione del manufatto. In tal caso il concessionario rinunciatario ha diritto al rimborso della quota della tariffa vigente al momento, come segue: 1. il 50% entro sette anni dalla concessione per loculi e ossari; 2. il 20% entro quindici anni dalla concessione per loculi e ossari. Art. 21 Decesso del Concessionario In caso di decesso del titolare della concessione gli subentrano gli eredi fermo restando il destinatario del posto ceduto.

Art. 22 Tempo di Concessione Il tempo di concessione rimane invariato nel caso di subentro nella concessione degli eredi. Art. 23 Tariffe La tariffa per la concessione dei manufatti cimiteriali è quella prevista con apposita deliberazione e si applica anche ai manufatti cimiteriali rientrati nella disponibilità del Comune. Il pagamento del corrispettivo della concessione di loculi deve avvenire secondo le modalità decise dalla giunta comunale, con apposita delibera. Art. 24 Tumulazioni Provvisorie Il 10% dei loculi cimiteriali rimane a disposizione del Comune. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita solo in assenza di loculi disponibili nel cimitero. Il pagamento del corrispettivo dei loculi deve avvenire con le seguenti modalità: versamento mensile del 30% della tariffa vigente per ogni mese di occupazione per un massimo di 12 mesi. Non è consentita la tumulazione provvisoria di salme in loculi già concessi a disposizione di altre persone. Art. 25 Orario di sepoltura e chiusura dei cimiteri I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tale orario. L entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell orario. Art. 26 Disposizioni,concessioni Tombe di Famiglia e Loculi cimiteriali Le concessioni per le quali non è determinata la durata, sono tramutate in concessioni a tempo determinato o revocate, quando siano trascorsi 30 anni per i loculi cimiteriali o 50 anni per le tombe famigliari, dalla tumulazione dell ultima salma o inutilizzate. DISPOSIZIONI FINALI Art. 27 Disposizioni in sede di prima applicazione Per concessionario originario si intende il soggetto firmatario dell atto di concessione. In sede di prima applicazione potranno essere considerati concessionari originari tutti coloro che attiveranno la procedura prevista dall art. 11 del presente regolamento entro il 31.12.2007 a prescindere dal disposto dell art. 23 e la parità di durata della concessione originaria. Il presente regolamento abroga tutti i precedenti.