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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3182 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato COSENZA Disposizioni per disincentivare il fumo e agevolazioni in favore dei giovani che smettono di fumare Presentata l 8 febbraio 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! Sono passati esattamente cinque anni da quando, nel gennaio 2005, è entrato in vigore il divieto di fumo all interno degli spazi chiusi adibiti al pubblico contenuto nell articolo 51 della legge n. 3 del 2003, che ebbe, nell immediato, molti effetti positivi. Infatti fu calcolato che il numero dei fumatori e le tonnellate di sigarette vendute avevano effettivamente subìto un calo notevole (da 103.000 tonnellate a 93.000 tonnellate in tre anni), mentre anche tra i giovani era diminuito il numero dei nuovi fumatori. Nel tempo, tuttavia, secondo le indagini e le ricerche, gli effetti della legge sono andati affievolendosi. Non a caso, dal 2006 in poi, la quantità di tonnellate di sigarette vendute in Italia è rimasta sostanzialmente stabile senza registrare diminuzioni significative. A confermarlo è, da ultimo, il «Rapporto sul fumo in Italia nel 2009», appena pubblicato dall Osservatorio fumo, alcol e droga dell Istituto superiore di sanità, che è senz altro la fonte più autorevole e aggiornata e che evidenzia come nei soli primi mesi del 2009 il numero dei fumatori (per la prima volta dopo l entrata in vigore della legge n. 3 del 2003) sia cresciuto su base annua di circa il 3 per cento. Particolarmente grave è la situazione relativa ai giovani, i quali sono facilmente influenzabili dai messaggi che presentano la sigaretta come non dannosa. L Associazione italiana di oncologia medica ha da poco lanciato un allarme riguardo al trend che sta portando il fumo a guidare i tumori al primo posto tra le cause di morte in Italia. Secondo un indagine condotta nello scorso dicembre dalla Società italiana di pediatria, circa un adolescente su tre si dichiara fumatore (più o meno accanito). L Istituto superiore di sanità, analizzando i dati riferiti al 2009, quan-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3182 tifica in circa 1,7 milioni i giovani tra i quindici e i ventiquattro anni di età che fumano regolarmente. Prendendo come base di riferimento la soglia dei quindici anni di età aggiunge il citato Rapporto dell Osservatorio su fumo, alcol e droga istituito presso l Istituto superiore di sanità è evidente come il numero dei fumatori tende a crescere inevitabilmente con l aumentare dell età passando dall 11,9 per cento (era circa il 7 per cento nel 2007) nella fascia di età tra i quindici e i diciassette anni al 34,4 per cento (era il 23,5 nel 2008) nella fascia di età tra i diciotto e i venti anni e, infine, a quasi il 38 per cento (era il 26 per cento nel 2008) nella fascia di età tra i ventuno e i ventiquattro anni. Queste tendenze medie da cui emerge come i nuovi fumatori siano sempre più giovani e inconsapevoli indicano in modo eloquente quanto sia necessaria un attenta opera di prevenzione e di informazione per rendere gli adolescenti consapevoli circa le conseguenze nefaste del fumo. Il nesso tra fumo e malattie è ormai un concetto acquisito dalla scienza medica. Anche il cosiddetto «fumo passivo» provoca danni di notevole entità, soprattutto negli organismi ancora in formazione di neonati e di bambini piccoli. Non è un caso che in molti Paesi industrializzati, anche lì dove l industria del tabacco ha storicamente avuto le proprie roccaforti, si stiano prendendo nuovi e sempre più rigidi provvedimenti volti a prevenire la diffusione del fumo tra i giovani e anche, ove possibile, a portare il maggior numero di fumatori adulti a rinunciare alle sigarette. Basti pensare agli Stati Uniti d America, dove, nel novembre 2009, è stata approvata una legge che punta proprio alla prevenzione della diffusione del fumo tra i giovani. In tale contesto, soprattutto nella consapevolezza che il fumo rappresenta una reale e concreta minaccia per la salute dei giovani e che per questo pare opportuno compiere ora un ulteriore salto qualitativo nell azione di prevenzione e di contrasto rispetto alla già significativa base posta dalla citata legge n. 3 del 2003, la presente proposta di legge interviene con cinque articoli: a) l articolo 1 interviene sul citato articolo 51 della legge n. 3 del 2003 aggiungendo ai divieti già previsti all interno dei locali e degli uffici aperti al pubblico anche il divieto di fumo in una serie di luoghi aperti di aggregazione sociale (parchi comunali, cortili e spazi interni all aperto di scuole e di ospedali, perimetro esterno di scuole e di ospedali, file nei parcheggi dei taxi, spazi adibiti a fermata di mezzi di trasporto pubblico, banchine dei binari nelle stazioni ferroviarie, spazi adiacenti agli ingressi di locali pubblici, teatri e sale cinematografiche, impianti sportivi all aperto, stabilimenti balneari e spiagge libere) che sono spazi affollati da persone di tutte le età che in molti casi si pensi soprattutto ai ragazzi che a scuola fumano durante l intervallo dalle lezioni fanno parte delle categorie più vulnerabili; b) l articolo 2 interviene sull articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nella parte in cui è già stabilito l obbligo di indicare a chiare lettere sull esterno delle confezioni dei prodotti da fumo, i rischi per la salute propria e altrui connessi all uso delle sigarette, stabilendo l ulteriore obbligo di stampare analogamente a quanto già avviene in molti importanti Paesi del mondo (dal Brasile al Canada, dall Australia all Egitto) foto a colori che illustrino, nel modo più incisivo, le conseguenze dannose per la salute che possono portare perfino alla morte. Tale previsione è in perfetta coerenza con la legislazione dell Unione europea e, nello specifico, con la decisione 2003/641/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, sull impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni dei prodotti da tabacco, che detta criteri e istruzioni tecniche per gli Stati membri dell Unione europea (finora, come emerge dal citato Rapporto dell Osservatorio su fumo, alcol e droga, solo il Regno Unito, il Belgio e la Lettonia hanno dato attuazione a tale decisione mentre la Francia e la Germania sono in

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3182 procinto di farlo) che volontariamente approvino una normativa in materia. Si sottolinea, per evidenziare l importanza legata all adozione di fotografie ad alto impatto emotivo soprattutto per i giovani, il punto 5) delle premesse della citata decisione della Commissione europea che afferma: «Come è stato dimostrato da alcune ricerche e dall esperienza di altri Paesi che hanno introdotto fotografie a colori nelle avvertenze per la salute, quelle che includono fotografie a colori o altre illustrazioni possono costituire un mezzo efficace per indurre a desistere dal fumo e per informare i cittadini dei rischi che esso comporta per la salute. L impiego di fotografie sulle confezioni di prodotti del tabacco costituisce pertanto un elemento importante per una politica globale e integrata di lotta al tabagismo»; c) l articolo 3, in analogia con i nuovi orientamenti normativi che stanno emergendo in altre realtà europee, a partire dalla Gran Bretagna il cui Governo ha annunciato la prossima approvazione di una nuova legge antifumo maggiormente vincolante, abolisce la possibilità di installare i distributori automatici di sigarette per strada; d) l articolo 4, comma 1, interviene sull articolo 173 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, affiancando, al divieto per il conducente di un automezzo di usare il telefono cellulare senza auricolari, anche quello di fumare estendendolo anche agli eventuali passeggeri. Il fumo all interno degli autoveicoli, cioè in spazi chiusi di piccole dimensioni, è quanto di più pericoloso possa esserci per la salute propria e altrui: si pensi a quei bambini che, viaggiando in macchina con un genitore che fuma, si trovano costretti a respirare un aria tanto viziata e nociva. Inoltre il fumo può essere un pericoloso elemento di distrazione e, secondo alcuni studi scientifici, potrebbe anche causare un appannamento dei normali riflessi mentre si guida. Secondo il comma 3-bis del medesimo articolo 173, la violazione di tale divieto comporta che i trasgressori siano soggetti a una sanzione amministrativa da euro 148 a euro 594 e perfino, qualora lo stesso soggetto compia un ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; e) infine, l articolo 5 mira apertamente a promuovere la diffusione di una cultura alternativa che considera il fumo non solo insano e dannoso per la vita umana, ma anche inutile, incentivando i giovani fumatori ad abbandonare le sigarette attraverso un impegno concreto da parte dello Stato con l istituzione di un fondo presso il Ministero della salute volto a finanziare agevolazioni sotto forma di sconti sui biglietti per spettacoli artistici e sportivi e per l acquisto di libri in favore di persone con meno di trenta anni di età che smettono di fumare presso i centri antifumo condotti da ospedali, ASL e Lega italiana per la lotta ai tumori e presso, ove ciò sia necessario ma solo qualora presentino comprovati criteri di serietà e affidabilità degli stessi, associazioni e consultori privati che godano del riconoscimento da parte dell Istituto superiore di sanità. La filosofia di questa previsione (che, in base al comma 2 del medesimo articolo 5, verrebbe finanziata nel modo più logico: cioè aumentando il prezzo dei pacchetti di sigarette e degli altri prodotti da fumo) consiste nel contrastare e prevenire il fumo non solo attraverso i divieti, ma anche supportando una nuova consapevolezza dell inutilità e della dannosità del fumo stesso.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3182 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Luoghi all aperto in cui è vietato fumare). 1. Dopo il comma 1 dell articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto il seguente: «1-bis. È altresì vietato fumare nei seguenti spazi aperti: a) parchi comunali; b) cortili e spazi interni all aperto di scuole e ospedali; c) perimetro esterno di scuole e di ospedali; d) file presso i parcheggi di taxi; e) spazi adibiti a fermata di mezzi di trasporto pubblico; f) banchine dei binari all aperto nelle stazioni ferroviarie; g) spazi adiacenti all ingresso di locali pubblici, teatri e sale cinematografiche; h) spalti di stadi e impianti sportivi; i) stabilimenti balneari e tratti di spiaggia libera». ART. 2. (Impiego di fotografie a colori sulle confezioni dei prodotti da fumo quali avvertenze per la salute). 1. All articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In attuazione della decisione 2003/641/CE della Commissione europea, del 5 settembre 2003, e, in particolare, dell articolo 4,

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3182 a decorrere dal 1 o gennaio 2011 ciascuna confezione unitaria di prodotti da fumo, ad eccezione dei prodotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco non da fumo, reca obbligatoriamente avvertenze combinate con fotografie a colori in cui, con immagini comparative, sono illustrate le potenziali conseguenze negative del fumo sulla salute e sull aspetto estetico. La selezione delle fotografie, che avviene in base al criterio del maggiore impatto emotivo in particolare sui giovani, è effettuata con decreto del Ministro della salute da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; b) il comma 4 è abrogato. ART. 3. (Divieto di utilizzo dei distributori automatici di sigarette). 1. L articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, è abrogato. ART. 4. (Divieto di fumo all interno degli autoveicoli per il conducente e per i passeggeri). 1. All articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. È vietato al conducente e ai passeggeri di fumare all interno degli autoveicoli»; b) al comma 3-bis, le parole: «le disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3182 ART. 5. (Incentivi per i giovani che smettono di fumare). 1. Il Ministero della salute, garantendo una copertura omogenea sull intero territorio nazionale, stipula accordi con i centri antifumo condotti dagli ospedali, dalle aziende sanitarie locali e dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori che consentano loro di firmare convenzioni con teatri, cinema, librerie e club sportivi in base alle quali i giovani di età inferiore a trenta anni che smettono di fumare possano usufruire di sconti e di agevolazioni. 2. Nei territori con un numero non sufficiente di centri antifumo, i contributi di cui al comma 3 possono essere concessi anche ad associazioni e a consultori privati individuati dal Ministero della salute sulla base di criteri che ne assicurino la serietà e l affidabilità avvalendosi dei censimenti effettuati periodicamente dall Osservatorio su fumo, alcol e droga istituito presso l Istituto superiore di sanità. 3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute è istituito un fondo per il finanziamento dei contributi ai centri antifumo, alle associazioni e ai consultori privati che li utilizzano per le finalità di cui al comma 1. 4. Il fondo di cui al comma 3 ha una dotazione iniziale, per ognuno degli anni 2010, 2011 e 2012, pari a 5 milioni di euro. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall istituzione del fondo, a decorrere dal 1 o gennaio 2010, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di base dell imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

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