SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE 5.2 DI LATISANA

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SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE 5.2 DI LATISANA CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (SGATE) E PER L ASSISTENZA AL CITTADINO NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI PRIVATE. PERIODO DAL 1/1/2017 AL 31/12/2019. CIG ZAB1BF2D94 SCHEMA DI CONVENZIONE TRA Il Comune di LATISANA (codice fiscale 83000470308) in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell Ambito Distrettuale 5.2 di Latisana (di seguito, per brevità, denominato Comune ), con sede in Latisana, Piazza Indipendenza n. 74, qui rappresentato dal dott., nato a il, domiciliato per la carica presso il suddetto Comune, ad intervenire in questo atto debitamente autorizzato; e La Società di Servizi C.F/p.iva con sede in Via (di seguito, per brevità, denominato CAF ) convenzionata con il CAF con sede legale in (autorizzato dal Ministero delle Finanze ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 a svolgere l attività di assistenza fiscale ed iscritto all Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. ), in persona del legale rappresentante nato a, residente a codice fiscale PREMESSO CHE ai sensi dell articolo 11 della Legge 9/12/1998 n. 431 è istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, finalizzato alla concessione ai conduttori in possesso dei requisiti individuati dalla legge di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica sia privata; le Regioni possono concorrere al finanziamento degli interventi per il sostegno alle abitazioni in locazione con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci; ai sensi dell articolo 6 della Legge Regionale 7/3/2003 n. 6 è previsto il sostegno alle locazioni quale agevolazione a favore di soggetti non abbienti, volta a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione; ai sensi dell articolo 11 comma 8 della Legge 9/12/1998, n. 431, i comuni definiscono l entità e le modalità di erogazione dei contributi per il sostegno alle locazioni, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne; la normativa nazionale e regionale per il sostegno alle locazioni ha individuato nell'indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE di cui al DPCM n. 159/2013 lo strumento per selezionare i cittadini a cui consentire l accesso ai contributi a sostegno delle locazioni; ai sensi dell art. 10, comma 6, del DPCM n. 159/2013 la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall articolo 32 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o direttamente all amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio; il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, in attuazione della previsione di adozione delle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, ha istituito un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (di seguito bonus 1

elettrico) sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizione di salute; il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito bonus gas); con deliberazione ARG/elt 117/08 l Autorità per l energia elettrica e il gas ha istituito il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) al fine di semplificare ed accelerare le procedure di riconoscimento dei bonus; i sopra citati Decreti hanno individuato nell'indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE di cui al D.Lgs. n.109/1998 lo strumento per selezionare i cittadini a cui consentire l accesso ai bonus; con Deliberazione 402/2013/R/com del 26.9.2013 è stato approvato il Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) ; il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al bonus al Comune di residenza; i Comuni, per la raccolta e gestione delle istanze di agevolazione presentate dai cittadini, possono decidere di avvalersi dei CAF come previsto dal Protocollo d Intesa siglato da Anci e dalla Consulta nazionale dei CAF; il Comune di Latisana è Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni in virtù della convenzione istitutiva tra i Comuni dell Ambito 5.2, ai sensi dell art. 18 L.R. 6/2006, approvata dall Assemblea dei Sindaci in data 11.9.2012; l allegato A della sopra citata convenzione prevede che gli interventi di cui alla normativa sopra citata siano gestiti in forma associata; l INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell INPS dei dati acquisiti dalle stesse, il rilascio all utente dell attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); in base all art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF; che a seguito di avviso pubblico in cui si specificavano i servizi disciplinati dalla presente convenzione meglio dettagliati negli articoli seguenti, la Società di servizi ha manifestato interesse alla presente iniziativa; che il CAF non vanta alcun diritto di esclusiva nello svolgimento del presente servizio, stante l interesse dell Ente al convenzionamento con più soggetti al fine di favorire l accessibilità diffusa al servizio da parte dei cittadini, i quali sono liberi di scegliere il centro presso cui rivolgersi; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue ART. 1 OGGETTO La presente convenzione definisce e disciplina l erogazione, da parte del CAF, dei seguenti servizi: A. Assistenza al cittadino nella compilazione delle domande di accesso ai contributi per il sostegno ai canoni di locazione (L.431/98 e L.R. 6/2003) secondo il bando emanato dall Ente gestore SSC; B. Assistenza nella compilazione dei moduli di richiesta del bonus tariffa sociale (energia elettrica e gas) e trasmissione telematica delle medesime istanze (SGATE). ART. 2 UTENZA 2

Per utenza si intendono i cittadini residenti nei Comuni dell Ambito distrettuale 5.2 di Latisana e cioè Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa. ART. 3 OBBLIGHI DEL COMUNE Il Comune si impegna a: - curare una diffusa e puntuale informazione al cittadino sulle modalità d accesso alle prestazioni oggetto della presente convenzione, sulla documentazione necessaria e sulle sedi dei CAF, aggiornandole in base alle comunicazioni in merito ricevute dai CAF; - fornire ai CAF tutta la documentazione inerente le prestazioni assistenziali agevolate quali: regolamenti adottati per l erogazione delle stesse, modelli di domanda e bandi pubblici nonché quant altro sia necessario alla erogazione del servizio; - promuovere incontri per la formazione ed il coordinamento operativo. ART. 4 OBBLIGHI DEL CAF Il CAF si impegna ad effettuare i servizi di cui all art. 1 svolgendo le seguenti attività: A) assistenza nella compilazione delle domande di abbattimento dei canoni di locazione: - diffusione di informazioni circa le modalità di presentazione della domanda ed i requisiti necessari per accedere ai contributi, curando particolarmente l adeguata spiegazione al cittadino nel caso di mancato possesso dei requisiti richiesti; - accertamento della sussistenza dei requisiti essenziali per l ammissione ai contributi per il sostegno dei canoni di locazione quali: indicatore ISEE sottosoglia oppure dati relativi alla residenza, cittadinanza o possesso di idoneo permesso di soggiorno; raccolta della documentazione necessaria all istruttoria della pratica; - assistenza nella compilazione delle domande di accesso ai contributi per il sostegno dei canoni di locazione (L. 431/98 e L.R. 6/2003), su modulistica fornita dall Ente, secondo il bando emanato dall Ente gestore, corredando la domanda stessa delle fotocopie della documentazione utile all istruttoria della pratica; - verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall Agenzia delle Entrate; - consegna dell ISEE, della domanda compilata in originale e 1 copia, nonché della documentazione fotocopiata al cittadino che provvederà a presentarla al protocollo del Comune di residenza o dell Ente gestore SSC; B) servizio gestione pratiche SGATE: - assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l accesso al/ai bonus; - verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; - rilascio all utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l avvenuta presentazione della domanda di bonus; - nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati, ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per i successivi adempimenti in ordine al raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione; - fornire agli utenti informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche. Per l espletamento dell attività i CAF mettono a disposizione le proprie sedi ed il proprio personale, debitamente formato. Il CAF si impegna a partecipare a incontri informativi presso il Comune prima dell avvio del servizio. I CAF garantiscono l erogazione del servizio all utenza su appuntamento. 3

I CAF devono fornire al Comune l elenco delle proprie sedi presenti sul territorio, con l indicazione di indirizzo, numeri telefonici ed orari di apertura al pubblico; sono obbligati altresì a fornire i tempestivi aggiornamenti rispetto alle eventuali variazioni dei predetti dati nonché delle eventuali variazioni societarie o della convenzione con il CAF nazionale. Il CAF deve fornire al Comune all atto della stipula della presente convenzione il nominativo del responsabile che funge da referente per i rapporti con l Ente. Il CAF è tenuto ad esporre copia della presente convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento dell attività. Per il riconoscimento della propria attività i CAF dovranno apporre, negli appositi spazi della domanda, il proprio timbro e la sigla dell operatore che ha fornito supporto nella compilazione della stessa. Art. 5 PRIVACY Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile - ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - del trattamento dei dati relativi agli utenti che, in ragione dello svolgimento del servizio, lo stesso sarà tenuto ad acquisire. Art. 6 DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL CAF Il CAF deve fornire al Comune all atto della stipula della presente convenzione e successivamente in caso di intervenute modificazioni: - indicazione del responsabile che funge da referente per i rapporti con il Comune; - indicazione delle eventuali società convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento della attività; - elenco delle sedi CAF, con indicazione di indirizzo, numeri telefonici ed orari di apertura al pubblico. ART. 7 RESPONSABILITA DEGLI ADEMPIMENTI Il soggetto convenzionato si assume ogni responsabilità circa la corrispondenza fra i dati inseriti e la documentazione presentata, autocertificata o dichiarata dal richiedente, sollevando il Comune da responsabilità civile per danno verso terzi e/o contabile verso l Amministrazione nel caso di errori od omissioni nell espletamento del servizio. ART. 8 - POLIZZA ASSICURATIVA Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione. Il CAF dichiara di manlevare il Comune rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione. ART. 9 COMPENSO Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune riconosce al CAF: - per l assistenza nella compilazione delle domande di contributo per sostegno ai canoni di locazione: - 20,00 + IVA per ogni domanda di contributo compilata presso il CAF e presentata al protocollo dell Ente. - per la gestione delle pratiche SGATE: - 5,10 + IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita alla piattaforma SGATE. Il compenso verrà riconosciuto per le pratiche espletate correttamente, in particolare non verrà riconosciuto alcun compenso per pratiche, sia pure presentate al protocollo dell ente, ma relative a soggetti privi di requisiti essenziali, o contenenti errori od omissioni sul contenuto della istanza ovvero carenti di documentazione essenziale da allegare all istanza. 4

ART. 10 GRATUITA ALL UTENZA I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all utenza per l assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione, pena la risoluzione immediata della presente convenzione. ART. 11 FATTURAZIONE La fatturazione sarà effettuata dal soggetto convenzionato nel seguente modo: - per l assistenza nella compilazione delle domande di abbattimento dei canoni di locazione: una volta all anno, successivamente all elaborazione del istruttorie da parte del Comune, e comunque non oltre il 31/10 di ciascun anno, previa presentazione di un elenco delle pratiche elaborate riportante il nominativo del richiedente, il comune di residenza e la data di effettuazione del servizio di assistenza alla compilazione della domanda. - per la gestione delle pratiche SGATE: due volte all anno, entro il mese successivo alla scadenza rispettivamente del primo e del secondo semestre (al 31/7 con riferimento alle pratiche presentate dal 1 gennaio al 30 giugno e al 31/01 dell anno successivo con riferimento alle pratiche presentate dal 1 luglio al 31 dicembre). La fattura relativa al secondo semestre non dovrà essere presentata oltre il 28/02 dell anno successivo, pena l impossibilità della liquidazione del relativo corrispettivo. Prima della fatturazione dovrà essere fornito al Comune un elenco delle pratiche elaborate, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE. Le fatture dovranno essere emesse successivamente alla verifica di conformità da parte del Comune. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica. Il pagamento del compenso avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previa acquisizione di DURC regolare. ART. 12 VERIFICA DELL ATTIVITA Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF mediante proprio personale appositamente designato e incaricato. ART. 13 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il CAF non ottemperi alle attività ed obblighi previsti dalla presente convenzione, il Comune provvederà a contestare il disservizio e, qualora il CAF non fornisca entro 10 giorni elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata sul compenso finale una penale pari al 10% dell importo dovuto. Ove le stesse inadempienze venissero rilevate una seconda volta, sarà applicata una penale pari al 25% del compenso complessivo. L accertamento e la contestazione per una terza volta delle medesime inadempienze o disservizi determinerà l applicazione di una penale pari al 50% del compenso complessivo e la risoluzione immediata della convenzione. Ulteriore conseguenza sarà il divieto di partecipazione per un anno al nuovo convenzionamento che il Comune effettuerà per le medesime finalità. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF e l INPS o tra il CAF e la società di servizi/lavoratore autonomo convenzionati. ART. 14 - CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione saranno deferite al foro di Udine. ART. 15 ADEMPIMENTI FISCALI Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso ai sensi dell articolo 5 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche e integrazioni. 5

ART. 16 - DURATA La presente convenzione è valevole dalla data della sottoscrizione sino al 31.12.2019. 3. Nel corso dell esecuzione del contratto, in seguito alla L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 Riordino del sistema Regione- Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative, potrebbe verificarsi la cessione del contratto ad altro e/o nuovo soggetto giuridico, come pure potrebbe verificarsi la modifica dei Comuni afferenti al nuovo Ambito distrettuale di cui al precedente articolo 2. Il CAF affidatario sin d ora si dichiara a conoscenza degli effetti di cui alla citata Legge Regionale e della possibilità di dover modificare i valori sia operativi che economici della presente convenzione, accettandone gli esiti. Letto, approvato e sottoscritto per il COMUNE (sottoscrizione digitale) per il CAF (sottoscrizione digitale) 6