REGIONE LOMBARDIA IX LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 0927 PROGETTO DI LEGGE N. 0023 di iniziativa dei Consiglieri regionali Prina, Gaffuri, Penati, Alfieri, Alloni, Barboni, Borghetti, Brambilla, Cavicchioli, Civati, Costanzo, Girelli, Martina, Mirabelli, Pavesi, Pizzul, Santantonio, Spreafico,Tosi,Valmaggi, Villani Disposizioni in materia di agricoltura sociale PRESENTATO IL 10/06/2010 ASSEGNATO IN DATA 14/06/2010 ALLA COMMISSIONE REFERENTE VIII CONSULTIVE III e I
Relazione Il concetto di agricoltura come attività legata esclusivamente alla produzione di alimenti sta ormai lasciando il posto ad un idea più complessa che vede al centro la multifunzionalità del sistema agricolo. In questo nuovo scenario si può inserire un ulteriore ruolo dell attività agricola: nasce così l agricoltura sociale, una forma di agricoltura che fornisce in modo continuativo, oltre all'attività agricola, servizi rivolti all integrazione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati come ex-detenuti, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili. La fattoria diventa centro di servizi sociali dove la coltivazione dell'orto, la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale, offrono stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all educazione. Va sottolineato che l integrazione d interventi e servizi di natura sociale nell azienda agricola multifunzionale non compromette le finalità imprenditoriali dell attività, che può beneficiare del più stretto rapporto col territorio e delle nuove relazioni e opportunità di mercato. L agricoltura sociale si è, ad oggi, sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo. Il presente progetto di legge definisce i requisiti essenziali per l accreditamento degli operatori dell agricoltura sociale, le procedure per il monitoraggio e la valutazione dei servizi. Si pone inoltre l obiettivo di tutelare le realtà già esistenti sul territorio lombardo e promuovere ed incentivare gli imprenditori agricoli a condurre l attività con etica di responsabilità verso la comunità e l ambiente.
Articolo1 (Finalità e obiettivi) 1. La Regione promuove, anche attraverso gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, l agricoltura sociale condotta con modalità ecocompatibili ed ecosostenibili e con etica di responsabilità verso la comunità e l ambiente per garantire percorsi di inclusione sociale dei soggetti più vulnerabili e a rischio di emarginazione sociale. 2. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti. 3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali del welfare regionale attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) agricoltura sociale l'attività svolta, anche in forma associata, dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che forniscano in modo continuativo, oltre all'attività agricola, servizi rivolti all integrazione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; b) per fattoria sociale la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali e di acquacoltura, con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, e l uso prevalente di prodotti locali, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica. 2. Possono altresì svolgere agricoltura sociale anche i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integratori interventi e servizi sociali) che rispondano ai requisiti prescritti dall art. 2135 c.c.
Articolo 3 (Modalità operative) 1. Le attività relative all agricoltura sociale sono attuate mediante le politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali exdetenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché favorendo il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, l'assistenza e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica, psichica e le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà nell apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare. 2. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà. 3. Le iniziative di riabilitazione, formazione, tirocinio, orientamento, educative e assistenziali a favore dei soggetti di cui al comma 1 sono attivate in conformità alla normativa e alla programmazione regionale, nonché ai piani di zona di cui all articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario). Articolo 4 (Osservatorio regionale delle fattorie sociali) 1. E' istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio regionale delle fattorie sociali che svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali; b) monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell ambito dell agricoltura sociale; c) promuovere studi e ricerche; d) promuovere le attività e le azioni di sviluppo nell ambito dell agricoltura sociale. 2. L Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall inizio della legislatura e dura in carica per la durata della legislatura stessa. 3. I componenti dell Osservatorio sono designati dagli assessori regionali all agricoltura, alle politiche sociali e da organismi del terzo settore, nonché dalle organizzazioni professionali operanti nei settori interessati. 4. Il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del Osservatorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; la partecipazione ai lavori dell Osservatorio è gratuita.
Articolo 5 (Registro e rete delle fattorie sociali) 1. E istituito il registro delle fattorie sociali nel quale sono iscritte le fattorie sociali operanti in Lombardia. Il registro è aggiornato annualmente. 2. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali accreditate. Ai fini dell accreditamento la Regione tiene conto, in particolare, della qualità dei servizi offerti, la disponibilità di competenze professionali, nonché di indici di efficienza ed efficacia; con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti e le procedure per l accreditamento delle fattorie sociali. 3. La rete regionale delle fattorie sociali ha funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove in collaborazione con l'osservatorio regionale delle fattorie sociali azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Articolo 6 (Fondo regionale per lo sviluppo dell agricoltura sociale) 1. E istituito il Fondo regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, di seguito denominato fondo, finalizzato al sostegno di progetti nell ambito dell agricoltura sociale. Al fondo possono accedere sia i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 328/2000, sia gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, qualora svolgano attività riconducibili alle finalità della presente legge. 2. Il fondo concorre fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile agli investimenti previsti nei progetti di cui al comma 1. La concessione dei contributi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto, in particolare, efficacia delle azioni di riabilitazione, assistenza, inclusione sociale e lavorativa, educazione, formazione, e modalità innovative nello svolgimento delle attività. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i criteri e le procedure per accedere ai contributi medesimi. 3. Il fondo concorre alle spese di avviamento della rete regionale delle fattorie sociali accreditate. 4. I provvedimenti attuativi del presente articolo, qualificabili come aiuti di Stato, sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria.
Articolo 7 (Interventi pubblici) 1. I terreni agricoli e forestali appartenenti agli enti pubblici territoriali e i beni trasferiti al patrimonio dei comuni in seguito a confisca alla mafia ai sensi dell articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) sono concessi in uso in via prioritaria alle fattorie sociali. 2. Nelle gare indette da enti pubblici per l assegnazione dei servizi di ristorazione sono previsti criteri di priorità a favore delle aziende che somministrano prodotti agroalimentari delle fattorie sociali. Articolo 8 (Norma finanziaria) 1. Alle spese di cui alla presente legge si provvede per l esercizio 2010 e seguenti con le risorse stanziate in apposita UPB.
(1) (2) (3) (4) (A) Qualificazione Spesa (B) Copertura Finanziaria intervento SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE (art. 22 lr 34/1978 UPB IMPORTO UPB IMPORTO Riferimento PDL art.. comma.. Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE Contributo Corrente Art. 6 Corrente 3.7.1.2 5.000.000 Fondo regionale per lo sviluppo rurale 7.4.0.2.210 5.000.000