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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2358 Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore 26/12/2016-12:09

Indice 1. DDL S. 2358 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2358 4

XVII Legislatura 1. DDL S. 2358 - XVII Leg. 1. DDL S. 2358 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2358 XVII Legislatura Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore Iter 7 giugno 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.2358 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Luciano Uras ( Misto ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 3 maggio 2016; annunciato nella seduta pom. n. 619 del 3 maggio 2016. Classificazione TESEO CODICE E CODIFICAZIONI, VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE, ORFANI Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 7 giugno 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 637 del 7 giugno 2016. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro) Senato della Repubblica Pag. 2

XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2358 1.2.1. Testo DDL 2358 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2358 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore URAS COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2016 Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge qui presentato nasce dall'esigenza di garantire maggiore tutela ai figli orfani di un genitore, quando sia stato il coniuge ad ucciderlo. L'omicidio del coniuge, infatti, comporta per i figli della vittima la perdita non solo del genitore ucciso, ma anche del genitore autore del delitto. Come dimostrano molti recenti casi di cronaca, al dramma della violenza e della perdita del genitore per i figli si aggiungono innumerevoli difficoltà di ordine pratico ed economico, che la proposta intende attenuare. In nostro ordinamento prevede già nel codice di procedura penale una fattispecie aggravata per il reato commesso contro il coniuge e rimanda alla sede civile tutti gli aspetti derivanti dalla condanna dell'altro genitore. Quello che la proposta suddetta intende garantire è che, a tutela dei figli delle vittime, non vi sia eguale trattamento giuridico in sede civile, per il caso di morte di un genitore derivante per esempio da cause naturali, al caso della perdita di un genitore derivante dalla colpa dell'altro genitore. A tal fine si intende intervenire innanzi tutto sul codice di procedura penale, non solo per attenuare gli oneri che incombono sulla parte civile, ma anche per accelerare i tempi del risarcimento dei danni. In secondo luogo, sulla normativa che disciplina il patrocinio a spese dello Stato, per ammettere sempre al beneficio i figli della vittima, i minori, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino alla massima età di ventisei anni. Infine, sull'istituto dell'indegnità a succedere, per evitare che, nonostante il grave crimine commesso, il genitore colpevole possa concorrere all'eredità del coniuge, a scapito dei figli. Il disegno mira quindi a rafforzare, già, nelle prime fasi del processo penale, la tutela ai figli, consentendo loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito. Con l'aggiunta di un comma all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2001, n. 115, -- nella specie il comma 4-quater -- l'istituto del gratuito patrocinio verrebbe esteso tanto al procedimento penale relativo all'omicidio del coniuge, quanto a tutti i procedimenti civili derivanti dal grave reato. Inoltre, sempre nel corso del procedimento penale, e dunque prima che la responsabilità penale dell'autore del reato sia definitivamente accertata, l'intervento legislativo proposto modifica l'istituto del sequestro conservativo, per rafforzare la tutela degli orfani del genitore ucciso dal coniuge rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. Già in sede penale, infatti, con questo intervento legislativo, sorge, sul pubblico ministero, l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato, allorquando proceda per un delitto di omicidio ai danni del coniuge e sia presente nel nucleo familiare un figlio minorenne, maggiorenne non autosufficiente o maggiorenne fino alla massima età di ventisei anni. Infine, per la tutela dei figli della vittima, vengono previste dalla proposta in oggetto delle Senato della Repubblica Pag. 4

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2358 modifiche relative alla provvisionale e alla liquidazione dei danni. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagni solo una generica condanna per la responsabilità civile. Generica condanna che obbliga la parte civile ad avviare un nuovo procedimento civile per ottenere la liquidazione del danno. Dal punto di vista sistematico non è possibile obbligare il giudice penale a pronunciarsi sull'entità del danno, essendo tale liquidazione tipicamente rimessa al giudice civile. È possibile, però, prevedere che, al momento della pronuncia di condanna di primo grado per omicidio del coniuge, vi sia, per il giudice penale, l'obbligo di accordare una provvisionale nella misura del 50 per cento del presumibile risarcimento e prevedere sempre, già con la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, che il sequestro conservativo dei beni dell'imputato si converta in pignoramento, nei limiti della provvisionale accordata. Tra le ultime modifiche che la proposta intende prevedere occorre, inoltre, segnalare il progetto di rendere automatica, in caso di sentenza definitiva di condanna per omicidio del coniuge, l'applicazione dell'istituto dell'indegnità a succedere. La disciplina delle successioni prevede, infatti, che colui che viene condannato per omicidio o per tentato omicidio non possa concorrere alla successione della sua vittima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. L'indegnità può essere conseguenza civile del solo omicidio volontario (è escluso tanto l'omicidio colposo quanto il preterintenzionale), con la conseguenza che non è ravvisabile indegnità, allorché venga, esclusa l'imputabilità dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo, la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere. Colui che sia stato escluso per indegnità dalla successione in base all'articolo 465 del codice civile, non ha sui beni derivanti dalla successione stessa ai suoi figli neanche i diritti di usufrutto o di amministrazione, che la legge accorda normalmente ai genitori. Il problema di questa disciplina risiede nel fatto che l'indegnità a succedere non impedisce la chiamata all'eredità, ma comporta la rimozione dell'acquisto successorio -- su domanda di parte e per sentenza, costitutiva, del giudice. L'indegnità a succedere di cui all'articolo 463 del codice civile, pur essendo operativa ipso iure, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla, successione. (Rigetta, App. Torino, 29 settembre 2003 -- Cassazione civile, Sezione II, 5 marzo 2009. In altri termini, essa opera come causa di esclusione dall'eredità, da applicarsi officio iudicis, e comportante l'esito di impedire la conservazione dei diritti successori acquistati dall'indegno in virtù dell'accettazione. La giurisprudenza, aderendo a questa impostazione, precisa che l'indegnità è una sorta di sanzione civile che opera come causa di esclusione dall'eredità in virtù di sentenza costitutiva e la relativa azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario, decorrente dalla data di apertura della successione. Legittimati ad agire sono tutti coloro che abbiano un interesse, anche non patrimoniale, ma la relativa azione è riservata a chi sia stato chiamato all'eredità e possa ancora accettare. L'esito al quale tende l'azione è il rilascio dell'eredità acquistata dall'indegno che conserva anche il diritto al rimborso delle spese, e all'indennità dei miglioramenti, nonché al rimborso delle passività eventualmente pagate nell'assunta qualità di erede. Il disegno di legge mira quindi a sospendere dalla successione l'indagato per il delitto di omicidio ai danni del coniuge e ad escluderlo in caso di condanna dalla successione. Infine, il disegno di legge qui presente estende quanto previsto dalla legge 27 luglio 2011, n. 125 che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta i familiari superstiti condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. Analogamente a quanto previsto per l'indegnità a succedere, la proposta intende sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, anticipando così Senato della Repubblica Pag. 5

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2358 gli esiti della sentenza di condanna. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Gratuito patrocinio) 1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4- ter è aggiunto, in fine, il seguente: «4-quater. I figli del coniuge vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma, del codice penale, siano essi minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ventisei anni, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicandosi l'ammissibilità in deroga non solo al relativo procedimento penale, ma anche a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata». Art. 2. (Sequestro conservativo) 1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero accerta la presenza di figli della vittima, minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ventisei anni, e conseguentemente, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime». Art. 3. (Provvisionale) 1. All'articolo 539 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Nel caso previsto dal comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, il giudice, accertata la presenza di figli della vittima, minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ventisei anni, costituiti parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno da liquidarsi in separato giudizio civile e, nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, del codice di procedura penale, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata». 2. All'articolo 320, comma 1, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539,». Art. 4. (Indegnità a succedere) 1. Nel codice civile, dopo l'articolo 463 è inserito il seguente: «Art. 463-bis. - (Sospensione della successione). -- È sospeso dalla successione il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o dalla sentenza definitiva di proscioglimento. Si applica l'articolo 528. In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463». 2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 537 è inserito il seguente: «Art. 537-bis. - (Indegnità a succedere). -- Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere». 3. Nel codice di procedura penale, all'articolo 444, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 537-bis». Senato della Repubblica Pag. 6

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2358 Art. 5. (Pensione di reversibilità) 1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. È sospeso dal diritto di cui al comma 1 il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. 1-ter. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione della pensione di reversibilità o indiretta». Senato della Repubblica Pag. 7

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.